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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 304 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
C.F. ), in giudizio con l'avv. Maurizio Fanì Parte_1 C.F._1
-parte attrice- contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, in giudizio con l'avv. Orlando Ruggieri
-parte convenuta-
***
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: − in via preliminare, sospendere
l'esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata sussistendo evidenti e gravi motivi, sia quanto al fumus boni iuris che al periculum in mora, con le malaugurante conseguenze negative che subirebbe l'istante in caso di mancato accoglimento. Nel merito: − in via principale, dichiarare nullo l'atto di intimazione di pagamento n.
108 2023 9001761518/000 notificato dall' il 4.07.23, in ragione Controparte_2 dell'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme pretese;
− in subordine, dichiarare nullo l'atto di intimazione di pagamento n. 108 2023 9001761518/000 notificato dall CP_1
pagina 1 di 4 il 4.07.23, in ragione della maturata prescrizione quinquennale degli oneri accessori quali Controparte_2 interessi e sanzioni ivi calcolati;
− in estremo subordine, dichiarare nullo l'atto di intimazione di pagamento n.
108 2023 9001761518/000 notificato dall' il 4.07.23, in ragione Controparte_2 dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale maturata tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'atto di intimazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'adito Tribunale, In via pregiudiziale e preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di Giurisdizione Sempre in via pregiudiziale e preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata per totale carenza, nell'invocata richiesta, del fumus boni iuris e del periculum in mora. in via principale, nel merito, nella denegata ipotesi che il Giudicante non ritenesse inammissibile il ricorso, accertata la regolarità delle notifiche e degli atti interruttivi della sollevata eccezione di prescrizione, respingere in toto la proposta opposizione. Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato a convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito anche solo ) al fine dell'accoglimento delle conclusioni Controparte_1 CP_3 indicate in epigrafe, a sostegno delle quali ha allegato e dedotto:
- che in data 04/07/2023 era stato notificato atto di intimazione di pagamento per l'importo di euro 27.822,93 per IVA non versata nell'anno 2008, in relazione alla quale era stata notificata in data 06/12/2012 cartella di pagamento;
- che, in ragione della prescrizione quinquennale del credito erariale, la pretesa tributaria era da ritenersi estinta a far data dal 06/12/2017;
- che analoghe conclusioni varrebbero anche ove si aderisse alla tesi del termine decennale di prescrizione;
- che l'intimazione sarebbe comunque nulla in quanto erroneamente computati interessi e sanzioni.
I-2. Si è costituita in giudizio concludendo mediante la formulazione delle richieste indicate in CP_3 epigrafe, a supporto delle quali ha allegato, dedotto ed eccepito:
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia vertente su pretesa tributaria erariale conoscibile dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado;
- la sussistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione (comunque quinquennale).
pagina 2 di 4 I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 14/05/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Il merito della lite non può essere esaminato, difettando la giurisdizione del giudice ordinario.
Deve al riguardo premettersi che l'attore, mediante la presente azione ex art. 615 c.p.c., ha inteso contestare il diritto del riscossore a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito erariale tra la notifica della cartella di pagamento (nel 2012) e quella dell'intimazione di pagamento (nel 2023), assumendo che ambo le notificazioni sono validamente occorse.
II-5. Si rileva in proposito come la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha ormai chiarito che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 16986 del 25/05/2022, in termini conformi Cass. civ.,
Sez. III, ord. n. 32539 del 14/12/2024; v. anche Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 26817 del 16/10/2024, secondo cui “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto
d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché
l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla”).
II-6. La controversia, pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario ai sensi degli artt. 2
e 19 d.lgs. n. 546/1992, innanzi al quale le domande in questa sede spiegate possono essere riproposte ai sensi dell'art. 59 l. n. 69/2009.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia determinato nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi, in considerazione della complessità dell'affare e della pagina 3 di 4 limitata attività in concreto svolta;
esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- CONDANNA alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e
IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Orlando Ruggieri, procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 304 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
C.F. ), in giudizio con l'avv. Maurizio Fanì Parte_1 C.F._1
-parte attrice- contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, in giudizio con l'avv. Orlando Ruggieri
-parte convenuta-
***
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: − in via preliminare, sospendere
l'esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata sussistendo evidenti e gravi motivi, sia quanto al fumus boni iuris che al periculum in mora, con le malaugurante conseguenze negative che subirebbe l'istante in caso di mancato accoglimento. Nel merito: − in via principale, dichiarare nullo l'atto di intimazione di pagamento n.
108 2023 9001761518/000 notificato dall' il 4.07.23, in ragione Controparte_2 dell'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme pretese;
− in subordine, dichiarare nullo l'atto di intimazione di pagamento n. 108 2023 9001761518/000 notificato dall CP_1
pagina 1 di 4 il 4.07.23, in ragione della maturata prescrizione quinquennale degli oneri accessori quali Controparte_2 interessi e sanzioni ivi calcolati;
− in estremo subordine, dichiarare nullo l'atto di intimazione di pagamento n.
108 2023 9001761518/000 notificato dall' il 4.07.23, in ragione Controparte_2 dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale maturata tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'atto di intimazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'adito Tribunale, In via pregiudiziale e preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di Giurisdizione Sempre in via pregiudiziale e preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata per totale carenza, nell'invocata richiesta, del fumus boni iuris e del periculum in mora. in via principale, nel merito, nella denegata ipotesi che il Giudicante non ritenesse inammissibile il ricorso, accertata la regolarità delle notifiche e degli atti interruttivi della sollevata eccezione di prescrizione, respingere in toto la proposta opposizione. Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato a convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito anche solo ) al fine dell'accoglimento delle conclusioni Controparte_1 CP_3 indicate in epigrafe, a sostegno delle quali ha allegato e dedotto:
- che in data 04/07/2023 era stato notificato atto di intimazione di pagamento per l'importo di euro 27.822,93 per IVA non versata nell'anno 2008, in relazione alla quale era stata notificata in data 06/12/2012 cartella di pagamento;
- che, in ragione della prescrizione quinquennale del credito erariale, la pretesa tributaria era da ritenersi estinta a far data dal 06/12/2017;
- che analoghe conclusioni varrebbero anche ove si aderisse alla tesi del termine decennale di prescrizione;
- che l'intimazione sarebbe comunque nulla in quanto erroneamente computati interessi e sanzioni.
I-2. Si è costituita in giudizio concludendo mediante la formulazione delle richieste indicate in CP_3 epigrafe, a supporto delle quali ha allegato, dedotto ed eccepito:
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia vertente su pretesa tributaria erariale conoscibile dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado;
- la sussistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione (comunque quinquennale).
pagina 2 di 4 I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 14/05/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Il merito della lite non può essere esaminato, difettando la giurisdizione del giudice ordinario.
Deve al riguardo premettersi che l'attore, mediante la presente azione ex art. 615 c.p.c., ha inteso contestare il diritto del riscossore a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito erariale tra la notifica della cartella di pagamento (nel 2012) e quella dell'intimazione di pagamento (nel 2023), assumendo che ambo le notificazioni sono validamente occorse.
II-5. Si rileva in proposito come la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha ormai chiarito che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 16986 del 25/05/2022, in termini conformi Cass. civ.,
Sez. III, ord. n. 32539 del 14/12/2024; v. anche Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 26817 del 16/10/2024, secondo cui “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto
d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché
l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla”).
II-6. La controversia, pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario ai sensi degli artt. 2
e 19 d.lgs. n. 546/1992, innanzi al quale le domande in questa sede spiegate possono essere riproposte ai sensi dell'art. 59 l. n. 69/2009.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia determinato nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi, in considerazione della complessità dell'affare e della pagina 3 di 4 limitata attività in concreto svolta;
esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- CONDANNA alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e
IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Orlando Ruggieri, procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 4 di 4