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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2024, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
R.G.L. 6666/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 17/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6666/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Carapelle, elettivamente domiciliato in Torino, via San Pio V n. 20 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), che agisce in proprio e quale mandatario della Società CP_1 P.IVA_1
di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Gabriele Morreale Agnello, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in
Torino via Arcivescovado 9;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.9.2023 il sig. a esposto di Parte_1
avere effettuato nel 2016 una collaborazione in favore della Camera Arbitrale di Milano
s.r.l. e agisce in giudizio lamentando la mancata regolarizzazione contributiva da parte dell' , con riferimento a tale collaborazione, nonostante il regolare versamento dei CP_1
relativi contributi da parte della committente.
1 Si è ritualmente costituito in giudizio l' affermando che l' avrebbe CP_1 CP_3
provveduto ad aggiornare l'estratto conto contributivo del ricorrente, tenendo conto dei contributi versati per la collaborazione indicata in ricorso.
All'odierna udienza la funzionaria dell' dott.ssa ha dato atto che di CP_1 Persona_1
tale contribuzione l'Istituto ha tenuto conto in data 9.5.2024 nel liquidare in via definitiva la pensione del sig. ribadendo che la contribuzione relativa alla Pt_1
collaborazione del 2016 non appare sull'estratto conto contributivo per ragioni tecniche, ma della stessa si è tenuto conto nella liquidazione definitiva della pensione.
Alla luce di tali dichiarazioni e della corrispondenza prodotta dall' in data CP_1
20.5.2024, le parti hanno chiesto all'odierna udienza pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, pur non risultando la contribuzione di cui al ricorso dall'estratto contributivo, è provato che di tale contribuzione l' ha tenuto conto nel liquidare in via definitiva il 9.5.2024 la CP_1
pensione del sig. Pt_1
Quanto alla statuizione sulle spese, l deve essere condannata al pagamento delle CP_1
spese di lite, in quanto con il suo comportamento ha ingenerato l'incertezza nel contribuente in ordine al mancato conteggio della contribuzione del 2016, non rendendo visibile l'accredito contributivo nel relativo estratto e non potendo l'Istituto far ricadere sul contribuente le difficoltà tecniche interne all'Istituto.
Le spese sono liquidate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del comportamento processuale dell' , con riconoscimento della CP_1
maggiorazione del 15% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. n. 55/2014, stante la presenza dei soli link ipertestuali, in assenza della navigabilità interna dell'atto, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre al 15% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. n. 55/2014, oltre euro 43,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle,
2 antistatario.
Torino, 17/07/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 17/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6666/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Carapelle, elettivamente domiciliato in Torino, via San Pio V n. 20 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), che agisce in proprio e quale mandatario della Società CP_1 P.IVA_1
di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Gabriele Morreale Agnello, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in
Torino via Arcivescovado 9;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.9.2023 il sig. a esposto di Parte_1
avere effettuato nel 2016 una collaborazione in favore della Camera Arbitrale di Milano
s.r.l. e agisce in giudizio lamentando la mancata regolarizzazione contributiva da parte dell' , con riferimento a tale collaborazione, nonostante il regolare versamento dei CP_1
relativi contributi da parte della committente.
1 Si è ritualmente costituito in giudizio l' affermando che l' avrebbe CP_1 CP_3
provveduto ad aggiornare l'estratto conto contributivo del ricorrente, tenendo conto dei contributi versati per la collaborazione indicata in ricorso.
All'odierna udienza la funzionaria dell' dott.ssa ha dato atto che di CP_1 Persona_1
tale contribuzione l'Istituto ha tenuto conto in data 9.5.2024 nel liquidare in via definitiva la pensione del sig. ribadendo che la contribuzione relativa alla Pt_1
collaborazione del 2016 non appare sull'estratto conto contributivo per ragioni tecniche, ma della stessa si è tenuto conto nella liquidazione definitiva della pensione.
Alla luce di tali dichiarazioni e della corrispondenza prodotta dall' in data CP_1
20.5.2024, le parti hanno chiesto all'odierna udienza pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, pur non risultando la contribuzione di cui al ricorso dall'estratto contributivo, è provato che di tale contribuzione l' ha tenuto conto nel liquidare in via definitiva il 9.5.2024 la CP_1
pensione del sig. Pt_1
Quanto alla statuizione sulle spese, l deve essere condannata al pagamento delle CP_1
spese di lite, in quanto con il suo comportamento ha ingenerato l'incertezza nel contribuente in ordine al mancato conteggio della contribuzione del 2016, non rendendo visibile l'accredito contributivo nel relativo estratto e non potendo l'Istituto far ricadere sul contribuente le difficoltà tecniche interne all'Istituto.
Le spese sono liquidate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del comportamento processuale dell' , con riconoscimento della CP_1
maggiorazione del 15% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. n. 55/2014, stante la presenza dei soli link ipertestuali, in assenza della navigabilità interna dell'atto, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre al 15% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. n. 55/2014, oltre euro 43,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle,
2 antistatario.
Torino, 17/07/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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