Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Il giudice, richiamato il verbale depositato in pari data, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dà lettura della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V.
III Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice Simona Di Rauso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2201/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 56/2020, emesso da questo Tribunale in data
14.1.2021
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Parte_1
Clorinda Rosciano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via
Cervantes n. 64
Opponente
E
(P.IVA ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Curti, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dagli avv.ti Giovanni D'Uonnolo, Alessandra D'Uonnolo e Nicola D'Uonnolo, elettivamente domiciliata presso il loro studio in S. Prisco al Viale Trieste, 101
Opposto
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 56/2021, notificatole il 20.01.2021 dalla con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere le aveva ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 219.132,89, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Secondo la prospettazione di parte opposta, tale somma risultava dovuta a fronte del mancato pagamento da parte dell'opponente dei lavori di ristrutturazione effettuati sull'immobile di proprietà dell'ingiunta dalla ditta . Controparte_1
L'opponente concludeva, dunque, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e altresì la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e spese di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In data 14.6.2021, si costituiva in giudizio la società opposta con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale eccepiva l'inammissibilità e dell'atto di opposizione in quanto infondato in fatto ed in diritto insistendo, altresì, per la concessione della provvisoria esecutività.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ammesse le prove dal precedente giudice istruttore (Cfr. ordinanza del 19.5.2022) ed istruita la causa, il giudice subentrato sul ruolo - dichiarata decaduta parte opponente nell'assunzione dei mezzi di prova e rigettata la richiesta di ctu (cfr. ord. del 19.1.2025 cui si rinvia)- all'esito dell'udienza dell'8.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza in presenza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'opposizione va accolta.
Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente-opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'ingiunto opponente - il quale assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 27.12.2010, n.
26128; Cass. 3.2.2006, n. 2421).
Dunque, il presente giudizio non ha ad oggetto la verifica dei presupposti di ammissibilità del decreto ingiuntivo medesimo, ma costituisce giudizio a cognizione piena in ordine alla pretesa sostanziale fatta valere dal creditore ingiungente ed opposto, di tal che devono trovare applicazione i generali principi in tema di riparto dell'onere della prova;
tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Come ha avuto più volte modo di chiarire la Corte di Cassazione, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo non dà luogo ad un giudizio di impugnazione del decreto, finalizzato esclusivamente a farne valere vizi ed originarie ragioni di invalidità, ma è uno strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato in via monitoria (cfr. Cass. n.
6421/03 e n. 2573/02); in altri termini, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il giudice non è chiamato ad accertare esclusivamente se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma deve anche verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr.
Cass. n. 13001/06, n. 15702/04 e n. 7188/03); in conseguenza di tale ricostruzione del giudizio di opposizione, sempre secondo la Suprema Corte, restano irrilevanti eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato;
con l'ulteriore, rilevante, effetto processuale che il giudice non può limitarsi a dichiarare la nuLLtà del decreto ingiuntivo ma è inderogabilmente tenuto ad una pronuncia di merito sul credito azionato (cfr. Cass. n. 7188/03 e n. 10169/97).
Ciò premesso, in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati. Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n.
5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n.
13079/08; n. 5191/08).
Così ricostruiti i principi generali, si premette che la presente opposizione è decisa applicando il principio della ragione più liquida (rispondente alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità), in base al quale la domanda giudiziale può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ciò conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
In applicazione di siffatto principio, dunque, non si esaminerà l'eccezione formulata dall'opponente in ordine alla nuLLtà della procura, ma esclusivamente quella assorbente, afferente all'assenza di prova del rapporto intercorso tra le parti in causa.
Ciò posto, passando al merito della controversia, occorre innanzitutto ricostruire i fatti di causa secondo le rispettive allegazioni delle parti. Ebbene, in sede di giudizio monitorio (Cfr. fascicolo monitorio rg. nr. 8426/2020), la società opposta è ricorsa all'intestato Tribunale chiedendo che venisse emesso provvedimento di ingiunzione nei riguardi della per l'asserito mancato Pt_1 pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Cellole alla via Firenze
n. 12, di proprietà dell'ingiunta ed ha posto a fondamento del credito vantato, le fatture nr. 1 e 2 del 13.1.2020, l'estratto delle scritture contabili nonché la lettera di messa in mora inoltrata dalla società alla a mezzo Racc. A/R (Cfr. allegati al Pt_1 ricorso monitorio).
In sede di opposizione, l'opponente ha contestato totalmente l'esecuzione dei lavori da parte dell'opposta, lamentando che la stessa non avrebbe precisato né l'arco temporale di effettuazione dei lavori né il tipo d'intervento eseguito, specificando inoltre che gli unici lavori di ristrutturazione che avrebbero interessato l'immobile di sua proprietà risalivano all'anno 2009 ed erano stati effettuati invece da un'altra ditta, la (circostanza evincibile dal permesso a costruire e relativo CP_2 collaudo allegati all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Ciò posto in punto di fatto, l'opposizione deve essere accolta, difettando la prova del contratto di appalto.
Sulla prova del contratto di appalto.
Va preliminarmente evidenziato che il contratto di appalto si caratterizza, in sintesi, di due distinte e reciproche obbligazioni: da un lato, il committente si obbliga a pagare un corrispettivo all'appaltatore; dall'altro lato, l'appaltatore si obbliga ad eseguire le opere o i servizi assunti con il contratto (art. 1655 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto mediante il quale una parte assume, con l'organizzazione di mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, l'obbligo di compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in danaro. L'appalto
è un contratto consensuale, di tipo oneroso e a forma libera;
esso, quindi, non richiede quale requisito la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per fatti concludenti.
È evidente che, con riferimento a tale ipotesi, la parte che voglia fare valere il proprio diritto, nel rispetto principio generale di cui all'art. 2697 c.c., deve sempre e comunque fornire la prova dei fatti costitutivi del credito, mentre il debitore, di converso, dovrà provare i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito. Sul punto, la Suprema Corte, richiamandosi al fondamentale principio di libertà delle forme, ricorda come il contratto d'appalto tra privati non rientri nel catalogo tassativo degli atti che richiedono la forma scritta, potendo dunque la sua conclusione avvenire anche oralmente o per fatti concludenti. Parimenti, sul versante probatorio, la dimostrazione della sua esistenza, o del suo contenuto, può essere data con qualsiasi mezzo, anche tramite testimoni o presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass. Civ., Sez. I, 24.5.2018, n. 12971)
(Cfr. Cass. Civ., 26.01.2023 n. 2386).
Nel merito, parte opposta non ha sufficientemente provato il titolo della pretesa fatta valere in giudizio per tutte le ragioni che appresso si esporranno.
In primo luogo giova osservare che la ditta opposta, a fronte di lavori effettuati per l'asserita somma di oltre 219.000,00 euro non allega né un contratto né un computo metrico estimativo dei lavori.
Ora, sebbene la giurisprudenza di legittimità prevede che il contratto di appalto non necessariamente debba essere stipulato in forma scritta, gli altri elementi pure allegati dalle parti ed emersi nel corso dell'istruttoria, non si ritengono sufficienti a provare il rapporto per cui è causa, peraltro di notevole importo.
Innanzitutto, in ordine all'epoca in cui i lavori sarebbero stati eseguiti, l'opposta riferisce nelle sue difese che: “le forniture di materiale ed i relativi lavori sarebbero state effettuate a favore della opponente tra il 2013 ed il 2014” (cfr. comparsa di costituzione e risposta), ed ancora, la stessa precisa che per i suddetti lavori la si sarebbe avvalsa della collaborazione di altre Controparte_1 società per la realizzazione dei lavori che le vengono commissionati. Che tanto sia vero è dato riscontrarlo dai contratti e dai preventivi di fornitura di opere e materiali da parte della F.LL IN di IN IC & C., Pt_2 Parte_3
DR Point s.r.l,, Avi legno, Ediltoni s.r.l. (Cfr. Contratto 2)- Pt_2 Parte_4
Fornitura AVI Legno Tettoia Garage;
3)- Fornitura DR Point Motore Canbcello;
4)-
Fornitura F.LL IN;
5)- Fornitura;
6)- 7)- Visura Pt_3 Controparte_3
Ipocatastale immobile in Cellole, allegati tutti in sede di memoria EX ART. 183 co.
VI n.2 C.P.C. depositata data 21.10.21).
Ora, come già detto sopra, i documenti che la ditta pone a fondamento del credito vantato sono la fattura nr. 1 e 2 del 13.1.2020 (peraltro non firmate dalla committente ed aventi ad oggetto la fornitura e la posa in opera di arredo in legno ed elettrodomestici di vario genere), emesse dalla nei Controparte_1 riguardi della ed una serie di estratti contabili (nella specie i registri iva e Pt_1 le fatture del 2020), alcuni neanche recanti l'attestazione di conformità del notaio ma del commercialista.
Si tratta di documenti unilateralmente formati, risalenti all'anno 2020, a fronte di lavori che sarebbero stati effettuati nel 2013/14.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la fattura dei lavori eseguiti, in quanto documento unilaterale preordinato a far risultare elementi relativi all'esecuzione di un contratto di appalto, è inidonea ad assurgere a prova della conclusione del contratto medesimo, quando l'esistenza del rapporto sia contestata
(cfr. Cass. sentenza n. 299/2016 secondo cui: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”; in senso conforme Cass. Civ., Sez. II, 23 maggio 2024, n. 14399).
Né può non essere valorizzata la circostanza che le fatture ed i registri Iva allegati sono del 2020 a fronte, come già detto, di lavori che sarebbero stati eseguiti tra il
2013/2014 (per stessa ammissione dell'opposta); dunque, anche il divario temporale sussistente tra la presunta effettuazione dei lavori e la relativa fatturazione conducono a non ritenere raggiunta la prova dei lavori sulla base delle sole fatture allegate.
Peraltro, la fornitura e la posa in opera di arredo in legno e mobili ed elettrodomestici di vario genere (come risultanti dalla descrizione dell'attività espletata dalla nelle fatture) non rientrano nell'oggetto sociale della stessa società (cfr. CP_1 la visura allegata), sicchè non si comprende, in assenza di un contratto che preveda anche questo tipo di prestazione, a che titolo esse siano state fornite .
Né gli altri documenti allegati con la memoria di replica depositata dall'opposta in data 21.10.21, nella specie le fatture emesse da ditte terze, possono ritenersi sufficienti a corroborare la prova del rapporto per cui è causa.
Sotto questo profilo, infatti, non rilevano le difese dell'opposto secondo cui quest'ultimo, per l'esecuzione dei lavori, si sarebbe avvalso della collaborazione di ditte terze.
Ed invero, i preventivi e le fatture emesse dalle ditte terze, che si pongono a fondamento della pretesa creditoria, sono state emesse nei riguardi della società Immobiliare, indicando essa come destinataria, senza alcun riferimento alla opponente, sicchè ben potrebbero essere stati utilizzate dall'opposto per altri lavori connessi alla su attività.
Onde, se la ditta si fosse effettivamente avvalsa di altre società per la fornitura di lavori e beni (arredi ecc) all'opponente- in assenza di un contratto tra la CP_1
e la Sorgente di regolamentazione dell'appalto di lavori tout court e delle forniture in esso ricomprese, anche di mobili o arredi-esse avrebbero dovuto fatturare alla reale destinataria della merce.
Non vi è sul punto neanche un documento di trasporto della merce;
le fatture accompagnatorie dei mobili non sono firmate dal destinatario ed emerge che le ditte terze abbiano fornito il materiale ed i beni ivi indicati (materassi, ringhiere, canceLL, legno tettoia) alla quando sarebbe stato verosimile portarle CP_1 eventualmente sul cantiere oggetto dei lavori, ossia l'abitazione di titolarità della
(cfr. deposito dell'11-11-2021). Pt_1
L'appalto quindi non può ritenersi provato.
Ad abundantiam, nemmeno possono ritenersi dirimenti a provare il rapporto de quo vertitur le sole dichiarazioni testimoniali rese in corso di istruttoria (cfr. verbale di udienza del 09.05.2023 e quello del 26.9.2023 in cui sono stati escussi il consulente esterno della nonché il marito dell'attuale titolare dell' . CP_1 CP_1
Ed infatti, stante il valore dei lavori asseritamente commissionati (per un importo di oltre 219.000,00 euro), la prova, ammessa dal Gop, precedentemente titolare del fascicolo, non è idonea a comprovare il rapporto di cui è causa.
Ciò in quanto l'art. 2721 c.c. sancisce che la prova testimoniale dei contratti non è ammessa quando il valore del contratto ecceda i 2,58 euro e, al comma 2, che il giudice può consentire la prova oltre il detto limite, “tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
In disparte la circostanza che parte opposta non ha neppure dedotto specifiche circostanze che legittimerebbero la deroga al limite posto dalla norma in questione, qui invero la natura del contratto e l'importo consentono di affermare l'inammissibilità della prova testimoniale.
La testimonianza inoltre è comunque affetta da genericità.
Ed infatti entrambi i testi escussi (di cui uno è il marito dell'attuale titolare dell'Immobiliare, ) hanno riferito di non conoscere il committente dei Persona_1 lavori né quale sarebbe stata la tipologia dei lavori commissionati (Vedasi sul punto il verb. d'udienza del 9.5.2023 in cui il consulente esterno dell' dichiara: CP_1 “…non ero a conoscenza del committente dei lavori” ed il Verb. dell'udienza del
26.9.2023 in cui il teste riferisce: “…precisamente non ricordo tutti i lavori effettuati indicati nelle fatture…”).
Peraltro, appare poco verosimile la circostanza che, a fronte di lavori asseritamente effettuati nel 2013/14, la fatturazione e la successiva richiesta di decreto ingiuntivo sia stata fatta ben oltre sette anni dall'ultimazione dei lavori (2020).
In definitiva, dunque, in ragione della assenza di un contratto di appalto disciplinante il rapporto e del computo metrico sottoscritto (tenendo conto dell'importo dei lavori commissionati), unitamente all'assenza di ogni altro elemento utile da cui poter desumer con certezza l'an e il quantum dei lavori commissionati, ed a fronte anche delle incongruenze emerse in corso di giudizio (come descritte in parte motiva), non può dirsi raggiunta del rapporto per cui è causa.
Ritiene, dunque, il Tribunale che il creditore opposto, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Va, infine, rigettata la domanda proposta dalla opponente per lite temeraria, non essendo emerso, ai fini dell'art. 96 c.p.c., che l'opposta abbia agito nel giudizio monitorio e resistito nel presente giudizio con dolo o colpa grave, e non ritenendo neppure sussistenti i presupposti di cui all'art. 88 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni poc'anzi esposte, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 calcolati ai medi per le prime tre fasi ed ai minimi per la fase decisionale, tenuto conto del valore della domanda, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta.
Sul punto si rileva che il difensore antistatario avv. Iodice è stato sostituito solo in data 25.3.2024, tra la fine della fase istruttoria e quella decisionale, sicchè va riconosciuto a lui il compenso relativo alle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Simona Di Rauso, pronunziando in via definitiva sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 51/2020 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 14.1.2021; - rigetta la domanda di condanna avanzata dall'opponente per lite temeraria;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 liquidate complessivamente in euro € 11.977,00 oltre spese forfettarie (15%), IVA e
CPA come per legge, di cui euro 7.000,000 all'avv. Iodice ed euro 4977,00 all'avv.
Clorinda Rosciano, in qualità di difensori antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso