Articolo 161 bis del Codice penale
Articolo 162 terArticolo 165
Versione
19 ottobre 2021
Art. 161-bis

(( (Cessazione del corso della prescrizione). )) ((Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento))
Entrata in vigore il 19 ottobre 2021
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