Articolo 5 della Legge 3 agosto 1978, n. 405
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 agosto 1978
Art. 5. Rinunciabilita' dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
Entrata in vigore il 4 agosto 1978