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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 24 marzo 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa n. 1559/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Biondo;
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto.
Oggetto: ripetizione di indebito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.03.2024 esponeva: Pt_2 Parte_1
- di essere titolare di pensione ai superstiti ex dipendenti delle n. 024- Controparte_2
480002339235 Cat. SPT con decorrenza 1 ottobre 2018 e che, quale dipendente di ente locale, il 1 agosto
2022 veniva posta in quiescenza per vecchiaia sicché percepiva anche la pensione di vecchiaia n. 20010049
Cat. VOCPDEL;
- che con provvedimento del 13.10.2023, avente ad oggetto “Comunicazione di Riliquidazione pensione
n. 024-480002339235 Cat. SPT decorrenza 1 ottobre 2018 ...” l' la informava che, previo ricalcolo della CP_1 pensione di cui in oggetto, dal 1 gennaio 2020 sino al 30 novembre 2023, era stato determinato un debito di euro 6.320,71, oltre ad un conguaglio di euro 31,24, importi dei quali veniva chiesta la restituzione;
- che il 31.10.2023 l' resistente reiterava quanto comunicato con il precedente CP_3 provvedimento, specificando di aver corrisposto “... quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto
l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95”;
- che con provvedimento del 23.01.2024 l' nel ribadire l'importo di cui chiedeva la CP_1 restituzione, rendeva noto che lo avrebbe recuperato sulla pensione SPT n. 02339235 di cui era in godimento la , mediante la trattenuta di quanto dovuto, per n. 36 rate mensili, a partire dalla prima Pt_1 utile;
1 - che avverso detti provvedimenti, in data 19.02.2024 la ricorrente proponeva ricorso in opposizione senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva pertanto, in via preliminare e urgente, preso atto della manifesta fondatezza del ricorso oltre che del periculum del pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, che venisse disposta inaudita altera parte la sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito che venisse ritenuto e dichiarato che l' non poteva alcuna CP_1 trattenuta sulla pensione SPT n. 02339235 ritenendo e dichiarando i provvedimenti impugnati, quelli presupposti, connessi e consequenziali, illegittimi;
che venisse condannato l' alla restituzione di CP_1 quanto eventualmente già trattenuto nonché al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata in data 04.04.2024, l' costituitosi in giudizio contestava la fondatezza del CP_1 ricorso e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 06.06.2024, emessa nell'ambito della fase cautelare, veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda cautelare rilevato che il procuratore di parte ricorrente, a seguito di rimodulazione dell'addebito da parte dell aveva dichiarato di rinunciare a detta domanda insistendo sulle domande CP_1 di merito.
All'udienza del 30.09.2024 il procuratore di parte ricorrente, preso atto che l successivamente alla CP_1 notifica del ricorso introduttivo aveva rimodulato il proprio credito in euro 884,16, chiedeva che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese e CP_3 competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario in relazione sia alla procedura ex art. 700
c.p.c. sia del giudizio di merito.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2. Nel merito legittima appare la richiesta di cessata materia del contendere atteso che risulta che con comunicazione del 02.04.2024 l' ha comunicato alla ricorrente che la pensione n. 024-480002339235 CP_1
Cat. SPT era stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2020 e che l'Istituto vantava un credito esclusivamente di euro 884,16.
Inoltre parte ricorrente ha dichiarato di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio con riferimento alla residua somma di euro 884,16.
3 Le spese in virtù del principio di soccombenza virtuale sono poste a carico dell' e vanno CP_1 compensato in ragione di un quinto così come liquidate in dispositivo ex D.M. 2014 n. 55 tenuto conto della controversia e applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Atteso l'esito della lite le spese relative alla fase cautelare vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 - compensa le spese in ragione di un quinto e condanna l' al pagamento delle spese di lite che si CP_1 liquidano in euro 2.156,40 oltre spese generali e accessori di legge con distrazione in favore dell'avv.
Giuseppe Biondo;
- compensa tra le parti le spese relative alla fase cautelare.
Messina, lì 24.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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