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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14084 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 08/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE
In persona del giudice unico
Dott. Maria Pia De Lorenzo
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 42978 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28/02/2025 all'esito della discussione orale,
tra
, in persona del legale rappresentante, rappresenta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GRILLI GINO DANILO;
Attore
e
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO CP_1 C.F._1
GIANFRANCO;
Convenuto
OGGETTO: surroga conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La , depositava, in data 17.07.2015, innanzi al Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, ricorso per decreto ingiuntivo affinché al sig. venisse CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 27.663,43 (oltre interessi e spese della procedura), quale somma dovuta alla Compagnia in virtù della surrogazione da quest'ultima effettuata nei diritti creditori che la Finanziaria vantava nei confronti del medesimo sig. Controparte_2 per la mancata estinzione del finanziamento a quest'ultimo erogato dalla Finanziaria CP_1 predetta tramite un contratto di finanziamento con rimborso previsto mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio (in breve una “cessione del quinto”). Il finanziamento era stato garantito dalla DI Ass.ni SP per l'ipotesi di mancata restituzione del prestito per perdita impiego del cedente (sig. che, nel caso de quo, si verificava il 12.04.2007. CP_1
2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva il decreto ingiuntivo per come richiesto dalla Compagnia;
ricorso e decreto venivano notificati al debitore (doc. 1 ricorso per ingiunzione e decreto notificati).
3. Il sig. notificava atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che veniva CP_1 dall'opponente notificato alla Compagnia ed iscritto a ruolo presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere al numero di RG. 10058/2017. In buona sostanza, introducendo il giudizio di merito, il sig. eccepiva, da un lato, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per CP_1 violazione del termine della notifica dello stesso, dall'altro la nullità dello stesso poiché emesso da un Tribunale territorialmente non competente, nonché, nel merito, sia la carenza di prova scritta a sostegno del diritto di credito fatto valere dalla Compagnia e dell'effettivo importo delle rate non pagate, sia l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata l'inefficacia del titolo opposto per omessa notifica nel termine di cui all'art. 644 c.p.c., previa revoca dell'ordinanza di rimessione in termini, che venisse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un Giudice territorialmente incompetente ovvero, in ogni caso, la nullità e/o inefficacia del decreto opposto perché infondato in fatto e in diritto (doc. 2 atto di citazione in opposizione).
4. Si costituiva, nel predetto giudizio di opposizione, la Hdi Ass.ni s.p.a. contestando le ragioni dell'opposizione.
5. Il giudizio di opposizione veniva deciso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 2379/2019, pubblicata il 20.09.2019, che - accogliendo la domanda della
Compagnia - rigettava l'opposizione e “per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n.
1675/2015 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere”, nonché “condannava il sig.
al pagamento in favore della (…) delle spese CP_1 Parte_1 processuali che liquida in complessivi euro 2.768,00 per compensi oltre spese generali, cpa e
Iva”.
6. Avverso la predetta sentenza il sig. proponeva appello, innanzi alla Corte di Appello di CP_1
Napoli, sostenendo che il Giudice di primo grado (i) avesse erroneamente ritenuto nulla in quanto vessatoria la clausola di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti laddove prevedeva quale foro per le controversie quello del Tribunale di Roma;
(ii) avesse erroneamente ritenuto legittima la rimessione in termini ottenuta dalla
Compagnia per poter notificare il decreto ingiuntivo opposto (a suo tempo, già più volte notificato), nonché, di conseguenza, erroneamente efficace il decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.; (iii) avesse errato nel disattendere la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e nell'omettere di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione del credito in capo ad (IV) avesse violato a falsamente applicato l'art. Parte_1
1916 c.c., nonché errato nell'omettere di motivare il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente, nonché nell'aver omesso la verifica dell'adempimento del medesimo onere, in relazione ad ogni specifica deduzione dallo stesso opponente effettuata, da parte della Compagnia. L'appellante, quindi, chiedeva, in via principale,
l'accoglimento della opposizione proposta, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, la revoca dello stesso, nonché la dichiarazione che nulla fosse dovuto dall'appellante.
7. Il giudizio veniva iscritto a ruolo presso la Corte di appello di Napoli con n. RG 690/2020.
8. Si costituiva nel giudizio di appello la DI Ass.ni SP la quale, in sintesi (i) rilevava come la competenza fosse stata correttamente individuata nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere stante la residenza del sig. (stante la sua qualità di consumatore), all'epoca della CP_1 notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, in Cellole (CE), località rientrante nella competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ribadiva nel resto le proprie difese già spiegate nel giudizio di primo grado.
9. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2600/24, comunicata dalla cancelleria il
11/6/24, pronunciandosi sull'appello del sig. accoglieva l'eccezione di incompetenza CP_1 per territorio avanzata dall'appellante, ritenendo valida ed efficace la clausola contrattuale che individuava come Foro competente quello del Tribunale di Roma e, pertanto, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e per l'effetto accoglieva l'opposizione proposta dal sig. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
fissava alle parti il termine CP_1 perentorio di 3 mesi dalla notificazione della sentenza (e quindi dal 11/6/24) per la riassunzione del processo dinnanzi al Tribunale di Roma. Condannava la DI Ass.ni SP al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio quantificate in €.
7.600,00 oltre accessori (per il 1° grado) ed in €. 6.946,00 oltre accessori (per il 2° grado) che distraeva in favore dell'avv. Gianfranco D'Angelo dichiaratosi antistatario (doc. 7 sentenza n. 2600/24 Corte Appello Napoli).
10. La riassumeva la causa innanzi al Tribunale di Roma nei Parte_1 confronti del sig. riproponendo nei confronti di quest'ultimo tutte le domande, CP_1 richieste istanze ed eccezioni già formulate in primo grado e in secondo grado e nella precedente fase riportandosi in questa sede a tutti gli atti ivi depositati.
11. Si costituiva eccependo, quale elemento di novità rispetto al passato, CP_1
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione, mentre nel resto riproponeva le medesime doglianze già svolte davanti al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
12. Ritenuta la causa matura per la decisione, era disposto il rinvio per la discussione orale all'del 8.10.2025.
13. Il presente giudizio è procedibile. La controversia in esame non rientra, infatti, tra quelle in materia di “contratti assicurativi, bancari e finanziari” per le quali l'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione non rientrando il contratto nel novero dei contratti bancari. “La cessione del quinto” si sostanzia, infatti, in una particolare forma di prestito personale (ossia un mutuo), il cui rimborso avviene attraverso l'addebito della rata con trattenuta sulle competenze stipendiali, sulla base della previsione di cui all'art. 1260 del codice civile (che attribuisce espressamente a chi vanta un credito la facoltà di cederlo a terzi a titolo oneroso o gratuito). I contratti bancari sono, invece, quei contratti stipulati dall'impresa bancaria finalizzati alla raccolta del riSPrmio, all'erogazione del credito o alla prestazione di relativi servizi.
14. A tal riguardo deve ricordarsi che l'art.10 del T.U.B. stabilisce che la raccolta del riSPrmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria e che questa è riservata alle banche, le quali esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.
Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. L'art.11 del medesimo T.U.B., definisce la raccolta del riSPrmio come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma: sempre secondo i limiti ed i criteri stabiliti dal CICR che determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del riSPrmio. Sicché è a questi contratti che deve essere limitata l'operatività della l'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010.
15. Nel merito le ragioni poste alla base della originaria opposizione sono infondate e dall'altro lato la documentazione depositata nel procedimento monitorio è idonea a supportare la pretesa attorea e a condurre all'accoglimento della relativa domanda.
16. Va precisato che anche nel presente giudizio è stato acquisito agli atti dell'ufficio l'intero fascicolo della fase monitoria, della fase di opposizione e del giudizio svoltosi presso la
Corte d'Appello di Napoli e la parte attrice ha avuto cura di produrre tutti i documenti che erano stati versati in tutti i procedimenti e giudizi. 17. È noto che la documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio ordinario di cognizione, che prosegue per effetto della riassunzione, a entrare nel fascicolo del ricorrente.
18. Ed è consolidato il principio per cui "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" cfr. Cass. S.U. n. 7448/93: esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" cfr. Cass. nn. 6663/02, 15378/00, 15339/00, 9787/97,
1052/95, 12278/92, 1185/03.
19. Va evidenziato che il convenuto senza contestare di aver stipulato il contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso eccepisce che la pretesa creditoria non risulta provata né sarebbe provata la dazione di denaro all'opponente.
20. Le censure, assolutamente generiche, prive di specifici riferimenti al rapporto in esame, sono smentite dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opposta.
21. Quest'ultima, invero, sin dalla fase monitoria depositava, contratto di finanziamento con rimborso previsto mediante cessione pro solvendo del quinto della propria retribuzione mensile, sottoscritto in data 7.11.2006 dal sig. e dalla;
comunicazione di CP_1 CP_2 cessazione del rapporto di lavoro;
conto di estinzione anticipata;
scheda assicurativa;
atto di quietanza e surroga della DI Ass.ni SP alla . CP_2
22. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”. Anche nella ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Cass.SU. 30.10.2001 n.13533. 23. Pertanto, considerata la prova del credito fornita dall'opposta, le ragioni dell'opposizione basate su detti assunti devono essere rigettate in quanto, in base ai principi generali di onere della prova, a fronte del deposito da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
24. Parte opponente ha, poi, ribadito l'eccezione già formulata all'udienza del 21/05/2018 nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in cui era stata sostenuta l'insussistenza del diritto di regresso e la nullità ed inefficacia, ai sensi del Codice del Consumo, della clausola di cui all'art. 6 delle condizioni generali allegate al contratto di finanziamento con cessione del quinto, la quale prevede che ”per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi di Impiego, la Compagnia di assicurazione sarà surrogata alla Cessionaria, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il cedente”, segnalando, altresì, che l'art. 14 c. 2 del regolamento ISVAP n. 29/2009, nel classificare la polizza per il rischio impiego nel ramo “perdita pecuniaria”, escluderebbe implicitamente la possibilità di regresso da parte della Compagnia assicurativa.
25. Giova osservare che, in materia di mutui con cessione del quinto dello stipendio, l'art. 54
D.P.R. n. 180/1950 richiede una copertura assicurativa obbligatoria “sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
26. La normativa applicabile prevede al riguardo due tipi di polizze “Rischio d'Impiego” diverse tra loro, giacché il codice delle assicurazioni private (art. 2 del d.lgs. n. 209 del
2005) ha demandato ad un successivo regolamento l'emanazione delle istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi.
27. L'art. 14 del Regolamento ISVAP n. 29 del 2009, ha distinto:
- la polizza “rischio credito”, in cui l'unica beneficiaria del contratto di assicurazione è la finanziaria. Nel caso in cui il lavoratore/mutuatario/cedente stipula una polizza di questo tipo e subisce la perdita del rapporto di lavoro, l'assicurazione provvede ad indennizzare la finanziaria, pagando le rate mancanti, dopodiché potrà agire in surroga chiedendo al lavoratore l'intero importo liquidato a favore della finanziaria.
In tal caso il premio assicurativo è pagato dalla finanziaria;
- la polizza “perdite pecuniarie”, in cui è il lavoratore/mutuatario/cedente ad essere coperto dal rischio di perdita del posto di lavoro, in quanto la compagnia di assicurazione che paga l'indennizzo alla finanziaria, in misura corrispondente alle rate ancora dovute, non può surrogarsi nei diritti della finanziaria verso il mutuatario. In tal caso, il premio assicurativo è pagato dal lavoratore e risulta in evidenza sulla polizza contrattuale.
28. La differenza sostanziale tra le due polizze assicurative si trova nella copertura offerta, ossia, nella protezione che offrono al lavoratore/mutuatario/cessionario in caso di perdita del lavoro.
29. In particolare, nel caso d'interruzione del rapporto di lavoro, la polizza assicurativa “perdite pecuniarie” garantisce al lavoratore/mutuatario/cessionario - soggetto in favore del quale è stipulata - una copertura maggiore, in quanto il premio è pagato dal lavoratore ed il contratto non può prevedere meccanismi di surrogazione nei confronti dell'assicurato che svuoterebbero la copertura assicurativa pagata dallo stesso.
30. Sul punto, le contestazioni di parte opponente prendono le mosse dal presupposto che la polizza assicurativa n. 026450, accessoria al finanziamento de quo, datato 07.11.2006 fosse volta a beneficio e garanzia del mutuatario anziché a beneficio e garanzia della finanziaria mutuante, senza tuttavia argomentare funditus tale affermazione.
31. Dunque, nel caso concreto, si pone una questione di interpretazione del contratto di assicurazione e, segnatamente, del soggetto beneficiario dell'assicurazione, ossia se debba ritenersi tale il finanziato oppure il finanziatore.
32. Una volta appurato che i contraenti hanno voluto stipulare un'assicurazione a copertura del rischio di insolvenza connesso all'eventuale perdita di lavoro del finanziato, occorre stabilire se la stessa è a favore di una parte anziché dell'altra, e ricondurla all'uno o all'altro tipo di contratto assicurativo.
33. Solo nel caso in cui le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo e nel contratto di assicurazione siano intese a vantaggio del finanziatore, risulterebbe giustificata la clausola sul diritto di surroga dell'assicuratore a carico del mutuatario.
34. In tal caso, infatti, il finanziato rimane estraneo al rapporto assicurativo e la sua adesione alla polizza assicurativa si inquadra nel contratto a favore del terzo (il finanziatore).
35. Diversamente, ove emerga che l'assicurazione sia stata stipulata a vantaggio del finanziato, la clausola che prevede la surroga dell'assicuratore nei diritti del finanziatore verso il finanziato, farebbe venire meno la stessa causa del contratto di assicurazione, consistente nel trasferimento del rischio, a fronte del pagamento del premio, dall'assicurato all'assicuratore. 36. Nell'esaminare una fattispecie del tutto analoga alla presente, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva qualificato l'operazione negoziale in esame in termini di contratto di assicurazione a favore di terzo (Cass., Ord. n. 9866/2022), disattendendo le argomentazioni che in genere vengono fornite per sostenere che la polizza assicurativa de qua sarebbe stata stipulata a favore di un soggetto diverso dal finanziatore.
37. La S.C. ha, in primo luogo, confermato la correttezza della sentenza impugnata laddove, per ragioni temporali, ha escluso l'applicazione del codice Isvap del 2009 ad un contratto di assicurazione stipulato - come quello in esame - in epoca anteriore.
38. A tal fine, ha richiamato l'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 29 del 2009 che ne prevede l'applicazione ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore.
39. In ogni caso, i giudici di legittimità hanno precisato che la classificazione introdotta dal regolamento ha bisogno di essere applicata al caso concreto, essendo comunque necessario che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e riferite all'una o all'altra ipotesi classificatoria. Difatti, “la riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto”.
40. Dunque, per stabilire se l'assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore o del finanziato, occorre interpretare i contratti di finanziamento e di assicurazione, e non basarsi unicamente sul regolamento di attuazione della legge del 2005, il quale prevede che un contratto va considerato come a garanzia della perdita subìta dal finanziatore quando è stipulato nell'interesse di quest'ultimo e, dunque, dà per presupposto che, nel caso concreto, si sia accertato che la stipula sia avvenuta nell'interesse del finanziatore anziché del finanziato.
41. A tale stregua, nella fattispecie concreta, l'interpretazione delle pattuizioni contenute nei contratti in questione, deve essere finalizzata a verificare se l'assicurazione si inquadri nello schema del contratto a favore di terzo e, in quanto tale, risulti stipulata a beneficio del finanziatore e non del finanziato.
42. A favore della tesi secondo la quale l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore deporrebbero in effetti le clausole del contratto di mutuo e quelle delle condizioni generali di polizza nelle quali è espressamente previsto, da un lato, che è obbligatoria a carico del debitore finanziato la stipula di una assicurazione per il caso di perdita del lavoro e, dunque, di impossibilità di pagare il mutuo, giacché nel frontespizio della proposta di contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile è indicato espressamente che l'operazione deve essere assistita da polizza assicurativa contro rischio morte o perdita di impiego da parte del cedente e che, dall'altro lato, all'art. 6 delle condizioni generali del contratto di mutuo mediante cessione di quote dello stipendio l'assicuratore ha diritto di surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario.
43. Dall'insieme di queste condizioni contrattuali si ritiene che l'assicurazione sia stata stipulata nell'interesse del finanziatore, anche e soprattutto stante la pattuizione espressa di un diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo:
è di tutta evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce che esso, come visto, ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell'interesse del finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione fosse invece nell'interesse di costui, ma cosi non
è.
44. Né appare incompatibile con questa qualificazione la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito.
45. Il convenuto ha poi denunciato la violazione dell'articolo 1341 del codice civile nonché dell'articolo 33 della legge 206 del 2005: il cosiddetto codice del consumo. Anche tale problematica è stata affrontata e risolta in sede di legittimità.
46. La clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato sarebbe nulla ai sensi dell'articolo 1341 с.с. ed avrebbe dovuto essere riconosciuta tale in quanto vessatoria e mai sottoscritta dal ricorrente. Il motivo è infondato. Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'articolo 1341 с.с.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria a quella adottata in premessa: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. 47. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione sia il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione.
48. In conclusione, in conseguenza della qualificazione dell'operazione negoziale in esame come una assicurazione stipulata -utilizzando lo schema negoziale del contratto a favore di terzo - nell'interesse del finanziatore, anziché nell'interesse del finanziato, deve ritenersi valida la previsione del diritto di surroga, espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione è stata stipulata non già a beneficio del finanziato, bensì a beneficio del finanziatore.
49. Passando all'esame delle ulteriori censure, è destituita di fondamento anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, sul presupposto che “ai sensi dell'art. 2952 CC i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (nel caso de quo il termine decorre dall'avvenuto pagamento da parte del garante che agisce in surroga)”.
50. Nella fattispecie in esame, infatti, non trova applicazione la prescrizione breve prevista dall'art. 2952. Al riguardo, è sufficiente ricordare che la DI S.p.A. non ha azionato il diritto di rivalsa spettante all'assicuratore verso l'assicurato - diritto derivante dal contratto di assicurazione - bensì il diritto di credito vantato dalla nei confronti dell per il CP_2 CP_1 pagamento delle residue rate di mutuo non ancora scadute alla data di cessazione del rapporto di lavoro: obbligazione nel cui lato attivo si è validamente surrogata alla DI
S.p.A. a seguito della liquidazione del sinistro in favore della stessa. Peraltro, è in atti l'inequivocabile esercizio del diritto di credito da parte di DI che con missiva ricevuta in data 12/02/2015 (cfr. pag 54 dell'allegato contenente tutti i documenti del fascicolo di secondo grado) ha interrotto validamente il termine prescrizionale decennale decorrente non prima della data di estinzione del rapporto di lavoro (12/04/2007).
51. Anche l'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.
52. Stante la revoca del decreto ingiuntivo per difetto di competenza, deve accogliersi la domanda di condanna formulata da DI SP nei confronti del convenuto.
53. Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55 del 2014 in virtù del valore della controversia, seguono la soccombenza dell'opponente.
P. Q. M.
il Giudice unico, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento della somma di €. CP_1 27.663,43 oltre interessi;
condanna al pagamento in favore di c.f. in CP_1 Controparte_3 P.IVA_1 persona del procuratore dott. , delle spese processuali che liquida in complessivi € Persona_1
2.768,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali come per legge, IVA e CPA.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza di discussione del 08/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE
In persona del giudice unico
Dott. Maria Pia De Lorenzo
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 42978 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28/02/2025 all'esito della discussione orale,
tra
, in persona del legale rappresentante, rappresenta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GRILLI GINO DANILO;
Attore
e
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO CP_1 C.F._1
GIANFRANCO;
Convenuto
OGGETTO: surroga conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La , depositava, in data 17.07.2015, innanzi al Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, ricorso per decreto ingiuntivo affinché al sig. venisse CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 27.663,43 (oltre interessi e spese della procedura), quale somma dovuta alla Compagnia in virtù della surrogazione da quest'ultima effettuata nei diritti creditori che la Finanziaria vantava nei confronti del medesimo sig. Controparte_2 per la mancata estinzione del finanziamento a quest'ultimo erogato dalla Finanziaria CP_1 predetta tramite un contratto di finanziamento con rimborso previsto mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio (in breve una “cessione del quinto”). Il finanziamento era stato garantito dalla DI Ass.ni SP per l'ipotesi di mancata restituzione del prestito per perdita impiego del cedente (sig. che, nel caso de quo, si verificava il 12.04.2007. CP_1
2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva il decreto ingiuntivo per come richiesto dalla Compagnia;
ricorso e decreto venivano notificati al debitore (doc. 1 ricorso per ingiunzione e decreto notificati).
3. Il sig. notificava atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che veniva CP_1 dall'opponente notificato alla Compagnia ed iscritto a ruolo presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere al numero di RG. 10058/2017. In buona sostanza, introducendo il giudizio di merito, il sig. eccepiva, da un lato, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per CP_1 violazione del termine della notifica dello stesso, dall'altro la nullità dello stesso poiché emesso da un Tribunale territorialmente non competente, nonché, nel merito, sia la carenza di prova scritta a sostegno del diritto di credito fatto valere dalla Compagnia e dell'effettivo importo delle rate non pagate, sia l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata l'inefficacia del titolo opposto per omessa notifica nel termine di cui all'art. 644 c.p.c., previa revoca dell'ordinanza di rimessione in termini, che venisse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un Giudice territorialmente incompetente ovvero, in ogni caso, la nullità e/o inefficacia del decreto opposto perché infondato in fatto e in diritto (doc. 2 atto di citazione in opposizione).
4. Si costituiva, nel predetto giudizio di opposizione, la Hdi Ass.ni s.p.a. contestando le ragioni dell'opposizione.
5. Il giudizio di opposizione veniva deciso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 2379/2019, pubblicata il 20.09.2019, che - accogliendo la domanda della
Compagnia - rigettava l'opposizione e “per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n.
1675/2015 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere”, nonché “condannava il sig.
al pagamento in favore della (…) delle spese CP_1 Parte_1 processuali che liquida in complessivi euro 2.768,00 per compensi oltre spese generali, cpa e
Iva”.
6. Avverso la predetta sentenza il sig. proponeva appello, innanzi alla Corte di Appello di CP_1
Napoli, sostenendo che il Giudice di primo grado (i) avesse erroneamente ritenuto nulla in quanto vessatoria la clausola di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti laddove prevedeva quale foro per le controversie quello del Tribunale di Roma;
(ii) avesse erroneamente ritenuto legittima la rimessione in termini ottenuta dalla
Compagnia per poter notificare il decreto ingiuntivo opposto (a suo tempo, già più volte notificato), nonché, di conseguenza, erroneamente efficace il decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.; (iii) avesse errato nel disattendere la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e nell'omettere di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione del credito in capo ad (IV) avesse violato a falsamente applicato l'art. Parte_1
1916 c.c., nonché errato nell'omettere di motivare il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente, nonché nell'aver omesso la verifica dell'adempimento del medesimo onere, in relazione ad ogni specifica deduzione dallo stesso opponente effettuata, da parte della Compagnia. L'appellante, quindi, chiedeva, in via principale,
l'accoglimento della opposizione proposta, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, la revoca dello stesso, nonché la dichiarazione che nulla fosse dovuto dall'appellante.
7. Il giudizio veniva iscritto a ruolo presso la Corte di appello di Napoli con n. RG 690/2020.
8. Si costituiva nel giudizio di appello la DI Ass.ni SP la quale, in sintesi (i) rilevava come la competenza fosse stata correttamente individuata nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere stante la residenza del sig. (stante la sua qualità di consumatore), all'epoca della CP_1 notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, in Cellole (CE), località rientrante nella competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ribadiva nel resto le proprie difese già spiegate nel giudizio di primo grado.
9. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2600/24, comunicata dalla cancelleria il
11/6/24, pronunciandosi sull'appello del sig. accoglieva l'eccezione di incompetenza CP_1 per territorio avanzata dall'appellante, ritenendo valida ed efficace la clausola contrattuale che individuava come Foro competente quello del Tribunale di Roma e, pertanto, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e per l'effetto accoglieva l'opposizione proposta dal sig. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
fissava alle parti il termine CP_1 perentorio di 3 mesi dalla notificazione della sentenza (e quindi dal 11/6/24) per la riassunzione del processo dinnanzi al Tribunale di Roma. Condannava la DI Ass.ni SP al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio quantificate in €.
7.600,00 oltre accessori (per il 1° grado) ed in €. 6.946,00 oltre accessori (per il 2° grado) che distraeva in favore dell'avv. Gianfranco D'Angelo dichiaratosi antistatario (doc. 7 sentenza n. 2600/24 Corte Appello Napoli).
10. La riassumeva la causa innanzi al Tribunale di Roma nei Parte_1 confronti del sig. riproponendo nei confronti di quest'ultimo tutte le domande, CP_1 richieste istanze ed eccezioni già formulate in primo grado e in secondo grado e nella precedente fase riportandosi in questa sede a tutti gli atti ivi depositati.
11. Si costituiva eccependo, quale elemento di novità rispetto al passato, CP_1
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione, mentre nel resto riproponeva le medesime doglianze già svolte davanti al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
12. Ritenuta la causa matura per la decisione, era disposto il rinvio per la discussione orale all'del 8.10.2025.
13. Il presente giudizio è procedibile. La controversia in esame non rientra, infatti, tra quelle in materia di “contratti assicurativi, bancari e finanziari” per le quali l'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione non rientrando il contratto nel novero dei contratti bancari. “La cessione del quinto” si sostanzia, infatti, in una particolare forma di prestito personale (ossia un mutuo), il cui rimborso avviene attraverso l'addebito della rata con trattenuta sulle competenze stipendiali, sulla base della previsione di cui all'art. 1260 del codice civile (che attribuisce espressamente a chi vanta un credito la facoltà di cederlo a terzi a titolo oneroso o gratuito). I contratti bancari sono, invece, quei contratti stipulati dall'impresa bancaria finalizzati alla raccolta del riSPrmio, all'erogazione del credito o alla prestazione di relativi servizi.
14. A tal riguardo deve ricordarsi che l'art.10 del T.U.B. stabilisce che la raccolta del riSPrmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria e che questa è riservata alle banche, le quali esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.
Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. L'art.11 del medesimo T.U.B., definisce la raccolta del riSPrmio come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma: sempre secondo i limiti ed i criteri stabiliti dal CICR che determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del riSPrmio. Sicché è a questi contratti che deve essere limitata l'operatività della l'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010.
15. Nel merito le ragioni poste alla base della originaria opposizione sono infondate e dall'altro lato la documentazione depositata nel procedimento monitorio è idonea a supportare la pretesa attorea e a condurre all'accoglimento della relativa domanda.
16. Va precisato che anche nel presente giudizio è stato acquisito agli atti dell'ufficio l'intero fascicolo della fase monitoria, della fase di opposizione e del giudizio svoltosi presso la
Corte d'Appello di Napoli e la parte attrice ha avuto cura di produrre tutti i documenti che erano stati versati in tutti i procedimenti e giudizi. 17. È noto che la documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio ordinario di cognizione, che prosegue per effetto della riassunzione, a entrare nel fascicolo del ricorrente.
18. Ed è consolidato il principio per cui "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" cfr. Cass. S.U. n. 7448/93: esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" cfr. Cass. nn. 6663/02, 15378/00, 15339/00, 9787/97,
1052/95, 12278/92, 1185/03.
19. Va evidenziato che il convenuto senza contestare di aver stipulato il contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso eccepisce che la pretesa creditoria non risulta provata né sarebbe provata la dazione di denaro all'opponente.
20. Le censure, assolutamente generiche, prive di specifici riferimenti al rapporto in esame, sono smentite dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opposta.
21. Quest'ultima, invero, sin dalla fase monitoria depositava, contratto di finanziamento con rimborso previsto mediante cessione pro solvendo del quinto della propria retribuzione mensile, sottoscritto in data 7.11.2006 dal sig. e dalla;
comunicazione di CP_1 CP_2 cessazione del rapporto di lavoro;
conto di estinzione anticipata;
scheda assicurativa;
atto di quietanza e surroga della DI Ass.ni SP alla . CP_2
22. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”. Anche nella ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Cass.SU. 30.10.2001 n.13533. 23. Pertanto, considerata la prova del credito fornita dall'opposta, le ragioni dell'opposizione basate su detti assunti devono essere rigettate in quanto, in base ai principi generali di onere della prova, a fronte del deposito da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
24. Parte opponente ha, poi, ribadito l'eccezione già formulata all'udienza del 21/05/2018 nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in cui era stata sostenuta l'insussistenza del diritto di regresso e la nullità ed inefficacia, ai sensi del Codice del Consumo, della clausola di cui all'art. 6 delle condizioni generali allegate al contratto di finanziamento con cessione del quinto, la quale prevede che ”per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi di Impiego, la Compagnia di assicurazione sarà surrogata alla Cessionaria, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il cedente”, segnalando, altresì, che l'art. 14 c. 2 del regolamento ISVAP n. 29/2009, nel classificare la polizza per il rischio impiego nel ramo “perdita pecuniaria”, escluderebbe implicitamente la possibilità di regresso da parte della Compagnia assicurativa.
25. Giova osservare che, in materia di mutui con cessione del quinto dello stipendio, l'art. 54
D.P.R. n. 180/1950 richiede una copertura assicurativa obbligatoria “sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
26. La normativa applicabile prevede al riguardo due tipi di polizze “Rischio d'Impiego” diverse tra loro, giacché il codice delle assicurazioni private (art. 2 del d.lgs. n. 209 del
2005) ha demandato ad un successivo regolamento l'emanazione delle istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi.
27. L'art. 14 del Regolamento ISVAP n. 29 del 2009, ha distinto:
- la polizza “rischio credito”, in cui l'unica beneficiaria del contratto di assicurazione è la finanziaria. Nel caso in cui il lavoratore/mutuatario/cedente stipula una polizza di questo tipo e subisce la perdita del rapporto di lavoro, l'assicurazione provvede ad indennizzare la finanziaria, pagando le rate mancanti, dopodiché potrà agire in surroga chiedendo al lavoratore l'intero importo liquidato a favore della finanziaria.
In tal caso il premio assicurativo è pagato dalla finanziaria;
- la polizza “perdite pecuniarie”, in cui è il lavoratore/mutuatario/cedente ad essere coperto dal rischio di perdita del posto di lavoro, in quanto la compagnia di assicurazione che paga l'indennizzo alla finanziaria, in misura corrispondente alle rate ancora dovute, non può surrogarsi nei diritti della finanziaria verso il mutuatario. In tal caso, il premio assicurativo è pagato dal lavoratore e risulta in evidenza sulla polizza contrattuale.
28. La differenza sostanziale tra le due polizze assicurative si trova nella copertura offerta, ossia, nella protezione che offrono al lavoratore/mutuatario/cessionario in caso di perdita del lavoro.
29. In particolare, nel caso d'interruzione del rapporto di lavoro, la polizza assicurativa “perdite pecuniarie” garantisce al lavoratore/mutuatario/cessionario - soggetto in favore del quale è stipulata - una copertura maggiore, in quanto il premio è pagato dal lavoratore ed il contratto non può prevedere meccanismi di surrogazione nei confronti dell'assicurato che svuoterebbero la copertura assicurativa pagata dallo stesso.
30. Sul punto, le contestazioni di parte opponente prendono le mosse dal presupposto che la polizza assicurativa n. 026450, accessoria al finanziamento de quo, datato 07.11.2006 fosse volta a beneficio e garanzia del mutuatario anziché a beneficio e garanzia della finanziaria mutuante, senza tuttavia argomentare funditus tale affermazione.
31. Dunque, nel caso concreto, si pone una questione di interpretazione del contratto di assicurazione e, segnatamente, del soggetto beneficiario dell'assicurazione, ossia se debba ritenersi tale il finanziato oppure il finanziatore.
32. Una volta appurato che i contraenti hanno voluto stipulare un'assicurazione a copertura del rischio di insolvenza connesso all'eventuale perdita di lavoro del finanziato, occorre stabilire se la stessa è a favore di una parte anziché dell'altra, e ricondurla all'uno o all'altro tipo di contratto assicurativo.
33. Solo nel caso in cui le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo e nel contratto di assicurazione siano intese a vantaggio del finanziatore, risulterebbe giustificata la clausola sul diritto di surroga dell'assicuratore a carico del mutuatario.
34. In tal caso, infatti, il finanziato rimane estraneo al rapporto assicurativo e la sua adesione alla polizza assicurativa si inquadra nel contratto a favore del terzo (il finanziatore).
35. Diversamente, ove emerga che l'assicurazione sia stata stipulata a vantaggio del finanziato, la clausola che prevede la surroga dell'assicuratore nei diritti del finanziatore verso il finanziato, farebbe venire meno la stessa causa del contratto di assicurazione, consistente nel trasferimento del rischio, a fronte del pagamento del premio, dall'assicurato all'assicuratore. 36. Nell'esaminare una fattispecie del tutto analoga alla presente, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva qualificato l'operazione negoziale in esame in termini di contratto di assicurazione a favore di terzo (Cass., Ord. n. 9866/2022), disattendendo le argomentazioni che in genere vengono fornite per sostenere che la polizza assicurativa de qua sarebbe stata stipulata a favore di un soggetto diverso dal finanziatore.
37. La S.C. ha, in primo luogo, confermato la correttezza della sentenza impugnata laddove, per ragioni temporali, ha escluso l'applicazione del codice Isvap del 2009 ad un contratto di assicurazione stipulato - come quello in esame - in epoca anteriore.
38. A tal fine, ha richiamato l'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 29 del 2009 che ne prevede l'applicazione ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore.
39. In ogni caso, i giudici di legittimità hanno precisato che la classificazione introdotta dal regolamento ha bisogno di essere applicata al caso concreto, essendo comunque necessario che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e riferite all'una o all'altra ipotesi classificatoria. Difatti, “la riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto”.
40. Dunque, per stabilire se l'assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore o del finanziato, occorre interpretare i contratti di finanziamento e di assicurazione, e non basarsi unicamente sul regolamento di attuazione della legge del 2005, il quale prevede che un contratto va considerato come a garanzia della perdita subìta dal finanziatore quando è stipulato nell'interesse di quest'ultimo e, dunque, dà per presupposto che, nel caso concreto, si sia accertato che la stipula sia avvenuta nell'interesse del finanziatore anziché del finanziato.
41. A tale stregua, nella fattispecie concreta, l'interpretazione delle pattuizioni contenute nei contratti in questione, deve essere finalizzata a verificare se l'assicurazione si inquadri nello schema del contratto a favore di terzo e, in quanto tale, risulti stipulata a beneficio del finanziatore e non del finanziato.
42. A favore della tesi secondo la quale l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore deporrebbero in effetti le clausole del contratto di mutuo e quelle delle condizioni generali di polizza nelle quali è espressamente previsto, da un lato, che è obbligatoria a carico del debitore finanziato la stipula di una assicurazione per il caso di perdita del lavoro e, dunque, di impossibilità di pagare il mutuo, giacché nel frontespizio della proposta di contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile è indicato espressamente che l'operazione deve essere assistita da polizza assicurativa contro rischio morte o perdita di impiego da parte del cedente e che, dall'altro lato, all'art. 6 delle condizioni generali del contratto di mutuo mediante cessione di quote dello stipendio l'assicuratore ha diritto di surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario.
43. Dall'insieme di queste condizioni contrattuali si ritiene che l'assicurazione sia stata stipulata nell'interesse del finanziatore, anche e soprattutto stante la pattuizione espressa di un diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo:
è di tutta evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce che esso, come visto, ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell'interesse del finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione fosse invece nell'interesse di costui, ma cosi non
è.
44. Né appare incompatibile con questa qualificazione la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito.
45. Il convenuto ha poi denunciato la violazione dell'articolo 1341 del codice civile nonché dell'articolo 33 della legge 206 del 2005: il cosiddetto codice del consumo. Anche tale problematica è stata affrontata e risolta in sede di legittimità.
46. La clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato sarebbe nulla ai sensi dell'articolo 1341 с.с. ed avrebbe dovuto essere riconosciuta tale in quanto vessatoria e mai sottoscritta dal ricorrente. Il motivo è infondato. Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'articolo 1341 с.с.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria a quella adottata in premessa: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. 47. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione sia il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione.
48. In conclusione, in conseguenza della qualificazione dell'operazione negoziale in esame come una assicurazione stipulata -utilizzando lo schema negoziale del contratto a favore di terzo - nell'interesse del finanziatore, anziché nell'interesse del finanziato, deve ritenersi valida la previsione del diritto di surroga, espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione è stata stipulata non già a beneficio del finanziato, bensì a beneficio del finanziatore.
49. Passando all'esame delle ulteriori censure, è destituita di fondamento anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, sul presupposto che “ai sensi dell'art. 2952 CC i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (nel caso de quo il termine decorre dall'avvenuto pagamento da parte del garante che agisce in surroga)”.
50. Nella fattispecie in esame, infatti, non trova applicazione la prescrizione breve prevista dall'art. 2952. Al riguardo, è sufficiente ricordare che la DI S.p.A. non ha azionato il diritto di rivalsa spettante all'assicuratore verso l'assicurato - diritto derivante dal contratto di assicurazione - bensì il diritto di credito vantato dalla nei confronti dell per il CP_2 CP_1 pagamento delle residue rate di mutuo non ancora scadute alla data di cessazione del rapporto di lavoro: obbligazione nel cui lato attivo si è validamente surrogata alla DI
S.p.A. a seguito della liquidazione del sinistro in favore della stessa. Peraltro, è in atti l'inequivocabile esercizio del diritto di credito da parte di DI che con missiva ricevuta in data 12/02/2015 (cfr. pag 54 dell'allegato contenente tutti i documenti del fascicolo di secondo grado) ha interrotto validamente il termine prescrizionale decennale decorrente non prima della data di estinzione del rapporto di lavoro (12/04/2007).
51. Anche l'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.
52. Stante la revoca del decreto ingiuntivo per difetto di competenza, deve accogliersi la domanda di condanna formulata da DI SP nei confronti del convenuto.
53. Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55 del 2014 in virtù del valore della controversia, seguono la soccombenza dell'opponente.
P. Q. M.
il Giudice unico, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento della somma di €. CP_1 27.663,43 oltre interessi;
condanna al pagamento in favore di c.f. in CP_1 Controparte_3 P.IVA_1 persona del procuratore dott. , delle spese processuali che liquida in complessivi € Persona_1
2.768,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali come per legge, IVA e CPA.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza di discussione del 08/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo