Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/10/2003, n. 15558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15558 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B - N. 2 MATERIA DISCIPLINARE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI T 1 5558/03 Composta dagli Imo Residente .f Dott. Vito R.G.N. 6873/03 Cron. 31718 Dott. Massimo GENGHINI Presidente di sezione Mo Consigliere Re Dott. Giovanni PRESTIPINO p. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - Ud. 10/07/03 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI -- Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IO LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente contro 2003 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO, 675 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI -1- CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati avverso la decisione n. 197/02 del Consiglio nazionale forense, depositata il 10/12/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Francesco CIGLIANO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consiglio dell'Ordine di Palermo, con delibera del 22/2/2001, apriva procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. LO IO per i seguenti addebiti: 1) per avere omesso di adempiere al mandato conferitogli dai propri assistiti, tutti soci della Cooperativa Le Madonne Programma di Via OS6 n. 15, di definire e transigere il definitivo acquisto dei terreni su cui sorge l'immobile di Via OS6 n. 15, giusta delibera assembleare del 12 dicembre 1997; 2) per non avere fornito veritiere informazioni ai propri assistiti sulla buona definizione di quanto col mandato conferitogli e in particolare, contro il vero, affermando (telefonicamente) di avere versato somme di denaro - allo stesso in precedenza consegnate a titolo di acconto per il definitivo acquisto dei terreni di cui al punto che precede;
per avere, ai fini di cui sopra, con comunicazione del 29/11/2000, informato i propri assistiti di avere concordato "appuntamento" con i legali di controparte, Avv. Francesco Di Vita e Avv. Sangiorgi Paratore, per la definizione di quanto col mandato conferitogli, e non avere presenziato agli incontri relativi adducendo motivazioni inconsistenti;
per avere, infine, informato, con comunicazione del 12 gennaio 2001, di una fissata riunione con l'Avv. Francesco Di Vita al fine di sottoscrivere una transazione e versare, per il relativo perfezionamento, somme di denaro delle quali era in possesso in quanto consegnategli dai propri assistiti, senza, poi, partecipare alla riunione detta;
3) per avere indebitamente trattenuto la somma di L. 298.000.000, di cui L. 24.000.000 in effetti cambiari, allo stesso consegnate dai propri assistiti perché venissero utilizzate per il definitivo acquisto dei terreni su cui sorge l'immobile di Via OS6 n. 15, ed anzi investendo le stesse “in un giardinetto finanziario appoggiato su proprio conto presso l'Istituto IMI", come asseritamente dichiarato in sede di interrogatorio reso in data 22 gennaio 2001 e, successivamente, come dichiarato con memoria del 20 gennaio 2001, "su un personale conto gestione svizzero cifrato" senza provvedere alla restituzione relativa come più volte a ciò sollecitato dai propri assistiti;
4) per avere, con i comportamenti sopra meglio specificati, recato grave disdoro alla classe forense. Con decisione 3 maggio 2001 il Consiglio dell'Ordine locale infliggeva all'avv. IO la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo. Il ricorso proposto dal professionista era dichiarato inammissibile dal Consiglio Nazionale Forense, con decisione 10 dicembre 2002, in quanto sottoscritto dall'avv. CRESCIMANNO, difensore dell'incolpato nel procedimento davanti all'ordine professionale di Palermo e privo di procura speciale per il giudizio davanti al C.N.F. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il IO, sulla base di tre motivi. Le altre parti intimate non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 61, 3° co., r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, lamenta la nullità del procedimento svoltosi dinanzi al C.N.F. per violazione del principio del contraddittorio in quanto nella comunicazione per la seduta del 19/09/2002 notificata all'avv. CRESCIMANNO, difensore del IO in 1° grado, si fa riferimento ad altro procedimento "proposto dall'Avv. Boccarusso avverso la decisione in data 27 giugno 2000, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di I Napoli gli irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi 8...". Conseguentemente, l'avv. CRESCIMANNO non è comparso ed esso IO non si è potuto difendere. La censura è fondata. Effettivamente l'avviso per la seduta del 19/9/02 è pervenuto all'avv. CRESCIMANNO nei termini di cui sopra, del tutto B estranei al ricorso dallo stesso legale proposto quale difensore del IO, giustificando con la sua mancata partecipazione all'udienza. E' ben vero che un avviso corretto era stato comunicato a mezzo posta direttamente all'interessato nel suo indirizzo di piazza Marsala n. 2 in Ravenna, ma tale adempimento non può sopperire all'omesso avviso al difensore. Né può obiettarsi che quest'ultimo era privo della procura speciale per proporre il ricorso al C.N.F. (carenza che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso), essendo munito di mandato solo per il procedimento dinanzi al Consiglio territoriale, perché tale declaratoria doveva pur sempre avvenire a contraddittorio integro e, quindi, dopo il rituale avviso che, nella specie, come s'è detto, non c'è stato. Il primo motivo va, pertanto, accolto, con correlata cassazione della decisione impugnata, assorbimento degli altri mezzi relativi al merito della pronuncia e rinvio della causa al C.N.F. per un nuovo esame. Ai sensi dell'art. 385, 3° co., c.p.c. si provvede sulle spese di questo giudizio di cassazione, che giusti motivi inducono a compensare.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 2 MATERIA DISCIPLINARE Consiglio Nazionale Forense, compensando le spese del giudizio di cassazione.. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Morficentinian IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista THY Depositata in Cancellaria 17 OTT. 2003 CANCELLERE C1 Giovanni Giambattista -