Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice rel. dott. Davide Palmieri - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n. 1308/2024 del R.G.A.C., vertente tra presso il Tribunale Parte_1
ricorrente e
, nata a [...], Albania, il 9.4.1988 (c.f. ) CP_1 C.F._1
resistente
Oggetto: interdizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.7.2024 l presso il Tribunale, a seguito della segnalazione Parte_1
trasmessa il 24.6.2024 dai Carabinieri di Carbognano, comprensiva dell'allegata relazione dei servizi sociali del medesimo comune datata 12.6.2024, nonché della documentazione acquisita nel procedimento di nomina di un amministratore di sostegno (n. 690/2020 R.G.V.G.), ha chiesto all'intestato tribunale la pronuncia di interdizione per infermità di mente della sig.ra , già sottoposta alla misura di CP_1
amministrazione di sostegno.
Nel corso dell'udienza del 10 ottobre 2024 il giudice istruttore ha proceduto all'audizione dell'interdicenda alla presenza dell'amministratrice di sostegno avv. Irene Laurenti;
del sig. , convivente della sig.ra Persona_1
, e dei parenti prossimi di quest'ultima , nipote;
e fratelli;
CP_1 Persona_2 Parte_2 Per_3 [...]
, cognata e , nipote, nonché della sig.ra assistente sociale del Controparte_2 Per_4 Controparte_3
comune di Carbognano;
acquisita la documentazione prodotta e disposto il rinnovo della notifica nei confronti di , la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 6.3.2025. Parte_3
Invero, va considerato che entrambe le misure, interdizione e amministrazione di sostegno, hanno la finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
La sentenza numero 440 del 2005 della Corte costituzionale ha chiarito che il criterio fondamentale che deve
In coerenza con ciò la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la scelta tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno deve compiersi avendo riguardo al tipo di attività da porre in essere per conto del beneficiario, sicché l'istituto disciplinato dall'articolo 404 c.c., che è comunque volto a garantire la tutela delle persone fragili, può essere applicato quando le esigenze del caso concreto richiedono l'espletamento di un'attività estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare l'interesse del soggetto in cui favore viene disposta, in ragione ad esempio della scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere, non rilevando invece quale criterio discretivo il diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22332 del 26/10/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013).
Sulla scorta di ciò deve concludersi che l'istituto dell'interdizione appare ormai, in ragione della sua mancanza di flessibilità, una figura residuale da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione, dovendo altrimenti preferirsi l'amministrazione di sostegno quale strumento non solo più duttile sul piano pratico, ma anche più rispondente ad esigenze di carattere etico-sociale in ragione del maggior rispetto della dignità dell'individuo che da esso deriva (cfr. C. Cost. n. 440/2005) e che, invece, con strumenti troppo invasivi, rischierebbe di essere violato.
Pertanto, l'interdizione che comporta la totale esclusione della capacità di autodeterminarsi dell'individuo va esclusa lì ove non sia concretamente necessaria.
Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l'interdicenda è affetta da schizofrenia disorganizzata e da ritardo mentale lieve per cui è in carico al centro di salute mentale di Vetralla;
in ogni caso la sig.ra ha una vita affettiva stabile poiché convive da più di 10 anni con lo stesso uomo, dal quale CP_1
ha avuto una figlia che è stata data in adozione;
è sufficientemente consapevole della propria CP_1
situazione ed è orientata nel tempo e nello spazio poiché nel corso dell'esame svolto dal giudice istruttore ha dichiarato di essere nata in [...] il 9 Aprile del 1988 e di sapere di trovarsi in tribunale;
inoltre, ha Per_ aggiunto di stare con e di avere avuto una figlia con lui, ; l'interdicenda è altresì consapevole Parte_4
del fatto che la bambina gli è stata tolta, che ha circa 10 anni e che non ha mai conosciuto la madre e dal comportamento e dal linguaggio utilizzato è emerso un evidente sentimento di rancore e di rabbia per l'accaduto.
Fermo il fatto che la è attualmente sottoposta ad amministrazione di sostegno vanno valutate le CP_1
circostanze indicate nella relazione dei servizi sociali del Comune di Carbognano che segnala una forte conflittualità vissuta dalla amministrata nel rapporto con il compagno, che sfocia spesso in scontri Persona_1 nell'ambito dei quali la stessa assume atteggiamenti aggressivi, determinati da una forma di gelosia CP_1
morbosa e presumibilmente infondata.
I servizi riferiscono che lo stato di delirio e scompenso psichiatrico di cui soffre avrebbero indotto la a CP_1
Per_ denunciare il in diverse occasioni per violenza domestica, al solo fine di vendicarsi di tradimenti inesistenti, salvo poi ritrattare nella stessa giornata le accuse e dichiarare di voler rimanere a vivere con lui.
Tale instabilità psichica e il continuo stato di agitazione che vi si accompagna hanno comportato nel tempo molteplici ricoveri psichiatrici al termine dei quali l'interessata ha sempre voluto fare ritorno a casa del compagno seppure poi, una volta ripresa la convivenza, venivano rimesse in moto le dinamiche conflittuali e di gelosia attuate in precedenza.
I servizi segnalano di essersi spesso attivati con urgenza per il reperimento di una struttura idonea che potesse accogliere senza mai concretizzare il ricovero per il repentino cambiamento di decisione e CP_1
Per_ di umore della stessa, che ha costantemente richiesto di tornare a vivere col signor
Tale situazione, a parere dei servizi sociali, esporrebbe l'interessata a possibili danni per l'incolumità psicofisica, non essendo la circondata da persone che possano prendersi adeguatamente cura di lei. CP_1
Pur nella serietà della situazione rappresentata dai servizi ritiene il collegio che la soluzione proposta, di interdire la signora , non sia quella più confacente alle sue esigenze;
infatti, la patologia psichiatrica da CP_1 cui affetta implica oscillazioni umorali che la moderna scienza medica fronteggia con la terapia farmacologica che necessita però di continui aggiustamenti.
Dalla documentazione in atti emerge che la è stata stabilizzata farmacologicamente e il successivo e CP_1
costante monitoraggio e controllo medico sono assicurati dalla presa in carico presso il centro di salute mentale e possono essere adeguatamente seguiti anche dall'amministratrice di sostegno già nominata.
Infatti, il provvedimento del giudice tutelare autorizza espressamente l'amministratore di sostegno ad occuparsi delle questioni che riguardano la salute, il luogo di vita e l'attività di riabilitazione della persona beneficiaria e, in considerazione dell'estrema duttilità dell'istituto, è sempre possibile richiedere eventuali provvedimenti ulteriori e più specifici onde ritagliare in maniera più aderente alle esigenze concrete e all'instabilità dell'umore l'ampiezza dei poteri conferiti all'avv. Laurenti.
L'adozione della misura dell'interdizione, invece, determinando il completo venir meno della capacità di autodeterminarsi della appare particolarmente lesiva della dignità della persona ove si consideri che CP_1
la beneficiaria vive una propria vita affettiva, seppur conflittuale, e appare sinceramente affezionata al compagno al quale è legata da più di dieci anni e con il quale intende continuare a convivere, con ciò manifestando una capacità di autodecisione che, per il rispetto della dignità della persona, non appare opportuno eliminare. Per_ D'altro canto, non è segnalato che il sig. abbia commesso atti in pregiudizio della , e anzi gli stessi CP_1
Per_ servizi sociali ascrivono alla patologia psichiatrica, che implica deliri, la causa del conflitto e lo stesso all'udienza ha dichiarato di essere disponibile, se necessario, ad occuparsi di come tutore. CP_1 In sintesi, le alterazioni umorali, inevitabili in ragione della patologia schizofrenica esistente, non risultano essere gestibili solo attraverso la misura dell'interdizione, essendo a ciò sufficiente l'amministrazione di sostegno, eventualmente implementata, ove necessario, per gestire le crisi della coppia e tutelare dal punto di vista sanitario l'amministrata.
Infine, poiché non vi sono neppure specifiche e complesse ragioni economiche che la consiglino, essendo titolare di sola pensione di invalidità, la domanda di interdizione deve essere rigettata. CP_1
La natura pubblica della parte ricorrente determina l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda di interdizione di;
CP_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco