TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 27363 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 01.04.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1
Adriano Rocco (cf. ), giusta procura alle liti, tutti elettivamente C.F._1 domiciliati come in atti;
- appellante -
E
(cf. ); Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
- appellati contumaci -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 01.04.2025 il procuratore della parte costituita precisava le proprie conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito delle note conclusionali ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 1929/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, in persona del dott. L. D , in data 15.06.2022 e pubblicata in data 05.09.2022, CP_3 pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 980/2022, instaurato da , con cui si Controparte_1
il giudice 1 Maria Ludovica Russo chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale n. 09720110113274760000, ruolo n.
2011/9206, con pretesa notifica in data 06/05/2011, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2007, con ente impositore il , per un Controparte_2 importo complessivo “dichiarato” di € 1.838,43 (sebbene dall'estratto di ruolo in atti l'importo totale risulta pari ad € 1.844,76).
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per l'accertamento negativo del credito portato dalla suddetta cartella – di cui assumeva essere venuto a conoscenza CP_1 per il tramite dell'estratto di ruolo autonomamente acquisito – l'opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria stante l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/81, maturata anche a far data dalla “presunta” notifica della cartella, in difetto di atti interruttivi, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione.
Concludeva – previa sospensione – per la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella opposta con annullamento della stessa e condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale chiedeva, preliminarmente, la Parte_1 riunione del giudizio proposto dal con altre opposizioni proposte avverso altre CP_1 cartelle di pagamento, tutte pendenti innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore (NRG
833/2022 Giu. ; NRG 834/2022 Giu. ), nonché il rigetto dell'opposizione, Per_1 Per_1 perché inammissibile e infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. Il CP_4 depositava documentazione afferente alla notificazione della cartella opposta, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, anche in mancanza di atti esecutivi e stante l'impossibilità di far valere l'eccezione di prescrizione in via di azione;
deduceva, inoltre, la tardività dell'opposizione spiegata, anche in termini recuperatori, e la propria carenza di legittimazione passiva per le attività di competenza dell'ente creditore, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non essendo decorso il relativo termine perché interrotto dalla notifica della cartella e di due successive intimazioni di pagamento n. 09720139065725234000 e n.
09720169054316103000, eseguite entrambe ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e perfezionate rispettivamente il 14.10.2013 ed il 26.01.2017.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Si costituiva altresì il , con comparsa depositata il 07.03.2022, il Controparte_2 quale, nell'eccepire preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, produceva documentazione comprovante la regolare notifica del verbale di accertamento della violazione al codice della strada di propria competenza;
chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare la legittimità della cartella di pagamento opposta e degli atti prodromici, nonché di tenere indenne il da un'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 nel caso di accoglimento dell'opposizione.
Con sentenza n. 1929/2022, pubblicata in data 15.06.2022, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/1981 in quanto l aveva notificato la cartella impugnata ex art. 139 c.p.c. Parte_1 ma senza adempiere a tutte le formalità necessarie al perfezionamento, defettando la “seconda raccomandata”. Dunque, dichiarava nulla, infondata e illegittima l'iscrizione al ruolo esattoriale della cartella di pagamento n. 09720110113274760000, ordinandone la cancellazione, e condannava gli opposti, in solido, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo P.E.C. del 15.11.2022,
l ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando Parte_1 le parti di motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma mediante declaratoria di inammissibilità e/o rigetto dell'opposizione spiegata da con vittoria di CP_1 spese del doppio grado di giudizio.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella Parte_2 parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo e ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria, senza considerare l'interruzione del termine prescrizionale per effetto della rituale notificazione della cartella esattoriale e delle successive intimazioni di pagamento, ferma la tardività delle contestazioni afferenti al rapporto sostanziale.
Il sig. e il , benché regolarmente evocati, non si Controparte_1 Controparte_2 sono costituiti.
All'esito dell'udienza del 01.04.2025 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c.
*******
il giudice 3 Maria Ludovica Russo § 1. In primis, va dichiarata la contumacia di e del . Controparte_1 Controparte_2
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da deve Controparte_1 correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo e/o notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo CP_5 della relativa somma.
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti costituite, questo giudice ritiene fondato il motivo addotto dall in ordine Parte_2 all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
§ 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3- bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.
602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs.
n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione
il giudice 5 Maria Ludovica Russo delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R.
n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali
è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass.
n. 22018/17)” (Cass. S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non
il giudice 6 Maria Ludovica Russo notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del
Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e
22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf.
Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento “pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici
il giudice 7 Maria Ludovica Russo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha Controparte_1 provato, né allegato, il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al
D.M. n. 147 del 2022, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova precisare che, nel caso in esame, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, deve ritenersi provata la notifica dell'impugnata cartella, avvenuta ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, ossia mediante invio diretto, da parte del Concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata al portiere dello stabile.
Per costante giurisprudenza, difatti, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata postale, non occorre alcuna annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico e l'atto recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, “stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
il giudice 8 Maria Ludovica Russo cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”; e ciò vale anche quando l'atto sia ricevuto dal portiere, senza che necessiti “l'ulteriore adempimento della raccomandata informativa, quale previsto dall'art. 7, 6° comma della L. n. 890/1982, analogamente a quanto disposto dall'art. 139, 4° comma c.p.c. in tema di notifica al portiere per ufficiale giudiziario” (Cass. civ. sent. n. 10954/2020; Cass. civ., ord. n. 3073/2017;
Cass. civ., sent. n. 6680/2016, Cass. civ., sent. n. 23874/2015; Cass. civ. n.14196/2014; Cass. civ., sent. n. 12182/2013).
Pertanto, stante la comprovata rituale notificazione della cartella esattoriale impugnata,
l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da avrebbe dovuto essere Controparte_1 dichiarata tout court inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unire n. 19704/2015.
Per tutto quanto detto, risulta ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1929/2022 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore in data 15.06.2022, depositata in data 05.09.2022 (R.G.
980/2022), nel giudizio instaurato da , dichiara inammissibile Controparte_1
l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
09720110113274760000, revocando la relativa statuizione di nullità, nonché la statuizione sulle spese di giudizio.
2. Condanna parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio nei confronti di che liquida Parte_1 complessivamente in € 1.309,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo (prenotati a debito).
3. Condanna, altresì, l'appellato alla refusione delle spese del primo grado Controparte_1 nei confronti del che liquida complessivamente in € 457,00, oltre Controparte_2 oneri accessori come per legge.
il giudice 9 Maria Ludovica Russo Così deciso in Napoli, lì 14.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 10 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 27363 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 01.04.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1
Adriano Rocco (cf. ), giusta procura alle liti, tutti elettivamente C.F._1 domiciliati come in atti;
- appellante -
E
(cf. ); Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
- appellati contumaci -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 01.04.2025 il procuratore della parte costituita precisava le proprie conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito delle note conclusionali ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 1929/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, in persona del dott. L. D , in data 15.06.2022 e pubblicata in data 05.09.2022, CP_3 pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 980/2022, instaurato da , con cui si Controparte_1
il giudice 1 Maria Ludovica Russo chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale n. 09720110113274760000, ruolo n.
2011/9206, con pretesa notifica in data 06/05/2011, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2007, con ente impositore il , per un Controparte_2 importo complessivo “dichiarato” di € 1.838,43 (sebbene dall'estratto di ruolo in atti l'importo totale risulta pari ad € 1.844,76).
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per l'accertamento negativo del credito portato dalla suddetta cartella – di cui assumeva essere venuto a conoscenza CP_1 per il tramite dell'estratto di ruolo autonomamente acquisito – l'opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria stante l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/81, maturata anche a far data dalla “presunta” notifica della cartella, in difetto di atti interruttivi, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione.
Concludeva – previa sospensione – per la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella opposta con annullamento della stessa e condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale chiedeva, preliminarmente, la Parte_1 riunione del giudizio proposto dal con altre opposizioni proposte avverso altre CP_1 cartelle di pagamento, tutte pendenti innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore (NRG
833/2022 Giu. ; NRG 834/2022 Giu. ), nonché il rigetto dell'opposizione, Per_1 Per_1 perché inammissibile e infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. Il CP_4 depositava documentazione afferente alla notificazione della cartella opposta, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, anche in mancanza di atti esecutivi e stante l'impossibilità di far valere l'eccezione di prescrizione in via di azione;
deduceva, inoltre, la tardività dell'opposizione spiegata, anche in termini recuperatori, e la propria carenza di legittimazione passiva per le attività di competenza dell'ente creditore, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non essendo decorso il relativo termine perché interrotto dalla notifica della cartella e di due successive intimazioni di pagamento n. 09720139065725234000 e n.
09720169054316103000, eseguite entrambe ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e perfezionate rispettivamente il 14.10.2013 ed il 26.01.2017.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Si costituiva altresì il , con comparsa depositata il 07.03.2022, il Controparte_2 quale, nell'eccepire preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, produceva documentazione comprovante la regolare notifica del verbale di accertamento della violazione al codice della strada di propria competenza;
chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare la legittimità della cartella di pagamento opposta e degli atti prodromici, nonché di tenere indenne il da un'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 nel caso di accoglimento dell'opposizione.
Con sentenza n. 1929/2022, pubblicata in data 15.06.2022, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/1981 in quanto l aveva notificato la cartella impugnata ex art. 139 c.p.c. Parte_1 ma senza adempiere a tutte le formalità necessarie al perfezionamento, defettando la “seconda raccomandata”. Dunque, dichiarava nulla, infondata e illegittima l'iscrizione al ruolo esattoriale della cartella di pagamento n. 09720110113274760000, ordinandone la cancellazione, e condannava gli opposti, in solido, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo P.E.C. del 15.11.2022,
l ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando Parte_1 le parti di motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma mediante declaratoria di inammissibilità e/o rigetto dell'opposizione spiegata da con vittoria di CP_1 spese del doppio grado di giudizio.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella Parte_2 parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo e ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria, senza considerare l'interruzione del termine prescrizionale per effetto della rituale notificazione della cartella esattoriale e delle successive intimazioni di pagamento, ferma la tardività delle contestazioni afferenti al rapporto sostanziale.
Il sig. e il , benché regolarmente evocati, non si Controparte_1 Controparte_2 sono costituiti.
All'esito dell'udienza del 01.04.2025 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c.
*******
il giudice 3 Maria Ludovica Russo § 1. In primis, va dichiarata la contumacia di e del . Controparte_1 Controparte_2
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da deve Controparte_1 correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo e/o notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo CP_5 della relativa somma.
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti costituite, questo giudice ritiene fondato il motivo addotto dall in ordine Parte_2 all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
§ 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3- bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.
602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs.
n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione
il giudice 5 Maria Ludovica Russo delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R.
n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali
è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass.
n. 22018/17)” (Cass. S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non
il giudice 6 Maria Ludovica Russo notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del
Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e
22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf.
Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento “pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici
il giudice 7 Maria Ludovica Russo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha Controparte_1 provato, né allegato, il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al
D.M. n. 147 del 2022, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova precisare che, nel caso in esame, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, deve ritenersi provata la notifica dell'impugnata cartella, avvenuta ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, ossia mediante invio diretto, da parte del Concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata al portiere dello stabile.
Per costante giurisprudenza, difatti, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata postale, non occorre alcuna annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico e l'atto recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, “stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
il giudice 8 Maria Ludovica Russo cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”; e ciò vale anche quando l'atto sia ricevuto dal portiere, senza che necessiti “l'ulteriore adempimento della raccomandata informativa, quale previsto dall'art. 7, 6° comma della L. n. 890/1982, analogamente a quanto disposto dall'art. 139, 4° comma c.p.c. in tema di notifica al portiere per ufficiale giudiziario” (Cass. civ. sent. n. 10954/2020; Cass. civ., ord. n. 3073/2017;
Cass. civ., sent. n. 6680/2016, Cass. civ., sent. n. 23874/2015; Cass. civ. n.14196/2014; Cass. civ., sent. n. 12182/2013).
Pertanto, stante la comprovata rituale notificazione della cartella esattoriale impugnata,
l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da avrebbe dovuto essere Controparte_1 dichiarata tout court inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unire n. 19704/2015.
Per tutto quanto detto, risulta ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1929/2022 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore in data 15.06.2022, depositata in data 05.09.2022 (R.G.
980/2022), nel giudizio instaurato da , dichiara inammissibile Controparte_1
l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
09720110113274760000, revocando la relativa statuizione di nullità, nonché la statuizione sulle spese di giudizio.
2. Condanna parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio nei confronti di che liquida Parte_1 complessivamente in € 1.309,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo (prenotati a debito).
3. Condanna, altresì, l'appellato alla refusione delle spese del primo grado Controparte_1 nei confronti del che liquida complessivamente in € 457,00, oltre Controparte_2 oneri accessori come per legge.
il giudice 9 Maria Ludovica Russo Così deciso in Napoli, lì 14.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 10 Maria Ludovica Russo