Articolo 2 della Legge 9 gennaio 1951, n. 7
Articolo 1
Versione
3 febbraio 1951
Art. 2.
I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727 , dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 3 febbraio 1951