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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3383/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano cod.fisc.: C.F._1 residente a Milano (MI), in corso Magenta, n.83/2, domiciliato a Milano (MI), in via Lodovico
Ariosto, n.1 con gli avv.ti prof. Emidia Zanetti Vitali e Francesco Valagussa presso i quali ha eletto domicilio telematico:
Email_1 Email_2
e
2) di MONTEFORTE Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana cod.fisc.: C.F._2 residente a [...], in corso Magenta, n.83/2 con gli avv.ti prof. Emidia Zanetti Vitali e Francesco Valagussa presso i quali ha eletto domicilio telematico:
Email_1 Email_2
i quali hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a Roma (RM), il 18 ottobre 2014
(anno 2015, atto n.101, parte 2, serie A03) separati, su domanda congiunta, con sentenza n.9093, pronunciata dal Tribunale di Milano data 9 novembre 2023, nell'ambito del procedimento contraddistinto dal R.G. n.30413/2023, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione della udienza in data 7 novembre 2023.
con il seguente figlio:
, nato a [...] il [...] (cod.fisc. , cittadino Persona_1 C.F._3 italiano, residente a [...], in corso Magenta, n.83/2.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473bis.51 cod.proc.civ., personalmente sottoscritto e depositato in data 18 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_
“1.il figlio minore, , rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente presso la residenza della madre;
“2.la casa familiare, sita a Milano (MI), in Corso Magenta, n.83/2, di proprietà del marito, rimarrà assegnata alla moglie, con i beni mobili contenuti, fermo restando l'impegno, da parte di quest'ultima,
a un corretto uso e a una corretta conservazione sia del bene immobile, sia dei beni mobili di proprietà del marito (doc.6);
“3.il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio minore secondo le modalità seguenti:
“a.sulla base del ciclo bisettimanale descritto a seguire:
-dal mercoledì della prima settimana, al termine delle lezioni scolastiche, oppure delle attività extra- scolastiche frequentate dal bambino, fino al mercoledì mattina della seconda settimana, allorquando il padre lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico frequentato dallo stesso;
“b.per le vacanze scolastiche Natalizie e di fine anno, ad anni alterni con la madre, nel periodo compreso fra i giorni 26 e 31 dicembre, oppure nel periodo compreso fra i giorni 31 dicembre e 6 gennaio, fermo restando che, ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà il giorno di Natale in compagnia di un genitore e la Vigilia di Natale in compagnia dell'altro;
“c.per l'intero periodo delle vacanze di Pasqua, oppure per l'intero periodo della “settimana bianca”, ad anni alterni;
“d.durante le vacanze scolastiche estive, per un periodo complessivo pari fino al 40% di tali vacanze, comprensivo di almeno due settimane consecutive nel corso del mese di agosto;
la programmazione di tale periodo dovrà essere concordata, fra i genitori, entro il giorno 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi;
“e.per gli eventuali “ponti”, qualora tali periodi siano collegati con un fine settimana di spettanza del padre, e, nel corso degli eventuali periodi di vacanza ulteriori, ad anni alterni.
“Nella ipotesi in cui il programma previsto dalla presente clausola non potesse essere rispettato, per motivi di salute del figlio, per motivi di lavoro dei genitori, oppure per altri, comprovati motivi, che dovranno essere tempestivamente comunicati, questi ultimi concorderanno i tempi e le modalità del recupero.
“Le previsioni della presente clausola saranno efficaci salvo più ampio e diverso accordo fra i genitori,
i quali si impegnano a comunicare, in via preventiva e reciprocamente, le località in cui condurranno il figlio, durante i fine settimana e durante i periodi di vacanza, ferma restando la continua reperibilità telefonica.
“Resta fermo che, in occasione dei periodi indicati nella presente clausola, sub lett.b-e, la frequentazione ordinaria, indicata sub lett.a, rimarrà sospesa;
“4.premesso che ciascuno dei genitori si farà carico, in via diretta e in misura integrale, delle spese correnti, connesse ai periodi di tempo, che saranno trascorsi in compagnia del figlio minore, il padre contribuirà al mantenimento di quest'ultimo, sulla base delle modalità seguenti:
“a.corrispondendo alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, l'importo pari a €1.182,00 (millecentottantadue/00), a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso: l'importo sarà rivalutato automaticamente, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT-costo della vita, adottando come base di riferimento il mese di dicembre dell'anno 2023.
“Tale importo è stato concordato come congruo per la copertura della quota parte delle spese per il figlio minore di pertinenza del padre e include, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese relative al condominio (soltanto per la parte ordinaria), all'assicurazione per l'abitazione, alle utenze domestiche, agli alimentari, ai farmaci (soltanto per la parte ordinaria), all'abbigliamento, al personale di assistenza domestica, alla retta scolastica, alle attività parascolastiche ed extra- scolastiche (tre attività sportive a settimana), nonché alla mensa scolastica. Per_
“I genitori danno atto di aver selezionato l'istituto Leone XIII per la formazione del figlio dall'inizio del ciclo della scuola primaria e fino alla fine del ciclo della scuola secondaria di primo grado, istituto presso cui il bambino è già regolarmente iscritto e frequentante a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2022;
“b.facendosi carico, in via diretta e in misura integrale, delle spese condominiali straordinarie e degli oneri fiscali relativi all'appartamento sito a Milano, in corso Magenta, n.83/2;
“c.facendosi carico, in via diretta e in misura pari al 50%, delle spese medico-specialistiche, odontoiatriche, ortodontiche e farmaceutiche straordinarie, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o da eventuale polizza assicurativa.
“Resto fermo che tali voci di spesa dovranno essere individuate, concordate, documentate e corrisposte, in applicazione delle “linee guida” dettate dalla Corte d'Appello, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, in data
14 novembre 2016, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nella presente sede;
“d.il signor si rende disponibile, fin da ora, nella eventualità in cui la signora di Pt_1 Parte_2 Per_ Monteforte individuasse una nuova soluzione abitativa (esclusivamente per sé e per il figlio ) in sostituzione dell'appartamento sito a Milano, in corso Magenta, n.83/2, assegnato a quest'ultima sulla base di quanto previsto supra, sub punto n.2, a concordare, con la madre, un importo ulteriore, finalizzato a coprire le eventuali spese aggiuntive (costituite da canoni di locazione, oppure dalle rate di un contratto di mutuo), che verrà corrisposto unitamente al pagamento previsto nella presente clausola, sub lett.a, fermo restando che l'importo relativo non potrà, in alcun caso, risultare superiore a €1.000,00 (mille/00), mensili;
“5.il signor si impegna a mantenere la copertura assicurativa sanitaria, derivante dalla polizza Pt_1 attualmente in vigore, oppure da altra polizza equivalente, in favore del figlio minore;
“6.la signora si impegna a non far dimorare stabilmente (per oltre due Parte_3 settimane consecutive o, comunque, per oltre il 25% dell'anno), eventuali soggetti terzi, ad esclusione del personale di servizio, presso l'abitazione adibita a residenza del figlio minore.
“Resta fermo che la presente clausola troverà applicazione non soltanto in relazione all'immobile, sito a Milano, in corso Magenta, n.83/2, attualmente adibito a residenza del figlio minore, sulla base di quanto previsto supra, sub punto n.2, ma anche alla eventuale, nuova soluzione abitativa, che potrà essere individuata dalla signora Monteforte, sulla base di quanto previsto supra, sub Parte_3 punto n.4, lett.d; qualora quest'ultimo immobile fosse abitato, stabilmente, anche da soggetti terzi, per periodi superiori a quelli sopra indicati, il padre non sarà più tenuto a corrispondere, alla madre,
l'importo previsto supra, sub punto n.4, lett.d;”
“7.i coniugi dichiarano di essere autonomi, sotto il profilo economico, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione, al di là di quanto previsto nel presente atto;
“8.i coniugi prestano, fin da ora, assenso reciproco ai fini del rilascio e del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
“La carta d'identità di quest'ultimo sarà custodita dal padre, mentre il passaporto dello stesso sarà custodito dalla madre e sarà consegnato, al signor all'occorrenza e a semplice richiesta;
Pt_1
“9.le spese e i compensi professionali, relativi al presente procedimento, saranno suddivisi in parti uguali”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473bis.51, comma 3°, cod.proc.civ. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli art.70 e 71 cod.proc.civ.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 1°, n. 2), lett. b) legge 1° dicembre 1970, n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473bis.4 cod.proc.civ.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma
(RM), il 18 ottobre 2014, tra i Signori e Parte_1 Parte_4
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano cod.fisc.: C.F._1 residente a Milano (MI), in corso Magenta, n.83/2, domiciliato a Milano (MI), in via Lodovico
Ariosto, n.1 con gli avv.ti prof. Emidia Zanetti Vitali e Francesco Valagussa presso i quali ha eletto domicilio telematico:
Email_1 Email_2
e
2) di MONTEFORTE Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana cod.fisc.: C.F._2 residente a [...], in corso Magenta, n.83/2 con gli avv.ti prof. Emidia Zanetti Vitali e Francesco Valagussa presso i quali ha eletto domicilio telematico:
Email_1 Email_2
i quali hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a Roma (RM), il 18 ottobre 2014
(anno 2015, atto n.101, parte 2, serie A03) separati, su domanda congiunta, con sentenza n.9093, pronunciata dal Tribunale di Milano data 9 novembre 2023, nell'ambito del procedimento contraddistinto dal R.G. n.30413/2023, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione della udienza in data 7 novembre 2023.
con il seguente figlio:
, nato a [...] il [...] (cod.fisc. , cittadino Persona_1 C.F._3 italiano, residente a [...], in corso Magenta, n.83/2.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473bis.51 cod.proc.civ., personalmente sottoscritto e depositato in data 18 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_
“1.il figlio minore, , rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente presso la residenza della madre;
“2.la casa familiare, sita a Milano (MI), in Corso Magenta, n.83/2, di proprietà del marito, rimarrà assegnata alla moglie, con i beni mobili contenuti, fermo restando l'impegno, da parte di quest'ultima,
a un corretto uso e a una corretta conservazione sia del bene immobile, sia dei beni mobili di proprietà del marito (doc.6);
“3.il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio minore secondo le modalità seguenti:
“a.sulla base del ciclo bisettimanale descritto a seguire:
-dal mercoledì della prima settimana, al termine delle lezioni scolastiche, oppure delle attività extra- scolastiche frequentate dal bambino, fino al mercoledì mattina della seconda settimana, allorquando il padre lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico frequentato dallo stesso;
“b.per le vacanze scolastiche Natalizie e di fine anno, ad anni alterni con la madre, nel periodo compreso fra i giorni 26 e 31 dicembre, oppure nel periodo compreso fra i giorni 31 dicembre e 6 gennaio, fermo restando che, ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà il giorno di Natale in compagnia di un genitore e la Vigilia di Natale in compagnia dell'altro;
“c.per l'intero periodo delle vacanze di Pasqua, oppure per l'intero periodo della “settimana bianca”, ad anni alterni;
“d.durante le vacanze scolastiche estive, per un periodo complessivo pari fino al 40% di tali vacanze, comprensivo di almeno due settimane consecutive nel corso del mese di agosto;
la programmazione di tale periodo dovrà essere concordata, fra i genitori, entro il giorno 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi;
“e.per gli eventuali “ponti”, qualora tali periodi siano collegati con un fine settimana di spettanza del padre, e, nel corso degli eventuali periodi di vacanza ulteriori, ad anni alterni.
“Nella ipotesi in cui il programma previsto dalla presente clausola non potesse essere rispettato, per motivi di salute del figlio, per motivi di lavoro dei genitori, oppure per altri, comprovati motivi, che dovranno essere tempestivamente comunicati, questi ultimi concorderanno i tempi e le modalità del recupero.
“Le previsioni della presente clausola saranno efficaci salvo più ampio e diverso accordo fra i genitori,
i quali si impegnano a comunicare, in via preventiva e reciprocamente, le località in cui condurranno il figlio, durante i fine settimana e durante i periodi di vacanza, ferma restando la continua reperibilità telefonica.
“Resta fermo che, in occasione dei periodi indicati nella presente clausola, sub lett.b-e, la frequentazione ordinaria, indicata sub lett.a, rimarrà sospesa;
“4.premesso che ciascuno dei genitori si farà carico, in via diretta e in misura integrale, delle spese correnti, connesse ai periodi di tempo, che saranno trascorsi in compagnia del figlio minore, il padre contribuirà al mantenimento di quest'ultimo, sulla base delle modalità seguenti:
“a.corrispondendo alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, l'importo pari a €1.182,00 (millecentottantadue/00), a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso: l'importo sarà rivalutato automaticamente, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT-costo della vita, adottando come base di riferimento il mese di dicembre dell'anno 2023.
“Tale importo è stato concordato come congruo per la copertura della quota parte delle spese per il figlio minore di pertinenza del padre e include, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese relative al condominio (soltanto per la parte ordinaria), all'assicurazione per l'abitazione, alle utenze domestiche, agli alimentari, ai farmaci (soltanto per la parte ordinaria), all'abbigliamento, al personale di assistenza domestica, alla retta scolastica, alle attività parascolastiche ed extra- scolastiche (tre attività sportive a settimana), nonché alla mensa scolastica. Per_
“I genitori danno atto di aver selezionato l'istituto Leone XIII per la formazione del figlio dall'inizio del ciclo della scuola primaria e fino alla fine del ciclo della scuola secondaria di primo grado, istituto presso cui il bambino è già regolarmente iscritto e frequentante a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2022;
“b.facendosi carico, in via diretta e in misura integrale, delle spese condominiali straordinarie e degli oneri fiscali relativi all'appartamento sito a Milano, in corso Magenta, n.83/2;
“c.facendosi carico, in via diretta e in misura pari al 50%, delle spese medico-specialistiche, odontoiatriche, ortodontiche e farmaceutiche straordinarie, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o da eventuale polizza assicurativa.
“Resto fermo che tali voci di spesa dovranno essere individuate, concordate, documentate e corrisposte, in applicazione delle “linee guida” dettate dalla Corte d'Appello, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, in data
14 novembre 2016, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nella presente sede;
“d.il signor si rende disponibile, fin da ora, nella eventualità in cui la signora di Pt_1 Parte_2 Per_ Monteforte individuasse una nuova soluzione abitativa (esclusivamente per sé e per il figlio ) in sostituzione dell'appartamento sito a Milano, in corso Magenta, n.83/2, assegnato a quest'ultima sulla base di quanto previsto supra, sub punto n.2, a concordare, con la madre, un importo ulteriore, finalizzato a coprire le eventuali spese aggiuntive (costituite da canoni di locazione, oppure dalle rate di un contratto di mutuo), che verrà corrisposto unitamente al pagamento previsto nella presente clausola, sub lett.a, fermo restando che l'importo relativo non potrà, in alcun caso, risultare superiore a €1.000,00 (mille/00), mensili;
“5.il signor si impegna a mantenere la copertura assicurativa sanitaria, derivante dalla polizza Pt_1 attualmente in vigore, oppure da altra polizza equivalente, in favore del figlio minore;
“6.la signora si impegna a non far dimorare stabilmente (per oltre due Parte_3 settimane consecutive o, comunque, per oltre il 25% dell'anno), eventuali soggetti terzi, ad esclusione del personale di servizio, presso l'abitazione adibita a residenza del figlio minore.
“Resta fermo che la presente clausola troverà applicazione non soltanto in relazione all'immobile, sito a Milano, in corso Magenta, n.83/2, attualmente adibito a residenza del figlio minore, sulla base di quanto previsto supra, sub punto n.2, ma anche alla eventuale, nuova soluzione abitativa, che potrà essere individuata dalla signora Monteforte, sulla base di quanto previsto supra, sub Parte_3 punto n.4, lett.d; qualora quest'ultimo immobile fosse abitato, stabilmente, anche da soggetti terzi, per periodi superiori a quelli sopra indicati, il padre non sarà più tenuto a corrispondere, alla madre,
l'importo previsto supra, sub punto n.4, lett.d;”
“7.i coniugi dichiarano di essere autonomi, sotto il profilo economico, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione, al di là di quanto previsto nel presente atto;
“8.i coniugi prestano, fin da ora, assenso reciproco ai fini del rilascio e del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
“La carta d'identità di quest'ultimo sarà custodita dal padre, mentre il passaporto dello stesso sarà custodito dalla madre e sarà consegnato, al signor all'occorrenza e a semplice richiesta;
Pt_1
“9.le spese e i compensi professionali, relativi al presente procedimento, saranno suddivisi in parti uguali”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473bis.51, comma 3°, cod.proc.civ. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli art.70 e 71 cod.proc.civ.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 1°, n. 2), lett. b) legge 1° dicembre 1970, n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473bis.4 cod.proc.civ.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma
(RM), il 18 ottobre 2014, tra i Signori e Parte_1 Parte_4
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG