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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 167 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Rosa Cicciù; Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gilda CP_1
Avena, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 419/2024. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni.
L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. Quindi, all'udienza odierna, il Giudice decideva come da dispositivo letto in udienza con contestuali motivazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal CTU nell'elaborato in atti. Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico del ricorrente fossero tali da determinare il diritto al riconoscimento in capo alla predetta di un'invalidità pari al 75%, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/71, e la riduzione delle capacità lavorative a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini ex art. 1 della
Legge 222/84, a decorrere dalla data della visita peritale, ovvero dal 19/6/2025
(cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti contributivo-assicurativi richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal
121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
Le spese devono essere compensate stante il riconoscimento avvenuto solo con decorrenza dalla visita peritale espletata nel giudizio di merito, con esclusione di quelle liquidate in favore del CTU nel presente procedimento e nel n.
419/2024 in sede di ATP, da porsi in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è invalida al 75%, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/71, e ha le capacità lavorative ridotte a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ex art. 1 della Legge 222/84, a decorrere da 19/6/2025;
b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott.ssa relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da questi Persona_1 espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e
CPA sui soli onorari come per legge, se dovute;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore del CP_1
CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio da Persona_2 questi espletata nel procedimento per ATP n. 419/2024, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 1 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 167 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Rosa Cicciù; Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gilda CP_1
Avena, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 419/2024. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni.
L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. Quindi, all'udienza odierna, il Giudice decideva come da dispositivo letto in udienza con contestuali motivazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal CTU nell'elaborato in atti. Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico del ricorrente fossero tali da determinare il diritto al riconoscimento in capo alla predetta di un'invalidità pari al 75%, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/71, e la riduzione delle capacità lavorative a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini ex art. 1 della
Legge 222/84, a decorrere dalla data della visita peritale, ovvero dal 19/6/2025
(cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti contributivo-assicurativi richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal
121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
Le spese devono essere compensate stante il riconoscimento avvenuto solo con decorrenza dalla visita peritale espletata nel giudizio di merito, con esclusione di quelle liquidate in favore del CTU nel presente procedimento e nel n.
419/2024 in sede di ATP, da porsi in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è invalida al 75%, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/71, e ha le capacità lavorative ridotte a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ex art. 1 della Legge 222/84, a decorrere da 19/6/2025;
b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott.ssa relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da questi Persona_1 espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e
CPA sui soli onorari come per legge, se dovute;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore del CP_1
CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio da Persona_2 questi espletata nel procedimento per ATP n. 419/2024, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 1 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari