Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 236/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE UNICA Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 236/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) ed (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, C.F._2 dall'Avv. Marco Nencini e dall'Avv. Stefania Salvetti, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI),
Via XXV Aprile n. 112, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, per ed l'Avv. Marco Nencini e l'Avv. Parte_1 Parte_2
Stefania Salvetti hanno concluso chiedendo di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mantenere un contegno di reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove più lo riterrà opportuno la propria residenza.
2) Il sig. continuerà a vivere con i figli, e , maggiorenni ma Parte_1 Per_1 Per_2
al momento non economicamente autosufficienti e in cerca di occupazione, nella casa familiare sita in
Colle di Val d'Elsa (SI), Via Armando Diaz n.119 int.n.3, piano 2, provvedendo a volturare a suo nome ed a sua cura e spese tutti i contratti delle utenze e dei servizi dell'immobile;
3) L'asporto dovrà avvenire entro i 90 giorni successivi alla udienza presidenziale ma potrà essere effettuato, già a far data dalla firma del presente ricorso;
4) I figli e , maggiorenni, risiederanno nella casa familiare con il padre, e Per_1 Per_2
decideranno autonomamente e liberamente tempi e modi di permanenza presso la casa della madre, in accordo con ella;
5) I ricorrenti nei limiti delle loro capacità reddituali e in quota proporzionale al periodo di permanenza dei figli presso la casa di ciascun genitore, contribuiranno al loro mantenimento fino a quando non saranno economicamente autosufficienti;
6) Le spese straordinarie per i figli (quali ad esempio le spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale), saranno rimborsate al 50% dal genitore che non le ha sostenute all'altro previa esibizione della relativa ricevuta. Le parti precisano che fanno espresso riferimento al
Protocollo del Tribunale di Siena che si allega e che saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno le spese straordinarie previa esibizione della documentazione giustificativa. Le detrazioni delle spese straordinarie saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi i genitori tempestivamente richiederanno e metteranno a disposizione dell'altro genitore, i documenti fiscali relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
7) I coniugi convengono che il 100% della nuda proprietà della casa familiare, attualmente in comproprietà al 50% fra di loro, verrà intestato ai figli e Persona_3 [...] nella quota di 50% ciascuno e costituito il diritto di usufrutto per l'intera quota 100% Persona_4 sull'immobile a favore del sig. con integrale accollo del mutuo fondiario e Parte_1
liberazione della SI.ra I ricorrenti si danno reciprocamente atto che tale pattuizione è Parte_2 condizionata all'ottenimento del benestare da parte della , presso la quale il mutuo è Parte_3 stato acceso, all'intero accollo del mutuo da parte del sig. con liberazione Parte_1
della SI.ra . Il deposito del presente ricorso per separazione presso il Tribunale di Parte_2
Siena avverrà esclusivamente dopo la conclusione della procedura di accollo nei termini sopra descritti.
8) I coniugi si impegnano ad effettuare il suddetto atto di trasferimento e costituzione di usufrutto dinanzi ad un Notaio da loro concordemente individuato entro e non oltre 90 giorni dall'emissione del 3 / 4
decreto di omologa. Le spese per tale atto, quali imposte e compenso del notaio, verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Al suddetto trasferimento immobiliare, costituendo ridefinizione degli assetti economici e patrimoniali riferiti al rapporto coniugale all'interno del presente procedimento di separazione, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge del 6 marzo 1987 n. 74, così come interpretato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del
16 marzo 2000. Varranno quindi i benefici di legge, che i coniugi fin da ora richiedono applicarsi, ovvero l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L.
06.03.87 n°74, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n°11458/2005 nonché con riferimento alla risoluzione della Agenzia delle Entrate 65/e del 2015;
9) I coniugi dispongono concordemente che l'autovettura sopra descritta sarà intestata alla sig.ra
Kia modello Venga Tg. EN654LT. Al suddetto trasferimento immobiliare, Pt_2 Parte_2
costituendo ridefinizione degli assetti economici e patrimoniali riferiti al rapporto coniugale all'interno del presente procedimento di separazione, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge del 6 marzo 1987 n. 74, così come interpretato dalla circolare del Ministero delle Finanze
n. 49/E del 16 marzo 2000. Varranno quindi i benefici di legge, che i coniugi fin da ora richiedono applicarsi, ovvero l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 06.03.87 n°74, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n°11458/2005 nonché con riferimento alla risoluzione della Agenzia delle Entrate 65/e del 2015;
10) I coniugi a definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali convengono che il sig. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 25.000,00 una tantum all'atto del Parte_1 Parte_2
trasferimento della nuda proprietà ai figli con contestuale costituzione del diritto di usufrutto per l'intero, con rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei confronti del coniuge;
11) Con l'adempimento delle suddette obbligazioni le parti dichiarano di aver risolto fra di loro ogni questione di carattere economico o patrimoniale.
Pubblico Ministero: visto in data 5.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.2.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Cellole (CE) il 10.8.1997, matrimonio registrato al Registro degli atti di matrimonio di detto Comune per l'anno 1997, atto n. 17, parte 2, serie A, e che dal matrimonio erano nati i figli
[...]
nato il [...] in [...] e nato il [...] in [...]_4
Poggibonsi (SI); evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo 4 / 4
di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
In vista del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle condizioni C.F._1 Parte_2 C.F._2
concordate indicate supra;
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cellole di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao