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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2025, n. 10081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10081 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21076 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to VICARI DONATELLA , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA , CP_1
Resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 3.6.24 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 avere lavorato dal 2000 quale autista alle dipendenze di , e di aver infruttuosamente CP_2 esperito il prescritto iter amministrativo, chiedeva il riconoscimento della origine professionale di malattia con diagnosi di “protusioni discali multiple della colonna” e/o da altra patologia di derivazione professionale alla colonna”; deduceva circa le modalità con le quali si era svolta l'attività lavorativa;
deduceva in diritto;
concludeva : “- accertare e dichiarare che il signor
[...]
, a causa ed in occasione dell'attività lavorativa svolta, è affetto da “protusioni discali Parte_1 multiple della colonna” e/o da altra patologia di derivazione professionale alla colonna;
1 - accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della suddetta malattia professionale contratta, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9%, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannare l' alla costituzione di una rendita secondo le risultanze del CP_1 giudizio ex art.13 D.Lgsl. n.38/2000, commisurata al riconosciuto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al pagamento dell'indennizzo in capitale previsto dal succitato decreto, in caso di riconoscimento di un grado di menomazione compreso tra il 6% ed il 15%, nella misura determinata secondo le tabelle previste, con gli accessori di legge, e secondo il computo delle percentuali che verranno riconosciute per le due patologie denunciate, secondo parametri
T.U. CP_1
- condannare l' al rimborso delle spese dei compensi di lite, oltre spese generali, contributo CP_1 unificato ove versato, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza.”
CP_ L' si costituiva, eccependo l'infondatezza del ricorso, non sussistendo il nesso di causalità, e chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata CTU all'esito di istruttoria documentale, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il CTU dott. all'esito di approfondita indagine, esaminati gli elementi utili ai fini della Per_1 ricostruzione della fattispecie, ha concluso che sussiste la patologia denunciata e che la stesa deve considerarsi malattia professionale , dalla quale è scaturita una IP biologica del 6%; il CTU precisa, quanto al nesso di causalità, che “è chiaramente ammissibile – dopo un periodo di tempo assolutamente congruo quale quello vantato dal lavoratore nella fattispecie in esame, la potenzialità morbigena del quadro patologico documentato, laddove anche la concausa è pienamente ammessa a sostenerne le conseguenze, come previsto nella dottrina previdenziale sociale specifica ( ”. CP_1
Le conclusioni formulate dal CTU appaiono condivisibili e immuni da censure, né sono state contestate.
Deve, conseguentemente, accogliersi il ricorso nei termini di cui alla perizia e condannarsi l' al CP_1 versamento in favore di parte ricorrente dell'indennità in capitale corrispondente all'accertato grado di inabilità, in misura e con decorrenza di legge, tenuto conto della previsione dettata dall'art.13 del decreto legislativo n.38 del 2000, oltre accessori con stessa decorrenza.
2 Le spese processuali sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate come in dispositivo;
anche le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente soccombente.
P Q M
Definitivamente pronunziando:
dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo nella misura del 6% di inabilità, Parte_1 CP_ con decorrenza di legge e, per l' effetto, condanna l' a corrispondergli il relativo importo in capitale, oltre interessi legali con decorrenza di legge;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali nella misura di euro 2.695,50 per compensi professionali, oltre 15%, IVA e CAP come per legge;
CP_
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Roma 11.10.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21076 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to VICARI DONATELLA , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA , CP_1
Resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 3.6.24 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 avere lavorato dal 2000 quale autista alle dipendenze di , e di aver infruttuosamente CP_2 esperito il prescritto iter amministrativo, chiedeva il riconoscimento della origine professionale di malattia con diagnosi di “protusioni discali multiple della colonna” e/o da altra patologia di derivazione professionale alla colonna”; deduceva circa le modalità con le quali si era svolta l'attività lavorativa;
deduceva in diritto;
concludeva : “- accertare e dichiarare che il signor
[...]
, a causa ed in occasione dell'attività lavorativa svolta, è affetto da “protusioni discali Parte_1 multiple della colonna” e/o da altra patologia di derivazione professionale alla colonna;
1 - accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della suddetta malattia professionale contratta, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9%, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannare l' alla costituzione di una rendita secondo le risultanze del CP_1 giudizio ex art.13 D.Lgsl. n.38/2000, commisurata al riconosciuto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al pagamento dell'indennizzo in capitale previsto dal succitato decreto, in caso di riconoscimento di un grado di menomazione compreso tra il 6% ed il 15%, nella misura determinata secondo le tabelle previste, con gli accessori di legge, e secondo il computo delle percentuali che verranno riconosciute per le due patologie denunciate, secondo parametri
T.U. CP_1
- condannare l' al rimborso delle spese dei compensi di lite, oltre spese generali, contributo CP_1 unificato ove versato, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza.”
CP_ L' si costituiva, eccependo l'infondatezza del ricorso, non sussistendo il nesso di causalità, e chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata CTU all'esito di istruttoria documentale, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il CTU dott. all'esito di approfondita indagine, esaminati gli elementi utili ai fini della Per_1 ricostruzione della fattispecie, ha concluso che sussiste la patologia denunciata e che la stesa deve considerarsi malattia professionale , dalla quale è scaturita una IP biologica del 6%; il CTU precisa, quanto al nesso di causalità, che “è chiaramente ammissibile – dopo un periodo di tempo assolutamente congruo quale quello vantato dal lavoratore nella fattispecie in esame, la potenzialità morbigena del quadro patologico documentato, laddove anche la concausa è pienamente ammessa a sostenerne le conseguenze, come previsto nella dottrina previdenziale sociale specifica ( ”. CP_1
Le conclusioni formulate dal CTU appaiono condivisibili e immuni da censure, né sono state contestate.
Deve, conseguentemente, accogliersi il ricorso nei termini di cui alla perizia e condannarsi l' al CP_1 versamento in favore di parte ricorrente dell'indennità in capitale corrispondente all'accertato grado di inabilità, in misura e con decorrenza di legge, tenuto conto della previsione dettata dall'art.13 del decreto legislativo n.38 del 2000, oltre accessori con stessa decorrenza.
2 Le spese processuali sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate come in dispositivo;
anche le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente soccombente.
P Q M
Definitivamente pronunziando:
dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo nella misura del 6% di inabilità, Parte_1 CP_ con decorrenza di legge e, per l' effetto, condanna l' a corrispondergli il relativo importo in capitale, oltre interessi legali con decorrenza di legge;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali nella misura di euro 2.695,50 per compensi professionali, oltre 15%, IVA e CAP come per legge;
CP_
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Roma 11.10.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
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