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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6346/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6346/2019 promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
DORA, 2 presso lo studio dell'avv. TERZULLI SIMONA, che lo rappresenta e difende, Pt_1 unitamente all'avv. RUSSO FEDERICO, in virtù di procura in atti;
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2 ELEONORA DUSE, 35 00197 presso lo studio dell'avv. PANTALANI STEFANO, che lo Pt_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
nonché
, elettivamente domiciliata in VIA LISBONA, 20 00198 presso lo Controparte_2 Pt_1 studio dell'avv. BALATA MAURO FRANCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note redatte in luogo del verbale in riferimento all'udienza del 25 giugno 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in Parte_2 persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio il Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t., esponendo che il era
[...] Parte_2 un complesso immobiliare ad uso di civile abitazione composto da sei piani fuori terra, sito in Pt_1 all'interno del quartiere Flaminio, adiacente al complesso immobiliare del numero civico 5, con il quale condivideva parte della struttura muraria divisoria;
che la costruzione dell'edificio era stata approvata nell'anno 1929 ed ultimata nel marzo 1935; che la successiva edificazione del complesso immobiliare indicato al civico numero 5 aveva di fatto creato la c.d. continuità edilizia e prospettica sui fronti strada Pa del esponente con il Condominio adiacente di , edifici collegati Parte_1 Pt_2 CP_1 attraverso la realizzazione di una serie di locali sovrastanti l'accesso al cortile interno;
che a far data dall'anno 2011, contestualmente a lavori di consolidamento e ristrutturazione eseguiti dal Parte_1 convenuto in seguito ad un cedimento strutturale, si verificavamo significativi cedimenti a danno delle strutture murarie del esponente, evidenziandosi inoltre un importante quadro fessurativo Parte_1 sulle parti comuni dello stabile, oltre che all'interno di appartamenti privati;
che il Condominio esponente, attesa l'inerzia del convenuto, proponeva ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo al fine di accertare le cause del dissesto;
che i costi stimati per la riduzione in pristino stato delle parti condominiali danneggiate erano pari ad €. 95.000,00; che a tale somma, dovuta a titolo di risarcimento del danno, dovevano essere aggiunte le ulteriori spese sopportate dal Parte_1 esponente in relazione all'evento dannoso denunciato, ovvero per le lavorazioni, le attività e gli onorari dei professionisti, ed in particolare, la fattura n. 72 del 10 novembre 2011, n. 23 dell'8 marzo 2012 e n. 56 del 10 luglio 2012 emesse dalla società DMS Geotechnical Engineering s.r.l., incaricata dell'attività di monitoraggio e consulenza tecnica finalizzata al controllo ed allo studio dei fenomeni deformativi dell'edificio di per un importo complessivo di €. 14.810,40, le fatture n. 77 del 5 Parte_1 novembre 2015 e n. 87 del 1° dicembre 2015 e n.4 del 25 gennaio 2016 emesse dall'architetto CP_4 per la verifica della statica del fabbricato finalizzata all'individuazione delle cause dei danni e
[...] delle opere di ripristino e per l'espletamento delle procedure tecnico amministrative di cessato pericolo per un importo complessivo pari ad €. 14.654,64, la fattura n. 17 del 15 ottobre 2015 emessa dal legale avv. Enrichetta Guida per la diffida e la successiva tentata conciliazione pari ad €. 1.906,46, oltre alle spese legali e di consulenza sostenute per l'accertamento tecnico preventivo, pari rispettivamente ad €. 3.172,84 e ad €. 6.328,96.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata la responsabilità del convenuto in Parte_1 ordine all'evento dannoso denunciato e, per l'effetto, che lo stesso venisse condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di €. 95.000,00, oltre all'importo di €. 40.873,30 per spese e costi sostenuti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 11 Il , costituitosi in giudizio in persona dell'amministratore p.t., Controparte_5 contestava la fondatezza della domanda avversaria, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, considerato che i cedimenti e le fessurazioni denunciate si erano già manifestate nell'anno 2009, con la conseguenza che, quando è stata inviata per la prima volta la diffida al esponente, ovvero in data 8 giugno 2016, il termine di prescrizione quinquennale era già Parte_1 ampiamente decorso;
nel merito, deduceva che, come riconosciuto dalla stessa controparte, le lesioni rilevate dal c.t.u. erano soltanto in parte attribuibili all'attività posta in essere dall'esponente, posto che il quadro fessurativo era preesistente e risalente al secolo scorso e che, come accertato dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, gli eventi che avevano provocato l'instabilità dell'edificio al civico 5 e che avevano reso necessario l'intervento di consolidamento erano da attribuire esclusivamente o Controparte_1
7, considerato che il Parte_1
Condominio di era stato costruito nel 1926, mentre quello di tra il Controparte_1 Parte_1
1929 ed il 1935; che, comunque, i lavori di consolidamento eseguiti avevano portato indubbi benefici anche al attore e che le fessurazioni verificatesi nel fabbricato condominiale della parte
Parte_1 attrice rappresentavano un evento inevitabile a causa delle condizioni geologiche del terreno e non erano, quindi, ascrivibili a colpa del esponente;
che, in ogni caso, non risultava provato il
Parte_1 nesso di causalità tra i danni denunciati dal attore ed i lavori di manutenzione straordinaria
Parte_1 eseguiti dal esponente e, comunque, il danno riscontrato non poteva essere considerato
Parte_1 ingiusto, trattandosi di un evento necessitato dallo stato di necessità ed urgenza dei lavori di consolidamento del nonché dall'esistenza di un ordine dell'Autorità, rappresentando,
Parte_1 oltretutto, un caso fortuito derivante dalle condizioni geologiche del terreno;
che, in ogni caso, l'obbligo di risarcire il danno ex art. 2043 c.c. doveva ricadere sulla ditta appaltatrice che aveva eseguito i lavori;
che, inoltre, il attore aveva omesso di realizzare, al momento della
Parte_1 edificazione dell'edificio condominiale, il c.d. giunto strutturale, che avrebbe consentito di evitare che i fenomeni strutturali dell'edificio confinante si ripercuotessero anche sull'edificio del
Parte_1 adiacente;
che la domanda doveva ritenersi infondata anche nel quantum.
In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva, inoltre, che venisse riconosciuto il proprio Parte_1 diritto ad ottenere dal Condominio attore, a titolo di rimborso o di indennizzo, una quota per le spese sostenute per i lavori di consolidamento anche in riferimento alla sussistenza del muro in comune ex art. 882 c.c., oltre che per il beneficio ottenuto in ordine al consolidamento del proprio fabbricato condominiale;
che le spese complessivamente sostenute dal esponente erano pari alla Parte_1 somma di €. 494.110,08 corrisposta alla ditta appaltatrice, oltre alla somma di €. 20.647,66, oltre iva, corrisposta all'ing. chiedeva, inoltre, ove dovesse residuare un credito del Condominio attore, CP_6 che lo stesso venisse ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver posto in essere alcuna attività di consolidamento delle proprie fondazioni allorché si erano manifestate, anteriormente all'esecuzione dei lavori da parte del esponente, le prime fessurazioni. Parte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, che venisse accertata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nonché chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale, che venisse accertato e dichiarato il diritto di esso esponente di ottenere dal attore, a titolo di rimborso o di indennizzo, una somma pari quantomeno al 50% delle Parte_1 spese sostenute per i lavori di consolidamento ovvero la diversa somma individuata in esito alla c.t.u., con conseguente condanna del Condominio attore a corrispondere l'importo che verrà accertato e liquidato in accoglimento della domanda riconvenzionale in favore del convenuto;
Parte_1 chiedeva, inoltre, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, che l'importo eventualmente riconosciuto a titolo risarcitorio venisse compensato, in tutto o in parte, con il credito dell'esponente e che la compagnia di assicurazione, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in pagina 3 di 11 causa, venisse dichiarata tenuta a manlevare, nel caso di accoglimento della domanda, il Condominio esponente di quanto eventualmente chiamato a corrispondere in favore dell'attore.
La costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., eccepiva, in Controparte_2 via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per l'inoperatività della polizza assicurativa, che escludeva espressamente i danni causati da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
eccepiva, inoltre, il mancato rispetto da parte dell'assicurato degli obblighi sullo stesso incombenti in caso di sinistro;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. il Condominio attore estendeva la domanda risarcitoria anche nei confronti della Controparte_2
Durante la fase istruttoria si procedeva all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 70733/2017, all'integrazione della c.t.u. espletata nel detto procedimento, nonché all'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale;
quindi, all'udienza del 9 giugno 2023, la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 26 marzo 2025 affinché il c.t.u. desse riscontro ai quesiti integrativi formulati nel verbale di udienza del 25 novembre 2022; quindi, all'udienza del 25 giugno 2024 la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note redatte in luogo del verbale, veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusive.
Nell'esaminare, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, se
Parte_1 ne deve rilevare l'infondatezza, apparendo sufficiente osservare sul punto che la conoscenza delle cause del fenomeno di dissesto strutturale denunciato dal attore è stata dallo stesso
Parte_1 conseguita in modo certo soltanto in esito alla c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 70733/2017, instaurato a seguito di ricorso proposto dallo stesso attore, tenuto conto che la relazione dei Vigili del Fuoco recante del 26 maggio 2011
Parte_1 riconduce le cause del fenomeno fessurativo riscontrato presso il fabbricato del attore ai
Parte_1 lavori di manutenzione e di consolidamento in corso di realizzazione presso il corpo di fabbrica del convenuto, soltanto in termini di probabilità; ne consegue che alla data di introduzione
Parte_1 della domanda in esame, avvenuta con atto notificato nei primi mesi del 2019, il termine di prescrizione, da ritenersi decorrente dal 13 luglio 2018, data di deposito della c.t.u., non era ancora decorso, con la conseguenza che l'eccezione formulata sul punto, siccome infondata, deve essere rigettata.
Nel merito, la domanda è fondata nei termini di seguito precisati e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
In esito alla c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 70733/2017, è rimasta accertata, nel fabbricato del , la presenza di numerose lesioni, Parte_2 con un quadro fessurativo composito e non recente, che interessa, spesso con direttrice obliqua in entrambe le direzioni, le murature prospicienti e parallele al fronte strada, soprattutto in corrispondenza delle aperture, quali porte e finestre, in quanto ivi le sezioni presentano una minore resistenza;
in riferimento alle cause, il c.t.u. ha evidenziato che le stesse devono ritenersi riconducibili alla sovrapposizione, nel tempo, di due diversi fenomeni, ovvero, i cedimenti differenziali di fondazione, risalenti alla realizzazione dell'edificio o agli anni immediatamente successivi, anche in considerazione delle caratteristiche dei terreni di fondazione, e le vibrazioni causate dalle perforazioni per l'infissione dei micropali resi necessari per il consolidamento strutturale dell'edificio del convenuto, Parte_1
pagina 4 di 11 che hanno accentuato le lesioni presenti nel fabbricato del attore. Il c.t.u. ha precisato che Parte_1 l'intervento di sottofondazione mediante micropali ha interessato, conformemente alla prassi ed alla regola dell'arte, l'intera superficie planimetrica del e, con essa, anche il Controparte_3 muro in comune ai due Condomini;
quanto al corpo di fabbrica che il c.t.u. ha denominato C, ovvero al corpo di fabbrica edificato successivamente agli edifici condominiali e di collegamento tra gli stessi, realizzato, senza alcuna opera fondale, nello spazio verticale esistente originariamente tra i due
Condomini ed in sopraelevazione al convenuto, il c.t.u. ha ritenuto di poter escludere Parte_1 un'influenza di tale corpo di fabbrica sui fenomeni di dissesto. Analogamente, il c.t.u., accertata l'assenza di un giunto strutturale tra i due edifici, precauzione, peraltro, ritenuta inusuale e nemmeno contenuta nelle prescrizioni normative vigenti all'epoca di edificazione degli edifici condominiali in considerazione, ha rilevato che la sua eventuale presenza non sarebbe stata sufficiente ad evitare i fenomeni di dissesto strutturale per cui è causa. Infine, il c.t.u. ha evidenziato che i micropali adottati per stabilizzare i cedimenti dell'edificio di hanno portato indubbi benefici anche al Controparte_1
, in quanto i successivi trasferimenti dei carichi da terreni più Parte_2 superficiali a quelli più profondi e dotati di migliori caratteristiche geotecniche, conseguenti all'intervento di consolidamento effettuato dal convenuto, ha liberato capacità portante nel Parte_1 terreno sottoposto al peso del fabbricato del attore, beneficio determinabile nell'ordine del Parte_1 10% rispetto all'importo sostenuto per l'intervento di sottofondazione. Sul punto, il c.t.u. ha chiarito che la percentuale in termini di beneficio del attore è stata calcolata sull'intero importo dei Parte_1 lavori di sottofondazione mediante realizzazione della palificata che ha riguardato l'intero perimetro del , invece che in riferimento alla parte relativa al solo lato in comune Controparte_3 con il , in quanto “considerata la vicinanza degli edifici, esiste una non Parte_2 trascurabile interferenza dei rispettivi “volumi significativi” del terreno interessato dalle fondazioni (cioè, esiste un'influenza reciproca nel comportamento del terreno di sedime di ciascun edificio sull'altro). Pertanto, tutti i micropali realizzati per stabilizzare i cedimenti dell'edificio di CP_1
5 hanno portato indubbi benefici anche al , indipendentemente dalla loro
[...] Parte_2 ubicazione sul lato in comune tra i due condomini, in quanto che i trasferimenti dei carichi dei terreni più superficiali a quelli più profondi e dotati di migliori caratteristiche geotecniche (derivante dall'utilizzo dei micropali) ha liberato capacità portante nel terreno sottoposto al peso del corpo di
[...]
”. Parte_2
Orbene, in esito alla c.t.u., alle cui conclusioni, in riferimento all'aspetto meramente tecnico, questo giudice pienamente aderisce in quanto fondate su puntuali accertamenti e su argomentazioni prive di vizi logici, è rimasto dimostrato il nesso di causalità tra le fessurazioni riscontrate nell'edificio del attore e l'attività posta in essere dal convenuto. Parte_1 Parte_1
Al fine di valorizzare il nesso di causalità riscontrato, può, inoltre, richiamarsi in questa sede quanto accertato nella c.t.u. espletata nel giudizio iscritto al N.R.G. 12389/2017 instaurato dal proprietario di un appartamento facente parte del , tale , nei Parte_2 Controparte_7 confronti dell'attuale Condominio convenuto per ottenere il risarcimento dei danni verificatisi nel suo immobile a causa dei medesimi lavori di consolidamento strutturale oggetto del presente giudizio.
Sul punto occorre preliminarmente rilevare che la c.t.u. espletata in un altro giudizio, tra le stesse o altre parti, rientra nell'alveo delle prove atipiche ovvero delle prove che non si trovano ricomprese tra i mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del pagina 5 di 11 numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (ex plurimis, cfr. Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n.
5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere, quindi, ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass.
n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Tanto premesso, dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio sopra richiamato, prodotta tempestivamente dalla parte attrice unitamente alla memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., si rileva che dal monitoraggio eseguito della ditta DMS nel periodo intercorrente tra l'11 novembre 2011 ed il 4 aprile
2012, si evince che nel periodo in cui i lavori nel erano sospesi (fino al Controparte_3
20 gennaio 2011), si sono verificati spostamenti trascurabili dei capisaldi installati, mentre nel periodo successivo alla ripresa dei lavori e fino al 4 aprile 2012 si è avuto un incremento significativo dei cedimenti in particolare durante l'esecuzione dell'intervento di installazione dei micropali lungo il perimetro esterno dell'edificio di , compreso il tratto interno all'androne ed al cortile;
in Controparte_1 particolare, le perforazioni all'esterno dell'edificio (che hanno comportato l'attraversamento delle murature per tratti di circa 2/3 ml, come risulta dal progetto di consolidamento) ed, in particolare, quelle eseguite nel tratto dell'androne e del cortile interno, come risulta dal monitoraggio, hanno prodotto un evidente peggioramento delle fessurazioni riscontrate, tenuto conto che per verificare lo stato dell'edificio al civico 7 precedente i lavori di consolidamento dell'edificio al civico 5, si può far riferimento alle risultanze del fascicolo fabbricato del 2006, in cui non vengono segnalati elementi di criticità per la statica della costruzione, come, peraltro, confermato in sede di espletamento della prova testimoniale (cfr. dichiarazioni rese dal teste ). Testimone_1
Del resto, in esito alla prova testimoniale espletata, è rimasto provato che fino al mese di dicembre dell'anno 2010 all'interno del fabbricato condominiale non erano presenti crepe visibili, che hanno, invece, cominciato a manifestarsi in concomitanza con l'inizio dei lavori da parte del
[...]
(cfr. dichiarazioni testimoniali rese dai testi e ). Controparte_3 Testimone_2 Testimone_3
Orbene, in considerazione di quanto sopra evidenziato, può quindi, affermarsi con certezza la sussistenza del nesso di causalità tra le fessurazioni riscontrate nell'edificio del attore e le Parte_1 opere di consolidamento poste in essere dal convenuto, con la conseguenza che deve Parte_1 essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo in ordine all'evento dannoso denunciato ai sensi dell'art. 2051 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, considerato quanto previsto dall'art. 840 c.c. circa l'estensione della proprietà del suolo anche al sottosuolo ed alla conseguente responsabilità del proprietario del fondo per i danni arrecati a terzi, con la conseguenza che il convenuto deve essere dichiarato responsabile del danno prodotto al attore e Parte_1 Parte_1 conseguentemente condannato al risarcimento del danno allo stesso provocato.
Né può essere attribuita rilevanza, al fine di pervenire ad una conclusione diversa, a quanto dedotto dal convenuto circa la riferibilità della responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa alla Parte_1 ditta appaltatrice che ha eseguito i lavori, posto che, conformemente al principio di diritto affermato recentemente dalla Suprema Corte (Cass. 17 marzo 2021, n. 7553), deve rilevarsi che il proprietario del bene, nella qualità di custode dello stesso, non può liberarsi della sua posizione di garanzia semplicemente con la conclusione di un contratto di appalto. In tal modo, infatti, si eluderebbe la pagina 6 di 11 funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ovvero sarebbe come realizzare un esonero contrattuale della responsabilità nei confronti dei terzi che, però, non sono parte del contratto. La consegna del bene all'appaltatore non equivale alla correlativa consegna del ruolo di custode, sicché la responsabilità esclusiva per tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere non può essere invocata dal committente, operando tale responsabilità esclusiva solo nei rapporti fra i contraenti (appaltatore e committente), senza che possa
“vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. 2363/2012). Si tratta dell'applicazione del generale principio di relatività del contratto di cui all'art. 1372 c.c.: in buona sostanza, l'appalto non vincola il terzo, il quale mantiene il proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode qualora l'evento lesivo sia comunque riconducibile alla cosa oggetto della custodia.
Del pari, non appare in alcun modo configurabile, nella specie, l'ipotesi di cui all'art. 1227 c.c. invocata dal convenuto al fine di escludere la propria responsabilità risarcitoria, in quanto, Parte_1
a prescindere da ogni altra considerazione, risulta del tutto indimostrato che l'evento dannoso denunciato non si sarebbe verificato ove anche il Condominio attore avesse effettuato le opere di consolidamento, posto che il fenomeno fessurativo riscontrato, come accertato dal c.t.u., è causalmente riconducibile alle vibrazioni causate dall'esecuzione dell'intervento di consolidamento mediante l'installazione di micropali e, dunque, evidentemente, si sarebbe comunque verificato.
Avuto riguardo alle voci di danno reclamate, deve innanzitutto essere riconosciuto il risarcimento del danno in riferimento alla spesa necessaria per l'esecuzione degli interventi di ripristino dell'edificio volti all'eliminazione delle lesioni presenti nelle strutture portanti, quantificati dal c.t.u. CP_8 nella complessiva somma di €. 95.000,00, oltre iva di legge.
Con riferimento alle altre voci di danno, deve essere senz'altro riconosciuta la somma di €. 14.810,40, di cui alle fatture n. 72 del 10 novembre 2011, n. 23 dell'8 marzo 2012 e n. 56 del 10 luglio 2012 emesse dalla società DMS Geotechnical Engineering s.r.l. incaricata dell'attività di monitoraggio e consulenza tecnica finalizzata al controllo ed allo studio dei fenomeni deformativi dell'edificio di
[...]
, il cui avvenuto pagamento è rimasto provato in esito allo svolgimento della prova Parte_1 testimoniale (cfr. dichiarazioni rese dal teste ); deve anche essere riconosciuta la somma Tes_4 di €. 1.906,46 per spese legali sostenute in relazione all'evento dannoso per cui è causa di cui alla fattura n.17/2015 del 15 ottobre 2015, il cui effettivo pagamento è rimasto parimenti provato in esito allo svolgimento della prova testimoniale (cfr. dichiarazioni rese dal teste Guida Enrichetta).
Quanto, invece, alla somma richiesta, a titolo di risarcimento dei danni come refusione della spesa sostenuta per la verifica della statica del fabbricato finalizzata all'individuazione delle cause dei danni e delle opere di ripristino e per l'espletamento delle procedure tecnico amministrative di cessato pericolo, per un importo complessivo pari ad €. 14.654,64, di cui alle fatture n. 77 del 5 novembre 2015 e n. 87 del 1° dicembre 2015 e n.4 del 25 gennaio 2016 emesse dall'architetto la domanda sul CP_4 punto non può trovare accoglimento, non essendo stato provato l'effettivo pagamento della somma indicata, non potendosi ritenere raggiunta la prova sul punto in considerazione della mancata contestazione, come sostenuto dal attore, dovendosi rilevare che l'onere di contestazione Parte_1 riguarda fatti sfavorevoli consistenti in un fatto proprio della parte ovvero di un fatto comune alle parti ovvero un fatto caduto sotto la propria percezione, ipotesi non ricorrente nel caso di specie in cui il principio della non contestazione viene invocato in riferimento a fatti estranei alla sfera di conoscibilità della controparte, con la conseguenza che in tal caso la mancata presa di posizione specifica non è idonea a sollevare la parte interessata dall'onere probatorio sulla stessa gravante.
pagina 7 di 11 Quindi, conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda sul punto, il convenuto Parte_1 deve essere condannato a pagare in favore del attore, a titolo di risarcimento dei danni, la Parte_1 complessiva somma di €. 111.716,86, oltre iva sulla somma di €. 95.000,00 ed oltre rivalutazione ed interessi legali dal momento della domanda sino all'effettivo pagamento.
Il convenuto, in considerazione della riconosciuta responsabilità dello stesso in ordine alla Parte_1 verificazione dell'evento lesivo denunciato, deve essere, altresì, condannato alla refusione in favore del Condominio attore delle spese dallo stesso sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 70733/2017, pari ad €. 5.200,00 oltre oneri, per la c.t.u., ad €. 379,50 per spese e ad €. 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, oltre agli interessi legali dal momento della domanda sino all'effettivo pagamento.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, si osserva Parte_1 quanto segue.
In primo luogo, occorre rilevare che la domanda in esame, volta ad ottenere la condanna del attore alla corresponsione in favore del convenuto di un indennizzo per il Parte_1 Parte_1 beneficio conseguito in ordine alla stabilità del proprio fabbricato condominiale in conseguenza dell'intervento di consolidamento eseguito, deve essere qualificata come azione di ingiustificato arricchimento, essendo stato invocato, come titolo per ottenere il riconoscimento di un indennizzo, l'arricchimento consistente nel vantaggio conseguito dal attore per effetto dei lavori Parte_1 eseguiti dal convenuto. Parte_1
Tanto premesso, deve evidenziarsi che costituiscono presupposti dell'azione di arricchimento senza causa, appunto, l'arricchimento di un soggetto ai danni di un altro che subisce correlativamente l'impoverimento ed il nesso di causalità tra arricchimento ed impoverimento, con la conseguenza che, al fine dell'accoglimento della domanda, occorre la prova dell'impoverimento subito dall'istante, nella specie neanche allegato, dovendosi, peraltro, del tutto escludere che possa configurarsi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione quando, come nella specie, un terzo soggetto abbia conseguito un beneficio dall'attività posta in essere dal soggetto che esercita l'azione di ingiustificato arricchimento, allorché quest'ultimo non ha subito correlativamente alcuna perdita patrimoniale.
Quanto alla richiesta di indennizzo in riferimento al fatto che i lavori avrebbero riguardato anche parti comuni, appare dirimente la considerazione che l'azione proposta difetta, nella specie, del requisito della sussidiarietà, considerato che il convenuto avrebbe ben potuto agire al fine di Parte_1 ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere la compartecipazione alle spese sulla base delle norme regolanti la comunione.
Alla luce di quanto sinora considerato, la domanda riconvenzionale, siccome infondata, deve essere rigettata.
Passando ad esaminare la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti Parte_1 dell'assicurazione chiamata in causa, occorre rilevare che le condizioni di polizza dallo stesso allegate contemplano come rischio assicurato l'ipotesi di danni a terzi derivanti dalla proprietà assicurata, con la conseguenza che, nei limiti del massimale di polizza e nel rispetto delle condizioni di polizza, la compagnia di assicurazione chiamata in causa va dichiarata tenuta a manlevare il Parte_1 convenuto da tutte le conseguenze economiche allo stesso derivanti dalla presente decisione.
pagina 8 di 11 Né può essere attribuita rilevanza, al fine di pervenire a soluzioni diverse, a quanto dedotto dalla compagnia di assicurazione chiamata in causa circa l'inoperatività della polizza, atteso che la stessa ha prodotto una polizza diversa da quella invocata dal Condominio, peraltro priva anche di sottoscrizione;
ed invero, la polizza prodotta dal Condominio assicurato è la n. 38900024179, stipulata in data
19.10.2012 e con vigenza sino al 19.10.2019, in sostituzione della polizza n. 000200038900014217, come dichiarato dal Condominio assicurato e non contestato, mentre quella prodotta dall'Assicurazione è la n. 27300698079, stipulata il 19.10.2002, con scadenza al 19.10.2012, motivo per il quale, riferendosi ad una polizza diversa, non può essere presa in esame l'ulteriore eccezione formulata dalla compagnia di assicurazione circa il mancato rispetto degli obblighi incombenti sull'assicurato in caso di sinistro.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
In ossequio al medesimo principio devono essere definitivamente poste a carico del Parte_1 soccombente le spese di c.t.u. liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta dal , in Parte_2 persona dell'amministratore p.t., dichiara il , in persona Parte_1 Controparte_3 dell'amministratore p.t., responsabile dell'evento dannoso denunciato nell'atto di citazione;
2) condanna il , in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_3 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del Parte_2
7, in persona dell'amministratore p.t., della complessiva somma di €. 111.716,86, oltre iva sulla
[...] somma di €. 95.000,00 ed oltre rivalutazione ed interessi legali dal momento della domanda sino all'effettivo pagamento;
3) condanna il , in persona dell'amministratore p.t., alla Controparte_3 refusione, a titolo di risarcimento del danno, in favore del , Parte_2 Parte_2 in persona dell'amministratore p.t., delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 70733/2017 pari ad €. 5.200,00 oltre oneri, per la c.t.u., ad
€. 379,50 per spese e ad €. 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, oltre agli interessi legali dal momento della domanda sino all'effettivo pagamento;
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal , in Controparte_3 persona dell'amministratore p.t., nei confronti del , in Parte_2 persona dell'amministratore p.t.;
5) dichiara la in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare ed Controparte_2 a tenere indenne il , in persona dell'amministratore p.t., da Controparte_3 ogni esborso conseguente alla presente pronuncia;
pagina 9 di 11 6) condanna il , in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore del , in persona Parte_2 dell'amministratore p.t., che liquida in €. 919,00 per spese vive ed in €. 8.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
7) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_2 spese processuali in favore del in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., che liquida in €. 759,00 per spese vive ed in €. 8.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
8) pone definitivamente a carico del in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., le spese di c.t.u. liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6346/2019 promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
DORA, 2 presso lo studio dell'avv. TERZULLI SIMONA, che lo rappresenta e difende, Pt_1 unitamente all'avv. RUSSO FEDERICO, in virtù di procura in atti;
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2 ELEONORA DUSE, 35 00197 presso lo studio dell'avv. PANTALANI STEFANO, che lo Pt_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
nonché
, elettivamente domiciliata in VIA LISBONA, 20 00198 presso lo Controparte_2 Pt_1 studio dell'avv. BALATA MAURO FRANCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note redatte in luogo del verbale in riferimento all'udienza del 25 giugno 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in Parte_2 persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio il Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t., esponendo che il era
[...] Parte_2 un complesso immobiliare ad uso di civile abitazione composto da sei piani fuori terra, sito in Pt_1 all'interno del quartiere Flaminio, adiacente al complesso immobiliare del numero civico 5, con il quale condivideva parte della struttura muraria divisoria;
che la costruzione dell'edificio era stata approvata nell'anno 1929 ed ultimata nel marzo 1935; che la successiva edificazione del complesso immobiliare indicato al civico numero 5 aveva di fatto creato la c.d. continuità edilizia e prospettica sui fronti strada Pa del esponente con il Condominio adiacente di , edifici collegati Parte_1 Pt_2 CP_1 attraverso la realizzazione di una serie di locali sovrastanti l'accesso al cortile interno;
che a far data dall'anno 2011, contestualmente a lavori di consolidamento e ristrutturazione eseguiti dal Parte_1 convenuto in seguito ad un cedimento strutturale, si verificavamo significativi cedimenti a danno delle strutture murarie del esponente, evidenziandosi inoltre un importante quadro fessurativo Parte_1 sulle parti comuni dello stabile, oltre che all'interno di appartamenti privati;
che il Condominio esponente, attesa l'inerzia del convenuto, proponeva ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo al fine di accertare le cause del dissesto;
che i costi stimati per la riduzione in pristino stato delle parti condominiali danneggiate erano pari ad €. 95.000,00; che a tale somma, dovuta a titolo di risarcimento del danno, dovevano essere aggiunte le ulteriori spese sopportate dal Parte_1 esponente in relazione all'evento dannoso denunciato, ovvero per le lavorazioni, le attività e gli onorari dei professionisti, ed in particolare, la fattura n. 72 del 10 novembre 2011, n. 23 dell'8 marzo 2012 e n. 56 del 10 luglio 2012 emesse dalla società DMS Geotechnical Engineering s.r.l., incaricata dell'attività di monitoraggio e consulenza tecnica finalizzata al controllo ed allo studio dei fenomeni deformativi dell'edificio di per un importo complessivo di €. 14.810,40, le fatture n. 77 del 5 Parte_1 novembre 2015 e n. 87 del 1° dicembre 2015 e n.4 del 25 gennaio 2016 emesse dall'architetto CP_4 per la verifica della statica del fabbricato finalizzata all'individuazione delle cause dei danni e
[...] delle opere di ripristino e per l'espletamento delle procedure tecnico amministrative di cessato pericolo per un importo complessivo pari ad €. 14.654,64, la fattura n. 17 del 15 ottobre 2015 emessa dal legale avv. Enrichetta Guida per la diffida e la successiva tentata conciliazione pari ad €. 1.906,46, oltre alle spese legali e di consulenza sostenute per l'accertamento tecnico preventivo, pari rispettivamente ad €. 3.172,84 e ad €. 6.328,96.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata la responsabilità del convenuto in Parte_1 ordine all'evento dannoso denunciato e, per l'effetto, che lo stesso venisse condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di €. 95.000,00, oltre all'importo di €. 40.873,30 per spese e costi sostenuti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 11 Il , costituitosi in giudizio in persona dell'amministratore p.t., Controparte_5 contestava la fondatezza della domanda avversaria, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, considerato che i cedimenti e le fessurazioni denunciate si erano già manifestate nell'anno 2009, con la conseguenza che, quando è stata inviata per la prima volta la diffida al esponente, ovvero in data 8 giugno 2016, il termine di prescrizione quinquennale era già Parte_1 ampiamente decorso;
nel merito, deduceva che, come riconosciuto dalla stessa controparte, le lesioni rilevate dal c.t.u. erano soltanto in parte attribuibili all'attività posta in essere dall'esponente, posto che il quadro fessurativo era preesistente e risalente al secolo scorso e che, come accertato dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, gli eventi che avevano provocato l'instabilità dell'edificio al civico 5 e che avevano reso necessario l'intervento di consolidamento erano da attribuire esclusivamente o Controparte_1
7, considerato che il Parte_1
Condominio di era stato costruito nel 1926, mentre quello di tra il Controparte_1 Parte_1
1929 ed il 1935; che, comunque, i lavori di consolidamento eseguiti avevano portato indubbi benefici anche al attore e che le fessurazioni verificatesi nel fabbricato condominiale della parte
Parte_1 attrice rappresentavano un evento inevitabile a causa delle condizioni geologiche del terreno e non erano, quindi, ascrivibili a colpa del esponente;
che, in ogni caso, non risultava provato il
Parte_1 nesso di causalità tra i danni denunciati dal attore ed i lavori di manutenzione straordinaria
Parte_1 eseguiti dal esponente e, comunque, il danno riscontrato non poteva essere considerato
Parte_1 ingiusto, trattandosi di un evento necessitato dallo stato di necessità ed urgenza dei lavori di consolidamento del nonché dall'esistenza di un ordine dell'Autorità, rappresentando,
Parte_1 oltretutto, un caso fortuito derivante dalle condizioni geologiche del terreno;
che, in ogni caso, l'obbligo di risarcire il danno ex art. 2043 c.c. doveva ricadere sulla ditta appaltatrice che aveva eseguito i lavori;
che, inoltre, il attore aveva omesso di realizzare, al momento della
Parte_1 edificazione dell'edificio condominiale, il c.d. giunto strutturale, che avrebbe consentito di evitare che i fenomeni strutturali dell'edificio confinante si ripercuotessero anche sull'edificio del
Parte_1 adiacente;
che la domanda doveva ritenersi infondata anche nel quantum.
In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva, inoltre, che venisse riconosciuto il proprio Parte_1 diritto ad ottenere dal Condominio attore, a titolo di rimborso o di indennizzo, una quota per le spese sostenute per i lavori di consolidamento anche in riferimento alla sussistenza del muro in comune ex art. 882 c.c., oltre che per il beneficio ottenuto in ordine al consolidamento del proprio fabbricato condominiale;
che le spese complessivamente sostenute dal esponente erano pari alla Parte_1 somma di €. 494.110,08 corrisposta alla ditta appaltatrice, oltre alla somma di €. 20.647,66, oltre iva, corrisposta all'ing. chiedeva, inoltre, ove dovesse residuare un credito del Condominio attore, CP_6 che lo stesso venisse ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver posto in essere alcuna attività di consolidamento delle proprie fondazioni allorché si erano manifestate, anteriormente all'esecuzione dei lavori da parte del esponente, le prime fessurazioni. Parte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, che venisse accertata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nonché chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale, che venisse accertato e dichiarato il diritto di esso esponente di ottenere dal attore, a titolo di rimborso o di indennizzo, una somma pari quantomeno al 50% delle Parte_1 spese sostenute per i lavori di consolidamento ovvero la diversa somma individuata in esito alla c.t.u., con conseguente condanna del Condominio attore a corrispondere l'importo che verrà accertato e liquidato in accoglimento della domanda riconvenzionale in favore del convenuto;
Parte_1 chiedeva, inoltre, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, che l'importo eventualmente riconosciuto a titolo risarcitorio venisse compensato, in tutto o in parte, con il credito dell'esponente e che la compagnia di assicurazione, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in pagina 3 di 11 causa, venisse dichiarata tenuta a manlevare, nel caso di accoglimento della domanda, il Condominio esponente di quanto eventualmente chiamato a corrispondere in favore dell'attore.
La costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., eccepiva, in Controparte_2 via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per l'inoperatività della polizza assicurativa, che escludeva espressamente i danni causati da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
eccepiva, inoltre, il mancato rispetto da parte dell'assicurato degli obblighi sullo stesso incombenti in caso di sinistro;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. il Condominio attore estendeva la domanda risarcitoria anche nei confronti della Controparte_2
Durante la fase istruttoria si procedeva all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 70733/2017, all'integrazione della c.t.u. espletata nel detto procedimento, nonché all'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale;
quindi, all'udienza del 9 giugno 2023, la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 26 marzo 2025 affinché il c.t.u. desse riscontro ai quesiti integrativi formulati nel verbale di udienza del 25 novembre 2022; quindi, all'udienza del 25 giugno 2024 la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note redatte in luogo del verbale, veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusive.
Nell'esaminare, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, se
Parte_1 ne deve rilevare l'infondatezza, apparendo sufficiente osservare sul punto che la conoscenza delle cause del fenomeno di dissesto strutturale denunciato dal attore è stata dallo stesso
Parte_1 conseguita in modo certo soltanto in esito alla c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 70733/2017, instaurato a seguito di ricorso proposto dallo stesso attore, tenuto conto che la relazione dei Vigili del Fuoco recante del 26 maggio 2011
Parte_1 riconduce le cause del fenomeno fessurativo riscontrato presso il fabbricato del attore ai
Parte_1 lavori di manutenzione e di consolidamento in corso di realizzazione presso il corpo di fabbrica del convenuto, soltanto in termini di probabilità; ne consegue che alla data di introduzione
Parte_1 della domanda in esame, avvenuta con atto notificato nei primi mesi del 2019, il termine di prescrizione, da ritenersi decorrente dal 13 luglio 2018, data di deposito della c.t.u., non era ancora decorso, con la conseguenza che l'eccezione formulata sul punto, siccome infondata, deve essere rigettata.
Nel merito, la domanda è fondata nei termini di seguito precisati e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
In esito alla c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 70733/2017, è rimasta accertata, nel fabbricato del , la presenza di numerose lesioni, Parte_2 con un quadro fessurativo composito e non recente, che interessa, spesso con direttrice obliqua in entrambe le direzioni, le murature prospicienti e parallele al fronte strada, soprattutto in corrispondenza delle aperture, quali porte e finestre, in quanto ivi le sezioni presentano una minore resistenza;
in riferimento alle cause, il c.t.u. ha evidenziato che le stesse devono ritenersi riconducibili alla sovrapposizione, nel tempo, di due diversi fenomeni, ovvero, i cedimenti differenziali di fondazione, risalenti alla realizzazione dell'edificio o agli anni immediatamente successivi, anche in considerazione delle caratteristiche dei terreni di fondazione, e le vibrazioni causate dalle perforazioni per l'infissione dei micropali resi necessari per il consolidamento strutturale dell'edificio del convenuto, Parte_1
pagina 4 di 11 che hanno accentuato le lesioni presenti nel fabbricato del attore. Il c.t.u. ha precisato che Parte_1 l'intervento di sottofondazione mediante micropali ha interessato, conformemente alla prassi ed alla regola dell'arte, l'intera superficie planimetrica del e, con essa, anche il Controparte_3 muro in comune ai due Condomini;
quanto al corpo di fabbrica che il c.t.u. ha denominato C, ovvero al corpo di fabbrica edificato successivamente agli edifici condominiali e di collegamento tra gli stessi, realizzato, senza alcuna opera fondale, nello spazio verticale esistente originariamente tra i due
Condomini ed in sopraelevazione al convenuto, il c.t.u. ha ritenuto di poter escludere Parte_1 un'influenza di tale corpo di fabbrica sui fenomeni di dissesto. Analogamente, il c.t.u., accertata l'assenza di un giunto strutturale tra i due edifici, precauzione, peraltro, ritenuta inusuale e nemmeno contenuta nelle prescrizioni normative vigenti all'epoca di edificazione degli edifici condominiali in considerazione, ha rilevato che la sua eventuale presenza non sarebbe stata sufficiente ad evitare i fenomeni di dissesto strutturale per cui è causa. Infine, il c.t.u. ha evidenziato che i micropali adottati per stabilizzare i cedimenti dell'edificio di hanno portato indubbi benefici anche al Controparte_1
, in quanto i successivi trasferimenti dei carichi da terreni più Parte_2 superficiali a quelli più profondi e dotati di migliori caratteristiche geotecniche, conseguenti all'intervento di consolidamento effettuato dal convenuto, ha liberato capacità portante nel Parte_1 terreno sottoposto al peso del fabbricato del attore, beneficio determinabile nell'ordine del Parte_1 10% rispetto all'importo sostenuto per l'intervento di sottofondazione. Sul punto, il c.t.u. ha chiarito che la percentuale in termini di beneficio del attore è stata calcolata sull'intero importo dei Parte_1 lavori di sottofondazione mediante realizzazione della palificata che ha riguardato l'intero perimetro del , invece che in riferimento alla parte relativa al solo lato in comune Controparte_3 con il , in quanto “considerata la vicinanza degli edifici, esiste una non Parte_2 trascurabile interferenza dei rispettivi “volumi significativi” del terreno interessato dalle fondazioni (cioè, esiste un'influenza reciproca nel comportamento del terreno di sedime di ciascun edificio sull'altro). Pertanto, tutti i micropali realizzati per stabilizzare i cedimenti dell'edificio di CP_1
5 hanno portato indubbi benefici anche al , indipendentemente dalla loro
[...] Parte_2 ubicazione sul lato in comune tra i due condomini, in quanto che i trasferimenti dei carichi dei terreni più superficiali a quelli più profondi e dotati di migliori caratteristiche geotecniche (derivante dall'utilizzo dei micropali) ha liberato capacità portante nel terreno sottoposto al peso del corpo di
[...]
”. Parte_2
Orbene, in esito alla c.t.u., alle cui conclusioni, in riferimento all'aspetto meramente tecnico, questo giudice pienamente aderisce in quanto fondate su puntuali accertamenti e su argomentazioni prive di vizi logici, è rimasto dimostrato il nesso di causalità tra le fessurazioni riscontrate nell'edificio del attore e l'attività posta in essere dal convenuto. Parte_1 Parte_1
Al fine di valorizzare il nesso di causalità riscontrato, può, inoltre, richiamarsi in questa sede quanto accertato nella c.t.u. espletata nel giudizio iscritto al N.R.G. 12389/2017 instaurato dal proprietario di un appartamento facente parte del , tale , nei Parte_2 Controparte_7 confronti dell'attuale Condominio convenuto per ottenere il risarcimento dei danni verificatisi nel suo immobile a causa dei medesimi lavori di consolidamento strutturale oggetto del presente giudizio.
Sul punto occorre preliminarmente rilevare che la c.t.u. espletata in un altro giudizio, tra le stesse o altre parti, rientra nell'alveo delle prove atipiche ovvero delle prove che non si trovano ricomprese tra i mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del pagina 5 di 11 numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (ex plurimis, cfr. Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n.
5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere, quindi, ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass.
n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Tanto premesso, dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio sopra richiamato, prodotta tempestivamente dalla parte attrice unitamente alla memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., si rileva che dal monitoraggio eseguito della ditta DMS nel periodo intercorrente tra l'11 novembre 2011 ed il 4 aprile
2012, si evince che nel periodo in cui i lavori nel erano sospesi (fino al Controparte_3
20 gennaio 2011), si sono verificati spostamenti trascurabili dei capisaldi installati, mentre nel periodo successivo alla ripresa dei lavori e fino al 4 aprile 2012 si è avuto un incremento significativo dei cedimenti in particolare durante l'esecuzione dell'intervento di installazione dei micropali lungo il perimetro esterno dell'edificio di , compreso il tratto interno all'androne ed al cortile;
in Controparte_1 particolare, le perforazioni all'esterno dell'edificio (che hanno comportato l'attraversamento delle murature per tratti di circa 2/3 ml, come risulta dal progetto di consolidamento) ed, in particolare, quelle eseguite nel tratto dell'androne e del cortile interno, come risulta dal monitoraggio, hanno prodotto un evidente peggioramento delle fessurazioni riscontrate, tenuto conto che per verificare lo stato dell'edificio al civico 7 precedente i lavori di consolidamento dell'edificio al civico 5, si può far riferimento alle risultanze del fascicolo fabbricato del 2006, in cui non vengono segnalati elementi di criticità per la statica della costruzione, come, peraltro, confermato in sede di espletamento della prova testimoniale (cfr. dichiarazioni rese dal teste ). Testimone_1
Del resto, in esito alla prova testimoniale espletata, è rimasto provato che fino al mese di dicembre dell'anno 2010 all'interno del fabbricato condominiale non erano presenti crepe visibili, che hanno, invece, cominciato a manifestarsi in concomitanza con l'inizio dei lavori da parte del
[...]
(cfr. dichiarazioni testimoniali rese dai testi e ). Controparte_3 Testimone_2 Testimone_3
Orbene, in considerazione di quanto sopra evidenziato, può quindi, affermarsi con certezza la sussistenza del nesso di causalità tra le fessurazioni riscontrate nell'edificio del attore e le Parte_1 opere di consolidamento poste in essere dal convenuto, con la conseguenza che deve Parte_1 essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo in ordine all'evento dannoso denunciato ai sensi dell'art. 2051 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, considerato quanto previsto dall'art. 840 c.c. circa l'estensione della proprietà del suolo anche al sottosuolo ed alla conseguente responsabilità del proprietario del fondo per i danni arrecati a terzi, con la conseguenza che il convenuto deve essere dichiarato responsabile del danno prodotto al attore e Parte_1 Parte_1 conseguentemente condannato al risarcimento del danno allo stesso provocato.
Né può essere attribuita rilevanza, al fine di pervenire ad una conclusione diversa, a quanto dedotto dal convenuto circa la riferibilità della responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa alla Parte_1 ditta appaltatrice che ha eseguito i lavori, posto che, conformemente al principio di diritto affermato recentemente dalla Suprema Corte (Cass. 17 marzo 2021, n. 7553), deve rilevarsi che il proprietario del bene, nella qualità di custode dello stesso, non può liberarsi della sua posizione di garanzia semplicemente con la conclusione di un contratto di appalto. In tal modo, infatti, si eluderebbe la pagina 6 di 11 funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ovvero sarebbe come realizzare un esonero contrattuale della responsabilità nei confronti dei terzi che, però, non sono parte del contratto. La consegna del bene all'appaltatore non equivale alla correlativa consegna del ruolo di custode, sicché la responsabilità esclusiva per tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere non può essere invocata dal committente, operando tale responsabilità esclusiva solo nei rapporti fra i contraenti (appaltatore e committente), senza che possa
“vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. 2363/2012). Si tratta dell'applicazione del generale principio di relatività del contratto di cui all'art. 1372 c.c.: in buona sostanza, l'appalto non vincola il terzo, il quale mantiene il proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode qualora l'evento lesivo sia comunque riconducibile alla cosa oggetto della custodia.
Del pari, non appare in alcun modo configurabile, nella specie, l'ipotesi di cui all'art. 1227 c.c. invocata dal convenuto al fine di escludere la propria responsabilità risarcitoria, in quanto, Parte_1
a prescindere da ogni altra considerazione, risulta del tutto indimostrato che l'evento dannoso denunciato non si sarebbe verificato ove anche il Condominio attore avesse effettuato le opere di consolidamento, posto che il fenomeno fessurativo riscontrato, come accertato dal c.t.u., è causalmente riconducibile alle vibrazioni causate dall'esecuzione dell'intervento di consolidamento mediante l'installazione di micropali e, dunque, evidentemente, si sarebbe comunque verificato.
Avuto riguardo alle voci di danno reclamate, deve innanzitutto essere riconosciuto il risarcimento del danno in riferimento alla spesa necessaria per l'esecuzione degli interventi di ripristino dell'edificio volti all'eliminazione delle lesioni presenti nelle strutture portanti, quantificati dal c.t.u. CP_8 nella complessiva somma di €. 95.000,00, oltre iva di legge.
Con riferimento alle altre voci di danno, deve essere senz'altro riconosciuta la somma di €. 14.810,40, di cui alle fatture n. 72 del 10 novembre 2011, n. 23 dell'8 marzo 2012 e n. 56 del 10 luglio 2012 emesse dalla società DMS Geotechnical Engineering s.r.l. incaricata dell'attività di monitoraggio e consulenza tecnica finalizzata al controllo ed allo studio dei fenomeni deformativi dell'edificio di
[...]
, il cui avvenuto pagamento è rimasto provato in esito allo svolgimento della prova Parte_1 testimoniale (cfr. dichiarazioni rese dal teste ); deve anche essere riconosciuta la somma Tes_4 di €. 1.906,46 per spese legali sostenute in relazione all'evento dannoso per cui è causa di cui alla fattura n.17/2015 del 15 ottobre 2015, il cui effettivo pagamento è rimasto parimenti provato in esito allo svolgimento della prova testimoniale (cfr. dichiarazioni rese dal teste Guida Enrichetta).
Quanto, invece, alla somma richiesta, a titolo di risarcimento dei danni come refusione della spesa sostenuta per la verifica della statica del fabbricato finalizzata all'individuazione delle cause dei danni e delle opere di ripristino e per l'espletamento delle procedure tecnico amministrative di cessato pericolo, per un importo complessivo pari ad €. 14.654,64, di cui alle fatture n. 77 del 5 novembre 2015 e n. 87 del 1° dicembre 2015 e n.4 del 25 gennaio 2016 emesse dall'architetto la domanda sul CP_4 punto non può trovare accoglimento, non essendo stato provato l'effettivo pagamento della somma indicata, non potendosi ritenere raggiunta la prova sul punto in considerazione della mancata contestazione, come sostenuto dal attore, dovendosi rilevare che l'onere di contestazione Parte_1 riguarda fatti sfavorevoli consistenti in un fatto proprio della parte ovvero di un fatto comune alle parti ovvero un fatto caduto sotto la propria percezione, ipotesi non ricorrente nel caso di specie in cui il principio della non contestazione viene invocato in riferimento a fatti estranei alla sfera di conoscibilità della controparte, con la conseguenza che in tal caso la mancata presa di posizione specifica non è idonea a sollevare la parte interessata dall'onere probatorio sulla stessa gravante.
pagina 7 di 11 Quindi, conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda sul punto, il convenuto Parte_1 deve essere condannato a pagare in favore del attore, a titolo di risarcimento dei danni, la Parte_1 complessiva somma di €. 111.716,86, oltre iva sulla somma di €. 95.000,00 ed oltre rivalutazione ed interessi legali dal momento della domanda sino all'effettivo pagamento.
Il convenuto, in considerazione della riconosciuta responsabilità dello stesso in ordine alla Parte_1 verificazione dell'evento lesivo denunciato, deve essere, altresì, condannato alla refusione in favore del Condominio attore delle spese dallo stesso sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 70733/2017, pari ad €. 5.200,00 oltre oneri, per la c.t.u., ad €. 379,50 per spese e ad €. 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, oltre agli interessi legali dal momento della domanda sino all'effettivo pagamento.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, si osserva Parte_1 quanto segue.
In primo luogo, occorre rilevare che la domanda in esame, volta ad ottenere la condanna del attore alla corresponsione in favore del convenuto di un indennizzo per il Parte_1 Parte_1 beneficio conseguito in ordine alla stabilità del proprio fabbricato condominiale in conseguenza dell'intervento di consolidamento eseguito, deve essere qualificata come azione di ingiustificato arricchimento, essendo stato invocato, come titolo per ottenere il riconoscimento di un indennizzo, l'arricchimento consistente nel vantaggio conseguito dal attore per effetto dei lavori Parte_1 eseguiti dal convenuto. Parte_1
Tanto premesso, deve evidenziarsi che costituiscono presupposti dell'azione di arricchimento senza causa, appunto, l'arricchimento di un soggetto ai danni di un altro che subisce correlativamente l'impoverimento ed il nesso di causalità tra arricchimento ed impoverimento, con la conseguenza che, al fine dell'accoglimento della domanda, occorre la prova dell'impoverimento subito dall'istante, nella specie neanche allegato, dovendosi, peraltro, del tutto escludere che possa configurarsi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione quando, come nella specie, un terzo soggetto abbia conseguito un beneficio dall'attività posta in essere dal soggetto che esercita l'azione di ingiustificato arricchimento, allorché quest'ultimo non ha subito correlativamente alcuna perdita patrimoniale.
Quanto alla richiesta di indennizzo in riferimento al fatto che i lavori avrebbero riguardato anche parti comuni, appare dirimente la considerazione che l'azione proposta difetta, nella specie, del requisito della sussidiarietà, considerato che il convenuto avrebbe ben potuto agire al fine di Parte_1 ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere la compartecipazione alle spese sulla base delle norme regolanti la comunione.
Alla luce di quanto sinora considerato, la domanda riconvenzionale, siccome infondata, deve essere rigettata.
Passando ad esaminare la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti Parte_1 dell'assicurazione chiamata in causa, occorre rilevare che le condizioni di polizza dallo stesso allegate contemplano come rischio assicurato l'ipotesi di danni a terzi derivanti dalla proprietà assicurata, con la conseguenza che, nei limiti del massimale di polizza e nel rispetto delle condizioni di polizza, la compagnia di assicurazione chiamata in causa va dichiarata tenuta a manlevare il Parte_1 convenuto da tutte le conseguenze economiche allo stesso derivanti dalla presente decisione.
pagina 8 di 11 Né può essere attribuita rilevanza, al fine di pervenire a soluzioni diverse, a quanto dedotto dalla compagnia di assicurazione chiamata in causa circa l'inoperatività della polizza, atteso che la stessa ha prodotto una polizza diversa da quella invocata dal Condominio, peraltro priva anche di sottoscrizione;
ed invero, la polizza prodotta dal Condominio assicurato è la n. 38900024179, stipulata in data
19.10.2012 e con vigenza sino al 19.10.2019, in sostituzione della polizza n. 000200038900014217, come dichiarato dal Condominio assicurato e non contestato, mentre quella prodotta dall'Assicurazione è la n. 27300698079, stipulata il 19.10.2002, con scadenza al 19.10.2012, motivo per il quale, riferendosi ad una polizza diversa, non può essere presa in esame l'ulteriore eccezione formulata dalla compagnia di assicurazione circa il mancato rispetto degli obblighi incombenti sull'assicurato in caso di sinistro.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
In ossequio al medesimo principio devono essere definitivamente poste a carico del Parte_1 soccombente le spese di c.t.u. liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta dal , in Parte_2 persona dell'amministratore p.t., dichiara il , in persona Parte_1 Controparte_3 dell'amministratore p.t., responsabile dell'evento dannoso denunciato nell'atto di citazione;
2) condanna il , in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_3 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del Parte_2
7, in persona dell'amministratore p.t., della complessiva somma di €. 111.716,86, oltre iva sulla
[...] somma di €. 95.000,00 ed oltre rivalutazione ed interessi legali dal momento della domanda sino all'effettivo pagamento;
3) condanna il , in persona dell'amministratore p.t., alla Controparte_3 refusione, a titolo di risarcimento del danno, in favore del , Parte_2 Parte_2 in persona dell'amministratore p.t., delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 70733/2017 pari ad €. 5.200,00 oltre oneri, per la c.t.u., ad
€. 379,50 per spese e ad €. 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, oltre agli interessi legali dal momento della domanda sino all'effettivo pagamento;
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal , in Controparte_3 persona dell'amministratore p.t., nei confronti del , in Parte_2 persona dell'amministratore p.t.;
5) dichiara la in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare ed Controparte_2 a tenere indenne il , in persona dell'amministratore p.t., da Controparte_3 ogni esborso conseguente alla presente pronuncia;
pagina 9 di 11 6) condanna il , in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore del , in persona Parte_2 dell'amministratore p.t., che liquida in €. 919,00 per spese vive ed in €. 8.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
7) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_2 spese processuali in favore del in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., che liquida in €. 759,00 per spese vive ed in €. 8.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
8) pone definitivamente a carico del in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., le spese di c.t.u. liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
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