Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3218 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Via Filippo Raguzzini, n. 10 82100 Benevento ITALIA presso lo studio dell'Avv.UGO CAMPESE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t. Controparte_1
Resistente CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25/07/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo Controparte_1 che, con ordinanza del 12 dicembre 2016, il Presidente del Tribunale poneva a carico di " l'obbligo di corrispondere Parte_2 un assegno mensile di Euro 500,00 per il mantenimento della moglie;
che, con sentenza numero 226/2022, pubblicata il Parte_1
31 gennaio 2022, il Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, confermava “le statuizioni emesse in sede di comparizione dei coniugi”, con il solo aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 600,00 mensili;
che il non aveva mai corrisposto tali Pt_2
1
€6.000,00 attribuitale a titolo di provvisionale con la sentenza penale di condanna;
che, con la scrittura privata di transazione del 23 giugno 2022, le parti concordavano che “All'esecuzione del pagamento delle somme di cui sopra agli articoli 2.1 e 3.1 la Signora Parte_1 si obbliga, altresì, a rinunziare all'assegno di mantenimento ordinario disposto con sentenza numero 226/2022 del Tribunale di Benevento, alla provvisionale…nonché al futuro assegno divorzile;
che in data 11 settembre 2023, presentava domanda per il conseguimento dell'assegno sociale numero 2019975000060, rigettata con nota del 2 ottobre 2023, protocollo .1100.02/10/2023.0246516, con la CP_1 motivazione “La scrittura privata tra coniugi in sede di separazione e divorzio è inefficace quando dovesse contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell'assegno di mantenimento. L'effettivo stato di bisogno può essere supportato dal dovuto sostegno dell'ex coniuge (titolare redditi da locazione immobili)"; che in data 26 febbraio 2024 veniva presentata una nuova domanda, inevasa e perciò da ritenersi rigettata. Concludeva chiedendo “1. Accerti e dichiari il diritto soggettivo della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, oltre accessori, dalla data dell'11 settembre 2023 o, subordine, del 26 febbraio 2024. 2. Condanni l' , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dei ratei arretrati di alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data dell'11 settembre 2023 o, subordine, del 26 febbraio 2024, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa.
3. Condanni l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi nella misura di cui al D.M. numero 55/2014, come integrato dal D.M. numero 37/2018”. Regolarmente convenuto in giudizio con PEC 30.07.2024, non CP_1 si costituiva, pertanto deve dichIararsene la contumacia.
La causa, di natura documentale, veniva decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: "Con effetto dal 1 gennaio 1996,
2 in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un ter5) dell'assegno sociale".
Nel caso in esame l' ha negato la spettanza dell'assegno sociale CP_1 sostenendo che la on versasse in stato di bisogno, ritenendosi Pt_1 inefficace la rinunzia all'assegno di mantenimento in presenza di un coniuge in grado di dare un sostegno economico perché percettore di redditi da locazione di immobili.
L'Ente, dunque, riteneva non sussistente lo stato di non autosufficienza economica o comunque l'insussistenza delle condizioni di cui al L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6.
3 Tale propsettazione non può essere condivisa, alla luce degli orientamenti espressi sul punto dalla Suprema Corte.
La Corte, con la sentenza Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, n.14513 , ha chiarito che l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).
La norma individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale, indicando testualmente redditi personali e coniugali di qualsiasi natura, come pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile;
esclude il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione, come pure la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
Nulla prevede, invece, per quanto riguarda il coniuge separato;
ciò nondimeno e tenuto conto della ratio e della formulazione testuale della norma, non può ritenersi che possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di godere dell'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge.
E tanto sia perchè non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", nè di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto la L. n. 335 cit. attribuisce rilievo al
4 fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
Inoltre ciò che la norma mette in rilievo è esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito, con la conseguenza che non può darsi alcun rileivo ad un reddito meramente potenziale, mai percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale, oggetto di azione penale con sentenza di condanna a carico del coniuge inadempiente ed al quale la ricorrente ha rinunziato con la scrittura 23.06.2022, in cambio del 50% delle somme oggetto di sequestro giudiziale pari ad
€85.000 complessivi.
Pertanto deve concludersi, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, che la rinunzia all'assegno di mantenimento dal coniuge separato, laddove detto assegno non sia mai stato effettivamente corrisposto pur in presenza di azioni giudiziarie intraprese, non possa essere ritenuta equivalente ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
Sul punto la Suprema Corte , sentenza n. 6570 del 18/03/2010, nel caso di un richiedente l'assegno sociale, titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, che non lo aveva effettivamente percepito per mancata erogazione, ha affermato che non può bastare la mera titolarità di un reddito e che non si possa prescindere dalla sua concreta percezione.
Conclusivamente deve ritenersi che debba darsi rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), non già ad un reddito ipotetico, al quale la normativa non fa riferimento.
Da quanto esposto consegue l'accoglimento del ricorso, dichiarandosi il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale, con condanna dell' al pagamento dei ratei dalla domanda al soddisfo, oltre CP_1 interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
Per il principio della soccombenza DI Controparte_1 CP_1
dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima tenuto conto della
5 minima attività processuale, in favore dell'Erario stante l'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato, calcolate sul valore Pt_1 indeterminato minimo €26.000.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale;
2) condanna l' al pagamento dei ratei dalla domanda al CP_1 soddisfo, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
3) condanna l' al pagamento in favore dell'Erario delle CP_1 spese processuali che liquida in complessivi €2.697 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA.
Benevento 26/03/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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