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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2965/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 2965/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Bergamo presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ANDREINI MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Bergamo presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. ANDREINI MONICA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“PRONUNCIARE con sentenza la separazione dei coniugi (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], residente a[...] e (c.f.: Parte_2
) nato a [...] il [...] residente a[...] coniugati in C.F._2
Corte Franca (BS) il 19.10.2007 ordinando al competente ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza di separazione alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
1 1.i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie minorenni, in affido condiviso tra i genitori, saranno collocate a vivere prevalentemente con la madre nella casa coniugale di Adro (BS) via Fenice 15, dove è fissata la loro residenza;
la madre avrà cura di comunicare al padre eventuali modifiche della residenza delle minori.
3. Il padre potrà tenere con sé le minori ogni volta lo desideri in considerazione dell'età delle figlie, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici nonché degli impegni lavorativi del padre;
in ogni caso un fine settimana alternato (sabato e domenica) con la madre concordando con le figlie orario di prelievo e di riaccompagno che verrà in ogni caso comunicato alla madre. Nel caso in cui le figlie decidano di non pernottare dal padre sarà compito di quest'ultimo provvedere al prelievo e al riaccompagno anche agli eventi specifici delle figlie avendo cura di riaccompagnarle a casa della madre ed in ogni caso comunicando gli spostamenti alla sig.ra Il padre si impegna inoltre ad accompagnare le figlie a scuola e/o Pt_1 prelevarle, nonché si rende disponibile anche infrasettimanalmente in caso di necessità degli spostamenti delle minori comunicando alla madre il suo intervento.
Il padre potrà trascorrere con le minori una settimana durante il periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno si da evitare sovrapposizione di periodi, oltre la festività del Natale alternata a quello di Santo Stefano e a quella del 31 dicembre, nonché dell'Epifania ad anni alterni con la madre;
e così per la festività di Pasqua alternata a quella del' Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre. Ponti ed altre festività saranno dalle figlie goduti con i rispettivi genitori secondo il criterio dell'alternanza. I genitori si impegnano tra loro a comunicarsi preventivamente i periodi di festività da godersi con le figlie tenuto conto anche delle determinazioni e degli impegni delle minori.
4. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie versando l'assegno di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascuna di esse quindi versando alla madre con bonifico bancario sulle coordinate bancarie IBAN che verranno rese note la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) -in via anticipata- entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese per dodici mesi l'anno (compresi i mesi in cui le minori trascorreranno periodi di vacanza con il padre), oltre rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dal primo anno successivo all'udienza Presidenziale.
5. Il padre verserà, altresì, un contributo pari al 50% delle spese straordinarie così come previste da protocollo in uso al Tribunale di Brescia secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali, fisioterapiche e di supporto psicologico;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
2 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
Le sopradette spese indicate al punto n. 5) dovranno essere rimborsate alla madre, con bonifico sulle coordinate note, il mese successivo alla presentazione delle stesse, contestualmente al versamento del contributo ordinario, previa esibizione della documentazione afferente all'importo sostenuto.
Le pezze giustificative idonee a costituire valida esibizione sono: ricevuta o fattura di pagamento, scontrini fiscali, ricevute di rimborso spese, quietanze di pagamento, anche non formali, di importi che devono essere versati in contanti, come ad esempio, la quota di partecipazione ad un torneo di calcio, oppure le somme raccolte dai rappresentanti di classe per fondo spese scolastico ecc.) prescrizione medica con scontrino farmacia o rivenditore medicinali da banco e ove il medicinale non richieda ricetta medica è sufficiente la diagnosi medica con lo scontrino della farmacia nel quale sarà specificato il farmaco ed il codice fiscale del figlio.
6. L'assegno unico universale sarà percepito da ciascun genitore in ragione del 50%.
7. Le detrazioni fiscali per le figlie a carico saranno godute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno, mentre per il recupero fiscale “oneri deducibili” la detrazione spetterà solo se la spesa sarà sostenuta da entrambi i genitori ed in ragione del 50%.
8. Nulla disporsi quanto all'assegno di mantenimento reciproco essendo ciascuno dei ricorrenti economicamente autosufficiente.
9. La casa coniugale sita in Adro (BS) via Fenice 15, via contraddistinta al NCEU del Comune di Adro contraddistinta al NCT del Comune di Adro (BS) mapp. 218 sub 42- p.S1-T-1., cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, mq
104 con autorimessa di cui al mapp 218 sub 43, p. S1, cat. C/6, cl 2, mq 30 sarà assegnata alla madre che vi vivrà con le figlie minori fino alla raggiunta indipedenza economica delle stesse.
10. Il mutuo gravante sull'immobile per l'importo mensile di circa euro 571,00 mensili della durata trentennale verrà saldato dai coniugi in ragione del 50% ciascuno fino alla sua estinzione salvo diverso accordo tra i ricorrenti.
3 11. I coniugi manterranno la cointestazione del conto corrente n. 02800028312 presso la BCC di Brescia,
Filiale di Corte Franca, al pari della cointestazione del conto corrente n. 000000004782 presso Banco BPM filiale di NG (BG) dove transita il mutuo gravante sull'immobile.
12. I ricorrenti rilasciano il consenso per la richiesta del passaporto e/o di carta d'identità valida per l'espatrio con iscrizione delle figlie minori in conformità della normativa vigente. 13. Spese legali compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CORTE FRANCA (BS) in data 19.10.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CORTE FRANCA al n. 27, parte II, serie A, anno 2007, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie e il 27.11.2009. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
4 La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 2965/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Bergamo presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ANDREINI MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Bergamo presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. ANDREINI MONICA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“PRONUNCIARE con sentenza la separazione dei coniugi (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], residente a[...] e (c.f.: Parte_2
) nato a [...] il [...] residente a[...] coniugati in C.F._2
Corte Franca (BS) il 19.10.2007 ordinando al competente ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza di separazione alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
1 1.i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie minorenni, in affido condiviso tra i genitori, saranno collocate a vivere prevalentemente con la madre nella casa coniugale di Adro (BS) via Fenice 15, dove è fissata la loro residenza;
la madre avrà cura di comunicare al padre eventuali modifiche della residenza delle minori.
3. Il padre potrà tenere con sé le minori ogni volta lo desideri in considerazione dell'età delle figlie, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici nonché degli impegni lavorativi del padre;
in ogni caso un fine settimana alternato (sabato e domenica) con la madre concordando con le figlie orario di prelievo e di riaccompagno che verrà in ogni caso comunicato alla madre. Nel caso in cui le figlie decidano di non pernottare dal padre sarà compito di quest'ultimo provvedere al prelievo e al riaccompagno anche agli eventi specifici delle figlie avendo cura di riaccompagnarle a casa della madre ed in ogni caso comunicando gli spostamenti alla sig.ra Il padre si impegna inoltre ad accompagnare le figlie a scuola e/o Pt_1 prelevarle, nonché si rende disponibile anche infrasettimanalmente in caso di necessità degli spostamenti delle minori comunicando alla madre il suo intervento.
Il padre potrà trascorrere con le minori una settimana durante il periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno si da evitare sovrapposizione di periodi, oltre la festività del Natale alternata a quello di Santo Stefano e a quella del 31 dicembre, nonché dell'Epifania ad anni alterni con la madre;
e così per la festività di Pasqua alternata a quella del' Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre. Ponti ed altre festività saranno dalle figlie goduti con i rispettivi genitori secondo il criterio dell'alternanza. I genitori si impegnano tra loro a comunicarsi preventivamente i periodi di festività da godersi con le figlie tenuto conto anche delle determinazioni e degli impegni delle minori.
4. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie versando l'assegno di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascuna di esse quindi versando alla madre con bonifico bancario sulle coordinate bancarie IBAN che verranno rese note la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) -in via anticipata- entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese per dodici mesi l'anno (compresi i mesi in cui le minori trascorreranno periodi di vacanza con il padre), oltre rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dal primo anno successivo all'udienza Presidenziale.
5. Il padre verserà, altresì, un contributo pari al 50% delle spese straordinarie così come previste da protocollo in uso al Tribunale di Brescia secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali, fisioterapiche e di supporto psicologico;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
2 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
Le sopradette spese indicate al punto n. 5) dovranno essere rimborsate alla madre, con bonifico sulle coordinate note, il mese successivo alla presentazione delle stesse, contestualmente al versamento del contributo ordinario, previa esibizione della documentazione afferente all'importo sostenuto.
Le pezze giustificative idonee a costituire valida esibizione sono: ricevuta o fattura di pagamento, scontrini fiscali, ricevute di rimborso spese, quietanze di pagamento, anche non formali, di importi che devono essere versati in contanti, come ad esempio, la quota di partecipazione ad un torneo di calcio, oppure le somme raccolte dai rappresentanti di classe per fondo spese scolastico ecc.) prescrizione medica con scontrino farmacia o rivenditore medicinali da banco e ove il medicinale non richieda ricetta medica è sufficiente la diagnosi medica con lo scontrino della farmacia nel quale sarà specificato il farmaco ed il codice fiscale del figlio.
6. L'assegno unico universale sarà percepito da ciascun genitore in ragione del 50%.
7. Le detrazioni fiscali per le figlie a carico saranno godute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno, mentre per il recupero fiscale “oneri deducibili” la detrazione spetterà solo se la spesa sarà sostenuta da entrambi i genitori ed in ragione del 50%.
8. Nulla disporsi quanto all'assegno di mantenimento reciproco essendo ciascuno dei ricorrenti economicamente autosufficiente.
9. La casa coniugale sita in Adro (BS) via Fenice 15, via contraddistinta al NCEU del Comune di Adro contraddistinta al NCT del Comune di Adro (BS) mapp. 218 sub 42- p.S1-T-1., cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, mq
104 con autorimessa di cui al mapp 218 sub 43, p. S1, cat. C/6, cl 2, mq 30 sarà assegnata alla madre che vi vivrà con le figlie minori fino alla raggiunta indipedenza economica delle stesse.
10. Il mutuo gravante sull'immobile per l'importo mensile di circa euro 571,00 mensili della durata trentennale verrà saldato dai coniugi in ragione del 50% ciascuno fino alla sua estinzione salvo diverso accordo tra i ricorrenti.
3 11. I coniugi manterranno la cointestazione del conto corrente n. 02800028312 presso la BCC di Brescia,
Filiale di Corte Franca, al pari della cointestazione del conto corrente n. 000000004782 presso Banco BPM filiale di NG (BG) dove transita il mutuo gravante sull'immobile.
12. I ricorrenti rilasciano il consenso per la richiesta del passaporto e/o di carta d'identità valida per l'espatrio con iscrizione delle figlie minori in conformità della normativa vigente. 13. Spese legali compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CORTE FRANCA (BS) in data 19.10.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CORTE FRANCA al n. 27, parte II, serie A, anno 2007, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie e il 27.11.2009. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
4 La Presidente estensora
Claudia Gheri
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