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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2116/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2116/2015
TRA
difeso dall'avv. IOPPOLO DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Controparte_1
Grandizio ed Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, Pietro Rosano
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'iscrizione di ipoteca n. 13920142090000048005 nota
2254/201 notificata il 23.7.2015 ai sensi dell'art.77 del DPR del29.9.1973 n.602 relativamente alle cartelle esattoriali di pagamento n. 13920050007874013000 -
139200600053541000 - 13920060006724331000 - 13920070008162574000 -
13920080006110792000 - 13920090009836843000
2. Deduceva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46 del
1999 e la prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art 3 L 33/1995 .
1 3. Tanto premesso chiedeva l'annullamento delle cartelle opposte, con vittoria delle spese di lite. In subordine chiedeva la dichiarazione della prescrizione. Contr
4. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituivano l' e l' CP_1
che, nelle more del giudizio, depositava estratto a ruolo aggiornato dal quale risulta che le cartelle (sottese all'ipoteca) riportano l'iscrizione a ruolo di un debito inferiore ai mille euro, e chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
5. L'udienza di discussione, – calendarizzata per il 4.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
6. Occorre in via preliminare osservare che il DL fiscale n° 119/18 collegato alla legge di Bilancio e in vigore dal 24.10.18 pubbl., nella G.U n° 247 del
23.10.18, all'art.4, intitolato convertito in legge con L.136/2018 Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, al n° 1 stabilisce che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto ,fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ancorché riferiti a cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art.3, sono automaticamente annullati. L'annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.18 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
7. Si precisa inoltre che l'ulteriore determinazione legislativa, ha allargato notevolmente l'ambito di annullabilità di alcuni crediti affidati all'
[...]
. CP_3
8. Sul punto l'art. 4 co. 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.70 del 22-03-202, entrato in vigore il successivo
23.03.2021, testualmente si dispone che: “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
2 riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da
184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a
30.000 euro.”
9. Ciò detto, va rilevata la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege), per la cui applicazione, in linea di principio, il termine ultimo deve identificarsi con la pubblicazione della sentenza. Inoltre, la immediata applicabilità delle leggi sopravvenute che disciplinano la situazione sostanziale dedotta in giudizio va rilevata in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato. Si osserva in proposito che la ratio della predetta disposizione è sicuramente quella principale di eliminare il contenzioso relativamente a crediti molto datati ed esigui per i quali non siano intervenute, tempestivamente, le procedure coattive di riscossione. In definitiva, l'annullamento previsto per legge del debito, opera con efficacia immediata e determina fin da subito.
10. Infatti, solo le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite (n° 2 lett. a) mentre per quelle versate dalla data di entrata in vigore del decreto è previsto un regime di imputazione, per i debiti inclusi nella definizione agevolata prima del versamento, un altro per quelli scaduti o in scadenza e uno ulteriore di rimborso (n° 2 lett. b).
3 11. Quanto al debito contestato deve dunque, ritenersi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, in relazione alla domanda volta alla declaratoria della sua estinzione.
12. Manca tuttavia, una specifica disposizione intervenuta a regolare le situazioni sorte anteriormente e quindi anche quelle relativamente alle quali pende un processo al momento della entrata in vigore del decreto, fermo restando l'applicabilità del principio generale che il processo quando ne siano venute meno le ragioni, deve concludersi con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere.
13. Si ritiene equo compensare le spese di lite stante la decisione di rito
P.Q.M
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al debito iscritto nel ruolo esattoriale relativo alla cartella di pagamento n. . 13920050007874013000 -
139200600053541000 - 13920060006724331000 - 13920070008162574000 -
13920080006110792000 - 13920090009836843000
Compensa le spese di lite.
Così deciso lì, 5.2.2025
Il Giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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