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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/03/2024, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. 1158/2020 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2024 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 1158
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: pagamento.
TRA
, (C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 14.1.1982, , (C.F. ), nato a [...] Parte_3 C.F._3
RE (NA) il 25.7.1988, , (C.F. , nata Parte_4 C.F._4
a RE (NA) il 27.5.1995, nella qualità di eredi del sig. , nato Persona_1
a Meta di RE (NA) il 10.10.1954 e ivi deceduto in data 19.6.2014, tutti rap-
presentati, difesi e domiciliati digitalmente, con poteri congiunti e/o disgiunti
1 dall'avv. Daniela Maria Carrella, (C.F. e dall'avv. Libe- C.F._5
rato Mazzola (C.F. ) studio legale MC LEGAL Mazzola C.F._6
Carrella & Associati in RE (NA) al Corso Italia 261, PEC . Email_1 [...]
Email_2 Email_3
– attori-
E
(p. iva ), con sede in Parma in Controparte_1 P.IVA_1
Via Università n. 1, in persona del procuratore avv. Nereo Dordolo, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dall'avv. Francesco Mocci del Foro di NU (C.F.
) e dall'avv. Gianclaudio Alinei del Foro di Napoli (C.F. C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ul- C.F._8
timo sito in Napoli (NA) in Via Niutta n. 36 PEC Email_4
-convenuta-
, (C.F. , residente in [...]di Sor- Controparte_2 C.F._9
rento (NA) in via Traversa Petrulo nr. 12, rapp.ta e difesa dall' avv. Rossella Pollio
(C.F. , con studio sito in Meta (NA) in Via A. Cosenza n. C.F._10
82, quale suo procuratore e Amministratore di Sostegno, in virtù di provvedimento di nomina del 04/04/2017, autorizzato alla difesa in giudizio con il provvedimento nr. cron. 2375/2020 del 13/10/2020 dal Giudice Tutelare Dott.ssa Di Meo presso il
Tribunale di Torre Annunziata ed elett.te domiciliata presso il suo studio PEC
[...]
Email_5
- chiamata in causa -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, con esito negativo solo in ordine alla domanda principale ma non in ordine alla domanda proposta dalla con- venuta nei confronti della chiamata in causa che, pertanto, va dichiarata improcedi- bile a fronte della tempestiva eccezione di Controparte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti convenivano in giudizio, in- nanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la per sentire: Controparte_1
1. accertare e dichiarare l'inefficacia delle movimentazioni disposte, dai rapporti di conto corrente n. 56618660 e di deposito titoli n. 5852223 intestati al sig. Per_1
ed alle sig.re e
[...] Controparte_2 Parte_5 Parte_6
verso i rapporti creati ad hoc n. 57109017 e n. 4874460 intestati alle medesime
[...]
e e alla sig.ra , in seguito al CP_2 Pt_5 Parte_6 Parte_1
decesso del sig. ; Persona_1
2. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
Controparte_3
3. condannare la convenuta al risarcimento ed in ogni caso al pagamento in CP_4
favore degli attori della somma complessiva di euro 20.874,71 – secondo le quote specificate nel capitolo III dell'atto di citazione – o comunque della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dal Tribunale;
4. in via subordinata, condannare la a restituire agli attori a titolo di indebito CP_4
soggettivo ex latere accipientis e nei limiti di quanto di spettanza, le somme indebi- tamente traslate dai rapporti nn. 56618660 e 5852223 ai rapporti nn. 57109017 e
4874460;
5. in via ulteriormente subordinata, condannare la per il medesimo titolo a CP_4
restituire, nei limiti di quanto di spettanza, le somme sottratte dalla sig.ra
[...]
o la somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
CP_2
6. in tutti i predetti casi, con gli interessi a far data dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria;
7. accertare e dichiarare la responsabilità di per la carenza Controparte_3 di buona fede, per l'assenza di specifica diligenza e di trasparenza nella gestione della vicenda e condannare la stessa alla ripetizione dei danni tutti arrecati agli istanti nella misura che il Giudicante riterrà equo determinare;
8. condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite. CP_4
Si costituiva l'Istituto di Credito contestando la domanda. Chiedeva:
3 1. chiamarsi in causa Controparte_2
2. in via principale, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o di legitti- mazione attiva in capo ai signori , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
per tutti i motivi esposti in narrativa;
[...]
3. nel merito, rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate, in fatto e in diritto;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, condannare la signora a pagare alla qualsiasi somma che Controparte_2 CP_4 quest'ultima, a sua volta, fosse condannata a versare agli attori;
5. con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa.
Autorizzata dal Tribunale la detta chiamata in causa, si costituiva in giudizio
[...]
la quale, impugnando le domande, chiedeva: CP_2
1. in via preliminare, revocare l'ordinanza di autorizzazione alla chiamata in causa della sig.ra per nullità ed inammissibilità, con sua estromis- Controparte_2
sione dal giudizio ed attribuzione delle relative spese di giudizio a carico della convenuta;
2. in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che i nuovi conti nn.
5710917 e 4874460 cointestati tra la sig.ra , Parte_7 Controparte_2
e presso la erano Parte_5 Parte_6 Controparte_3
stati accesi in conformità di legge e che, pertanto, i prelievi successivamente ef-
fettuati sugli stessi dalla erano legittimi ed efficaci;
CP_2
3. rigettare tutte le domande proposte dagli attori, sia in via principale che in via subordinata, in quanto nulle, inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale della conve-
nuta per sopravvenuta carenza di interesse all'accoglimento della medesima;
4. in via ulteriormente subordinata, qualora fosse accertata la responsabilità contrat-
tuale o extracontrattuale della la condanna della Controparte_3
stessa al pagamento di una somma pari ad Euro 28.874,71 o alla diversa somma
4 prelevata dalla sig.ra o a quella ritenuta di Giustizia in favore degli CP_2
attori;
5. accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta volta alla condanna della comparente al pagamento in favore della prima della somma che sarebbe costretta a versare in favore degli attori, per violazione art. 5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010 in quanto rispetto alla stessa non era estato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
6. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della predetta do-
manda riconvenzionale, in quanto le somme prelevate erano di spettanza esclu-
siva della sig.ra CP_2
7. accertare e dichiarare l'illegittimità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, essendo la stessa volta all'ottenimento di una somma superiore a quella effettivamente prelevata dalla comparente, rigettare la domanda proposta dalla e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Controparte_3 [...]
in favore della stessa per quanto da quest'ultima versato in favore Parte_8
degli attori;
8. con vittoria di spese, compensi e onorari a carico degli attori e della convenuta,
secondo le rispettive responsabilità.
In data 25.01.2021 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte di
[...]
CP_2
Riassunto il giudizio dagli attori, anche nei confronti degli eredi di Persona_2
, che rimanevano contumaci, il giudizio proseguiva.
[...]
Concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
Si rileva ed osserva:
5 il de cuius , unitamente alle sorelle , Persona_1 Parte_5 Persona_3
ed alla madre , accese, presso la filiale di Piano di RE
[...] Controparte_2
di , sia il conto corrente n. 56618660 che il conto deposito Controparte_5
titoli n. 5852223.
In data 30.09.2014, cioè dopo il suo decesso avvenuto in data 19.06.2014, i GE
, e , attuali attori, sottoscrivevano dichiarazione, Parte_2 Pt_3 Parte_4
prodotta in atti, con la quale gli stessi rinunciavano alla loro quota ereditaria relativa ai titoli ed ai conti depositati presso la Filiale di Piano di RE di Controparte_6
relativa alla quota parte del loro dante causa, sui predetti rapporti, in
[...]
favore della loro madre , la quale sottoscriveva il documento per Parte_1
accettazione.
Con tale dichiarazione, controfirmata dall'Istituto di Credito, gli stessi sollevavano espressamente da qualsiasi responsabilità in ordine alla Controparte_5
successione del loro dante causa , deceduto in Piano di RE Persona_1
(NA) in data 19.06.2014.
Gli stessi, unitamente alla madre , in data 12.11.2014, rilasciavano Parte_1
alla quietanza di presa in possesso dei beni/fondi del de cuius. CP_4
Le sottoscrizioni in calce alle dette scritture sono state impugnate dagli attori.
La ha chiesto tempestivamente la verificazione delle sottoscrizioni. CP_4
Questo Tribunale ha ritenuto non procedersi alla verificazione in quanto le dichiara-
zioni impugnate, anche se prodotte in copia, sono sufficientemente chiare e leggibili per poter concludere, ictu oculi, per la validità delle sottoscrizioni ivi apposte in calce, confrontandole con le altre presenti in atti e non contestate (Cass. civ. n.
25508/2021: “Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il
giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica
6 per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del
documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente
provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo…”).
Detti documenti, inoltre, sono stati valutati anche nel contesto di tutte le altre risul-
tanze processuali.
Si ritiene, pertanto, che , e siano carenti di legit- Parte_2 Pt_3 Parte_4
timazione attiva avendo ceduto i loro diritti ereditari, sulle giacenze paterne presso
, alla loro madre. Controparte_7
Nel caso di specie, non si tratta di rinuncia all'eredità paterna, ex art. 519 c.c., da effettuarsi con dichiarazione ricevuta da notaio o cancellerie del tribunale, bensì di rinuncia a conseguire la sola quota parte di quanto in essere in giacenza presso quel determinato Istituto di Credito, in favore della loro genitrice, rinuncia che non neces-
sitava di dichiarazione resa in presenza di pubblico ufficiale.
Va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei predetti attori, per loro carenza di interesse ad agire.
Pertanto, si ritiene che solo sia attivamente legittimata alla presente Parte_1
azione.
Ciò posto, si rileva che, sempre in data 30 settembre 2014, sotto- Parte_1
scrisse unitamente alla suocera ed alle cognate Controparte_2 Parte_5
e , un nuovo contratto di conto corrente, identificato col n. Parte_6
57109017 ed un nuovo contratto di deposito titoli identificato col n. 4874460.
La pertanto accreditò sul conto corrente n. 57109017 le somme giacenti sul CP_4
conto corrente n. 56618660, estinguendolo definitivamente in data 15 gennaio 2015,
nonchè trasferì le somme di denaro pari al controvalore dei titoli relativi al dossier n.
7 Da un congiunto esame degli atti e documenti prodotti in giudizio si evince che il detto rapporto di conto corrente n. 57109017, agli artt. 6 e 15 del relativo documento di sintesi prodotto, stabilisce espressamente che trattasi di rapporto a firme disgiunte,
con indicazione delle modalità di operatività dei singoli correntisti.
Anche in ordine al deposito titoli n. 4874460, si evince la scelta delle parti della mo-
vimentazione a firme disgiunte.
Consegue pertanto che i predetti rapporti seguono entrambi la disciplina dell'art. 1854 c.c. ed, in quanto a firme disgiunte fra i 4 cointestari, determinano la libertà di ciascuno di essi di operare senza il consenso di tutti gli altri, così come è avvenuto nel caso di specie da parte della chiamata in causa deceduta Controparte_2
nelle more del giudizio, la quale ha disposto delle giacenze in essere in suo favore,
indipendentemente dal consenso degli altri cointestatari. Ed infatti: “il rapporto tra i
correntisti e la banca è disciplinato dall'art. 1854 c.c. che riconosce, in caso di firma
disgiunta, il vincolo di solidarietà attiva e passiva in capo a ciascuno di essi nei
confronti della Banca, così legittimando ciascuno dei correntisti a prelevare disgiun-
tamente dallo stesso, anche oltre i limiti delle rispettive quote di appartenenza delle
somme depositate e pretendere eventualmente dalla banca il prelievo dell'intero
saldo, a prescindere dalla ripartizione in quote dell'importo depositato, con conse-
guente obbligo per la di adempiere alla restituzione totale o parziale delle CP_4
somme depositate, in relazione al separato esercizio del diritto di prelievo di ciascun
cointestatario, con effetti liberatori nei confronti di tutti” (Trib. Salerno, sentenza del 24 gennaio 2020, n. 359).
Infine, rilevato che non vi è prova in atti che i rapporti, di cui il de cuius era contito-
lare, fossero a firma congiunta, si osserva e ritiene decisivo ai fini del convincimento maturato, anche il comportamento avuto da nell'arco della vicenda. Parte_1
8 Ed infatti l'attrice:
- non si è opposta alla chiusura dei rapporti di cui il defunto marito era contitolare
(non vi è in atti alcun documento che provi un'eventuale sua opposizione), voluta da suocera e cognate al fine di aprire nuovi rapporti, cointestandoli con lei;
- ha sottoscritto regolarmente nuovi rapporti con l'Istituto, unitamente a suocera e cognate, sostitutivi dei precedenti, con firme disgiunte;
- non poteva non essere a conoscenza che i nuovi rapporti anche da lei sottoscritti, in qualità di contitolare, erano alimentati dalle provviste precedentemente esistenti sui rapporti di cui era contitolare il de cuius , suo coniuge, avendo, Persona_1
peraltro sottoscritto, insieme ai suoi figli, preventiva dichiarazione di presa in pos-
sesso delle somme a suo tempo giacenti sui rapporti intrattenuti dal de cuius;
- soltanto in seguito a prelievi della cointestataria avvenuti pe- Controparte_2
raltro più di un anno dopo l'apertura di tali nuovi rapporti, si doleva per tali prelievi;
- proponeva il presente giudizio a distanza di circa 4 anni dai predetti prelievi.
Si ritiene pertanto che la convenuta ha correttamente operato e che non le è CP_4
ascrivibile alcuna responsabilità, fra quelle addebitatele dall'attrice . Parte_1
Consegue il rigetto della domanda proposta in quanto infondata e non provata.
Riguardo la chiamata in causa di da parte della va di- Controparte_2 CP_4
chiarata la sua improcedibilità per omesso esperimento del T.M.O..
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'attrice , e si liquidano Parte_1
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento della do-
manda:
9 1) dichiara improcedibile la domanda di chiamata in causa di Controparte_2
2) dichiara la carenza di legittimazione attiva di , Parte_2 Parte_3
e ; Parte_4
3) rigetta la domanda di in quanto infondata e non provata;
Parte_1
4) condanna al pagamento, in favore della convenuta, in per- Parte_1 CP_4
sona del l.r.p.t. delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 01.03.2024
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5852223 sul nuovo dossier titoli n. 4874460.
N. Sent. Civ. Anno 2024 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 1158
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: pagamento.
TRA
, (C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 14.1.1982, , (C.F. ), nato a [...] Parte_3 C.F._3
RE (NA) il 25.7.1988, , (C.F. , nata Parte_4 C.F._4
a RE (NA) il 27.5.1995, nella qualità di eredi del sig. , nato Persona_1
a Meta di RE (NA) il 10.10.1954 e ivi deceduto in data 19.6.2014, tutti rap-
presentati, difesi e domiciliati digitalmente, con poteri congiunti e/o disgiunti
1 dall'avv. Daniela Maria Carrella, (C.F. e dall'avv. Libe- C.F._5
rato Mazzola (C.F. ) studio legale MC LEGAL Mazzola C.F._6
Carrella & Associati in RE (NA) al Corso Italia 261, PEC . Email_1 [...]
Email_2 Email_3
– attori-
E
(p. iva ), con sede in Parma in Controparte_1 P.IVA_1
Via Università n. 1, in persona del procuratore avv. Nereo Dordolo, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dall'avv. Francesco Mocci del Foro di NU (C.F.
) e dall'avv. Gianclaudio Alinei del Foro di Napoli (C.F. C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ul- C.F._8
timo sito in Napoli (NA) in Via Niutta n. 36 PEC Email_4
-convenuta-
, (C.F. , residente in [...]di Sor- Controparte_2 C.F._9
rento (NA) in via Traversa Petrulo nr. 12, rapp.ta e difesa dall' avv. Rossella Pollio
(C.F. , con studio sito in Meta (NA) in Via A. Cosenza n. C.F._10
82, quale suo procuratore e Amministratore di Sostegno, in virtù di provvedimento di nomina del 04/04/2017, autorizzato alla difesa in giudizio con il provvedimento nr. cron. 2375/2020 del 13/10/2020 dal Giudice Tutelare Dott.ssa Di Meo presso il
Tribunale di Torre Annunziata ed elett.te domiciliata presso il suo studio PEC
[...]
Email_5
- chiamata in causa -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, con esito negativo solo in ordine alla domanda principale ma non in ordine alla domanda proposta dalla con- venuta nei confronti della chiamata in causa che, pertanto, va dichiarata improcedi- bile a fronte della tempestiva eccezione di Controparte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti convenivano in giudizio, in- nanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la per sentire: Controparte_1
1. accertare e dichiarare l'inefficacia delle movimentazioni disposte, dai rapporti di conto corrente n. 56618660 e di deposito titoli n. 5852223 intestati al sig. Per_1
ed alle sig.re e
[...] Controparte_2 Parte_5 Parte_6
verso i rapporti creati ad hoc n. 57109017 e n. 4874460 intestati alle medesime
[...]
e e alla sig.ra , in seguito al CP_2 Pt_5 Parte_6 Parte_1
decesso del sig. ; Persona_1
2. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
Controparte_3
3. condannare la convenuta al risarcimento ed in ogni caso al pagamento in CP_4
favore degli attori della somma complessiva di euro 20.874,71 – secondo le quote specificate nel capitolo III dell'atto di citazione – o comunque della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dal Tribunale;
4. in via subordinata, condannare la a restituire agli attori a titolo di indebito CP_4
soggettivo ex latere accipientis e nei limiti di quanto di spettanza, le somme indebi- tamente traslate dai rapporti nn. 56618660 e 5852223 ai rapporti nn. 57109017 e
4874460;
5. in via ulteriormente subordinata, condannare la per il medesimo titolo a CP_4
restituire, nei limiti di quanto di spettanza, le somme sottratte dalla sig.ra
[...]
o la somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
CP_2
6. in tutti i predetti casi, con gli interessi a far data dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria;
7. accertare e dichiarare la responsabilità di per la carenza Controparte_3 di buona fede, per l'assenza di specifica diligenza e di trasparenza nella gestione della vicenda e condannare la stessa alla ripetizione dei danni tutti arrecati agli istanti nella misura che il Giudicante riterrà equo determinare;
8. condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite. CP_4
Si costituiva l'Istituto di Credito contestando la domanda. Chiedeva:
3 1. chiamarsi in causa Controparte_2
2. in via principale, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o di legitti- mazione attiva in capo ai signori , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
per tutti i motivi esposti in narrativa;
[...]
3. nel merito, rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate, in fatto e in diritto;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, condannare la signora a pagare alla qualsiasi somma che Controparte_2 CP_4 quest'ultima, a sua volta, fosse condannata a versare agli attori;
5. con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa.
Autorizzata dal Tribunale la detta chiamata in causa, si costituiva in giudizio
[...]
la quale, impugnando le domande, chiedeva: CP_2
1. in via preliminare, revocare l'ordinanza di autorizzazione alla chiamata in causa della sig.ra per nullità ed inammissibilità, con sua estromis- Controparte_2
sione dal giudizio ed attribuzione delle relative spese di giudizio a carico della convenuta;
2. in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che i nuovi conti nn.
5710917 e 4874460 cointestati tra la sig.ra , Parte_7 Controparte_2
e presso la erano Parte_5 Parte_6 Controparte_3
stati accesi in conformità di legge e che, pertanto, i prelievi successivamente ef-
fettuati sugli stessi dalla erano legittimi ed efficaci;
CP_2
3. rigettare tutte le domande proposte dagli attori, sia in via principale che in via subordinata, in quanto nulle, inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale della conve-
nuta per sopravvenuta carenza di interesse all'accoglimento della medesima;
4. in via ulteriormente subordinata, qualora fosse accertata la responsabilità contrat-
tuale o extracontrattuale della la condanna della Controparte_3
stessa al pagamento di una somma pari ad Euro 28.874,71 o alla diversa somma
4 prelevata dalla sig.ra o a quella ritenuta di Giustizia in favore degli CP_2
attori;
5. accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta volta alla condanna della comparente al pagamento in favore della prima della somma che sarebbe costretta a versare in favore degli attori, per violazione art. 5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010 in quanto rispetto alla stessa non era estato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
6. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della predetta do-
manda riconvenzionale, in quanto le somme prelevate erano di spettanza esclu-
siva della sig.ra CP_2
7. accertare e dichiarare l'illegittimità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, essendo la stessa volta all'ottenimento di una somma superiore a quella effettivamente prelevata dalla comparente, rigettare la domanda proposta dalla e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Controparte_3 [...]
in favore della stessa per quanto da quest'ultima versato in favore Parte_8
degli attori;
8. con vittoria di spese, compensi e onorari a carico degli attori e della convenuta,
secondo le rispettive responsabilità.
In data 25.01.2021 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte di
[...]
CP_2
Riassunto il giudizio dagli attori, anche nei confronti degli eredi di Persona_2
, che rimanevano contumaci, il giudizio proseguiva.
[...]
Concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
Si rileva ed osserva:
5 il de cuius , unitamente alle sorelle , Persona_1 Parte_5 Persona_3
ed alla madre , accese, presso la filiale di Piano di RE
[...] Controparte_2
di , sia il conto corrente n. 56618660 che il conto deposito Controparte_5
titoli n. 5852223.
In data 30.09.2014, cioè dopo il suo decesso avvenuto in data 19.06.2014, i GE
, e , attuali attori, sottoscrivevano dichiarazione, Parte_2 Pt_3 Parte_4
prodotta in atti, con la quale gli stessi rinunciavano alla loro quota ereditaria relativa ai titoli ed ai conti depositati presso la Filiale di Piano di RE di Controparte_6
relativa alla quota parte del loro dante causa, sui predetti rapporti, in
[...]
favore della loro madre , la quale sottoscriveva il documento per Parte_1
accettazione.
Con tale dichiarazione, controfirmata dall'Istituto di Credito, gli stessi sollevavano espressamente da qualsiasi responsabilità in ordine alla Controparte_5
successione del loro dante causa , deceduto in Piano di RE Persona_1
(NA) in data 19.06.2014.
Gli stessi, unitamente alla madre , in data 12.11.2014, rilasciavano Parte_1
alla quietanza di presa in possesso dei beni/fondi del de cuius. CP_4
Le sottoscrizioni in calce alle dette scritture sono state impugnate dagli attori.
La ha chiesto tempestivamente la verificazione delle sottoscrizioni. CP_4
Questo Tribunale ha ritenuto non procedersi alla verificazione in quanto le dichiara-
zioni impugnate, anche se prodotte in copia, sono sufficientemente chiare e leggibili per poter concludere, ictu oculi, per la validità delle sottoscrizioni ivi apposte in calce, confrontandole con le altre presenti in atti e non contestate (Cass. civ. n.
25508/2021: “Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il
giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica
6 per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del
documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente
provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo…”).
Detti documenti, inoltre, sono stati valutati anche nel contesto di tutte le altre risul-
tanze processuali.
Si ritiene, pertanto, che , e siano carenti di legit- Parte_2 Pt_3 Parte_4
timazione attiva avendo ceduto i loro diritti ereditari, sulle giacenze paterne presso
, alla loro madre. Controparte_7
Nel caso di specie, non si tratta di rinuncia all'eredità paterna, ex art. 519 c.c., da effettuarsi con dichiarazione ricevuta da notaio o cancellerie del tribunale, bensì di rinuncia a conseguire la sola quota parte di quanto in essere in giacenza presso quel determinato Istituto di Credito, in favore della loro genitrice, rinuncia che non neces-
sitava di dichiarazione resa in presenza di pubblico ufficiale.
Va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei predetti attori, per loro carenza di interesse ad agire.
Pertanto, si ritiene che solo sia attivamente legittimata alla presente Parte_1
azione.
Ciò posto, si rileva che, sempre in data 30 settembre 2014, sotto- Parte_1
scrisse unitamente alla suocera ed alle cognate Controparte_2 Parte_5
e , un nuovo contratto di conto corrente, identificato col n. Parte_6
57109017 ed un nuovo contratto di deposito titoli identificato col n. 4874460.
La pertanto accreditò sul conto corrente n. 57109017 le somme giacenti sul CP_4
conto corrente n. 56618660, estinguendolo definitivamente in data 15 gennaio 2015,
nonchè trasferì le somme di denaro pari al controvalore dei titoli relativi al dossier n.
7 Da un congiunto esame degli atti e documenti prodotti in giudizio si evince che il detto rapporto di conto corrente n. 57109017, agli artt. 6 e 15 del relativo documento di sintesi prodotto, stabilisce espressamente che trattasi di rapporto a firme disgiunte,
con indicazione delle modalità di operatività dei singoli correntisti.
Anche in ordine al deposito titoli n. 4874460, si evince la scelta delle parti della mo-
vimentazione a firme disgiunte.
Consegue pertanto che i predetti rapporti seguono entrambi la disciplina dell'art. 1854 c.c. ed, in quanto a firme disgiunte fra i 4 cointestari, determinano la libertà di ciascuno di essi di operare senza il consenso di tutti gli altri, così come è avvenuto nel caso di specie da parte della chiamata in causa deceduta Controparte_2
nelle more del giudizio, la quale ha disposto delle giacenze in essere in suo favore,
indipendentemente dal consenso degli altri cointestatari. Ed infatti: “il rapporto tra i
correntisti e la banca è disciplinato dall'art. 1854 c.c. che riconosce, in caso di firma
disgiunta, il vincolo di solidarietà attiva e passiva in capo a ciascuno di essi nei
confronti della Banca, così legittimando ciascuno dei correntisti a prelevare disgiun-
tamente dallo stesso, anche oltre i limiti delle rispettive quote di appartenenza delle
somme depositate e pretendere eventualmente dalla banca il prelievo dell'intero
saldo, a prescindere dalla ripartizione in quote dell'importo depositato, con conse-
guente obbligo per la di adempiere alla restituzione totale o parziale delle CP_4
somme depositate, in relazione al separato esercizio del diritto di prelievo di ciascun
cointestatario, con effetti liberatori nei confronti di tutti” (Trib. Salerno, sentenza del 24 gennaio 2020, n. 359).
Infine, rilevato che non vi è prova in atti che i rapporti, di cui il de cuius era contito-
lare, fossero a firma congiunta, si osserva e ritiene decisivo ai fini del convincimento maturato, anche il comportamento avuto da nell'arco della vicenda. Parte_1
8 Ed infatti l'attrice:
- non si è opposta alla chiusura dei rapporti di cui il defunto marito era contitolare
(non vi è in atti alcun documento che provi un'eventuale sua opposizione), voluta da suocera e cognate al fine di aprire nuovi rapporti, cointestandoli con lei;
- ha sottoscritto regolarmente nuovi rapporti con l'Istituto, unitamente a suocera e cognate, sostitutivi dei precedenti, con firme disgiunte;
- non poteva non essere a conoscenza che i nuovi rapporti anche da lei sottoscritti, in qualità di contitolare, erano alimentati dalle provviste precedentemente esistenti sui rapporti di cui era contitolare il de cuius , suo coniuge, avendo, Persona_1
peraltro sottoscritto, insieme ai suoi figli, preventiva dichiarazione di presa in pos-
sesso delle somme a suo tempo giacenti sui rapporti intrattenuti dal de cuius;
- soltanto in seguito a prelievi della cointestataria avvenuti pe- Controparte_2
raltro più di un anno dopo l'apertura di tali nuovi rapporti, si doleva per tali prelievi;
- proponeva il presente giudizio a distanza di circa 4 anni dai predetti prelievi.
Si ritiene pertanto che la convenuta ha correttamente operato e che non le è CP_4
ascrivibile alcuna responsabilità, fra quelle addebitatele dall'attrice . Parte_1
Consegue il rigetto della domanda proposta in quanto infondata e non provata.
Riguardo la chiamata in causa di da parte della va di- Controparte_2 CP_4
chiarata la sua improcedibilità per omesso esperimento del T.M.O..
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'attrice , e si liquidano Parte_1
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento della do-
manda:
9 1) dichiara improcedibile la domanda di chiamata in causa di Controparte_2
2) dichiara la carenza di legittimazione attiva di , Parte_2 Parte_3
e ; Parte_4
3) rigetta la domanda di in quanto infondata e non provata;
Parte_1
4) condanna al pagamento, in favore della convenuta, in per- Parte_1 CP_4
sona del l.r.p.t. delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 01.03.2024
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5852223 sul nuovo dossier titoli n. 4874460.