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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. Natalino Sapone Presidente
dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere
dott.ssa Ivana Acacia Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 374/2020 vertente tra
(C.F. ), in qualità di fideiussore della società Parte_1 C.F._1
(d'ora innanzi detta , nata a [...] il [...] e Parte_2 Pt_2
residente in Reggio di Calabria alla Frazione Gallico, Via Nazionale n. 127, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti dall'Avv. Sebastian Romeo (C.F. del Foro di C.F._2
Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio di Calabria in Largo
Missori n.35 (89127);
Appellante
CONTRO
(P.Iva in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, avente sede legale in Milano, Viale della Liberazione n. 16/18, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Barbieri del Foro di Venezia e Pier Giorgio Rebecchi del Foro di Modena. elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura presso lo studio e la persona dell'Avv.
Antonella Azzarà (C.F. ), Via Paolo Pellicano n. 15/E indirizzo PEC C.F._3
Email_1
Appellata Oggetto: opposizione a precetto. - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
569/2020, pubblicata il 03/06/2020, resa a definizione del procedimento n. 4548/2018
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato in data 03.07.2020, la Sig.ra in qualità di Pt_1 fideiussore della società impugnava la sentenza resa a Parte_2
definizione del procedimento n. 4548.18, con la quale era stata rigettata l'opposizione all'esecuzione
Contr da lei proposta nei confronti della banca indicata, trattandosi di esecuzione avviata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale come tale non censurabile per i motivi addotti.
In particolare, parte appellante chiedeva, nel merito, la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, essendo il giudice di prime cure incorso in una violazione ed errata applicazione degli artt. 615, 647 e 474 c.p.c , avendo trascurato il suo obbligo di compiere d'ufficio la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva per rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione;
deduceva, pertanto, l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc” in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 05.03.21 si costituiva parte appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Svolta la prima udienza, la causa, con ordinanza del 13.05.21, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta alla successiva udienza del 27.03.25, il
Collegio con Ordinanza del 09/04/2025 fissava udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 22/05/2025, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tutti i provvedimenti sono stati ritualmente comunicati ai difensori delle parti.
Considerato che anche l'udienza del 22.05.25 è andata deserta, questo Collegio ai sensi degli artt. 309
e 127 ter, comma 4, c.p.c. deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e contestualmente, disporre l'estinzione della causa.
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello Rg 374.20 in epigrafe, proposto da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Appellante
CONTRO
(P.Iva in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore,
Appellata
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 569/2020, pubblicata il 03/06/2020, resa a definizione del procedimento n. 4548/2018
così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, dichiara l'estinzione del processo;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29.05.25.
Il consigliere relatore
Dott.ssa Ivana Acacia
Il Presidente
Dott. Natalino Sapone
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. Natalino Sapone Presidente
dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere
dott.ssa Ivana Acacia Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 374/2020 vertente tra
(C.F. ), in qualità di fideiussore della società Parte_1 C.F._1
(d'ora innanzi detta , nata a [...] il [...] e Parte_2 Pt_2
residente in Reggio di Calabria alla Frazione Gallico, Via Nazionale n. 127, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti dall'Avv. Sebastian Romeo (C.F. del Foro di C.F._2
Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio di Calabria in Largo
Missori n.35 (89127);
Appellante
CONTRO
(P.Iva in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, avente sede legale in Milano, Viale della Liberazione n. 16/18, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Barbieri del Foro di Venezia e Pier Giorgio Rebecchi del Foro di Modena. elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura presso lo studio e la persona dell'Avv.
Antonella Azzarà (C.F. ), Via Paolo Pellicano n. 15/E indirizzo PEC C.F._3
Email_1
Appellata Oggetto: opposizione a precetto. - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
569/2020, pubblicata il 03/06/2020, resa a definizione del procedimento n. 4548/2018
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato in data 03.07.2020, la Sig.ra in qualità di Pt_1 fideiussore della società impugnava la sentenza resa a Parte_2
definizione del procedimento n. 4548.18, con la quale era stata rigettata l'opposizione all'esecuzione
Contr da lei proposta nei confronti della banca indicata, trattandosi di esecuzione avviata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale come tale non censurabile per i motivi addotti.
In particolare, parte appellante chiedeva, nel merito, la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, essendo il giudice di prime cure incorso in una violazione ed errata applicazione degli artt. 615, 647 e 474 c.p.c , avendo trascurato il suo obbligo di compiere d'ufficio la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva per rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione;
deduceva, pertanto, l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc” in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 05.03.21 si costituiva parte appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Svolta la prima udienza, la causa, con ordinanza del 13.05.21, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta alla successiva udienza del 27.03.25, il
Collegio con Ordinanza del 09/04/2025 fissava udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 22/05/2025, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tutti i provvedimenti sono stati ritualmente comunicati ai difensori delle parti.
Considerato che anche l'udienza del 22.05.25 è andata deserta, questo Collegio ai sensi degli artt. 309
e 127 ter, comma 4, c.p.c. deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e contestualmente, disporre l'estinzione della causa.
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello Rg 374.20 in epigrafe, proposto da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Appellante
CONTRO
(P.Iva in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore,
Appellata
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 569/2020, pubblicata il 03/06/2020, resa a definizione del procedimento n. 4548/2018
così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, dichiara l'estinzione del processo;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29.05.25.
Il consigliere relatore
Dott.ssa Ivana Acacia
Il Presidente
Dott. Natalino Sapone