Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 10/04/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01274/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02398/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2398 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Vanessa Colnago e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Questura di Monza e della Brianza, in persona del Questore pro-tempore;
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Monza e Brianza in data 13 giugno 2024 e notificato in data 26 luglio 2024, con cui è stata rigettata l’istanza formulata dal ricorrente di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 1224/2024 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 9 aprile 2025, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 23 settembre 2024 e depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Monza e Brianza in data 13 giugno 2024 e notificato in data 26 luglio 2024, con cui è stata rigettata la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a motivi di lavoro subordinato.
In data 18 dicembre 2023, il ricorrente, cittadino del Gambia, ha presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro subordinato, avendo uno stabile lavoro subordinato con adeguato reddito. Tuttavia la Questura di Monza, attraverso il provvedimento impugnato, ha respinto tale istanza in ragione della circostanza che il predetto ricorrente è stato condannato in più occasioni per il reato (asseritamente ostativo) di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990.
Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di disposizioni di legge e per eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 1224/2024 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ed è stata altresì fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio.
In prossimità dell’udienza di merito, l’Amministrazione resistente ha segnalato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso, in quanto all’esito del riesame disposto a seguito dell’ordinanza n. 1224/2024, il Questore di Monza e della Brianza in data 6 novembre 2024 ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025, il Collegio, udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In seguito alla segnalazione da parte dell’Amministrazione resistente dell’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incardinato nella presente sede processuale – in ragione della circostanza che, all’esito del riesame disposto a seguito dell’ordinanza n. 1224/2024, il Questore di Monza e della Brianza in data 6 novembre 2024 ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato –, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
2. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.