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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/08/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
1010/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - riunito n camera di consiglio composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1010 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata difesa giusta procura in atti dall'avv. Domenico Gagliardi, presso il cui studio in Torre Annunziata, Via
Gino Alfani, 60 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], c.f. e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2.07.2025, la parte ricorrente chiedeva di pronunciare sentenza sullo status.
Il PM, in data 15.07.2025, chiedeva di dichiarare la separazione dei coniugi con conferma dei provvedimenti provvisori.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile nel comune di Volla in data 29.11.2012 con e che nel Controparte_1 corso del matrimonio nascevano le figlie (nata il [...]), (nata il Per_1 Per_2
Per_ 16.02.2015) ed (nata il [...]), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge.
A fondamento della domanda deduceva che nel corso del matrimonio si erano manifestate incompatibilità caratteriali ed incomprensioni tali da minare la serena convivenza, per cui già da alcuni anni i coniugi vivevano separati;
che aveva lasciato la casa Controparte_1 coniugale trasferendosi presso l'abitazione materna, mentre Parte_1 continuava ad abitare, unitamente alle figlie, nella casa coniugale dalla stessa ancora oggi condotta in locazione;
che la ricorrente aveva instaurato una nuova relazione sentimentale, nel corso della quale, in data 12.07.2023, nasceva il figlio . Persona_4
Inoltre, allegava di essere priva di occupazione badando, da sempre, delle figlie affette da talune patologie;
che in particolare la minore era affetta da disturbi Per_1 dell'apprendimento ed epilessia, la minore da ritardi mentali e deficit cognitivi e la Per_2
Per_ minore da deficit cognitivi e gravi disturbi comportamentali;
che il , in questi CP_1 anni, solo in rare occasioni aveva incontrato le figlie non versando alcunché a tiolo di mantenimento delle stesse.
Chiedeva, pertanto, di pronunciare la separazione anche con sentenza non definitiva, disponendo l'affidamento condiviso delle minori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare a quest'ultima, disciplinando il diritto di visita come ritenuto opportuno dal tribunale, nonché prevedendo l'obbligo in capo al Diglio di versare l'importo mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento delle figlie, nonché il 50% delle spese straordinarie, ed euro 100,00 per il mantenimento del coniuge.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 2.07.2025, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata costituzione del resistente, si procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale dichiarava di aver intrapreso una nuova stabile convivenza nel corso della quale è nato il figlio;
di percepire l'assegno unico e l'indennità di frequenza per Per_4
i figli per un importo mensile di euro 1.400,00 per l'assegno unico e di euro 1.030,00 per le indennità di frequenza;
di abitare in una casa popolare versando un canone mensile di euro
150,00 e di essere separata di fatto dal oramai da circa otto anni, durante i quali il CP_1 resistente non aveva mai versato nulla a titolo di mantenimento delle figlie né le aveva frequentate con regolarità, se non nelle occasioni in cui le stesse si recavano a far visita alla
2 nonna paterna;
nulla allegava circa le condizioni economico patrimoniali del , salvo CP_1 riferire che questi si occupava di commercio all'ingrosso di bevande.
Con ordinanza del 3.07.2025, dichiarata la contumacia del resistente, il giudice delegato, in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie con residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare che a lei veniva assegnata, disciplinava il diritto di visita del padre (un incontro libero presso l'abitazione della nonna paterna e un incontro monitorato presso i S.S.), a carico del quale poneva l'obbligo di versare l'importo mensile di euro 300,00 per il mantenimento delle figlie (euro 100,00 a figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
incaricava i S.S. di Boscoreale di attivare un monitoraggio del nucleo familiare alla luce delle criticità emerse nel rapporto padre-figlie, nonché di attivare incontri monitorati padre-figlie. Inoltre, stante la richiesta di pronuncia sullo status, la causa veniva riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni.
Tanto premesso, si osserva che la causa viene in decisione solo con riguardo allo status, avendo la ricorrente richiesto pronuncia immediata. Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, la quale ha riferito di essere separata di fatto dal marito da circa otto anni e di aver instaurato una nuova stabile convivenza nel corso della quale è nato anche un figlio, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
La causa va rimessa sul ruolo sulle questioni accessorie;
pertanto, la regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale tra le parti in causa;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 16, P.I Uff. 1 dei registri di matrimonio del comune di Volla dell'anno 2012);
3 3) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - riunito n camera di consiglio composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1010 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata difesa giusta procura in atti dall'avv. Domenico Gagliardi, presso il cui studio in Torre Annunziata, Via
Gino Alfani, 60 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], c.f. e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2.07.2025, la parte ricorrente chiedeva di pronunciare sentenza sullo status.
Il PM, in data 15.07.2025, chiedeva di dichiarare la separazione dei coniugi con conferma dei provvedimenti provvisori.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile nel comune di Volla in data 29.11.2012 con e che nel Controparte_1 corso del matrimonio nascevano le figlie (nata il [...]), (nata il Per_1 Per_2
Per_ 16.02.2015) ed (nata il [...]), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge.
A fondamento della domanda deduceva che nel corso del matrimonio si erano manifestate incompatibilità caratteriali ed incomprensioni tali da minare la serena convivenza, per cui già da alcuni anni i coniugi vivevano separati;
che aveva lasciato la casa Controparte_1 coniugale trasferendosi presso l'abitazione materna, mentre Parte_1 continuava ad abitare, unitamente alle figlie, nella casa coniugale dalla stessa ancora oggi condotta in locazione;
che la ricorrente aveva instaurato una nuova relazione sentimentale, nel corso della quale, in data 12.07.2023, nasceva il figlio . Persona_4
Inoltre, allegava di essere priva di occupazione badando, da sempre, delle figlie affette da talune patologie;
che in particolare la minore era affetta da disturbi Per_1 dell'apprendimento ed epilessia, la minore da ritardi mentali e deficit cognitivi e la Per_2
Per_ minore da deficit cognitivi e gravi disturbi comportamentali;
che il , in questi CP_1 anni, solo in rare occasioni aveva incontrato le figlie non versando alcunché a tiolo di mantenimento delle stesse.
Chiedeva, pertanto, di pronunciare la separazione anche con sentenza non definitiva, disponendo l'affidamento condiviso delle minori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare a quest'ultima, disciplinando il diritto di visita come ritenuto opportuno dal tribunale, nonché prevedendo l'obbligo in capo al Diglio di versare l'importo mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento delle figlie, nonché il 50% delle spese straordinarie, ed euro 100,00 per il mantenimento del coniuge.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 2.07.2025, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata costituzione del resistente, si procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale dichiarava di aver intrapreso una nuova stabile convivenza nel corso della quale è nato il figlio;
di percepire l'assegno unico e l'indennità di frequenza per Per_4
i figli per un importo mensile di euro 1.400,00 per l'assegno unico e di euro 1.030,00 per le indennità di frequenza;
di abitare in una casa popolare versando un canone mensile di euro
150,00 e di essere separata di fatto dal oramai da circa otto anni, durante i quali il CP_1 resistente non aveva mai versato nulla a titolo di mantenimento delle figlie né le aveva frequentate con regolarità, se non nelle occasioni in cui le stesse si recavano a far visita alla
2 nonna paterna;
nulla allegava circa le condizioni economico patrimoniali del , salvo CP_1 riferire che questi si occupava di commercio all'ingrosso di bevande.
Con ordinanza del 3.07.2025, dichiarata la contumacia del resistente, il giudice delegato, in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie con residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare che a lei veniva assegnata, disciplinava il diritto di visita del padre (un incontro libero presso l'abitazione della nonna paterna e un incontro monitorato presso i S.S.), a carico del quale poneva l'obbligo di versare l'importo mensile di euro 300,00 per il mantenimento delle figlie (euro 100,00 a figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
incaricava i S.S. di Boscoreale di attivare un monitoraggio del nucleo familiare alla luce delle criticità emerse nel rapporto padre-figlie, nonché di attivare incontri monitorati padre-figlie. Inoltre, stante la richiesta di pronuncia sullo status, la causa veniva riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni.
Tanto premesso, si osserva che la causa viene in decisione solo con riguardo allo status, avendo la ricorrente richiesto pronuncia immediata. Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, la quale ha riferito di essere separata di fatto dal marito da circa otto anni e di aver instaurato una nuova stabile convivenza nel corso della quale è nato anche un figlio, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
La causa va rimessa sul ruolo sulle questioni accessorie;
pertanto, la regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale tra le parti in causa;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 16, P.I Uff. 1 dei registri di matrimonio del comune di Volla dell'anno 2012);
3 3) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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