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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1367/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. Manzoni, n. 24, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Mobilio (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Accesso al Fondo di Garanzia per TFR. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04.07.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver chiesto (con domanda prot. n. 2202.30/09/2022.0138360, del 26 settembre 2022) l'intervento del Fondo di Garanzia, per ottenere il pagamento dell'importo di 2.378,94 euro (al lordo delle ritenute di legge) a titolo di TFR maturato durante il periodo intercorrente fra il 2 novembre 2015 e il 17 gennaio 2017, in cui sussisteva il rapporto di lavoro alle dipendenze della società ASED s.r.l., negato dall' con provvedimento del 29 novembre CP_1
2022, per “mancata prova esistenza credito tramite titolo esecutivo. Si rimanda alla circolare n. 103/2020, nonché alla pronuncia Cass. Civ. n. 6208/2022”. Il ricorrente a fondamento della propria domanda rappresentava che I) la società datrice di lavoro, il 20.12.2016 era stata sottoposta a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p.; II) la società datrice di lavoro era stata sottoposta alla procedura concorsuale del fallimento dal Tribunale di Reggio Calabria, con sent. n. 24/2021
1 e con provvedimento del 16.03.2022 ordinava di non provvedere alla verifica dei crediti, ai sensi dell'art. 102 L.F.; III) il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società ASED era cessato il 17.01.2017, e ne discendeva l'impossibilità di accertare i crediti, in ragione dell'assenza di un provvedimento di confisca definitivo del patrimonio aziendale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) in via preliminare accertare e dichiarare che il TFR maturato dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la
ammonta ad €. 2.378,94 al lordo delle ritenute di legge;
2) accertare e Controparte_2 dichiarare, sussistendone tutti i presupposti, il diritto del ricorrente a percepire il T.F.R maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la pari ad €. 2.378,94 al lordo Controparte_2 delle ritenute di legge direttamente a carico dell quale gestore del Fondo di Garanzia ai sensi CP_1 dell'art 2 L. 29 maggio 1982 n 297; 3) per l'effetto condannare l in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore al pagamento della somma €. 2.378,94 al lordo delle ritenute di legge oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (17 gennaio 2017) ovvero dalla diversa data di giustizia sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare, infine, l resistente in CP_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e del compensi di difesa del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava CP_1 integralmente le avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del suo diritto alla percezione del TFR, maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della fallita società ASED, attingendo al Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297.
3. Giova in primo luogo ricordare la natura previdenziale e non retributiva della prestazione concernente l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. Non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in presenza di determinati presupposti, l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore. L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro, il Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR come previsto dall'art. 2120 c.c. Erogata la prestazione, esso può praticare azione di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro, sostituendosi al lavoratore, già soddisfatto, nel suo diritto di credito. La Corte di Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ribadisce che la natura della prestazione del Fondo di Garanzia è di tipo previdenziale: “Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016, n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l' debba operare in qualità di CP_1 sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo” (Cass. n. 25016/2017).
2 4. Posto quanto sopra detto, risulta chiara la previsione normativa della necessità di determinati presupposti per l'attivazione e l'intervento del Fondo di Garanzia. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata “disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede quindi che: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
4.1. La legge, dunque, individua due presupposti: il primo riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in questi casi viene richiesto al lavoratore l'accertamento del credito tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo. Il secondo presupposto riguarda i datori di lavoro non soggetti alle predette procedure concorsuali, relativamente ai quali, ai fini dell'intervento del Fondo, è necessario il previo esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
5. Poiché, nel caso di specie, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 16.03.2022 ha stabilito come: «considerato che la curatrice, a seguito di ampie indagini e approfondita valutazione, che il collegio condivide e fa propria, ha evidenziato l'insussistenza di poste di attivo fallimentare acquisibile, tenuto conto che il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto dal G.i.p. del tribunale di Reggio Calabria con decreto del 20.12.2016 nell'ambito del procedimento penale n. 2044/2013 RGNR D.D.A., e n. 1223/2014 RG GIP D.D:A., ha riguardato “le quote sociali e l'intero patrimonio aziendale della società […] ordina non farsi luogo a CP_2 provvedere alla verifica dei crediti», il lavoratore potrà richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia con le modalità previste per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, purché, però, il credito risulti accertato in un titolo esecutivo che – per giurisprudenza di Cassazione ormai cristallizzata – rappresenta la modalità necessaria per individuare la misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di Garanzia.
6 Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare accoglimento perché manca il titolo esecutivo, ritenuto condizione necessaria per accedere al Fondo.
7. Non è stata effettuata alcuna azione esecutiva e, soprattutto, non c'è prova della sussistenza di un titolo esecutivo in favore di parte ricorrente, che ha allegato unicamente la busta paga, che non può considerarsi titolo esecutivo e che non consentirebbe in alcun modo la surroga dell' nel CP_1 credito nei confronti del datore di lavoro.
3 7.1. Né possono trovare accoglimento le deduzioni di parte ricorrente relative al valore della busta paga: la stessa rileva quale titolo per accertare il credito nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro ed è ritenuta sufficiente per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo. Ma non ha in sé il valore di un titolo esecutivo.
8. Non risulta, peraltro, che il ricorrente si sia attivato, in alcun modo, a ottenere il titolo esecutivo o qualsiasi accertamento giudiziale del credito vantato. Le preclusioni nel caso in concreto, caratterizzate dalla sussistenza di un provvedimento, peraltro, non definitivo di confisca, riguardano la possibilità per l'odierna parte ricorrente di ottenere un provvedimento di condanna. Ma non risulta che parte ricorrente si sia attivata in alcun modo con un'azione di un mero accertamento.
9. Per tale ragione, il lavoratore non può ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia perché sprovvisto di titolo esecutivo: unico elemento che consentirebbe, poi, all' di surrogarsi al lavoratore nel CP_1 credito, dallo stesso vantato, a titolo di TFR nei confronti del datore di lavoro.
10. Per le ragioni sopra espresse, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
11. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. Manzoni, n. 24, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Mobilio (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Accesso al Fondo di Garanzia per TFR. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04.07.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver chiesto (con domanda prot. n. 2202.30/09/2022.0138360, del 26 settembre 2022) l'intervento del Fondo di Garanzia, per ottenere il pagamento dell'importo di 2.378,94 euro (al lordo delle ritenute di legge) a titolo di TFR maturato durante il periodo intercorrente fra il 2 novembre 2015 e il 17 gennaio 2017, in cui sussisteva il rapporto di lavoro alle dipendenze della società ASED s.r.l., negato dall' con provvedimento del 29 novembre CP_1
2022, per “mancata prova esistenza credito tramite titolo esecutivo. Si rimanda alla circolare n. 103/2020, nonché alla pronuncia Cass. Civ. n. 6208/2022”. Il ricorrente a fondamento della propria domanda rappresentava che I) la società datrice di lavoro, il 20.12.2016 era stata sottoposta a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p.; II) la società datrice di lavoro era stata sottoposta alla procedura concorsuale del fallimento dal Tribunale di Reggio Calabria, con sent. n. 24/2021
1 e con provvedimento del 16.03.2022 ordinava di non provvedere alla verifica dei crediti, ai sensi dell'art. 102 L.F.; III) il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società ASED era cessato il 17.01.2017, e ne discendeva l'impossibilità di accertare i crediti, in ragione dell'assenza di un provvedimento di confisca definitivo del patrimonio aziendale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) in via preliminare accertare e dichiarare che il TFR maturato dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la
ammonta ad €. 2.378,94 al lordo delle ritenute di legge;
2) accertare e Controparte_2 dichiarare, sussistendone tutti i presupposti, il diritto del ricorrente a percepire il T.F.R maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la pari ad €. 2.378,94 al lordo Controparte_2 delle ritenute di legge direttamente a carico dell quale gestore del Fondo di Garanzia ai sensi CP_1 dell'art 2 L. 29 maggio 1982 n 297; 3) per l'effetto condannare l in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore al pagamento della somma €. 2.378,94 al lordo delle ritenute di legge oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (17 gennaio 2017) ovvero dalla diversa data di giustizia sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare, infine, l resistente in CP_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e del compensi di difesa del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava CP_1 integralmente le avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del suo diritto alla percezione del TFR, maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della fallita società ASED, attingendo al Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297.
3. Giova in primo luogo ricordare la natura previdenziale e non retributiva della prestazione concernente l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. Non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in presenza di determinati presupposti, l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore. L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro, il Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR come previsto dall'art. 2120 c.c. Erogata la prestazione, esso può praticare azione di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro, sostituendosi al lavoratore, già soddisfatto, nel suo diritto di credito. La Corte di Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ribadisce che la natura della prestazione del Fondo di Garanzia è di tipo previdenziale: “Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016, n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l' debba operare in qualità di CP_1 sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo” (Cass. n. 25016/2017).
2 4. Posto quanto sopra detto, risulta chiara la previsione normativa della necessità di determinati presupposti per l'attivazione e l'intervento del Fondo di Garanzia. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata “disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede quindi che: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
4.1. La legge, dunque, individua due presupposti: il primo riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in questi casi viene richiesto al lavoratore l'accertamento del credito tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo. Il secondo presupposto riguarda i datori di lavoro non soggetti alle predette procedure concorsuali, relativamente ai quali, ai fini dell'intervento del Fondo, è necessario il previo esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
5. Poiché, nel caso di specie, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 16.03.2022 ha stabilito come: «considerato che la curatrice, a seguito di ampie indagini e approfondita valutazione, che il collegio condivide e fa propria, ha evidenziato l'insussistenza di poste di attivo fallimentare acquisibile, tenuto conto che il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto dal G.i.p. del tribunale di Reggio Calabria con decreto del 20.12.2016 nell'ambito del procedimento penale n. 2044/2013 RGNR D.D.A., e n. 1223/2014 RG GIP D.D:A., ha riguardato “le quote sociali e l'intero patrimonio aziendale della società […] ordina non farsi luogo a CP_2 provvedere alla verifica dei crediti», il lavoratore potrà richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia con le modalità previste per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, purché, però, il credito risulti accertato in un titolo esecutivo che – per giurisprudenza di Cassazione ormai cristallizzata – rappresenta la modalità necessaria per individuare la misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di Garanzia.
6 Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare accoglimento perché manca il titolo esecutivo, ritenuto condizione necessaria per accedere al Fondo.
7. Non è stata effettuata alcuna azione esecutiva e, soprattutto, non c'è prova della sussistenza di un titolo esecutivo in favore di parte ricorrente, che ha allegato unicamente la busta paga, che non può considerarsi titolo esecutivo e che non consentirebbe in alcun modo la surroga dell' nel CP_1 credito nei confronti del datore di lavoro.
3 7.1. Né possono trovare accoglimento le deduzioni di parte ricorrente relative al valore della busta paga: la stessa rileva quale titolo per accertare il credito nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro ed è ritenuta sufficiente per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo. Ma non ha in sé il valore di un titolo esecutivo.
8. Non risulta, peraltro, che il ricorrente si sia attivato, in alcun modo, a ottenere il titolo esecutivo o qualsiasi accertamento giudiziale del credito vantato. Le preclusioni nel caso in concreto, caratterizzate dalla sussistenza di un provvedimento, peraltro, non definitivo di confisca, riguardano la possibilità per l'odierna parte ricorrente di ottenere un provvedimento di condanna. Ma non risulta che parte ricorrente si sia attivata in alcun modo con un'azione di un mero accertamento.
9. Per tale ragione, il lavoratore non può ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia perché sprovvisto di titolo esecutivo: unico elemento che consentirebbe, poi, all' di surrogarsi al lavoratore nel CP_1 credito, dallo stesso vantato, a titolo di TFR nei confronti del datore di lavoro.
10. Per le ragioni sopra espresse, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
11. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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