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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina Seconda Sezione Civile l Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato la seguente ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c. Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, si osserva quanto segue. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la in persona del legale Parte_1 rappresentante Dott. , conveniva in giudizio la Parte_2 Controparte_1 chiedendo dichiararsi che nei rapporti di conto corrente n. 8995 (ordinario) e n.
[...] 280808 e n. 280816 (anticipi) non erano dovuti gli interessi ultra legali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto, le spese e le competenze varie, comprese quelle relative ad operazioni di sconto e le valute o che, comunque, erano dovute in misura minore rispetto a quelle quantificate dalla dichiararsi, ancora, che quelle relative ad Controparte_1 operazioni di sconto e le valute erano state illegittimamente capitalizzate trimestralmente e, conseguentemente dichiararsi il diritto dell'attrice di ripetere ogni somma indebitamente versata nei conti correnti in oggetto;
condannarsi la al risarcimento del danno Controparte_1 pari a € 7.880,00 sostenuto dall'attrice per il pagamento delle spese delle consulenze;
condannarsi, ancora, al risarcimento del danno sostenuto per le spese delle procedure di mediazione;
infine, disporsi perizia contabile e nominare C.T.U.. La ricorrente premetteva di aver intrattenuto con il rapporto di conto corrente CP_2 ordinario, con apertura di credito, n. 8995 e i conti correnti anticipi n. 280808 e n. 280816 – dal 31.12.1990 al 14.05.2016; premetteva, ancora, che la società, con raccomandata a mano ricevuta dalla banca in data 14.03.2016, recedeva dal rapporto di conto. La ricorrente deduceva:
- che la aveva illegittimamente applicato alla stessa interessi ultra legali CP_2 in assenza di alcun valido accordo contrattuale e/o in virtù di modifiche unilaterali invalide, argomentando che in assenza di valido accordo o di misura degli interessi convenuta in forma scritta o determinabile per relationem, i contratti sono nulli per indeterminatezza dell'oggetto;
- che la aveva illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale CP_2 degli interessi dovuti dalla società attrice argomentando che, in materia di interessi anatocistici, la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto basandosi su un uso negoziale e non su un uso normativo come esige l'art. 1283 c.c.;
- che, senza alcuna valida clausola e/o in virtù di modifiche unilaterali invalide, erano state applicate alla stessa società commissioni di massimo scoperto, spese e Parte_1 competenze varie non dovute o, comunque, dovute in misura minore rispetto a quelle arbitrariamente quantificate dalla e che, inoltre, erano state capitalizzate trimestralmente;
CP_2
- che, senza alcuna valida clausola e/o in virtù di modifiche unilaterali invalide, alle operazioni di accredito e di addebito, anche relative ad operazioni di sconto, erano state applicate valute non dovute o, comunque, dovute in misura minore rispetto a quelle quantificate dalla CP_2
[...] La ricorrente premetteva, ancora, che
1 - per la quantificazione delle somme indebitamente pagate di essersi rivolta ad uno studio di consulenza aziendale e servizi per l'impresa e la famiglia che aveva redatto perizia dalla quale era emerso un credito della di € 467.812,27; Parte_3
- che la stessa aveva sostenuto spese per la consulenza di parte pari a € 7.880,00, come risulta da fatture in atti;
- che la società aveva presentato istanza di mediazione presso istituto Parte_1 iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione istituito dal Ministero della Giustizia;
- che la stessa aveva costituito in mora la con lettera Controparte_1 raccomandata a.r. n. 15015918673-3 ricevuta dalla banca l'8.6.2016. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità del procedimento sommario di cognizione e, in subordine, chiedeva disporsi il mutamento di rito in favore di quello ordinario;
eccepiva, ancora, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati in ordine alla restituzione di qualsiasi somma a titolo di interessi o ad altro titolo per il periodo antecedente al decennio rispetto alla notifica del ricorso (5.10.2016); chiedeva, inoltre, il rigetto delle domande avverse nonché dichiararsi la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuta alla anche ai sensi e per gli effetti CP_2 della delibera CICR dell'1.7.2000, nonché l'ammissione dei mezzi istruttori eventualmente richiesti. Parte resistente, in particolare, evidenziava:
1. l'inammissibilità del procedimento sommario di cognizione di cui sopra argomentando che la fattispecie in oggetto richiedeva, per la sua stessa natura, un approfondimento istruttorio di carattere tecnico contabile tramite una consulenza incompatibile con i requisiti di snellezza, velocità e marginalità propri del procedimento suddetto;
2. la correttezza del suo operato, avvenuto nel rispetto delle normative di legge e delle condizioni contrattuali, applicando tassi e condizioni contrattualmente previsti e pubblicizzati in conformità con le normative vigenti in materia di trasparenza, argomentando che la Parte_1 tra l'altro, aveva espressamente accettato i tassi e le condizioni sia al momento della stipula dei contratti, sia durante il periodo di validità degli stessi, attraverso l'accettazione degli estratti conto periodici, che la stessa non aveva contestato gli estratti conto ai sensi dell'art. 119 T.U.B., implicitamente approvandoli e che non aveva mai esercitato la facoltà di recesso prevista dall'art. 118 del T.U.B. in occasione delle variazioni contrattuali;
3. la validità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi debitori, in linea con le norme di legge e le condizioni contrattuali, argomentando che tale pratica era stata adottata sia nei casi in cui era stata pattuita espressamente sia nei casi più risalenti, riconoscendo l'attuale orientamento giurisprudenziale contrario, ma non escludendone un cambiamento, come successo in passato. Sul punto, argomentava, ancora, che la normativa affidasse al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) il compito di determinare criteri uniformi per l'indicazione e il calcolo dei tassi d'interesse e che la delibera CICR del 9/2/2000 imponesse alle banche di adeguare le clausole contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi, assicurando la stessa periodicità per gli interessi debitori e creditori;
che alla chiusura periodica del conto, il saldo, comprensivo degli interessi, diventasse la prima rimessa di un nuovo conto, evitando l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e che tale pratica costituisse una controprestazione tipica prevista per entrambi i contraenti. Evidenziava, inoltre, la conformità al D.M. Tesoro 24/04/1992, in tema di trasparenza bancaria, finalizzato alla parità di trattamento tra contraenti, senza limitarne l'autonomia negoziale, e facente riferimento alla capitalizzazione degli interessi come metodo di contabilizzazione. Sosteneva, pertanto, che la capitalizzazione trimestrale fosse applicabile dal 2000 in poi, in ottemperanza alla delibera CICR e all'art. 116 T.U. e che, inoltre, le condizioni erano state comunicate ai clienti tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e gli estratti conto periodici. Richiamava sul punto giurisprudenza recente (Corte d'Appello di Milano 18/7/2016 n. 3012) confermando che, grazie alla delibera CICR, non fosse necessaria una nuova pattuizione contrattuale, ma fosse sufficiente che la banca dimostrasse di aver comunicato le nuove condizioni e sostenendo che o avesse fatto;
CP_2
2 4. l'intervenuta prescrizione di una parte significativa delle richieste della ricorrente riferendosi a rapporti di conto corrente anteriori al decennio dalla notifica del ricorso, argomentando che la prescrizione decennale per il diritto di ripetizione delle rimesse su conto bancario decorresse dalle singole operazioni di capitalizzazione degli interessi, non dalla chiusura del rapporto, come stabilito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 24418/10) e altre sentenze (Trib. di Cuneo, 02/10/2007 n. 585; Trib. di Napoli, 26/11/2007 n. 11040); sul punto, eccepiva, inoltre, la carenza di prova documentale di un valido contratto di apertura di credito su conto corrente e che, pertanto, le rimesse bancarie effettuate allo scoperto dovevano, quindi, considerarsi solutorie e soggette al termine prescrizionale decennale. Argomentava, ancora, che la ricorrente dovesse dimostrare che le rimesse bancarie di cui chiedeva la ripetizione avessero carattere ripristinatorio e non solutorio. Ribadiva che la capitalizzazione trimestrale degli interessi fosse legittima a partire dall'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 09/02/2000, in quanto pattuita in regime di reciprocità tra banca e cliente;
5. l'infondatezza delle contestazioni sui tassi di interesse ultra legali argomentando che la ricorrente aveva accettato implicitamente i tassi alla ricezione degli estratti conto che ne riportavano l'entità; sul punto, richiamando giurisprudenza – Tribunale di Torino n. 2887/2003) – riteneva che anche se la pattuizione di interessi ultra legali fosse stata considerata invalida, il pagamento spontaneo degli stessi sarebbe stato considerato adempimento di un'obbligazione naturale, rendendo tali importi irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.;
6. l'inammissibilità della richiesta di parte ricorrente di disporre una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) argomentando che la CTU non fosse un mezzo di prova, ma un ausilio per il giudice nella valutazione di fatti già acquisiti;
richiamando l'art. 61 c.p.c., sosteneva che la CTU condividesse le garanzie di imparzialità del giudice e non potesse sopperire alla mancanza di elementi probatori che dovevano essere indicati dall'attore, come stabilito dall'art. 2697 c.c.; rilevava, comunque, che, nel caso in cui le richieste istruttorie di parte attrice fossero state accolte, nel ricalcolo dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, andavano considerati i seguenti principi:
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi legittima se convenuta contrattualmente e conforme alla delibera CICR del 9/2/2000;
- applicazione del criterio dell'art. 1194 c.c. per l'imputazione di versamenti prima agli interessi e alle spese, poi al capitale;
- gli interessi da considerare: quelli pattuiti e indicati negli estratti conto periodici;
- in subordine, interessi previsti dall'art. 117 T.U.B;
- eventuali somme risultanti da un calcolo errato degli interessi anatocistici vanno compensate con il debito complessivo del correntista;
- i conteggi devono tener conto della prescrizione delle rimesse solutorie eseguite oltre dieci anni prima dell'inizio del giudizio, in mancanza di un valido contratto di apertura di credito. Parte resistente, inoltre, contestava, integralmente il calcolo effettuato dal consulente tecnico di parte avversa in quanto basato su documentazione non specificata e incompleta;
sul punto, argomentava che il calcolo era viziato fin dall'inizio poiché non considerava che gli interessi applicabili dovevano essere quelli convenzionali riportati negli estratti conto – mai contestati dalla correntista – e che, inoltre, questi conteggi ignoravano il principio sancito dall'art. 1194 c.c., secondo cui i versamenti dovevano essere prioritariamente imputati a spese e interessi. Argomentava, ancora, che se fosse stato ritenuto opportuno ricorrere a un perito contabile, l'indagine avrebbe dovuto seguire i principi enunciati sopra e non il calcolo parziale e inesatto del consulente dell'attrice. Eccepiva, infine, l'infondatezza delle domande di interessi sulla somma oggetto di restituzione e di risarcimento del danno formulata da parte attrice. Sull'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e sulla richiesta di mutamento di rito – eccezione sollevata dalla controparte – all'udienza del 25.10.2018, il Giudice riservava la decisione;
scioglieva con ordinanza la riserva in data 30.4.2019 ritenendo ammissibile il rito sommario incoato dalla società attrice non ravvisando incompatibilità tra lo stesso e l'esigenza di disporre un solo mezzo istruttorio, pur complesso, quale una consulenza tecnica contabile e disponendo, per l'appunto, CTU
3 contabile e nominando il Dott. per rispondere a quesiti dallo stesso formulati e, segnatamente, Per_1 in ordine: alla ricostruzione del rapporto di conto corrente (e, in particolare, verificare in base alla documentazione prodotta in atti, se era possibile ricostruire l'andamento del contratto di conto corrente oggetto di causa partendo dal primo saldo utile fino alla data di chiusura del conto); al tasso d'interesse applicabile;
all'usura (e, in particolare, accertare, sulla base della documentazione versata in atti, se il tasso d'interesse convenzionale espressamente pattuito nel contratto di conto corrente e in quelli di apertura di credito avesse oltrepassato i limiti del c.d. “tasso soglia”; all'anatocismo; alla commissione di massimo scoperto. In data 5.5.2019, parte resistente depositava istanza di revoca dell'ordinanza del 30.4.2019 chiedendo al Giudice ricomprendersi, tra i quesiti formulati al CTU, uno specifico conteggio che tenesse conto della prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse aventi carattere solutorio eseguite in epoca antecedente al decennio dalla data di incardinamento del presente giudizio e, pertanto, mancando la prova di un valido contratto di apertura del credito, su tutte indistintamente le rimesse del suddetto periodo. In data 7.6.2021 il C.T.U. depositava perizia contabile riguardante i rapporti di conto corrente n. 8995 (ordinario), n. 280808 e n. 280816 (anticipi) in cui il CTU perveniva, sulla base delle indicazioni previste dal mandato alle seguenti risultanze finali:
- c/c n. 8895: CREDITO del correntista € 76.690,25 (ipotesi in cui si tenga conto della eccepita prescrizione delle rimesse solutorie);
- c/anticipi nr. 280808: DEBITO del correntista di € 7.934,14 (senza tenere conto della prescrizione);
- c/anticipi nr. 280816: DEBITO del correntista di € 115.408,84 (senza tenere conto della prescrizione); complessivamente, debito correntista: 76.690,25 – 7.934,14 – 115.408,84 = € 46.652,73. In particolare, CTU, con riferimento al c/c ordinario n. 8895 utilizzava diversi criteri di calcolo:
1. Primo criterio di calcolo;
l'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dall'1/01/1994 al 12/05/2016 utilizzando il primo saldo utile per ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità:
- SA c/c : € 0.00; SA c/c CTU: + € 222.239,24. CP_1 2a. Secondo criterio di calcolo;
l'individuazione delle rimesse solutorie effettuata dal CTU considerando il metodo del “fido diversamente provato” ossia quello risultante dagli estratti c/c e dai riassunti scalari presenti nel fascicolo d'ufficio e tenendo conto del “saldo ricalcolato”; l'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dall'10/01/2001 al 12/05/2016:
- SA c/c : € 0.00; SA c/c CTU: + € 66.427,26. CP_1 2b. Secondo criterio di calcolo;
l'individuazione delle rimesse solutorie effettuata dal CTU considerando l'assenza di fido documentato per mancanza nel fascicolo di valido contratto di apertura di credito su conto corrente. L'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dal 20/12/2002 al 12/05/2016:
- SA c/c : €0.00; SA c/c CTU: + € 22.764,26. CP_1 Nella stessa data, depositava perizia contabile riguardante il rapporto di conto n. 280808 in cui CTU accertava, sulla base delle indicazioni previste dal mandato il seguente esatto dare/avere tra le parti, così riepilogato:
1. Primo criterio di calcolo – l'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dall'1.1.1994 al 5.1.2001 utilizzando il primo saldo utile per ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità:
- SA c/c : € 0.00; SA c/c CTU: € 5.905,08; CP_1
2. Secondo criterio di calcolo – l'individuazione delle rimesse solutore effettuata dal CTU considerando l'assenza di fido documentato per mancanza nel fascicolo di valido contratto di
4 apertura di credito su conto corrente. L'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dal 10.3.1999 al 5.1.2001:
- SA c/c : € 0.00; SA c/c CTU: € 361,34. CP_1
In pari data, depositava perizia contabile riguardante il rapporto di conto n. 280816 e accertava, sulla base delle indicazioni previste dal mandato, il seguente esatto dare/avere tra le parti, così riepilogato:
1. Primo criterio di calcolo – l'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni. Bancarie dall'1.1.1994 al 5.10.2001 utilizzando il primo saldo utile per ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità.
- SA c/c : € 0.01; SA c/c CTU: € 73.593,69; CP_1 2a. Secondo criterio di calcolo – l'individuazione delle rimesse solutorie effettuata dal CTU considerando il metodo del “fido diversamente provato” ossia quello risultante dagli estratti c/c e dai riassunti scalari presenti nel fascicolo d'ufficio e tenendo conto del “saldo ricalcolato”. L'esatto dare/avere. Tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dall'11.9.1997 al 5.10.2001:
- SA c/c : € 0.01; SA c/c CTU: € 48.361,08; CP_1 2b. Secondo criterio di calcolo – l'individuazione delle rimesse solutorie effettuata dal CTU considerando l'assenza di fido documentato per mancanza nel fascicolo di valido contratto di apertura di credito su conto corrente. L'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dal 13.2.2001 al 5.10.2001.
- SA c/c n. : € 0.01; SA c/c CTU: € 2.427,89. CP_1 In data 9.11.2021 parte resistente depositava osservazioni alla CTU;
osservava che, come accertato dal CTU, i conti speciali nr. 280808 e nr. 280816 erano stati estinti rispettivamente il 05/01/2001 e il 05/10/2001, quindi in epoca antecedente al decennio dalla domanda (citazione del 26/07/2016 e costituzione in mora del 08/06/2016). Osservava, dunque, che si trattava di rapporti prescritti e che sugli stessi non potesse essere accolta la domanda di ripetizione avanzata dal correntista-attore. Concludeva, pertanto, che a fronte dei predetti rapporti non vi fossero somme ripetibili in favore del correntista;
evidenziava ancora che, peraltro, i saldi dei conti anticipi rideterminati dal CTU non fossero stati correttamente determinati;
al riguardo precisava che nella prassi bancaria le competenze dei conti speciali sono regolate, a mezzo appositi “giroconti”, nel conto corrente di regolamento operazione idonea a sterilizzare gli addebiti stessi;
che, quindi, il conto speciale mostra sempre e soltanto un debito in linea capitale del correntista;
chiedeva, quindi, che il CTP ricalcolasse gli interessi maturati a fronte dei conti speciali espungendo sia gli addebiti per interessi sia gli accrediti per “giroconto”; viceversa, osservava che se si fossero espunti solo gli addebiti per interessi e non anche i relativi (e connessi) “giroconti”, questi ultimi sarebbero stati considerati alla stregua di veri e propri versamenti operati dal correntista. Il C.T.P. chiedeva, pertanto, accertarsi l'estinzione dei due conti anticipi in epoca antecedente al decennio rilevante per la prescrizione;
in subordine, che ricalcolasse gli interessi dei conti speciali 280808 e 280816 espungendo sia gli addebiti delle competenze sia gli accrediti per “giroconto” con i quali dette competenze era state neutralizzate. Parte ricorrente depositava osservazioni rilevando che il CTU non avesse dato risposte esaustive alle osservazioni in ordine al mancato inserimento nel ricalcolo degli anni 1991 e 1992 e argomentava dicendo che il mandato – nella parte in cui chiede al CTU di applicare un “movimento a quadratura” solo nel caso in cui riscontri la mancanza di estratti conto per un periodo massimo di due mesi – dovesse interpretarsi estensivamente chiedendo che lo stesso procedesse al ricalcolo fin dal 31.12.1990 considerando anche il biennio 1991-1992; osservava, ancora, che il CTU, procedendo al ricalcolo delle competenze direttamente sui conti anticipi anziché sul conto ordinario, fosse pervenuto ad un risultato peggiorativo per il correntista di circa € 30.000,00 considerando il ricalcolo dall'1.1.1994 e, ancora di più, se dal 31.12.1990 e che, quindi, la consulenza d'ufficio non fosse condivisibile nella parte in cui non epurava dal conto ordinario le competenze dei conti anticipi le quali erano affluite (sul conto ordinario) con operazioni di giroconto;
infine, con riferimento alla
5 prescrizione delle rimesse solutorie, rilevava, in primo luogo, che il CTU avrebbe dovuto far decorrere il periodo “sensibile” alla prescrizione dal decennio antecedente, non alla domanda giudiziale, bensì alla lettera di costituzione in mora inviata dall'attrice con raccomandata a.r. n. 15015918673-3 .6.2016; in secondo luogo, che il CTU avrebbe dovuto Parte_4 calcolare le rimesse solutorie prescritte partendo dall'inizio del periodo preso in esame (1.1.1994) oppure dal 31.12.1990 e fino al 8.6.2006 avendo cura di considerare (al fine di “riconoscere” le rimesse solutorie) il saldo ricalcolato, cioè il saldo via via epurato dalle illegittimità riscontrate secondo i criteri indicati dal Giudice Istruttore (con interessi legali, senza capitalizzazione, senza c.m.s. e con valuta data operazione). In data 18.11.2021 il Giudice designato disponeva che il C.T.U: già nominato rispondesse ai quesiti delle parti contenuti nelle note scritte del 18.11.2021. In siffatte note il ricorrente chiedeva che il CTU a) preliminarmente epurasse il conto da tutte le somme derivanti dalla illegittima applicazione di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, dalla illegittima capitalizzazione degli interessi e delle altre commissioni, dalla illegittima applicazione di valute e spese non dovute;
b) solo dopo siffatta operazione procedesse ad un primo ricalcolo del conto;
c) solo sui saldi ricalcolati, verificasse se le singole rimesse effettuate dalla correntista imputando le rimesse, per la parte eccedente il fido, al ripristino dello stesso;
e, per la parte non eccedente il fido, al capitale;
le prime solutorie, le secondo solo ripristinatorie;
d) procedesse, infine, alla ricostruzione dell'esatto dare/avere, con imputazione delle rimesse (eventualmente) prescritte;
Nelle note il C.T.P. della banca resistente evidenziava che i conti speciali nn. 280808 e 280816 erano stati estinti in epoca antecedente al decennio anteriore alla domanda giudiziale, e che quindi risultavano senz'altro prescritte le relative richieste della ricorrente;
ed ancora che, laddove disattesa la superiore osservazione sulla maturata prescrizione, al fine di ricalcolare l'incidenza degli interessi su un conto ordinario a cui corrisponde come nella specie un conto anticipi, bisogna espungere sia l'addebito degli interessi eseguito sul conto anticipi, sia il rispettivo accredito del medesimo importo per effettuare il "giroconto" degli stessi interessi sul conto ordinario;
evidenziava che la medesima somma addebitata nel C/A e, con pari data valuta, accreditata per "giroconto" per regolare gli interessi nel C/C di corrispondenza, comporta la sostanziale sterilizzazione sul C/A degli addebiti per competenze, mantenendosi i saldi di detto C/A sempre e soltanto in linea capitale;
e che il CTU errando aveva espunto solo gli addebiti delle competenze e non anche i "giroconti" che, quindi, erano rimasti accreditati sui conti anticipi come se il correntista avesse effettuato dei versamenti a deconto del suo debito in linea capitale. Il C.T.U. depositava 3 relazioni integrative, una per ciascun conto. Parte ricorrente si doleva ancora A) con riferimento al conto corrente ordinario n. 8995, del calcolo eseguito in funzione della decurtazione delle rimesse solutorie prescritte, in quanto il CTU avrebbe dovuto scomputare dal saldo ricostruito dall'1.01.1991 al 12.05.2016 - epurato dagli addebiti indebitamente effettuati, come da ricalcolo eseguito - pari a + € 455.816,23, solo le competenze derivanti dalle rimesse prescritte eventualmente rinvenute nel periodo dal 3.01.1991 al 8.06.2006 (data 10 anni antecedente alla messa in mora); si doleva anche del fatto che le rimesse solutorie fossero state erroneamente individuate nel riconteggio con “fido diversamente provato” quanto meno per gli anni 1991 1 1992 fino a marzo;
B) con riferimento ai conti anticipi, dell'avvenuta verifica della prescrizione delle rimesse solutorie;
ciò in ragione della differente natura di siffatti conti rispetto ai conti ordinari. Il C.T.P. della resistente, in merito alle risultanze finali della CTU, osservava che il CP_1 C.T.U. non aveva tenuto conto dei rilievi già mossi. Le parti chiedevano il richiamo da parte del Giudice affinché rivedesse l'elaborato peritale integrativo. In data 21.10.2023, il Giudice, rilevato che le parti avevano formulato richieste istruttorie e/o si era opposte alla loro ammissione, rimetteva la causa all'udienza dell'11 luglio 2024.
6 All'udienza dell'11.07.2024 il Presidente riservava la decisione. Con ordinanza del 10.9.2024, il Presidente di Sezione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.7.2024, chiedeva al c.t.u. due chiarimenti: il primo, in ordine alla correttezza dei conteggi e al criterio di scomputo delle rimesse solutorie prescritte;
il secondo, volto a chiarire come il c.t.u. avesse trattato i conti anticipi, verificandone la natura (autonomi o transitori rispetto al conto ordinario). Formulava, altresì, alle parti la seguente proposta conciliativa: “il versamento a carico della resistente ed in favore della società ricorrente della somma di euro 50.000,00 quale CP_1 saldo creditore dei conti unitamente considerati;
la corresponsione in favore della ricorrente per mano della resistente delle spese di lite liquidate in euro 7.500,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre 634,00 per spese vive, tutte distratte in favore del Difensore della parte ricorrente;
spese di c.t.u. come liquidate in atti a carico della banca resistente;
ciò in funzione esclusivamente conciliativa: siffatta proposta consente alle parti di abbattere l'alea – intrinseca a tale tipologia di contenzioso spesso caratterizzato dall'incompletezza della documentazione prodotta – del giudizio costi ulteriori correlati alla prosecuzione della lite” e fissava l'udienza del 27.2.2025, onerando il c.t.u. di rispondere ai quesiti sopra indicati, eventualmente rettificando i conteggi già eseguiti. Parte resistente, con atto depositato in data 20.9.2024, dichiarava di aver comunicato alla ricorrente – – di accettare la proposta. Parte_1 Con relazione integrativa depositata in data 13.2.2025, il c.t.u., in riscontro al primo chiarimento richiesto dal Giudice con decreto del 10.9.2024, chiariva le modalità con cui aveva proceduto alla verifica della prescrizione e all'individuazione delle rimesse solutorie sul conto corrente n.8895; precisava che dovevano considerarsi rimesse solutorie quelle che coprivano un saldo a debito (conto scoperto), mentre non lo erano gli accrediti derivanti da storni o rettifiche;
in mancanza del contratto di apertura di credito ed in presenza della concessione di fatto del fido al correntista, il c.t.u. elaborava due ipotesi di calcolo: una “senza fido”, in assenza di contratto scritto, e una “con fido di fatto”, desunto dall'andamento dei movimenti;
in entrambe le ipotesi, il c.t.u. verificava le operazioni dal 3.1.1991 all'8.6.2006, individuando le rimesse aventi natura solutoria e applicando un criterio di imputazione orizzontale, secondo cui ogni rimessa era imputata al pagamento degli oneri del trimestre più remoto, prima di passare a quelli successivi;
dai conteggi effettuati era emerso che, fino al quarto trimestre del 2000, le rimesse solutorie avevano estinto tutte le competenze bancarie indebite e prescritte (interessi, commissioni e spese); concludeva il c.t.u. che nessuna somma era dovuta dalla banca a titolo restitutorio per il periodo prescritto e che i ricalcoli del conto erano stati correttamente eseguiti a partire dal 01.01.2001; in conclusione, il c.t.u. chiariva di aver scomputato dal saldo ricostruito tutte le somme indebite già pagate mediante rimesse aventi carattere solutorio accreditate oltre il decennio anteriore all'atto interruttivo della prescrizione. In riscontro al secondo chiarimento, il c.t.u. precisava le modalità con cui aveva condotto l'analisi del conto corrente ordinario n. 8995 e dei conti anticipi n. 280808 e n. 280816; premetteva che, nella consulenza originaria redatta in esecuzione dell'ordinanza del 30.4.2019, aveva proceduto al ricalcolo autonomo dei saldi, considerando i conti anticipi come rapporti separati e autonomi rispetto al conto ordinario, sebbene intestati al medesimo cliente;
che la banca convenuta aveva osservato che i conti anticipi erano estinti, rispettivamente, il 5.1.2001 e il 5.10.2001, e che i diritti ad essi correlati erano estinti per prescrizione poiché anteriori di oltre dieci anni alla costituzione in mora dell'8.6.2016 e alla citazione del 26.7.2016. Il c.t.u., pur confermando le date di estinzione appena indicate e rimettendo la valutazione in ordine alla dedotta prescrizione dei crediti al giudice, procedeva, comunque, ai conteggi richiesti dal mandato al fine di fornire un quadro completo dei rapporti. Il c.t.u. rappresentava, altresì, che, con ordinanza del 23.11.2021, il Presidente Istruttore aveva disposto lo svolgimento di consulenze tecniche integrative relative al conto ordinario e ai conti anticipi, invitandolo a rispondere ai quesiti integrativi formulati da entrambe le parti;
evidenziava che la ricorrente aveva lamentato la mancata inclusione degli anni 1991 e 1992 nel ricalcolo e aveva richiesto che venissero stralciate dal conto ordinario le competenze dei conti anticipi confluite tramite giroconti;
mentre la resistente aveva ribadito la sopravvenuta estinzione dei crediti per prescrizione con riferimento ai conti anticipi e, in via subordinata, aveva chiesto che nel ricalcolo venissero espunti
7 sia gli addebiti delle competenze sia i corrispondenti accrediti per giroconto, così da neutralizzare gli effetti contabili delle operazioni. Il c.t.u. precisava che, con le tre consulenze integrative depositate in data 28.9.2023, aveva dato riscontro ai quesiti di entrambe le parti, precisando di aver adeguato i ricalcoli alle rispettive osservazioni e, in particolare, epurando dal conto ordinario n. 8995 le competenze addebitate ai conti anticipi n. 280808 e n. 280816, conformemente alla richiesta della ricorrente, ed eliminando dai conti anticipi gli importi accreditati a titolo di giroconto verso il conto ordinario, secondo quanto richiesto da parte resistente;
evidenziava, infine, di aver ricostruito i rapporti in modo coerente con la natura dei conti anticipi e con le contrapposte osservazioni delle parti, trattandoli come conti separati ma contabilmente collegati al conto principale. Con decreto del 24.2.2025, il Presidente della seconda sezione civile disponeva il differimento dell'udienza del 27.2.2025 al 17.4.2025. All'udienza del 17.4.2025, la ricorrente dichiarava di non aver aderito alla proposta e si riportava alle proprie osservazioni del 5.4.2023, insistendo sulla richiesta di richiamo del c.t.u. e lamentando che il c.t.u. non avesse risposto ai chiarimenti richiesti dal Giudice;
la resistente –
[...]
– dichiarava, invece, di aver accettato la proposta. CP_2 Il Presidente di sezione riservava di provvedere sulla richiesta di richiamo del c.t.u. Con decreto del 2.5.2025, a scioglimento della riserva, il Presidente di sezione, ritenuto che il c.t.u. avesse risposto ampiamente al mandato integrativo e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori attività istruttorie – avendo il c.t.u. risposto anche alle reiterate osservazioni del c.t.p. – fissava l'udienza del 9.10.2025 per la comparizione delle parti finalizzata alla conciliazione e alla sottoscrizione del relativo verbale, nonché per l'eventuale precisazione delle conclusioni e discussione orale. Il Presidente di sezione, letta l'istanza depositata in data 5.5.2025 – con la quale parte ricorrente chiedeva termine, anteriore all'udienza del 9.10.2025, per il deposito di note conclusive – concedeva alle parti il richiesto termine sino a 15 giorni prima dell'udienza fissata per il vaglio della proposta conciliativa e per l'eventuale precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Con note conclusive depositate il 22.9.2025, parte ricorrente – dopo aver rappresentato di aver mutato tipo societario e denominazione in con atto notarile del 2.12.2019 – CP_3 ribadiva la richiesta di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate nel corso dei rapporti di conto corrente n. 8995 e dei conti anticipi n. 280808 e n. 280816, per applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute non pattuite, nonché per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
contestava le consulenze tecniche d'ufficio, ritenendole errate nella parte in cui il c.t.u. aveva fatto partire il ricalcolo dal 01.01.2001, anziché dall'1.1.1991, così da escludere indebitamente il periodo rilevante ai fini della prescrizione delle rimesse solutorie;
sosteneva che il consulente avrebbe dovuto scomputare le rimesse prescritte rinvenute tra il 3.1.1991 e l'8.6.2006 e rilevava, inoltre, l'assenza di un valido contratto scritto di conto corrente e di apertura di credito, stipulato in epoca antecedente alla L. 154/1992 sulla trasparenza bancaria, con conseguente nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali, alle c.m.s. e alle spese, per indeterminatezza dell'oggetto. Secondo la ricorrente, il c.t.u. avrebbe dovuto ricostruire i conti sin dal 31.12.1990, anche in presenza di un anno mancante (1993), utilizzando un movimento di raccordo contabile;
applicare il tasso legale, escludendo le c.m.s., spese non pattuite e ogni capitalizzazione;
tener conto del fido di fatto desumibile dagli estratti conto e dagli scalari;
e considerare le rimesse solutorie secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali. In conclusione, insisteva affinché il Tribunale dichiarasse la nullità delle clausole bancarie per indeterminatezza e disponesse un nuovo ricalcolo dei rapporti con applicazione del tasso legale, senza capitalizzazione e senza c.m.s., a partire dal 31.12.1990, con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e al pagamento delle spese di lite e di consulenza. Con note conclusive depositate il 24.9.2024, la resistente si riportava integralmente a tutte le proprie difese e osservazioni, ribadendo la piena correttezza delle consulenze tecniche e sostenendo che le risultanze del c.t.u., in particolare nella relazione del 28.09.2023, dovessero considerarsi
8 definitive. La banca osservava che tale relazione aveva recepito in parte le osservazioni del proprio c.t.p., rettificando i saldi e determinando un risultato negativo per il correntista – a debito per € 46.652,73 –, in luogo del saldo positivo inizialmente ipotizzato. Precisava che, essendo i conti anticipi n. 280808 e n. 280816 estinti nel 2001 non v'erano somme ripetibili in favore del correntista;
sottolineava che, qualora il Giudice avesse dichiarato prescritti i suddetti conti, il c.t.u. avrebbe dovuto mantenere nel ricalcolo del c/c 8995 gli addebiti storici degli interessi relativi a tali conti, erroneamente espunti dal consulente;
rilevava, inoltre, che i risultati del c.t.u. in tema di rimesse solutorie sui conti anticipi erano inattendibili, poiché – come già osservato dal proprio c.t.p. –, tali rapporti non potevano contenere rimesse di natura solutoria. In conclusione, la banca sosteneva che il conto corrente n. 8995 presentava un credito per la banca di € 46.652,73 e che non v'erano somme ripetibili a favore della società attrice;
e il c.t.u., con tre relazioni concordanti, aveva confermato la Contr posizione creditoria della Pertanto, la convenuta insisteva nel rigetto integrale delle domande attrici, con conferma delle risultanze peritali e condanna della controparte alle spese di giudizio. All'udienza del 9.10.2025, il Presidente di sezione riserva di provvedere. Sulle domande di parte ricorrente e sulle difese della parte resistente si osserva quanto segue. Il riparto dell'onere della prova in ipotesi di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito. Nelle controversie relative ai rapporti di conto corrente bancario, l'istituto di credito e il correntista devono dimostrare i fatti alla base delle loro domande ed eccezioni, applicando il principio sancito dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2025, n. 5577). Orbene, occorre in primo luogo muovere da un dato;
parte ricorrente ha promosso sia un'azione di accertamento della nullità di talune pattuizioni relative al contratto di conto corrente su indicato, sia un'azione di ripetizione di indebito. Nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali (ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle), grava sulla parte attrice (odierna ricorrente) l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cassazione civile sez. I, 07.12.2022, n.35979, Cassazione Civile., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480). La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista (attore o ricorrente) non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. (…) Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”). È, infatti, onere della parte che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale “nella
9 domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle (il caso in ispecie), comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore (e ricorrente) non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. (…) Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”); in materia di conto corrente bancario, il cliente che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quanto versato in forza di clausole invalide o addebiti non previsti dal contratto, ha l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione promossa e l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/06/2024, n. 17584); grava, allora, sul correntista l'onere di provare i pagamenti e l'assenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore della banca (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2025, n. 3881). Nella fattispecie in esame parte ricorrente non ha documentato il conto corrente n. 8895, né i conti anticipi;
sennonché trattasi di inerzia che non rileva ai fini della decisione in ragione del fatto che, nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo
10 della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di conto corrente ovvero di apertura di credito;
parte ricorrente ha, invece, prodotto gli estratti conto rilevanti e utili per la ricostruzione dei rapporti negoziali e l'unica lacuna riscontrata – per l'anno 1993 – è stata colmata con un'operazione contabile a quadratura di un versamento (pagina 276 della relazione di c.t.u.) nemmeno contestata dalle parti. Che un contratto di conto corrente sia intercorso tra le parti è pacifico e non contestato dalla resistente, sebbene di esso si sconoscano i dettagli;
che sia (stato) un conto affidato (di fatto) si ricava dal tenore degli estratti conto e dei riassunti scalari prodotti dalla parte ricorrente ed evidenziati anche dal nominato c.t.u., documenti dai quali si ricavano anche le rimesse (solutorie) oggetto della domanda di ripetizione. A tal ultimo riguardo giova osservare che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte….” (Cass. Civ. Sez. I sentenza del 11.11.2022 n. 3334) La preliminare della proponibilità dell'azione di ripetizione Il diritto alla di ripetizione di indebito riferita a poste (asseritamente) illegittime riportate in conto corrente matura – come correttamente argomentato dalla banca resistente - solo alla chiusura del conto, perché solo da quel momento il credito diventa esigibile. Nella fattispecie in esame v'è allegazione e prova documentale che, alla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, il rapporto fosse chiuso. Ciò rende ammissibile e procedibile la domanda di ripetizione, fermo il vaglio dell'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla resistente sulla quale innanzi si argomenterà; resta ferma, invece, la piena proponibilità dell'azione di accertamento negativo. La preliminare questione della decadenza del correntista e della inoppugnabilità delle annotazioni su conto corrente. Deve essere disattesa l'eccezione di parte resistente di decadenza dal diritto del correntista di contestazione degli estratti di conto corrente. A tale riguardo si osserva che per consolidata e condivisibile giurisprudenza, "la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1830 c.c., rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino" (Cass., sez. 1, 19 marzo 2007 n. 6514; cfr. Cass., sez. III, 14 giugno 2012 n. 9720; Cassazione civile , sez. I , 17/11/2016 , n. 23421). La forma e le condizioni contrattuali Tasso d'interesse debitorio/corrispettivo In materia di contratti bancari, ai fini della determinazione degli interessi dovuti dal correntista, già prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalla aziende di credito sulla piazza (nel caso in ispecie in concreto riscontrato anche dal c.t.u. contabile) non era sufficiente a soddisfare l'onere della forma scritta richiesto ai sensi dell'art. 1284, comma terzo, c.c., in quanto sfornito dei requisiti minimi di determinatezza e determinabilità dell'oggetto, essenziali per la validità del contratto;
detto rinvio agli usi è stato, peraltro, oggetto di un puntuale divieto sancito, con effetto non retroattivo, dalla summenzionata legge;
ne deriva che per il contratto in esame, appunto stipulato anteriormente all'entrata in vigore della normativa su citata del 1992, permane la nullità delle clausole prive della necessaria determinazione degli interessi, atteso che le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale;
stante la conclamata la nullità della clausola in esame nella specie il saldo del conto corrente deve essere determinato, ex art. 1284, comma terzo, c.c., applicando il tasso di interesse legale (come correttamente fatto dal c.t.u.; si cfr. pagina 34 della relazione in atti).
11 Va soggiunto che nonostante in ricorso mancasse ogni riferimento all'applicazione degli interessi usurari, il Giudice già designato ha dato mandato al c.t.u. di eseguire una verifica puntuale sul rispetto del c.d. tasso soglia con riferimento sia agli interessi debitori/corrispettivi, sia con riferimento alla commissione di massimo scoperto;
ciò che, in assenza di specifiche allegazioni sul tema, lo scrivente non avrebbe disposto. Sulle risultanze della c.t.u. - che ha escluso qualsivoglia superamento del tasso soglia - le parti nulla hanno osservato. Capitalizzazione trimestrale degli interessi legali Va, invece, accolta la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori applicati dalla banca durante il rapporto negoziale;
il contratto di conto corrente è stato, infatti, stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario. In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c. II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Tribunale Roma, 17.01.2007; Tribunale Monza, 04.12.2007). Né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (Cass. Civ., sez. I, 14.03.2018, n. 6251). Alla luce di quanto fin qui esposto, il consulente tecnico d'ufficio, dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, premesso di aver potuto ricostruire l'andamento del conto corrente senza soluzione di continuità dal 1.7.2005 al 31.3.2014, ha rinvenuto l'applicazione concreta di interessi anatocistici nel rapporto bancario oggetto del presente giudizio, che devono, pertanto, reputarsi illegittimamente versati dal correntista.
12 Per il periodo contrattuale successivo al 19.7.2010, la medesima domanda in merito all'illegittima applicazione da parte della banca di interessi (debitori) anatocistici va accolta e ciò per le ragioni che seguono. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Passando ad analizzare il caso di specie, non è stata fornita prova dalla banca del perfezionamento di un patto di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori;
con la conseguenza che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori deve ritenersi illegittima fino alla data di chiusura del conto come correttamente concluso anche dal nominato c.t.u. La commissione di massimo scoperto Deve considerarsi nulla l'applicazione della commissione di massimo scoperto perché non specificamente pattuita;
non v'è evidenza che sia stata pattuita la misura percentuale, che sia stata pattuita la modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, né che sia stata convenuta la periodicità di addebito;
invero, in siffatta ipotesi il correntista non è grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca;
né v'è prova alcuna che le parti abbiano nel corso del rapporto stipulato clausole conformi – anche con idoneo esercizio di ius variandi - alle previsioni di cui all'art. 2 bis legge 28.1.2009 n. 2 nonché all'art. 117- bis del T.U.B., introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Rimesse solutorie – prescrizione estintiva – addebiti irripetibili Occorre rammentare che, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, vanno distinti i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito – oggetto di specifica eccezione della resistente e CP_1 convenuta - decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Sicché, non essendovi nella specie allegazione alcuna in ordine al pagamento estintivo del saldo debitorio del conto corrente e conti anticipi per mano della società ricorrente, né domanda alcuna di ripetizione di somme di siffatta natura, ai fini del vaglio dell'eccezione di prescrizione estintiva formulata dalla banca assumeranno rilievo le (sole) rimesse (solutorie) con cui il correntista ha ripianato l'esposizione debitoria maturata anche in ragione del rapporto di affidamento (di fatto acclarato e comprovato, nel caso di specie, dai documenti prodotti dal ricorrente ed utilizzati dal c.t.u.
13 nominato); la prescrizione del diritto restitutorio di siffatte rimesse andrà, quindi, valutata guardando alla data in cui esse hanno avuto luogo, nonché alla data della messa in mora avanzata dal correntista (nel caso in ispecie risalente al 8.6.2016) e alla data della domanda giudiziale di ripetizione in esame avente certamente efficacia interruttiva del decorso del termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito versamento. Gli esiti dell'istruttoria contabile Orbene, in esito all'istruttoria contabile (assai faticosa) anche supplementare (parimenti articolata), nonostante la scarsa intellegibilità delle risposte ai chiarimenti sollecitati dallo scrivente (per la porzione in cui il c.t.u. afferma di aver trattato separatamente i conti anticipi e ciò nonostante l'evidente correlazione di essi al conto corrente principale) il Tribunale giudica sostanzialmente corrette le conclusioni algebriche rassegnate dal nominato c.t.u. in relazione alle richieste allo stesso formulate;
sicché, tenuto conto di quanto su argomentato,
- eliminate le commissioni di massimo scoperto addebitate,
- applicato il tasso d'interesse debitorio secondo i criteri indicati in parte motiva,
- espunta ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori,
- escluse tutte le spese e commissioni non specificamente pattuite,
- conteggiati i giorni di valuta con la stessa data di registrazione dell'operazione in mancanza di specifica pattuizione,
- correttamente imputati gli indebiti coperti dalle rimesse solutorie prescritte rinvenute nel periodo dal 3.01.1991 al 8.06.2006, peraltro razionalmente imputate al pagamento degli oneri del trimestre più lontano nel tempo, (pagina 209 della relazione integrativa), stante anche la constatata indifferenza sul calcolo della natura del fido (senza fido o con fido diversamente provato),
- accertato che le rimesse (solutorie) hanno “pagato” tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla banca fino al 1.1.2001 (il IV trimestre del 2000),
- ritenuta, per l'effetto, corretta la rimodulazione dei conteggi di ricalcolo del saldo del conto corrente dal 1.1.2001 (- euro 572.481,67),
- accertata l'irripetibilità delle somme versate indebitamente dal correntista sui due conti anticipi per effetto dell'estinzione del diritto alla ripetizione quale conseguenza del decorso del termine decennale di prescrizione,
- epurate, quindi, dal c/c n. 8995 le competenze del conto anticipi, il saldo del c/c n. 8995 alla data della chiusura del conto è pari ad euro 76.690,25, quindi a credito per il correntista e ricorrente odierno;
il saldo del conto anticipi n. 280808, invece,
- eliminate le commissioni di massimo scoperto addebitate,
- applicato il tasso d'interesse debitorio secondo i criteri indicati in parte motiva,
- espunta ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori,
- escluse tutte le spese e commissioni non specificamente pattuite,
- conteggiati i giorni di valuta con la stessa data di registrazione dell'operazione in mancanza di specifica pattuizione,
- epurati gli importi accreditati sul conto anticipi per eseguire il giroconto sul c/c n. 8995, è pari ad euro – 7.934,14 a debito per il correntista, con una differenza a favore del correntista di euro 2.870,35; il saldo del conto anticipi n. 280816, invece,
- eliminate le commissioni di massimo scoperto addebitate,
- applicato il tasso d'interesse debitorio secondo i criteri indicati in parte motiva,
- espunta ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori,
- escluse tutte le spese e commissioni non specificamente pattuite,
- conteggiati i giorni di valuta con la stessa data di registrazione dell'operazione in mancanza di specifica pattuizione,
- epurati gli importi accreditati sul conto anticipi per eseguire il giroconto sul c/c n. 8995,
14 è pari ad euro – 115.408,83 a debito per il correntista, con una differenza a favore del correntista di euro 21.192,79 Logiche conseguenze: la condanna della resistente al pagamento in favore della società ricorrente e attrice della somma di euro 76.690,25 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo effettivo;
l'accertamento del saldo del conto anticipi n. 280808 alla data della chiusura è pari ad euro – 7.934,14; l'accertamento del saldo del conto anticipi n. 280816 alla data della chiusura è pari ad euro – 115.408,33; le indicate conclusioni sono anche il frutto dell'acclarata maturazione delle preclusioni assertive tipiche del procedimento sommario di cognizione (parte resistente ha formalizzato una sola eccezione in senso proprio di prescrizione estintiva del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie eseguite dal correntista). Le residue domande della ricorrente vanno, invece, tutte rigettate. Orbene, le spese di lite, in ragione degli esiti della lite vanno poste a carico della parte resistente;
quest'ultima va, allora, condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in dispositivo (tariffa vigente, quattro fasi di giudizio, parametri tra minimi e medi, valore dell'accertato) distratte in favore del difensore antistatario Avv. L. Tabacco; le spese di c.t.u.
– come liquidate in atti – vanno poste a carico della parte convenuta e resistente;
parte resistente va anche condannata al rimborso in favore della ricorrente dell'importo del contributo unificato se versato e delle spese di notifica del ricorso
P.q.m.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4230.2016 R.G. promosso da già in persona del legale CP_3 Parte_1 rappresentante, difesa e rappresentata per procura in atti dall'Avv. L. Tabacco, ricorrente, contro
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata per procura in atti CP_2 dall'Avv. G. Sturniolo, parte resistente, così provvede: A) dichiara l'illegittima applicazione con riferimento al c/c n. 8995 e ai conti anticipi contrassegnati dai nn. 280808 e 280816 degli interessi debitori, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, dell'illegittima applicazione di spese e commissioni nella misura indicata in parte motiva;
B) accerta il saldo di conto corrente n. 8995 alla chiusura di euro 76.690,25 a credito per la parte ricorrente;
C) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 76.690,25 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
D) accerta il saldo di conto anticipi al n. 280808 alla chiusura di euro – 7.934,14; E) accerta il saldo di conto anticipi al n. 280816 alla chiusura di euro – 115.408,33; F) rigetta le residue domande della ricorrente;
G) condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 9.000,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa distratte in favore dell'Avv. L. Tabacco;
oltre contributo unificato se versato, oltre spese di notifica del ricorso;
H) pone le spese e compensi di c.t.u. liquidati in atti definitivamente a carico della parte resistente con il diritto della parte ricorrente di ripetere le somme eventualmente versate al c.t.u. al detto titolo. Così deciso in Messina, il 21.10.2025 Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
15
[...] 280808 e n. 280816 (anticipi) non erano dovuti gli interessi ultra legali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto, le spese e le competenze varie, comprese quelle relative ad operazioni di sconto e le valute o che, comunque, erano dovute in misura minore rispetto a quelle quantificate dalla dichiararsi, ancora, che quelle relative ad Controparte_1 operazioni di sconto e le valute erano state illegittimamente capitalizzate trimestralmente e, conseguentemente dichiararsi il diritto dell'attrice di ripetere ogni somma indebitamente versata nei conti correnti in oggetto;
condannarsi la al risarcimento del danno Controparte_1 pari a € 7.880,00 sostenuto dall'attrice per il pagamento delle spese delle consulenze;
condannarsi, ancora, al risarcimento del danno sostenuto per le spese delle procedure di mediazione;
infine, disporsi perizia contabile e nominare C.T.U.. La ricorrente premetteva di aver intrattenuto con il rapporto di conto corrente CP_2 ordinario, con apertura di credito, n. 8995 e i conti correnti anticipi n. 280808 e n. 280816 – dal 31.12.1990 al 14.05.2016; premetteva, ancora, che la società, con raccomandata a mano ricevuta dalla banca in data 14.03.2016, recedeva dal rapporto di conto. La ricorrente deduceva:
- che la aveva illegittimamente applicato alla stessa interessi ultra legali CP_2 in assenza di alcun valido accordo contrattuale e/o in virtù di modifiche unilaterali invalide, argomentando che in assenza di valido accordo o di misura degli interessi convenuta in forma scritta o determinabile per relationem, i contratti sono nulli per indeterminatezza dell'oggetto;
- che la aveva illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale CP_2 degli interessi dovuti dalla società attrice argomentando che, in materia di interessi anatocistici, la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto basandosi su un uso negoziale e non su un uso normativo come esige l'art. 1283 c.c.;
- che, senza alcuna valida clausola e/o in virtù di modifiche unilaterali invalide, erano state applicate alla stessa società commissioni di massimo scoperto, spese e Parte_1 competenze varie non dovute o, comunque, dovute in misura minore rispetto a quelle arbitrariamente quantificate dalla e che, inoltre, erano state capitalizzate trimestralmente;
CP_2
- che, senza alcuna valida clausola e/o in virtù di modifiche unilaterali invalide, alle operazioni di accredito e di addebito, anche relative ad operazioni di sconto, erano state applicate valute non dovute o, comunque, dovute in misura minore rispetto a quelle quantificate dalla CP_2
[...] La ricorrente premetteva, ancora, che
1 - per la quantificazione delle somme indebitamente pagate di essersi rivolta ad uno studio di consulenza aziendale e servizi per l'impresa e la famiglia che aveva redatto perizia dalla quale era emerso un credito della di € 467.812,27; Parte_3
- che la stessa aveva sostenuto spese per la consulenza di parte pari a € 7.880,00, come risulta da fatture in atti;
- che la società aveva presentato istanza di mediazione presso istituto Parte_1 iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione istituito dal Ministero della Giustizia;
- che la stessa aveva costituito in mora la con lettera Controparte_1 raccomandata a.r. n. 15015918673-3 ricevuta dalla banca l'8.6.2016. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità del procedimento sommario di cognizione e, in subordine, chiedeva disporsi il mutamento di rito in favore di quello ordinario;
eccepiva, ancora, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati in ordine alla restituzione di qualsiasi somma a titolo di interessi o ad altro titolo per il periodo antecedente al decennio rispetto alla notifica del ricorso (5.10.2016); chiedeva, inoltre, il rigetto delle domande avverse nonché dichiararsi la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuta alla anche ai sensi e per gli effetti CP_2 della delibera CICR dell'1.7.2000, nonché l'ammissione dei mezzi istruttori eventualmente richiesti. Parte resistente, in particolare, evidenziava:
1. l'inammissibilità del procedimento sommario di cognizione di cui sopra argomentando che la fattispecie in oggetto richiedeva, per la sua stessa natura, un approfondimento istruttorio di carattere tecnico contabile tramite una consulenza incompatibile con i requisiti di snellezza, velocità e marginalità propri del procedimento suddetto;
2. la correttezza del suo operato, avvenuto nel rispetto delle normative di legge e delle condizioni contrattuali, applicando tassi e condizioni contrattualmente previsti e pubblicizzati in conformità con le normative vigenti in materia di trasparenza, argomentando che la Parte_1 tra l'altro, aveva espressamente accettato i tassi e le condizioni sia al momento della stipula dei contratti, sia durante il periodo di validità degli stessi, attraverso l'accettazione degli estratti conto periodici, che la stessa non aveva contestato gli estratti conto ai sensi dell'art. 119 T.U.B., implicitamente approvandoli e che non aveva mai esercitato la facoltà di recesso prevista dall'art. 118 del T.U.B. in occasione delle variazioni contrattuali;
3. la validità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi debitori, in linea con le norme di legge e le condizioni contrattuali, argomentando che tale pratica era stata adottata sia nei casi in cui era stata pattuita espressamente sia nei casi più risalenti, riconoscendo l'attuale orientamento giurisprudenziale contrario, ma non escludendone un cambiamento, come successo in passato. Sul punto, argomentava, ancora, che la normativa affidasse al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) il compito di determinare criteri uniformi per l'indicazione e il calcolo dei tassi d'interesse e che la delibera CICR del 9/2/2000 imponesse alle banche di adeguare le clausole contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi, assicurando la stessa periodicità per gli interessi debitori e creditori;
che alla chiusura periodica del conto, il saldo, comprensivo degli interessi, diventasse la prima rimessa di un nuovo conto, evitando l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e che tale pratica costituisse una controprestazione tipica prevista per entrambi i contraenti. Evidenziava, inoltre, la conformità al D.M. Tesoro 24/04/1992, in tema di trasparenza bancaria, finalizzato alla parità di trattamento tra contraenti, senza limitarne l'autonomia negoziale, e facente riferimento alla capitalizzazione degli interessi come metodo di contabilizzazione. Sosteneva, pertanto, che la capitalizzazione trimestrale fosse applicabile dal 2000 in poi, in ottemperanza alla delibera CICR e all'art. 116 T.U. e che, inoltre, le condizioni erano state comunicate ai clienti tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e gli estratti conto periodici. Richiamava sul punto giurisprudenza recente (Corte d'Appello di Milano 18/7/2016 n. 3012) confermando che, grazie alla delibera CICR, non fosse necessaria una nuova pattuizione contrattuale, ma fosse sufficiente che la banca dimostrasse di aver comunicato le nuove condizioni e sostenendo che o avesse fatto;
CP_2
2 4. l'intervenuta prescrizione di una parte significativa delle richieste della ricorrente riferendosi a rapporti di conto corrente anteriori al decennio dalla notifica del ricorso, argomentando che la prescrizione decennale per il diritto di ripetizione delle rimesse su conto bancario decorresse dalle singole operazioni di capitalizzazione degli interessi, non dalla chiusura del rapporto, come stabilito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 24418/10) e altre sentenze (Trib. di Cuneo, 02/10/2007 n. 585; Trib. di Napoli, 26/11/2007 n. 11040); sul punto, eccepiva, inoltre, la carenza di prova documentale di un valido contratto di apertura di credito su conto corrente e che, pertanto, le rimesse bancarie effettuate allo scoperto dovevano, quindi, considerarsi solutorie e soggette al termine prescrizionale decennale. Argomentava, ancora, che la ricorrente dovesse dimostrare che le rimesse bancarie di cui chiedeva la ripetizione avessero carattere ripristinatorio e non solutorio. Ribadiva che la capitalizzazione trimestrale degli interessi fosse legittima a partire dall'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 09/02/2000, in quanto pattuita in regime di reciprocità tra banca e cliente;
5. l'infondatezza delle contestazioni sui tassi di interesse ultra legali argomentando che la ricorrente aveva accettato implicitamente i tassi alla ricezione degli estratti conto che ne riportavano l'entità; sul punto, richiamando giurisprudenza – Tribunale di Torino n. 2887/2003) – riteneva che anche se la pattuizione di interessi ultra legali fosse stata considerata invalida, il pagamento spontaneo degli stessi sarebbe stato considerato adempimento di un'obbligazione naturale, rendendo tali importi irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.;
6. l'inammissibilità della richiesta di parte ricorrente di disporre una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) argomentando che la CTU non fosse un mezzo di prova, ma un ausilio per il giudice nella valutazione di fatti già acquisiti;
richiamando l'art. 61 c.p.c., sosteneva che la CTU condividesse le garanzie di imparzialità del giudice e non potesse sopperire alla mancanza di elementi probatori che dovevano essere indicati dall'attore, come stabilito dall'art. 2697 c.c.; rilevava, comunque, che, nel caso in cui le richieste istruttorie di parte attrice fossero state accolte, nel ricalcolo dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, andavano considerati i seguenti principi:
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi legittima se convenuta contrattualmente e conforme alla delibera CICR del 9/2/2000;
- applicazione del criterio dell'art. 1194 c.c. per l'imputazione di versamenti prima agli interessi e alle spese, poi al capitale;
- gli interessi da considerare: quelli pattuiti e indicati negli estratti conto periodici;
- in subordine, interessi previsti dall'art. 117 T.U.B;
- eventuali somme risultanti da un calcolo errato degli interessi anatocistici vanno compensate con il debito complessivo del correntista;
- i conteggi devono tener conto della prescrizione delle rimesse solutorie eseguite oltre dieci anni prima dell'inizio del giudizio, in mancanza di un valido contratto di apertura di credito. Parte resistente, inoltre, contestava, integralmente il calcolo effettuato dal consulente tecnico di parte avversa in quanto basato su documentazione non specificata e incompleta;
sul punto, argomentava che il calcolo era viziato fin dall'inizio poiché non considerava che gli interessi applicabili dovevano essere quelli convenzionali riportati negli estratti conto – mai contestati dalla correntista – e che, inoltre, questi conteggi ignoravano il principio sancito dall'art. 1194 c.c., secondo cui i versamenti dovevano essere prioritariamente imputati a spese e interessi. Argomentava, ancora, che se fosse stato ritenuto opportuno ricorrere a un perito contabile, l'indagine avrebbe dovuto seguire i principi enunciati sopra e non il calcolo parziale e inesatto del consulente dell'attrice. Eccepiva, infine, l'infondatezza delle domande di interessi sulla somma oggetto di restituzione e di risarcimento del danno formulata da parte attrice. Sull'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e sulla richiesta di mutamento di rito – eccezione sollevata dalla controparte – all'udienza del 25.10.2018, il Giudice riservava la decisione;
scioglieva con ordinanza la riserva in data 30.4.2019 ritenendo ammissibile il rito sommario incoato dalla società attrice non ravvisando incompatibilità tra lo stesso e l'esigenza di disporre un solo mezzo istruttorio, pur complesso, quale una consulenza tecnica contabile e disponendo, per l'appunto, CTU
3 contabile e nominando il Dott. per rispondere a quesiti dallo stesso formulati e, segnatamente, Per_1 in ordine: alla ricostruzione del rapporto di conto corrente (e, in particolare, verificare in base alla documentazione prodotta in atti, se era possibile ricostruire l'andamento del contratto di conto corrente oggetto di causa partendo dal primo saldo utile fino alla data di chiusura del conto); al tasso d'interesse applicabile;
all'usura (e, in particolare, accertare, sulla base della documentazione versata in atti, se il tasso d'interesse convenzionale espressamente pattuito nel contratto di conto corrente e in quelli di apertura di credito avesse oltrepassato i limiti del c.d. “tasso soglia”; all'anatocismo; alla commissione di massimo scoperto. In data 5.5.2019, parte resistente depositava istanza di revoca dell'ordinanza del 30.4.2019 chiedendo al Giudice ricomprendersi, tra i quesiti formulati al CTU, uno specifico conteggio che tenesse conto della prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse aventi carattere solutorio eseguite in epoca antecedente al decennio dalla data di incardinamento del presente giudizio e, pertanto, mancando la prova di un valido contratto di apertura del credito, su tutte indistintamente le rimesse del suddetto periodo. In data 7.6.2021 il C.T.U. depositava perizia contabile riguardante i rapporti di conto corrente n. 8995 (ordinario), n. 280808 e n. 280816 (anticipi) in cui il CTU perveniva, sulla base delle indicazioni previste dal mandato alle seguenti risultanze finali:
- c/c n. 8895: CREDITO del correntista € 76.690,25 (ipotesi in cui si tenga conto della eccepita prescrizione delle rimesse solutorie);
- c/anticipi nr. 280808: DEBITO del correntista di € 7.934,14 (senza tenere conto della prescrizione);
- c/anticipi nr. 280816: DEBITO del correntista di € 115.408,84 (senza tenere conto della prescrizione); complessivamente, debito correntista: 76.690,25 – 7.934,14 – 115.408,84 = € 46.652,73. In particolare, CTU, con riferimento al c/c ordinario n. 8895 utilizzava diversi criteri di calcolo:
1. Primo criterio di calcolo;
l'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dall'1/01/1994 al 12/05/2016 utilizzando il primo saldo utile per ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità:
- SA c/c : € 0.00; SA c/c CTU: + € 222.239,24. CP_1 2a. Secondo criterio di calcolo;
l'individuazione delle rimesse solutorie effettuata dal CTU considerando il metodo del “fido diversamente provato” ossia quello risultante dagli estratti c/c e dai riassunti scalari presenti nel fascicolo d'ufficio e tenendo conto del “saldo ricalcolato”; l'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dall'10/01/2001 al 12/05/2016:
- SA c/c : € 0.00; SA c/c CTU: + € 66.427,26. CP_1 2b. Secondo criterio di calcolo;
l'individuazione delle rimesse solutorie effettuata dal CTU considerando l'assenza di fido documentato per mancanza nel fascicolo di valido contratto di apertura di credito su conto corrente. L'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dal 20/12/2002 al 12/05/2016:
- SA c/c : €0.00; SA c/c CTU: + € 22.764,26. CP_1 Nella stessa data, depositava perizia contabile riguardante il rapporto di conto n. 280808 in cui CTU accertava, sulla base delle indicazioni previste dal mandato il seguente esatto dare/avere tra le parti, così riepilogato:
1. Primo criterio di calcolo – l'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dall'1.1.1994 al 5.1.2001 utilizzando il primo saldo utile per ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità:
- SA c/c : € 0.00; SA c/c CTU: € 5.905,08; CP_1
2. Secondo criterio di calcolo – l'individuazione delle rimesse solutore effettuata dal CTU considerando l'assenza di fido documentato per mancanza nel fascicolo di valido contratto di
4 apertura di credito su conto corrente. L'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dal 10.3.1999 al 5.1.2001:
- SA c/c : € 0.00; SA c/c CTU: € 361,34. CP_1
In pari data, depositava perizia contabile riguardante il rapporto di conto n. 280816 e accertava, sulla base delle indicazioni previste dal mandato, il seguente esatto dare/avere tra le parti, così riepilogato:
1. Primo criterio di calcolo – l'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni. Bancarie dall'1.1.1994 al 5.10.2001 utilizzando il primo saldo utile per ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità.
- SA c/c : € 0.01; SA c/c CTU: € 73.593,69; CP_1 2a. Secondo criterio di calcolo – l'individuazione delle rimesse solutorie effettuata dal CTU considerando il metodo del “fido diversamente provato” ossia quello risultante dagli estratti c/c e dai riassunti scalari presenti nel fascicolo d'ufficio e tenendo conto del “saldo ricalcolato”. L'esatto dare/avere. Tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dall'11.9.1997 al 5.10.2001:
- SA c/c : € 0.01; SA c/c CTU: € 48.361,08; CP_1 2b. Secondo criterio di calcolo – l'individuazione delle rimesse solutorie effettuata dal CTU considerando l'assenza di fido documentato per mancanza nel fascicolo di valido contratto di apertura di credito su conto corrente. L'esatto dare/avere tra le parti determinato conteggiando tutte le operazioni bancarie dal 13.2.2001 al 5.10.2001.
- SA c/c n. : € 0.01; SA c/c CTU: € 2.427,89. CP_1 In data 9.11.2021 parte resistente depositava osservazioni alla CTU;
osservava che, come accertato dal CTU, i conti speciali nr. 280808 e nr. 280816 erano stati estinti rispettivamente il 05/01/2001 e il 05/10/2001, quindi in epoca antecedente al decennio dalla domanda (citazione del 26/07/2016 e costituzione in mora del 08/06/2016). Osservava, dunque, che si trattava di rapporti prescritti e che sugli stessi non potesse essere accolta la domanda di ripetizione avanzata dal correntista-attore. Concludeva, pertanto, che a fronte dei predetti rapporti non vi fossero somme ripetibili in favore del correntista;
evidenziava ancora che, peraltro, i saldi dei conti anticipi rideterminati dal CTU non fossero stati correttamente determinati;
al riguardo precisava che nella prassi bancaria le competenze dei conti speciali sono regolate, a mezzo appositi “giroconti”, nel conto corrente di regolamento operazione idonea a sterilizzare gli addebiti stessi;
che, quindi, il conto speciale mostra sempre e soltanto un debito in linea capitale del correntista;
chiedeva, quindi, che il CTP ricalcolasse gli interessi maturati a fronte dei conti speciali espungendo sia gli addebiti per interessi sia gli accrediti per “giroconto”; viceversa, osservava che se si fossero espunti solo gli addebiti per interessi e non anche i relativi (e connessi) “giroconti”, questi ultimi sarebbero stati considerati alla stregua di veri e propri versamenti operati dal correntista. Il C.T.P. chiedeva, pertanto, accertarsi l'estinzione dei due conti anticipi in epoca antecedente al decennio rilevante per la prescrizione;
in subordine, che ricalcolasse gli interessi dei conti speciali 280808 e 280816 espungendo sia gli addebiti delle competenze sia gli accrediti per “giroconto” con i quali dette competenze era state neutralizzate. Parte ricorrente depositava osservazioni rilevando che il CTU non avesse dato risposte esaustive alle osservazioni in ordine al mancato inserimento nel ricalcolo degli anni 1991 e 1992 e argomentava dicendo che il mandato – nella parte in cui chiede al CTU di applicare un “movimento a quadratura” solo nel caso in cui riscontri la mancanza di estratti conto per un periodo massimo di due mesi – dovesse interpretarsi estensivamente chiedendo che lo stesso procedesse al ricalcolo fin dal 31.12.1990 considerando anche il biennio 1991-1992; osservava, ancora, che il CTU, procedendo al ricalcolo delle competenze direttamente sui conti anticipi anziché sul conto ordinario, fosse pervenuto ad un risultato peggiorativo per il correntista di circa € 30.000,00 considerando il ricalcolo dall'1.1.1994 e, ancora di più, se dal 31.12.1990 e che, quindi, la consulenza d'ufficio non fosse condivisibile nella parte in cui non epurava dal conto ordinario le competenze dei conti anticipi le quali erano affluite (sul conto ordinario) con operazioni di giroconto;
infine, con riferimento alla
5 prescrizione delle rimesse solutorie, rilevava, in primo luogo, che il CTU avrebbe dovuto far decorrere il periodo “sensibile” alla prescrizione dal decennio antecedente, non alla domanda giudiziale, bensì alla lettera di costituzione in mora inviata dall'attrice con raccomandata a.r. n. 15015918673-3 .6.2016; in secondo luogo, che il CTU avrebbe dovuto Parte_4 calcolare le rimesse solutorie prescritte partendo dall'inizio del periodo preso in esame (1.1.1994) oppure dal 31.12.1990 e fino al 8.6.2006 avendo cura di considerare (al fine di “riconoscere” le rimesse solutorie) il saldo ricalcolato, cioè il saldo via via epurato dalle illegittimità riscontrate secondo i criteri indicati dal Giudice Istruttore (con interessi legali, senza capitalizzazione, senza c.m.s. e con valuta data operazione). In data 18.11.2021 il Giudice designato disponeva che il C.T.U: già nominato rispondesse ai quesiti delle parti contenuti nelle note scritte del 18.11.2021. In siffatte note il ricorrente chiedeva che il CTU a) preliminarmente epurasse il conto da tutte le somme derivanti dalla illegittima applicazione di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, dalla illegittima capitalizzazione degli interessi e delle altre commissioni, dalla illegittima applicazione di valute e spese non dovute;
b) solo dopo siffatta operazione procedesse ad un primo ricalcolo del conto;
c) solo sui saldi ricalcolati, verificasse se le singole rimesse effettuate dalla correntista imputando le rimesse, per la parte eccedente il fido, al ripristino dello stesso;
e, per la parte non eccedente il fido, al capitale;
le prime solutorie, le secondo solo ripristinatorie;
d) procedesse, infine, alla ricostruzione dell'esatto dare/avere, con imputazione delle rimesse (eventualmente) prescritte;
Nelle note il C.T.P. della banca resistente evidenziava che i conti speciali nn. 280808 e 280816 erano stati estinti in epoca antecedente al decennio anteriore alla domanda giudiziale, e che quindi risultavano senz'altro prescritte le relative richieste della ricorrente;
ed ancora che, laddove disattesa la superiore osservazione sulla maturata prescrizione, al fine di ricalcolare l'incidenza degli interessi su un conto ordinario a cui corrisponde come nella specie un conto anticipi, bisogna espungere sia l'addebito degli interessi eseguito sul conto anticipi, sia il rispettivo accredito del medesimo importo per effettuare il "giroconto" degli stessi interessi sul conto ordinario;
evidenziava che la medesima somma addebitata nel C/A e, con pari data valuta, accreditata per "giroconto" per regolare gli interessi nel C/C di corrispondenza, comporta la sostanziale sterilizzazione sul C/A degli addebiti per competenze, mantenendosi i saldi di detto C/A sempre e soltanto in linea capitale;
e che il CTU errando aveva espunto solo gli addebiti delle competenze e non anche i "giroconti" che, quindi, erano rimasti accreditati sui conti anticipi come se il correntista avesse effettuato dei versamenti a deconto del suo debito in linea capitale. Il C.T.U. depositava 3 relazioni integrative, una per ciascun conto. Parte ricorrente si doleva ancora A) con riferimento al conto corrente ordinario n. 8995, del calcolo eseguito in funzione della decurtazione delle rimesse solutorie prescritte, in quanto il CTU avrebbe dovuto scomputare dal saldo ricostruito dall'1.01.1991 al 12.05.2016 - epurato dagli addebiti indebitamente effettuati, come da ricalcolo eseguito - pari a + € 455.816,23, solo le competenze derivanti dalle rimesse prescritte eventualmente rinvenute nel periodo dal 3.01.1991 al 8.06.2006 (data 10 anni antecedente alla messa in mora); si doleva anche del fatto che le rimesse solutorie fossero state erroneamente individuate nel riconteggio con “fido diversamente provato” quanto meno per gli anni 1991 1 1992 fino a marzo;
B) con riferimento ai conti anticipi, dell'avvenuta verifica della prescrizione delle rimesse solutorie;
ciò in ragione della differente natura di siffatti conti rispetto ai conti ordinari. Il C.T.P. della resistente, in merito alle risultanze finali della CTU, osservava che il CP_1 C.T.U. non aveva tenuto conto dei rilievi già mossi. Le parti chiedevano il richiamo da parte del Giudice affinché rivedesse l'elaborato peritale integrativo. In data 21.10.2023, il Giudice, rilevato che le parti avevano formulato richieste istruttorie e/o si era opposte alla loro ammissione, rimetteva la causa all'udienza dell'11 luglio 2024.
6 All'udienza dell'11.07.2024 il Presidente riservava la decisione. Con ordinanza del 10.9.2024, il Presidente di Sezione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.7.2024, chiedeva al c.t.u. due chiarimenti: il primo, in ordine alla correttezza dei conteggi e al criterio di scomputo delle rimesse solutorie prescritte;
il secondo, volto a chiarire come il c.t.u. avesse trattato i conti anticipi, verificandone la natura (autonomi o transitori rispetto al conto ordinario). Formulava, altresì, alle parti la seguente proposta conciliativa: “il versamento a carico della resistente ed in favore della società ricorrente della somma di euro 50.000,00 quale CP_1 saldo creditore dei conti unitamente considerati;
la corresponsione in favore della ricorrente per mano della resistente delle spese di lite liquidate in euro 7.500,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre 634,00 per spese vive, tutte distratte in favore del Difensore della parte ricorrente;
spese di c.t.u. come liquidate in atti a carico della banca resistente;
ciò in funzione esclusivamente conciliativa: siffatta proposta consente alle parti di abbattere l'alea – intrinseca a tale tipologia di contenzioso spesso caratterizzato dall'incompletezza della documentazione prodotta – del giudizio costi ulteriori correlati alla prosecuzione della lite” e fissava l'udienza del 27.2.2025, onerando il c.t.u. di rispondere ai quesiti sopra indicati, eventualmente rettificando i conteggi già eseguiti. Parte resistente, con atto depositato in data 20.9.2024, dichiarava di aver comunicato alla ricorrente – – di accettare la proposta. Parte_1 Con relazione integrativa depositata in data 13.2.2025, il c.t.u., in riscontro al primo chiarimento richiesto dal Giudice con decreto del 10.9.2024, chiariva le modalità con cui aveva proceduto alla verifica della prescrizione e all'individuazione delle rimesse solutorie sul conto corrente n.8895; precisava che dovevano considerarsi rimesse solutorie quelle che coprivano un saldo a debito (conto scoperto), mentre non lo erano gli accrediti derivanti da storni o rettifiche;
in mancanza del contratto di apertura di credito ed in presenza della concessione di fatto del fido al correntista, il c.t.u. elaborava due ipotesi di calcolo: una “senza fido”, in assenza di contratto scritto, e una “con fido di fatto”, desunto dall'andamento dei movimenti;
in entrambe le ipotesi, il c.t.u. verificava le operazioni dal 3.1.1991 all'8.6.2006, individuando le rimesse aventi natura solutoria e applicando un criterio di imputazione orizzontale, secondo cui ogni rimessa era imputata al pagamento degli oneri del trimestre più remoto, prima di passare a quelli successivi;
dai conteggi effettuati era emerso che, fino al quarto trimestre del 2000, le rimesse solutorie avevano estinto tutte le competenze bancarie indebite e prescritte (interessi, commissioni e spese); concludeva il c.t.u. che nessuna somma era dovuta dalla banca a titolo restitutorio per il periodo prescritto e che i ricalcoli del conto erano stati correttamente eseguiti a partire dal 01.01.2001; in conclusione, il c.t.u. chiariva di aver scomputato dal saldo ricostruito tutte le somme indebite già pagate mediante rimesse aventi carattere solutorio accreditate oltre il decennio anteriore all'atto interruttivo della prescrizione. In riscontro al secondo chiarimento, il c.t.u. precisava le modalità con cui aveva condotto l'analisi del conto corrente ordinario n. 8995 e dei conti anticipi n. 280808 e n. 280816; premetteva che, nella consulenza originaria redatta in esecuzione dell'ordinanza del 30.4.2019, aveva proceduto al ricalcolo autonomo dei saldi, considerando i conti anticipi come rapporti separati e autonomi rispetto al conto ordinario, sebbene intestati al medesimo cliente;
che la banca convenuta aveva osservato che i conti anticipi erano estinti, rispettivamente, il 5.1.2001 e il 5.10.2001, e che i diritti ad essi correlati erano estinti per prescrizione poiché anteriori di oltre dieci anni alla costituzione in mora dell'8.6.2016 e alla citazione del 26.7.2016. Il c.t.u., pur confermando le date di estinzione appena indicate e rimettendo la valutazione in ordine alla dedotta prescrizione dei crediti al giudice, procedeva, comunque, ai conteggi richiesti dal mandato al fine di fornire un quadro completo dei rapporti. Il c.t.u. rappresentava, altresì, che, con ordinanza del 23.11.2021, il Presidente Istruttore aveva disposto lo svolgimento di consulenze tecniche integrative relative al conto ordinario e ai conti anticipi, invitandolo a rispondere ai quesiti integrativi formulati da entrambe le parti;
evidenziava che la ricorrente aveva lamentato la mancata inclusione degli anni 1991 e 1992 nel ricalcolo e aveva richiesto che venissero stralciate dal conto ordinario le competenze dei conti anticipi confluite tramite giroconti;
mentre la resistente aveva ribadito la sopravvenuta estinzione dei crediti per prescrizione con riferimento ai conti anticipi e, in via subordinata, aveva chiesto che nel ricalcolo venissero espunti
7 sia gli addebiti delle competenze sia i corrispondenti accrediti per giroconto, così da neutralizzare gli effetti contabili delle operazioni. Il c.t.u. precisava che, con le tre consulenze integrative depositate in data 28.9.2023, aveva dato riscontro ai quesiti di entrambe le parti, precisando di aver adeguato i ricalcoli alle rispettive osservazioni e, in particolare, epurando dal conto ordinario n. 8995 le competenze addebitate ai conti anticipi n. 280808 e n. 280816, conformemente alla richiesta della ricorrente, ed eliminando dai conti anticipi gli importi accreditati a titolo di giroconto verso il conto ordinario, secondo quanto richiesto da parte resistente;
evidenziava, infine, di aver ricostruito i rapporti in modo coerente con la natura dei conti anticipi e con le contrapposte osservazioni delle parti, trattandoli come conti separati ma contabilmente collegati al conto principale. Con decreto del 24.2.2025, il Presidente della seconda sezione civile disponeva il differimento dell'udienza del 27.2.2025 al 17.4.2025. All'udienza del 17.4.2025, la ricorrente dichiarava di non aver aderito alla proposta e si riportava alle proprie osservazioni del 5.4.2023, insistendo sulla richiesta di richiamo del c.t.u. e lamentando che il c.t.u. non avesse risposto ai chiarimenti richiesti dal Giudice;
la resistente –
[...]
– dichiarava, invece, di aver accettato la proposta. CP_2 Il Presidente di sezione riservava di provvedere sulla richiesta di richiamo del c.t.u. Con decreto del 2.5.2025, a scioglimento della riserva, il Presidente di sezione, ritenuto che il c.t.u. avesse risposto ampiamente al mandato integrativo e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori attività istruttorie – avendo il c.t.u. risposto anche alle reiterate osservazioni del c.t.p. – fissava l'udienza del 9.10.2025 per la comparizione delle parti finalizzata alla conciliazione e alla sottoscrizione del relativo verbale, nonché per l'eventuale precisazione delle conclusioni e discussione orale. Il Presidente di sezione, letta l'istanza depositata in data 5.5.2025 – con la quale parte ricorrente chiedeva termine, anteriore all'udienza del 9.10.2025, per il deposito di note conclusive – concedeva alle parti il richiesto termine sino a 15 giorni prima dell'udienza fissata per il vaglio della proposta conciliativa e per l'eventuale precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Con note conclusive depositate il 22.9.2025, parte ricorrente – dopo aver rappresentato di aver mutato tipo societario e denominazione in con atto notarile del 2.12.2019 – CP_3 ribadiva la richiesta di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate nel corso dei rapporti di conto corrente n. 8995 e dei conti anticipi n. 280808 e n. 280816, per applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute non pattuite, nonché per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
contestava le consulenze tecniche d'ufficio, ritenendole errate nella parte in cui il c.t.u. aveva fatto partire il ricalcolo dal 01.01.2001, anziché dall'1.1.1991, così da escludere indebitamente il periodo rilevante ai fini della prescrizione delle rimesse solutorie;
sosteneva che il consulente avrebbe dovuto scomputare le rimesse prescritte rinvenute tra il 3.1.1991 e l'8.6.2006 e rilevava, inoltre, l'assenza di un valido contratto scritto di conto corrente e di apertura di credito, stipulato in epoca antecedente alla L. 154/1992 sulla trasparenza bancaria, con conseguente nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali, alle c.m.s. e alle spese, per indeterminatezza dell'oggetto. Secondo la ricorrente, il c.t.u. avrebbe dovuto ricostruire i conti sin dal 31.12.1990, anche in presenza di un anno mancante (1993), utilizzando un movimento di raccordo contabile;
applicare il tasso legale, escludendo le c.m.s., spese non pattuite e ogni capitalizzazione;
tener conto del fido di fatto desumibile dagli estratti conto e dagli scalari;
e considerare le rimesse solutorie secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali. In conclusione, insisteva affinché il Tribunale dichiarasse la nullità delle clausole bancarie per indeterminatezza e disponesse un nuovo ricalcolo dei rapporti con applicazione del tasso legale, senza capitalizzazione e senza c.m.s., a partire dal 31.12.1990, con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e al pagamento delle spese di lite e di consulenza. Con note conclusive depositate il 24.9.2024, la resistente si riportava integralmente a tutte le proprie difese e osservazioni, ribadendo la piena correttezza delle consulenze tecniche e sostenendo che le risultanze del c.t.u., in particolare nella relazione del 28.09.2023, dovessero considerarsi
8 definitive. La banca osservava che tale relazione aveva recepito in parte le osservazioni del proprio c.t.p., rettificando i saldi e determinando un risultato negativo per il correntista – a debito per € 46.652,73 –, in luogo del saldo positivo inizialmente ipotizzato. Precisava che, essendo i conti anticipi n. 280808 e n. 280816 estinti nel 2001 non v'erano somme ripetibili in favore del correntista;
sottolineava che, qualora il Giudice avesse dichiarato prescritti i suddetti conti, il c.t.u. avrebbe dovuto mantenere nel ricalcolo del c/c 8995 gli addebiti storici degli interessi relativi a tali conti, erroneamente espunti dal consulente;
rilevava, inoltre, che i risultati del c.t.u. in tema di rimesse solutorie sui conti anticipi erano inattendibili, poiché – come già osservato dal proprio c.t.p. –, tali rapporti non potevano contenere rimesse di natura solutoria. In conclusione, la banca sosteneva che il conto corrente n. 8995 presentava un credito per la banca di € 46.652,73 e che non v'erano somme ripetibili a favore della società attrice;
e il c.t.u., con tre relazioni concordanti, aveva confermato la Contr posizione creditoria della Pertanto, la convenuta insisteva nel rigetto integrale delle domande attrici, con conferma delle risultanze peritali e condanna della controparte alle spese di giudizio. All'udienza del 9.10.2025, il Presidente di sezione riserva di provvedere. Sulle domande di parte ricorrente e sulle difese della parte resistente si osserva quanto segue. Il riparto dell'onere della prova in ipotesi di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito. Nelle controversie relative ai rapporti di conto corrente bancario, l'istituto di credito e il correntista devono dimostrare i fatti alla base delle loro domande ed eccezioni, applicando il principio sancito dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2025, n. 5577). Orbene, occorre in primo luogo muovere da un dato;
parte ricorrente ha promosso sia un'azione di accertamento della nullità di talune pattuizioni relative al contratto di conto corrente su indicato, sia un'azione di ripetizione di indebito. Nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali (ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle), grava sulla parte attrice (odierna ricorrente) l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cassazione civile sez. I, 07.12.2022, n.35979, Cassazione Civile., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480). La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista (attore o ricorrente) non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. (…) Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”). È, infatti, onere della parte che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale “nella
9 domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle (il caso in ispecie), comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore (e ricorrente) non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. (…) Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”); in materia di conto corrente bancario, il cliente che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quanto versato in forza di clausole invalide o addebiti non previsti dal contratto, ha l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione promossa e l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/06/2024, n. 17584); grava, allora, sul correntista l'onere di provare i pagamenti e l'assenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore della banca (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2025, n. 3881). Nella fattispecie in esame parte ricorrente non ha documentato il conto corrente n. 8895, né i conti anticipi;
sennonché trattasi di inerzia che non rileva ai fini della decisione in ragione del fatto che, nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo
10 della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di conto corrente ovvero di apertura di credito;
parte ricorrente ha, invece, prodotto gli estratti conto rilevanti e utili per la ricostruzione dei rapporti negoziali e l'unica lacuna riscontrata – per l'anno 1993 – è stata colmata con un'operazione contabile a quadratura di un versamento (pagina 276 della relazione di c.t.u.) nemmeno contestata dalle parti. Che un contratto di conto corrente sia intercorso tra le parti è pacifico e non contestato dalla resistente, sebbene di esso si sconoscano i dettagli;
che sia (stato) un conto affidato (di fatto) si ricava dal tenore degli estratti conto e dei riassunti scalari prodotti dalla parte ricorrente ed evidenziati anche dal nominato c.t.u., documenti dai quali si ricavano anche le rimesse (solutorie) oggetto della domanda di ripetizione. A tal ultimo riguardo giova osservare che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte….” (Cass. Civ. Sez. I sentenza del 11.11.2022 n. 3334) La preliminare della proponibilità dell'azione di ripetizione Il diritto alla di ripetizione di indebito riferita a poste (asseritamente) illegittime riportate in conto corrente matura – come correttamente argomentato dalla banca resistente - solo alla chiusura del conto, perché solo da quel momento il credito diventa esigibile. Nella fattispecie in esame v'è allegazione e prova documentale che, alla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, il rapporto fosse chiuso. Ciò rende ammissibile e procedibile la domanda di ripetizione, fermo il vaglio dell'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla resistente sulla quale innanzi si argomenterà; resta ferma, invece, la piena proponibilità dell'azione di accertamento negativo. La preliminare questione della decadenza del correntista e della inoppugnabilità delle annotazioni su conto corrente. Deve essere disattesa l'eccezione di parte resistente di decadenza dal diritto del correntista di contestazione degli estratti di conto corrente. A tale riguardo si osserva che per consolidata e condivisibile giurisprudenza, "la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1830 c.c., rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino" (Cass., sez. 1, 19 marzo 2007 n. 6514; cfr. Cass., sez. III, 14 giugno 2012 n. 9720; Cassazione civile , sez. I , 17/11/2016 , n. 23421). La forma e le condizioni contrattuali Tasso d'interesse debitorio/corrispettivo In materia di contratti bancari, ai fini della determinazione degli interessi dovuti dal correntista, già prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalla aziende di credito sulla piazza (nel caso in ispecie in concreto riscontrato anche dal c.t.u. contabile) non era sufficiente a soddisfare l'onere della forma scritta richiesto ai sensi dell'art. 1284, comma terzo, c.c., in quanto sfornito dei requisiti minimi di determinatezza e determinabilità dell'oggetto, essenziali per la validità del contratto;
detto rinvio agli usi è stato, peraltro, oggetto di un puntuale divieto sancito, con effetto non retroattivo, dalla summenzionata legge;
ne deriva che per il contratto in esame, appunto stipulato anteriormente all'entrata in vigore della normativa su citata del 1992, permane la nullità delle clausole prive della necessaria determinazione degli interessi, atteso che le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale;
stante la conclamata la nullità della clausola in esame nella specie il saldo del conto corrente deve essere determinato, ex art. 1284, comma terzo, c.c., applicando il tasso di interesse legale (come correttamente fatto dal c.t.u.; si cfr. pagina 34 della relazione in atti).
11 Va soggiunto che nonostante in ricorso mancasse ogni riferimento all'applicazione degli interessi usurari, il Giudice già designato ha dato mandato al c.t.u. di eseguire una verifica puntuale sul rispetto del c.d. tasso soglia con riferimento sia agli interessi debitori/corrispettivi, sia con riferimento alla commissione di massimo scoperto;
ciò che, in assenza di specifiche allegazioni sul tema, lo scrivente non avrebbe disposto. Sulle risultanze della c.t.u. - che ha escluso qualsivoglia superamento del tasso soglia - le parti nulla hanno osservato. Capitalizzazione trimestrale degli interessi legali Va, invece, accolta la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori applicati dalla banca durante il rapporto negoziale;
il contratto di conto corrente è stato, infatti, stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario. In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c. II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Tribunale Roma, 17.01.2007; Tribunale Monza, 04.12.2007). Né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (Cass. Civ., sez. I, 14.03.2018, n. 6251). Alla luce di quanto fin qui esposto, il consulente tecnico d'ufficio, dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, premesso di aver potuto ricostruire l'andamento del conto corrente senza soluzione di continuità dal 1.7.2005 al 31.3.2014, ha rinvenuto l'applicazione concreta di interessi anatocistici nel rapporto bancario oggetto del presente giudizio, che devono, pertanto, reputarsi illegittimamente versati dal correntista.
12 Per il periodo contrattuale successivo al 19.7.2010, la medesima domanda in merito all'illegittima applicazione da parte della banca di interessi (debitori) anatocistici va accolta e ciò per le ragioni che seguono. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Passando ad analizzare il caso di specie, non è stata fornita prova dalla banca del perfezionamento di un patto di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori;
con la conseguenza che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori deve ritenersi illegittima fino alla data di chiusura del conto come correttamente concluso anche dal nominato c.t.u. La commissione di massimo scoperto Deve considerarsi nulla l'applicazione della commissione di massimo scoperto perché non specificamente pattuita;
non v'è evidenza che sia stata pattuita la misura percentuale, che sia stata pattuita la modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, né che sia stata convenuta la periodicità di addebito;
invero, in siffatta ipotesi il correntista non è grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca;
né v'è prova alcuna che le parti abbiano nel corso del rapporto stipulato clausole conformi – anche con idoneo esercizio di ius variandi - alle previsioni di cui all'art. 2 bis legge 28.1.2009 n. 2 nonché all'art. 117- bis del T.U.B., introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Rimesse solutorie – prescrizione estintiva – addebiti irripetibili Occorre rammentare che, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, vanno distinti i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito – oggetto di specifica eccezione della resistente e CP_1 convenuta - decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Sicché, non essendovi nella specie allegazione alcuna in ordine al pagamento estintivo del saldo debitorio del conto corrente e conti anticipi per mano della società ricorrente, né domanda alcuna di ripetizione di somme di siffatta natura, ai fini del vaglio dell'eccezione di prescrizione estintiva formulata dalla banca assumeranno rilievo le (sole) rimesse (solutorie) con cui il correntista ha ripianato l'esposizione debitoria maturata anche in ragione del rapporto di affidamento (di fatto acclarato e comprovato, nel caso di specie, dai documenti prodotti dal ricorrente ed utilizzati dal c.t.u.
13 nominato); la prescrizione del diritto restitutorio di siffatte rimesse andrà, quindi, valutata guardando alla data in cui esse hanno avuto luogo, nonché alla data della messa in mora avanzata dal correntista (nel caso in ispecie risalente al 8.6.2016) e alla data della domanda giudiziale di ripetizione in esame avente certamente efficacia interruttiva del decorso del termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito versamento. Gli esiti dell'istruttoria contabile Orbene, in esito all'istruttoria contabile (assai faticosa) anche supplementare (parimenti articolata), nonostante la scarsa intellegibilità delle risposte ai chiarimenti sollecitati dallo scrivente (per la porzione in cui il c.t.u. afferma di aver trattato separatamente i conti anticipi e ciò nonostante l'evidente correlazione di essi al conto corrente principale) il Tribunale giudica sostanzialmente corrette le conclusioni algebriche rassegnate dal nominato c.t.u. in relazione alle richieste allo stesso formulate;
sicché, tenuto conto di quanto su argomentato,
- eliminate le commissioni di massimo scoperto addebitate,
- applicato il tasso d'interesse debitorio secondo i criteri indicati in parte motiva,
- espunta ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori,
- escluse tutte le spese e commissioni non specificamente pattuite,
- conteggiati i giorni di valuta con la stessa data di registrazione dell'operazione in mancanza di specifica pattuizione,
- correttamente imputati gli indebiti coperti dalle rimesse solutorie prescritte rinvenute nel periodo dal 3.01.1991 al 8.06.2006, peraltro razionalmente imputate al pagamento degli oneri del trimestre più lontano nel tempo, (pagina 209 della relazione integrativa), stante anche la constatata indifferenza sul calcolo della natura del fido (senza fido o con fido diversamente provato),
- accertato che le rimesse (solutorie) hanno “pagato” tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla banca fino al 1.1.2001 (il IV trimestre del 2000),
- ritenuta, per l'effetto, corretta la rimodulazione dei conteggi di ricalcolo del saldo del conto corrente dal 1.1.2001 (- euro 572.481,67),
- accertata l'irripetibilità delle somme versate indebitamente dal correntista sui due conti anticipi per effetto dell'estinzione del diritto alla ripetizione quale conseguenza del decorso del termine decennale di prescrizione,
- epurate, quindi, dal c/c n. 8995 le competenze del conto anticipi, il saldo del c/c n. 8995 alla data della chiusura del conto è pari ad euro 76.690,25, quindi a credito per il correntista e ricorrente odierno;
il saldo del conto anticipi n. 280808, invece,
- eliminate le commissioni di massimo scoperto addebitate,
- applicato il tasso d'interesse debitorio secondo i criteri indicati in parte motiva,
- espunta ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori,
- escluse tutte le spese e commissioni non specificamente pattuite,
- conteggiati i giorni di valuta con la stessa data di registrazione dell'operazione in mancanza di specifica pattuizione,
- epurati gli importi accreditati sul conto anticipi per eseguire il giroconto sul c/c n. 8995, è pari ad euro – 7.934,14 a debito per il correntista, con una differenza a favore del correntista di euro 2.870,35; il saldo del conto anticipi n. 280816, invece,
- eliminate le commissioni di massimo scoperto addebitate,
- applicato il tasso d'interesse debitorio secondo i criteri indicati in parte motiva,
- espunta ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori,
- escluse tutte le spese e commissioni non specificamente pattuite,
- conteggiati i giorni di valuta con la stessa data di registrazione dell'operazione in mancanza di specifica pattuizione,
- epurati gli importi accreditati sul conto anticipi per eseguire il giroconto sul c/c n. 8995,
14 è pari ad euro – 115.408,83 a debito per il correntista, con una differenza a favore del correntista di euro 21.192,79 Logiche conseguenze: la condanna della resistente al pagamento in favore della società ricorrente e attrice della somma di euro 76.690,25 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo effettivo;
l'accertamento del saldo del conto anticipi n. 280808 alla data della chiusura è pari ad euro – 7.934,14; l'accertamento del saldo del conto anticipi n. 280816 alla data della chiusura è pari ad euro – 115.408,33; le indicate conclusioni sono anche il frutto dell'acclarata maturazione delle preclusioni assertive tipiche del procedimento sommario di cognizione (parte resistente ha formalizzato una sola eccezione in senso proprio di prescrizione estintiva del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie eseguite dal correntista). Le residue domande della ricorrente vanno, invece, tutte rigettate. Orbene, le spese di lite, in ragione degli esiti della lite vanno poste a carico della parte resistente;
quest'ultima va, allora, condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in dispositivo (tariffa vigente, quattro fasi di giudizio, parametri tra minimi e medi, valore dell'accertato) distratte in favore del difensore antistatario Avv. L. Tabacco; le spese di c.t.u.
– come liquidate in atti – vanno poste a carico della parte convenuta e resistente;
parte resistente va anche condannata al rimborso in favore della ricorrente dell'importo del contributo unificato se versato e delle spese di notifica del ricorso
P.q.m.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4230.2016 R.G. promosso da già in persona del legale CP_3 Parte_1 rappresentante, difesa e rappresentata per procura in atti dall'Avv. L. Tabacco, ricorrente, contro
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata per procura in atti CP_2 dall'Avv. G. Sturniolo, parte resistente, così provvede: A) dichiara l'illegittima applicazione con riferimento al c/c n. 8995 e ai conti anticipi contrassegnati dai nn. 280808 e 280816 degli interessi debitori, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, dell'illegittima applicazione di spese e commissioni nella misura indicata in parte motiva;
B) accerta il saldo di conto corrente n. 8995 alla chiusura di euro 76.690,25 a credito per la parte ricorrente;
C) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 76.690,25 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
D) accerta il saldo di conto anticipi al n. 280808 alla chiusura di euro – 7.934,14; E) accerta il saldo di conto anticipi al n. 280816 alla chiusura di euro – 115.408,33; F) rigetta le residue domande della ricorrente;
G) condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 9.000,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa distratte in favore dell'Avv. L. Tabacco;
oltre contributo unificato se versato, oltre spese di notifica del ricorso;
H) pone le spese e compensi di c.t.u. liquidati in atti definitivamente a carico della parte resistente con il diritto della parte ricorrente di ripetere le somme eventualmente versate al c.t.u. al detto titolo. Così deciso in Messina, il 21.10.2025 Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
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