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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott. Michele Posio Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9154/2024 R.G. promossa da
( ) (avv. BIAGGIO MARA) Parte_1 C.F._1
contro
) (avv. GHIZZI ELISA) CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
«oggetto: provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figli nati fuori del matrimonio»
***
Conclusioni
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 23/7/2024: “1. Disporre l'affidamento esclusivo Per_ del minore alla madre SI.ra , con collocazione presso la sua residenza Parte_1
e con attribuzione alla stessa della facoltà di adottare tutte le decisioni - anche quelle di più rilevante interesse per il figlio tra le quali quelle in materia di istruzione, educazione, salute, residenza e rilascio dei documenti validi per l'espatrio - tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
fermo in ogni caso il dovere in capo al padre di vigilare ex art. 337-quater c.c.; 2.
Rimettere la regolamentazione del diritto di vista paterno ad ogni valutazione che emergerà a seguito del contraddittorio con il padre, stante l'attuale completo rifiuto opposto dal medesimo ad intrattenere qualsivoglia contatto o rapporto con il figlio. 3. Disporre a carico del padre, anche ad
1 eventuale conferma di quanto disposto ex art. 473.bis 15 cpc, l'obbligo del versamento mensile dell'importo mensile di € 500,00 (cinquecento euro mensili/00) a titolo di contributo al mantenimento Per_ del figlio , o la diversa somma ritenuta di giustizia, da corrispondere alla stessa entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con decorrenza dalla nascita del piccolo avvenuta in data
31.10.23 e dunque con decorrenza dal 15 novembre 2023, con calcolo annuale della rivalutazione Per_ secondo gli indici Istat, fino alla completa indipendenza economica di . 4. Prevedere l'obbligo di provvedere alla contribuzione delle spese straordinarie afferenti al minore nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia (doc. 12), fino alla completa autosufficienza economica del figlio. 5. L'Assegno unico sarà percepito in via esclusiva dalla madre anche in ragione Per_ l'affidamento super esclusivo alla stessa;
allo stesso modo le detrazioni fiscali afferenti al figlio che vengano godute al 100% dalla madre. 6. Condannare il SI. al risarcimento del CP_1 danno endo-familiare procurato in ragione del completo abbandono morale e materiale del figlio, da versarsi alla madre quale genitore esercente la responsabilità genitoriale che si quantifica ad oggi in euro 4.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce delle Per_ emergenze istruttorie e della proiezione per il futuro dello stato di abbandono del piccolo , privato degli affetti indispensabili alla sua crescita psicofisica e del suo irrinunciabile diritto alla bigenitorialità”. Per_ Per parte resistente come da comparsa di costituzione in data 11/12/2024: “- 1) Affidare il figlio alla madre in via super esclusiva o esclusiva rafforzata con collocamento anagrafico presso la stessa;
- 2) Respingere le richieste economiche restitutorie avanzate da parte ricorrente relativamente al mantenimento pregresso del minore ed altresì le richieste economiche risarcitorie relative al presunto e non provato danno endofamiliare;
- 3) Dirsi tenuto il SI. a corrispondere alla CP_1 ricorrente un assegno di mantenimento in favore del figlio minore nella misura di €250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. Si ribadisce la necessità che il minore venga iscritto a una scuola pubblica, data l'impossibilità economica del resistente di sostenere le spese di un istituto privato e pertanto tale voce di spesa, in ossequio al protocollo, dovrà essere divisa al 50% solo se previamente concordata;
- Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/7/2024 parte ricorrente, sig.ra , ha dedotto Parte_1
che a seguito di una relazione occasionale con il resistente, sig. è nato a [...] in CP_1
Per_ data 31/10/2023 il minore , inizialmente riconosciuto dalla sola madre. Il resistente infatti, solo in seguito all'esito positivo del test genetico, in data 1/3/2024 ha riconosciuto il figlio (doc. 4-5).
La ricorrente ha dedotto che sin dalla gravidanza si è trovata in uno stato di abbandono morale e materiale che non le ha permesso di condividere nulla con il resistente e di conseguenza, anche alla nascita, il sig. ha mostrato un generale disinteresse nei confronti del figlio con il quale non CP_1
intende avere rapporti. Ha quindi concluso chiedendo: - affidamento super esclusivo del minore alla madre, con collocazione prevalente presso la sua residenza;
- regolamentare il diritto di visita padre- figlio ove il resistente manifesti fattiva volontà in tal senso;
- disporre a carico del padre l'obbligo di versare un contributo mensile per il mantenimento del minore di € 500,00, oltre al 50% delle spese
2 straordinarie;
- assegno unico percepito integralmente dalla madre;
- condannare il resistente al risarcimento del danno endo-familiare procurato in ragione del completo abbandono del figlio e quantificato in € 4.000,00.
Con comparsa in data 11/12/2024 si è costituito il resistente il quale, ribadita la propria volontà di non intrattenere alcun tipo di rapporto con il figlio (pag. 5), ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente. In particolare, ha precisato di esser stato leso nel suo diritto alla libera autodeterminazione, pur avendo sempre agito in buona fede tanto da essersi sottoposto volontariamente al test genetico in quanto le parti non erano legate da alcuna stabile relazione affettiva e di essersi sempre messo a
Per_ disposizione, nei limiti delle proprie possibilità, per contribuire alle esigenze materiali di . Ha quindi concluso chiedendo: - affidamento super-esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa;
- respingere le richieste economiche restitutorie avanzate dalla ricorrente quanto al mantenimento pregresso del minore e altresì le richieste risarcitorie relative al presunto e indimostrato
Per_ danno endo-familiare; - disporre a suo carico un contributo per il mantenimento di di € 250,00 al mese oltre il 50% delle spese straordinarie, ribadendo la sua indisponibilità economica a sostenere le spese per l'iscrizione ad un istituto privato, dovendosi prediligere la scuola pubblica.
All'udienza del 14/1/2025 sono comparse entrambe le parti unitamente ai rispettivi difensori.
Parte ricorrente, dando atto che da agosto 2024 il padre versa spontaneamente € 150,00/mese a titolo
Per_ di mantenimento per il figlio, ha rappresentato l'impossibilità di formalizzare l'iscrizione di all'asilo nido stante la mancanza del consenso paterno.
Parte resistente ha evidenziato l'assenza di un pregresso tenore di vita da garantire al figlio, ha ribadito Per_ la propria contrarietà ad instaurare una relazione con e si è detto disponibile a prestare il proprio consenso all'iscrizione ad un asilo nido pubblico facendosi carico del 50% della retta detratto il cd.
«bonus-nido».
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c. stante l'assenza di istanze istruttorie e la perimetrazione della controversia ai soli aspetti economico-risarcitori.
***
1. Sull'affidamento del figlio minore Per_ Con riferimento all'affidamento di entrambe le parti sono concordi nel richiederne l'affido in via esclusiva alla madre abilitata all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337-quater c.c..
Al riguardo, non appare superfluo ribadire che: “Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore” (tra le tante Cass. Civ.
n. 21312/2022). Ebbene, nel caso di specie la totale assenza di rapporti tra i genitori e, soprattutto, la
3 volontà del padre di non avere alcun tipo di legame con il figlio minore induce a ritenere che l'affido Per_ condiviso potrebbe recare pregiudizio per la gestione e per il benessere di , nel cui superiore interesse si deve agire.
Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo cd. «rafforzato» ex art 337 quater c.c. del minore alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio, ivi comprese quelle scolastiche, di salute e anche quelle relative al rilascio e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
Al modulo di affido segue il collocamento del minore presso la ricorrente dove manterrà la residenza.
2. Sul diritto di visita padre – figlio
Alla luce della indisponibilità del resistente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
Per_ e ad instaurare una qualsivoglia relazione con , nulla si dispone con riferimento agli incontri padre - figlio.
Qualora il padre dovesse esprimere un concreto interesse in tal senso, attesa la tenera età del minore si dispone che gli incontri avvengano in modalità assistita previa intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti e d'intesa con la ricorrente al fine di garantire la gradualità necessaria per Per_ consentire a di abituarsi alla presenza del padre.
3. Sul mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne il mantenimento del figlio, giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione nei seguenti termini: “L'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n.
24460/2021). Per_ Ciò posto e venendo al quantum del contributo bisogna considerare i seguenti fattori: i) dalla nascita è collocato presso la madre che fa fronte in via esclusiva ai suoi bisogni morali e materiali in assenza di mantenimento diretto da parte del padre con il quale non ha alcun contatto;
ii) il resistente
Per_ contribuisce economicamente al mantenimento di , a far data da agosto 2024, versando la somma di € 150,00/mese, come ammesso dalla stessa parte ricorrente all'udienza del 14/1/2025; iii) sussiste una sensibile sperequazione reddituale tra le parti: la ricorrente è infatti priva di attività lavorativa e nell'ultimo triennio ha percepito un reddito mensile medio netto di € 550,87 (doc. 7-9bis) e ha allegato di essere gravata di un canone locatizio di € 400,00/mese (doc. 11 – va tuttavia rilevato che il contratto risale al 2020 e prevede un solo rinnovo automatico). Di contro, il resistente svolge attività lavorativa
4 presso la Z L s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN) e percepisce un reddito mensile netto pari ad €
1.849,59 calcolato sulla media del triennio 2021-2023 (cfr. ultime C.U. in atti); ha altresì allegato di essere onerato del pagamento del canone di locazione di € 600,00/mese (risultante dagli estratti conto prodotti), con una residua disponibilità di € 1.249,59.
Alla luce di tali considerazioni, si reputa opportuno porre a carico del resistente con decorrenza dalla data della domanda l'obbligo di versare a favore della ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n.
16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere al 50% tra le parti;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Nulla va disposto quanto all'Assegno unico universale per il figlio a carico spettando esso ex lege
(art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021) alla ricorrente.
4. Sulla richiesta di risarcimento del danno endo-familiare
Parte ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno endo-familiare in considerazione della situazione di “abbandono emotivo e morale completo” del minore (pag. 7).
Tale domanda è divenuta scrutinabile alla luce delle modifiche apportate all'art. 473-bis c.p.c. dal
D.Lgs. 164/2024 (cd. “Correttivo Cartabia”) la cui applicazione retroattiva è espressamente sancita dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. cit..
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che: “costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endo-familiare, l'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo «status» di genitore” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, n. 15148/2022).
Tale danno è passibile di risarcimento ogniqualvolta il genitore abbandonico “non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 21964/2024).
5 Così non è, tuttavia, nel caso in esame per due ordini di ragioni.
In primo luogo, risulta incontestato che il resistente si è determinato ad avere un rapporto sessuale non protetto a fronte delle rassicurazioni ricevute dalla sig.ra circa il proprio stato Parte_1
d'infertilità. Per_ A seguito della nascita di (n. 31/10/2023), il sig. i è volontariamente sottoposto in data CP_1
6/2/2024 ad un esame genetico al fine del riconoscimento della paternità (doc. 4) il cui esito ha tolto ogni dubbio in ordine alla sussistenza del legame di filiazione biologica.
In data 1/3/2024 il resistente ha, quindi, riconosciuto Liam avanti l'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Montichiari (BS) (doc. 5).
Naufragate le trattative per il raggiungimento di un accordo, a seguito della notifica del ricorso il convenuto ha spontaneamente versato la somma di € 150,00/mese per il mantenimento del minore.
Alla luce di tali considerazioni va quindi esclusa la sussistenza di un totale disinteresse del padre nei confronti del figlio, circostanza che sola legittima l'accoglimento della domanda risarcitoria, avendo il sig. quantomeno proceduto al riconoscimento del minore, assolto (sia pure parzialmente) CP_1
agli obblighi economici conseguenti all'assunzione dello status di genitore e preso parte al presente giudizio per disciplinare il rapporto di filiazione.
Per_ In secondo luogo, va rilevato che è nato il [...], sicché attualmente ha sedici mesi. Ne consegue che, allo stato, non può ritenersi che l'assenza del padre abbia prodotto sul minore un danno risarcibile non essendo quest'ultimo ancora in grado di percepire e decodificare il trauma derivante dall'abbandono di un genitore, aspetto che costituisce per l'appunto il pregiudizio da ristorare.
In altre parole, la mancanza del padre nei primissimi mesi di vita del minore non è idonea, in assenza Per_ di una precisa consapevolezza di rispetto all'apporto paterno alla sua crescita, a produrre un danno passibile di risarcimento, danno che potrà senz'altro generarsi in futuro qualora il sig. CP_1
dovesse perseverare nella sua volontà di non instaurare una relazione nutriente con il figlio, ma che allo stato attuale non può dirsi ancora verificato non potendosi apprezzare “gli effetti causati dal disinteresse del padre, e dunque dall'assoluta elisione della figura paterna, sullo sviluppo psico- fisico del bambino nella fase evolutiva della sua vita” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 27139/2021).
La domanda risarcitoria non può pertanto trovare accoglimento.
5. Sulle spese di lite
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella controversia rubricata al n. 9154/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 Per_
1. dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per il figlio ex art. 337 quater, comma terzo, c.c.;
2. conferma il collocamento prevalente del minore presso la residenza della madre;
3. nulla si dispone in ordine agli incontri padre – figlio stante la mancanza di volontà del padre di
Per_ intrattenere rapporti con con riserva di attivarli in forma assistita, tramite l'intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti e d'intesa con la madre tenuto conto delle esigenze del minore, qualora il resistente manifesti una concreta disponibilità in tal senso;
4. con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente versate a tale titolo, pone a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente sig.ra
[...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di complessivi € 400,00 a titolo Parte_1
Per_ di contributo per il mantenimento del figlio minore , importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo
Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016;
5. assegno unico e universale per i figli a carico spettante interamente alla ricorrente come per legge;
6. rigetta la richiesta di risarcimento del danno endo-familiare;
7. dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 13/3/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott. Michele Posio Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9154/2024 R.G. promossa da
( ) (avv. BIAGGIO MARA) Parte_1 C.F._1
contro
) (avv. GHIZZI ELISA) CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
«oggetto: provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figli nati fuori del matrimonio»
***
Conclusioni
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 23/7/2024: “1. Disporre l'affidamento esclusivo Per_ del minore alla madre SI.ra , con collocazione presso la sua residenza Parte_1
e con attribuzione alla stessa della facoltà di adottare tutte le decisioni - anche quelle di più rilevante interesse per il figlio tra le quali quelle in materia di istruzione, educazione, salute, residenza e rilascio dei documenti validi per l'espatrio - tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
fermo in ogni caso il dovere in capo al padre di vigilare ex art. 337-quater c.c.; 2.
Rimettere la regolamentazione del diritto di vista paterno ad ogni valutazione che emergerà a seguito del contraddittorio con il padre, stante l'attuale completo rifiuto opposto dal medesimo ad intrattenere qualsivoglia contatto o rapporto con il figlio. 3. Disporre a carico del padre, anche ad
1 eventuale conferma di quanto disposto ex art. 473.bis 15 cpc, l'obbligo del versamento mensile dell'importo mensile di € 500,00 (cinquecento euro mensili/00) a titolo di contributo al mantenimento Per_ del figlio , o la diversa somma ritenuta di giustizia, da corrispondere alla stessa entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con decorrenza dalla nascita del piccolo avvenuta in data
31.10.23 e dunque con decorrenza dal 15 novembre 2023, con calcolo annuale della rivalutazione Per_ secondo gli indici Istat, fino alla completa indipendenza economica di . 4. Prevedere l'obbligo di provvedere alla contribuzione delle spese straordinarie afferenti al minore nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia (doc. 12), fino alla completa autosufficienza economica del figlio. 5. L'Assegno unico sarà percepito in via esclusiva dalla madre anche in ragione Per_ l'affidamento super esclusivo alla stessa;
allo stesso modo le detrazioni fiscali afferenti al figlio che vengano godute al 100% dalla madre. 6. Condannare il SI. al risarcimento del CP_1 danno endo-familiare procurato in ragione del completo abbandono morale e materiale del figlio, da versarsi alla madre quale genitore esercente la responsabilità genitoriale che si quantifica ad oggi in euro 4.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce delle Per_ emergenze istruttorie e della proiezione per il futuro dello stato di abbandono del piccolo , privato degli affetti indispensabili alla sua crescita psicofisica e del suo irrinunciabile diritto alla bigenitorialità”. Per_ Per parte resistente come da comparsa di costituzione in data 11/12/2024: “- 1) Affidare il figlio alla madre in via super esclusiva o esclusiva rafforzata con collocamento anagrafico presso la stessa;
- 2) Respingere le richieste economiche restitutorie avanzate da parte ricorrente relativamente al mantenimento pregresso del minore ed altresì le richieste economiche risarcitorie relative al presunto e non provato danno endofamiliare;
- 3) Dirsi tenuto il SI. a corrispondere alla CP_1 ricorrente un assegno di mantenimento in favore del figlio minore nella misura di €250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. Si ribadisce la necessità che il minore venga iscritto a una scuola pubblica, data l'impossibilità economica del resistente di sostenere le spese di un istituto privato e pertanto tale voce di spesa, in ossequio al protocollo, dovrà essere divisa al 50% solo se previamente concordata;
- Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/7/2024 parte ricorrente, sig.ra , ha dedotto Parte_1
che a seguito di una relazione occasionale con il resistente, sig. è nato a [...] in CP_1
Per_ data 31/10/2023 il minore , inizialmente riconosciuto dalla sola madre. Il resistente infatti, solo in seguito all'esito positivo del test genetico, in data 1/3/2024 ha riconosciuto il figlio (doc. 4-5).
La ricorrente ha dedotto che sin dalla gravidanza si è trovata in uno stato di abbandono morale e materiale che non le ha permesso di condividere nulla con il resistente e di conseguenza, anche alla nascita, il sig. ha mostrato un generale disinteresse nei confronti del figlio con il quale non CP_1
intende avere rapporti. Ha quindi concluso chiedendo: - affidamento super esclusivo del minore alla madre, con collocazione prevalente presso la sua residenza;
- regolamentare il diritto di visita padre- figlio ove il resistente manifesti fattiva volontà in tal senso;
- disporre a carico del padre l'obbligo di versare un contributo mensile per il mantenimento del minore di € 500,00, oltre al 50% delle spese
2 straordinarie;
- assegno unico percepito integralmente dalla madre;
- condannare il resistente al risarcimento del danno endo-familiare procurato in ragione del completo abbandono del figlio e quantificato in € 4.000,00.
Con comparsa in data 11/12/2024 si è costituito il resistente il quale, ribadita la propria volontà di non intrattenere alcun tipo di rapporto con il figlio (pag. 5), ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente. In particolare, ha precisato di esser stato leso nel suo diritto alla libera autodeterminazione, pur avendo sempre agito in buona fede tanto da essersi sottoposto volontariamente al test genetico in quanto le parti non erano legate da alcuna stabile relazione affettiva e di essersi sempre messo a
Per_ disposizione, nei limiti delle proprie possibilità, per contribuire alle esigenze materiali di . Ha quindi concluso chiedendo: - affidamento super-esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa;
- respingere le richieste economiche restitutorie avanzate dalla ricorrente quanto al mantenimento pregresso del minore e altresì le richieste risarcitorie relative al presunto e indimostrato
Per_ danno endo-familiare; - disporre a suo carico un contributo per il mantenimento di di € 250,00 al mese oltre il 50% delle spese straordinarie, ribadendo la sua indisponibilità economica a sostenere le spese per l'iscrizione ad un istituto privato, dovendosi prediligere la scuola pubblica.
All'udienza del 14/1/2025 sono comparse entrambe le parti unitamente ai rispettivi difensori.
Parte ricorrente, dando atto che da agosto 2024 il padre versa spontaneamente € 150,00/mese a titolo
Per_ di mantenimento per il figlio, ha rappresentato l'impossibilità di formalizzare l'iscrizione di all'asilo nido stante la mancanza del consenso paterno.
Parte resistente ha evidenziato l'assenza di un pregresso tenore di vita da garantire al figlio, ha ribadito Per_ la propria contrarietà ad instaurare una relazione con e si è detto disponibile a prestare il proprio consenso all'iscrizione ad un asilo nido pubblico facendosi carico del 50% della retta detratto il cd.
«bonus-nido».
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c. stante l'assenza di istanze istruttorie e la perimetrazione della controversia ai soli aspetti economico-risarcitori.
***
1. Sull'affidamento del figlio minore Per_ Con riferimento all'affidamento di entrambe le parti sono concordi nel richiederne l'affido in via esclusiva alla madre abilitata all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337-quater c.c..
Al riguardo, non appare superfluo ribadire che: “Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore” (tra le tante Cass. Civ.
n. 21312/2022). Ebbene, nel caso di specie la totale assenza di rapporti tra i genitori e, soprattutto, la
3 volontà del padre di non avere alcun tipo di legame con il figlio minore induce a ritenere che l'affido Per_ condiviso potrebbe recare pregiudizio per la gestione e per il benessere di , nel cui superiore interesse si deve agire.
Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo cd. «rafforzato» ex art 337 quater c.c. del minore alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio, ivi comprese quelle scolastiche, di salute e anche quelle relative al rilascio e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
Al modulo di affido segue il collocamento del minore presso la ricorrente dove manterrà la residenza.
2. Sul diritto di visita padre – figlio
Alla luce della indisponibilità del resistente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
Per_ e ad instaurare una qualsivoglia relazione con , nulla si dispone con riferimento agli incontri padre - figlio.
Qualora il padre dovesse esprimere un concreto interesse in tal senso, attesa la tenera età del minore si dispone che gli incontri avvengano in modalità assistita previa intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti e d'intesa con la ricorrente al fine di garantire la gradualità necessaria per Per_ consentire a di abituarsi alla presenza del padre.
3. Sul mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne il mantenimento del figlio, giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione nei seguenti termini: “L'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n.
24460/2021). Per_ Ciò posto e venendo al quantum del contributo bisogna considerare i seguenti fattori: i) dalla nascita è collocato presso la madre che fa fronte in via esclusiva ai suoi bisogni morali e materiali in assenza di mantenimento diretto da parte del padre con il quale non ha alcun contatto;
ii) il resistente
Per_ contribuisce economicamente al mantenimento di , a far data da agosto 2024, versando la somma di € 150,00/mese, come ammesso dalla stessa parte ricorrente all'udienza del 14/1/2025; iii) sussiste una sensibile sperequazione reddituale tra le parti: la ricorrente è infatti priva di attività lavorativa e nell'ultimo triennio ha percepito un reddito mensile medio netto di € 550,87 (doc. 7-9bis) e ha allegato di essere gravata di un canone locatizio di € 400,00/mese (doc. 11 – va tuttavia rilevato che il contratto risale al 2020 e prevede un solo rinnovo automatico). Di contro, il resistente svolge attività lavorativa
4 presso la Z L s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN) e percepisce un reddito mensile netto pari ad €
1.849,59 calcolato sulla media del triennio 2021-2023 (cfr. ultime C.U. in atti); ha altresì allegato di essere onerato del pagamento del canone di locazione di € 600,00/mese (risultante dagli estratti conto prodotti), con una residua disponibilità di € 1.249,59.
Alla luce di tali considerazioni, si reputa opportuno porre a carico del resistente con decorrenza dalla data della domanda l'obbligo di versare a favore della ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n.
16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere al 50% tra le parti;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Nulla va disposto quanto all'Assegno unico universale per il figlio a carico spettando esso ex lege
(art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021) alla ricorrente.
4. Sulla richiesta di risarcimento del danno endo-familiare
Parte ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno endo-familiare in considerazione della situazione di “abbandono emotivo e morale completo” del minore (pag. 7).
Tale domanda è divenuta scrutinabile alla luce delle modifiche apportate all'art. 473-bis c.p.c. dal
D.Lgs. 164/2024 (cd. “Correttivo Cartabia”) la cui applicazione retroattiva è espressamente sancita dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. cit..
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che: “costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endo-familiare, l'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo «status» di genitore” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, n. 15148/2022).
Tale danno è passibile di risarcimento ogniqualvolta il genitore abbandonico “non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 21964/2024).
5 Così non è, tuttavia, nel caso in esame per due ordini di ragioni.
In primo luogo, risulta incontestato che il resistente si è determinato ad avere un rapporto sessuale non protetto a fronte delle rassicurazioni ricevute dalla sig.ra circa il proprio stato Parte_1
d'infertilità. Per_ A seguito della nascita di (n. 31/10/2023), il sig. i è volontariamente sottoposto in data CP_1
6/2/2024 ad un esame genetico al fine del riconoscimento della paternità (doc. 4) il cui esito ha tolto ogni dubbio in ordine alla sussistenza del legame di filiazione biologica.
In data 1/3/2024 il resistente ha, quindi, riconosciuto Liam avanti l'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Montichiari (BS) (doc. 5).
Naufragate le trattative per il raggiungimento di un accordo, a seguito della notifica del ricorso il convenuto ha spontaneamente versato la somma di € 150,00/mese per il mantenimento del minore.
Alla luce di tali considerazioni va quindi esclusa la sussistenza di un totale disinteresse del padre nei confronti del figlio, circostanza che sola legittima l'accoglimento della domanda risarcitoria, avendo il sig. quantomeno proceduto al riconoscimento del minore, assolto (sia pure parzialmente) CP_1
agli obblighi economici conseguenti all'assunzione dello status di genitore e preso parte al presente giudizio per disciplinare il rapporto di filiazione.
Per_ In secondo luogo, va rilevato che è nato il [...], sicché attualmente ha sedici mesi. Ne consegue che, allo stato, non può ritenersi che l'assenza del padre abbia prodotto sul minore un danno risarcibile non essendo quest'ultimo ancora in grado di percepire e decodificare il trauma derivante dall'abbandono di un genitore, aspetto che costituisce per l'appunto il pregiudizio da ristorare.
In altre parole, la mancanza del padre nei primissimi mesi di vita del minore non è idonea, in assenza Per_ di una precisa consapevolezza di rispetto all'apporto paterno alla sua crescita, a produrre un danno passibile di risarcimento, danno che potrà senz'altro generarsi in futuro qualora il sig. CP_1
dovesse perseverare nella sua volontà di non instaurare una relazione nutriente con il figlio, ma che allo stato attuale non può dirsi ancora verificato non potendosi apprezzare “gli effetti causati dal disinteresse del padre, e dunque dall'assoluta elisione della figura paterna, sullo sviluppo psico- fisico del bambino nella fase evolutiva della sua vita” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 27139/2021).
La domanda risarcitoria non può pertanto trovare accoglimento.
5. Sulle spese di lite
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella controversia rubricata al n. 9154/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 Per_
1. dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per il figlio ex art. 337 quater, comma terzo, c.c.;
2. conferma il collocamento prevalente del minore presso la residenza della madre;
3. nulla si dispone in ordine agli incontri padre – figlio stante la mancanza di volontà del padre di
Per_ intrattenere rapporti con con riserva di attivarli in forma assistita, tramite l'intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti e d'intesa con la madre tenuto conto delle esigenze del minore, qualora il resistente manifesti una concreta disponibilità in tal senso;
4. con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente versate a tale titolo, pone a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente sig.ra
[...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di complessivi € 400,00 a titolo Parte_1
Per_ di contributo per il mantenimento del figlio minore , importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo
Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016;
5. assegno unico e universale per i figli a carico spettante interamente alla ricorrente come per legge;
6. rigetta la richiesta di risarcimento del danno endo-familiare;
7. dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 13/3/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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