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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5533/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5533/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LIBIA) il 06.02.1964;
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
13.07.1996;
RICORRENTE
e
(C.F. nato in [...] Controparte_3 C.F._4
(STATI UNITI D'AMERICA) il 29.10.2004, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
RL IE, con domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
1 CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 28.04.2025 le parti, premesso che in data
31.08.1994, e avevano contratto matrimonio Parte_1 CP_1 in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli, e entrambi CP_2 CP_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che in data 01.06.2011 il
Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di separazione previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) I coniugi continueranno a vivere separati ciascuno di essi nelle rispettive dimore, con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale di Via Tiberio Imperatore 15 Roma, resterà nella piena disponibilità della signora in quanto proprietaria per l'intero, e la stessa provvederà a CP_1 sostenere il pagamento di ogni onere, finanche condominiale, ordinario cosi come straordinario, delle utenze e di ogni altra spesa dovuta e debenda per la manutenzione ordinaria cosi come straordinaria del cespite;
3) la signora CP_1
ed i figli e , quest'ultimi entrambi
[...] Controparte_2 Controparte_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti da diversi anni, dichiarano di rinunciare tutti, cosi come rinunciano, a percepire alcuna somma a titolo di mantenimento ordinario, da parte del signor;
4) I coniugi Parte_1 contribuiranno spontaneamente, equamente e di comune accordo, a tutte le spese straordinarie (medico sanitarie) che si dovessero rendere necessarie per i figli. 5)
Il signor , da atto che gli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni Pt_1 fiscali resteranno in carico ed a beneficio della sig.ra nella percentuale CP_1 del 100%. 6) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale e di entrambi i figli se richiesto. Con l'esatto adempimento di quanto pattuito, le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per alcuna ragione o titolo, economico, finanziario, patrimoniale e di aver soddisfatto reciprocamente ogni ulteriore questione finanche di carattere non economico, non finanziario, e non patrimoniale e derivante da situazioni pregresse”.
2 Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di separazione formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 5533/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di separazione in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 02.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5533/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LIBIA) il 06.02.1964;
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
13.07.1996;
RICORRENTE
e
(C.F. nato in [...] Controparte_3 C.F._4
(STATI UNITI D'AMERICA) il 29.10.2004, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
RL IE, con domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
1 CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 28.04.2025 le parti, premesso che in data
31.08.1994, e avevano contratto matrimonio Parte_1 CP_1 in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli, e entrambi CP_2 CP_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che in data 01.06.2011 il
Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di separazione previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) I coniugi continueranno a vivere separati ciascuno di essi nelle rispettive dimore, con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale di Via Tiberio Imperatore 15 Roma, resterà nella piena disponibilità della signora in quanto proprietaria per l'intero, e la stessa provvederà a CP_1 sostenere il pagamento di ogni onere, finanche condominiale, ordinario cosi come straordinario, delle utenze e di ogni altra spesa dovuta e debenda per la manutenzione ordinaria cosi come straordinaria del cespite;
3) la signora CP_1
ed i figli e , quest'ultimi entrambi
[...] Controparte_2 Controparte_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti da diversi anni, dichiarano di rinunciare tutti, cosi come rinunciano, a percepire alcuna somma a titolo di mantenimento ordinario, da parte del signor;
4) I coniugi Parte_1 contribuiranno spontaneamente, equamente e di comune accordo, a tutte le spese straordinarie (medico sanitarie) che si dovessero rendere necessarie per i figli. 5)
Il signor , da atto che gli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni Pt_1 fiscali resteranno in carico ed a beneficio della sig.ra nella percentuale CP_1 del 100%. 6) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale e di entrambi i figli se richiesto. Con l'esatto adempimento di quanto pattuito, le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per alcuna ragione o titolo, economico, finanziario, patrimoniale e di aver soddisfatto reciprocamente ogni ulteriore questione finanche di carattere non economico, non finanziario, e non patrimoniale e derivante da situazioni pregresse”.
2 Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di separazione formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 5533/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di separazione in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 02.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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