Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1058/2022 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
(C.F. nato a [...]- Parte_1 C.F._1
trano (TP) il 27.09.1968, in proprio e n.q. di erede con beneficio di in- ventario di nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F. ) e deceduto a Gattico – Veruno in data C.F._2
9.12.2022, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Siracusa
n.30 presso lo studio dell'Avv. Rosalba Genna che, unitamente all'Avv.
Cira Anna Rini del Foro di Marsala, lo rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
Corte di Appello Palermo sez. II civile
in Palermo, via Catania, 15, presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi, rap- presentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile per mandato in atti;
– parte appellata –
XXXX
Conclusioni per l'appellante: come in atto di appello;
conclusioni per l'appellato: come
in comparsa di costituzione e risposta.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
, con atto di citazione ritualmente notificato, con- Persona_1
venne in giudizio, davanti il Tribunale di Marsala, il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito
[...]
anche , avanzando domanda di risarcimento del danno causa- P_
to dagli interventi realizzati dal nei locali dell'immobile de- P_
nominato “Palazzo Pavone”, di proprietà dell'attore unitamente ad al- tri proprietari, sito a in via Marconi, annotato al catasto P_
fabbricati foglio 183, particella 1008 sub 14, previo accertamento tec- nico preventivo, azionato al fine di verificare lo stato dei luoghi e di quantificare i danni subiti dall'immobile. A fondamento dell'azione proposta l'attore precisò che gli interventi effettuati dal nel P_
corso degli anni, avevano riguardato: la cementificazione del giardino di sua proprietà; la creazione di una “volta a botte” soprastante l'androne sul quale l'ente aveva esercitato, nel corso degli anni, una servitù di passaggio per raggiungere il parcheggio pubblico, da rite- nersi estinta per prescrizione. Chiese, pertanto, la condanna del Co-
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mune: alla rimozione della volta in legno, la cui costruzione aveva, di fatto, reso inutilizzabile la porzione di appartamento posto al primo piano determinando il crollo della pavimentazione e del solaio;
al ri- pristino del giardino allo stato in cui si trovava prima della cementifi- cazione, agendo, al contempo, per il risarcimento dei danni prodotti sull'edificio dalle opere eseguite dal convenuto ed eccepì la prescrizio- ne della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1073 c.c. per non uso pro- tratto per oltre un ventennio, nonché la condanna del alla re- P_
fusione delle spese che parte attrice avrebbe dovuto sostenere per eliminare i danni prodotti, quantificati in € 132.436,25 con rigetto del- la domanda riconvenzionale avanzata dal (conclusioni inte- P_
grate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.).
Si costituì in giudizio il convenuto chiedendo, nel merito, di P_
rigettare le domande proposte perché infondate, di condannare parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria di cui all'art. 96
c.p.c. ed avanzò domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamento, in favore del del- Persona_1 P_
la somma di € 226.002,62, oltre accessori dal dovuto all'effettivo sod- disfo, sia a titolo di restituzione degli importi pagati per eseguire le opere di messa in sicurezza dell'immobile in gravissimo stato di de- grado e di pericolo per la pubblica incolumità, in luogo dei proprietari
(€ 55.721,00 corrispondente al corrispettivo pagato all'impresa Du- rante ing. Nino) nonché quale indebito arricchimento derivante dalla realizzazione del parcheggio e delle opere circostanti con interventi migliorativi di cui avevano beneficiato i proprietari del Palazzo Pavone
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.1058/2022
che, in assenza di tali opere, avrebbe subito in inevitabile cedimento
(pari ad € 170.281,62 di cui al computo metrico allegato alla perizia di variante approvata con deliberazione della G.M. n. 226 del 27.5.2014).
Nel corso del giudizio, è intervenuto, ai sensi dell'art. 105 c.p.c.,
[...]
, figlio di , n.q. di proprietario giu- Controparte_3 Persona_1
sto atto di donazione redatto dal Notaio del Persona_2
14/11/2018, Rep.n.35393, Racc. n.21291, associandosi alle richieste già formulate dall'attore.
Istruita la causa a mezzo prove documentali e c.t.u., con sentenza n.
982/2021 emessa in data 27 dicembre 2021, il Tribunale di Marsala rigettò la domanda risarcitoria dell'attore; condannò il Comune di Ca- stelvetrano alla rimozione della volta a botte contestualmente alla rea- lizzazione, da parte del proprietario, di una struttura sostitutiva atta ad evitare che Palazzo Pavone potesse subire ulteriori pregiudizi;
con- dannò il a ripristinare lo stato originario del giardino, rigettò P_
la domanda volta alla dichiarazione di prescrizione della servitù di passaggio e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condan- nò l'attore al pagamento, a favore del convenuto, della somma di €
226.002,62 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, con compensazione delle spese di lite, ponendo quelle di ctu, a carico delle parti, in solido.
Avverso la sentenza, proponeva appello chie- Persona_1
dendo, nel merito, la riforma parziale della sentenza di primo grado, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale promossa dal CP_4
[...
reiterando, per il resto, le domande già formulate in primo grado.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.1058/2022
Si costituiva , con comparsa di costituzione e ri- Parte_1
sposta, proponendo altresì appello incidentale adesivo.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado il Controparte_5
[...
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello proposto.
Nel corso del giudizio di secondo grado, a seguito del decesso di
[...]
, si costituiva anche nella qualità Persona_3 Parte_1
di erede del padre con beneficio di inventario.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione in data
22.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta il rigetto della domanda risarcitoria esperita in primo grado, avendo il giudice erroneamente ritenuto insussistenti i requisiti richiesti dall'art. 2043
c.c. In particolare, l'errore del giudice di prime cure emergerebbe già in sede di ricostruzione dei fatti, avendo egli erroneamente trascurato l'importante circostanza per la quale il danno evento sarebbe integrato dai lavori eseguiti dal su Palazzo Pavone, di proprietà di P_ [...]
, in assenza di qualsiasi provvedimento sostitutivo o Persona_3
autorizzatorio, mai notificato ai proprietari, in violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa e del diritto di proprietà garanti- to sia dalla Costituzione sia dell'art.
1.1 del Protocollo aggiuntivo al
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.1058/2022
trattato istitutivo della CEDU. Rileva ancora l'appellante che il giudice ha errato nel non operare alcuna distinzione tra interventi realizzati a tutela della salvaguardia e dell'incolumità pubblica ed interventi estranei a tali finalità, realizzati sulle porzioni di immobile di proprietà
in totale carenza di potere, limitandosi a riconoscere la sus- Per_1
sistenza del danno con riferimento alla realizzazione della volta a bot- te, della quale, in dispositivo, ordina la rimozione nei confronti del solo dopo che l'edificio sia messo in sicurezza da P_ Per_1
risultando provato il maggiore danno sia in punto di an, cau-
[...]
sato dagli interventi realizzati dal senza alcuna autorizzazione P_
sia in punto di quantum, determinato in misura pari alle somme neces- sarie per procedere al ripristino delle parti danneggiate, i cui costi so- no indicati dal computo metrico estimativo, per un totale di €
132.436,25 (cfr. doc. 18 allegato al fascicolo di parte appellante).
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta la ca- renza assoluta di motivazione in relazione alla omessa valutazione del- la c.t.u. espletata in primo grado, disattesa dal primo giudice il quale ha tenuto conto solo degli accertamenti peritali dell'ATP senza fornire una adeguata motivazione.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta il rigetto della domanda, avanzata in primo grado, di estinzione della servitù di passaggio per mancato uso protratto per vent'anni, fondata sulla circo- stanza che il cinema “RE TA” risulta chiuso già a partire dal 1970
e, pertanto, la servitù, comprendente il tratto da via Marconi all'RE
TA, si sarebbe estinta già a partire dal 1990. L'appellante, inoltre,
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contesta l'affermazione, contenuta in sentenza, circa il venire in esi- stenza di una servitù a uso pubblico, in carenza di prova di un valido titolo costitutivo. Inoltre, sul punto si sarebbe verificata una violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato, poiché l'esistenza di una servitù a uso pubblico non era stata oggetto di contraddittorio nel cor- so del processo né di domanda del convenuto.
4. Con il quarto motivo, la sentenza di primo grado è investita da gravame nella parte in cui condanna il a rimuovere la volta a P_
botte solo dopo che il proprietario di Palazzo Pavone abbia realizzato una struttura in grado di impedire che l'immobile subisca ulteriori pregiudizi, perchè extra petitum, poiché il convenuto non ha P_
mai chiesto che il proprietario di Palazzo Pavone realizzasse una strut- tura sostitutiva a garanzia della stabilità dell'immobile. Peraltro, dalla relazione dell'ATP e dalla CTU espletata in primo grado non emerge- rebbero elementi per desumere che la struttura di Palazzo Pavone possa subire pregiudizi con la rimozione della volta suddetta.
5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha accolto la domanda riconvenzionale formulata dal e ricono- P_
sciuto il diritto, in suo favore, del rimborso di una somma pari a €
226.002,62, che il avrebbe speso per finanziare gli interventi P_
strutturali effettuati su Palazzo Pavone, in totale carenza dei presup- posti di fatto per l'esercizio del potere sostitutivo da parte dell'amministrazione, di prova dei relativi esborsi, trattandosi, peral- tro, di costi integralmente finanziati con fondi regionali (in particolare,
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.1058/2022
la somma di 55.000 euro con d.R.S. n.1428 del 20/6/2011 emesso dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità nell'ambito del PO FESR 2007-2013 per gli interventi del 1999, e la de- libera della G.M. n.226 del 27/05/2014 con riferimento alla somma di
170.000 euro). Rileva, infine, la restituzione dell'importo pagato dal doveva essere chiesta nei confronti dei sette comproprietari P_
dell'immobile ( , Controparte_6 Persona_4 Persona_5
, e ), in
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9
relazione agli oneri economici su ciascuno di essi gravante, non sussi- stendo alcun vincolo di solidarietà.
6. Con il sesto motivo di appello, l'appellante ripropone tutte le osservazioni già effettuate nei confronti della c.t.u. realizzata in primo grado e, in particolare, ne chiede la rinnovazione, lamentando che il consulente in primo grado non abbia differenziato gli interventi neces- sari alla salvaguardia della pubblica incolumità o alla conservazione e protezione dell'immobile dagli altri arbitrariamente eseguiti dal
[...]
su proprietà esclusiva del . Pt_2 Per_1
7. Con il settimo motivo di appello, l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alle spese di lite, chie- dendo che le spese di entrambi i gradi del giudizio vengano poste inte- ramente a carico del Chiede, altresì, la condanna del P_ P_
al pagamento integrale delle spese di c.t.u.
***
L'appello incidentale adesivo di - interve- Controparte_10
niente nel giudizio di primo grado nella qualità di donatario degli im-
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mobili facenti capo al padre - rimane privo di interesse giacchè, per ef- fetto dell'avvenuto decesso di nel corso del giudi- Persona_1
zio, lo stesso è intervenuto n.q. di erede con beneficio di inventario fa- cendo proprie le difese esposte in atto di appello.
***
L'appello proposto è solo parzialmente fondato nei termini che di seguito si espongono.
1.2.4. Il primo, il secondo e il quarto motivo di appello sono trat- tati congiuntamente perché logicamente connessi.
è proprietario di alcuni immobili siti Persona_1
all'interno dell'edificio di pregio storico-architettonico denominato
“Palazzo Pavone” ubicato nel Comune di in via Marconi P_
nn. 24 - 26, identificate al catasto al fg. 183 p.lla 1008 sub 14 sulla base dei seguenti titoli: Rogito di donazione rogato dal Notaio Persona_6
in del 04/07/1984 repertorio n° 65464 e raccolta
[...] P_
n° 14975, registrato a il 19/07/1984 al n° 3461 mod. 1 P_
Volume n° 195, da ai coniugi Parte_3 Persona_1
e atto di permuta rogato dal Notaio Fran- P_1 Per_7
cesca di Andrea di Campobello Di Mazara in data 13/02/1954 reperto- rio n° 1950 e n° 295 di raccolta, registrato a il P_
01/03/1954 al n° 1429 mod.1 Volume 113, oggetto di donazione a vantaggio del figlio con atto pubblico notaio Controparte_10 Per_8
del 14.11.2018 racc. 21291 rep. 35393 (p.lla 1008 oggi sub 21
[...]
proveniente dalla sub 14 – all. B alla comparsa di costituzione con ap- pello incidentale depositata in questo giudizio).
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L'appellante ha proposto nel giudizio azione risarcitoria - prose- guita dal donatario – esponendo che, nel corso degli anni, il Comune di aveva ripetutamente eseguito opere in parte destinate a P_
salvaguardare l'edificio ed evitare crolli e pericoli per la pubblica inco- lumità in parte invasive del diritto di proprietà, operando trasforma- zioni dei luoghi senza preventiva autorizzazione dei proprietari, mai preavvertiti, così rendendo l'immobile inutilizzabile. In particolare, in- dividua tali opere: nella sostituzione dell'originaria copertura con il
, nell'esecuzione della “volta a botte” con distruzione del pia- Parte_4
no di calpestio e della pavimentazione di primo piano dell'immobile di proprietà ; nella cementificazione dell'area a giardino con Per_1
innalzamento del piano di campagna e chiusura delle aperture di due vani, ritenendo che nessuno di tali interventi si sia reso necessario a causa dell'inerzia dei proprietari per eliminare i pericoli di crolli e che, piuttosto, siano stati eseguiti dall'ente perché funzionali a rendere fruibile l'adiacente area di parcheggio, oggetto della perizia di variante approvata con delibera G.M. 226 del 27.5.2014.
L'assunto, tuttavia, deve essere disatteso e i motivi di appello sono infondati.
Parte delle opere realizzate per iniziativa del su Palazzo P_
Pavone si sono rese necessarie e sono fondate sul titolo legittimante individuato nel potere di intervento disciplinato dall'art. 54, c.7 d. lgs.
267/2000 (T.U. enti locali). La disposizione in esame attribuisce al
Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali
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dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano intercorsi (art. 54, c. 7 T.U. enti locali).
Nel caso di specie, la condizione di precarietà e instabilità strut- turale di Palazzo Pavone risulta comprovata dal materiale probatorio riversato in atti (quali le ordinanze con le quali, a partire dal 1999, il
Comune aveva ordinato ai proprietari di Palazzo Pavone di effettuare interventi strutturali al fine di ripristinarne la sicurezza – cfr. doc. 8 e ss. presenti nel fascicolo di parte del e dalla condanna penale P_
pronunciata nei confronti dell'appellante per la Persona_1
contravvenzione di cui all'art. 677, c.3 c.p. (cfr. doc. 13 allegato al fasci- colo di primo grado del ). Controparte_1
Dalla documentazione prodotta emerge, dunque, un inadempi- mento, reiterato e prolungato nel tempo, di totale inerzia e abbandono da parte di e dei proprietari (individuati nella nota Persona_1
prot. 19 del 29.1.1998 prodotta in atti all. n. 24 produzione del conve- nuto), destinatari di atti di sollecito ed intimazione inviati dall'ente an- che su sollecitazione dei Vigili del Fuoco, più volte intervenuti per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità causati dei ripetuti crolli dei mattoni della facciata, del tetto e della pavimentazione inter- na (si vedano atti e note prodotte all.ti da 21 a 34 produzione appella- to), i cui costi sostenuti, in particolare, per le opere di salvaguardia e di
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puntellamento sono riassunti nella nota prot. 684 del 26.5.2003 (all.to
26 produzione del convenuto), che indica i pagamenti effettuati alla ditta “Durante ing. Nino” che si è occupata di eseguirli, oltre a tutte le determine e i provvedimenti di liquidazione delle singole fatture emesse dalla ditta incaricata.
Deve, premettersi, che nessuna violazione né contraddizione emerge dai due accertamenti peritali disposti nel giudizio di primo grado giacché l'uno, l'ATP, è servito a fotografare la condizione dell'edificio al momento dei sopralluoghi nell'anno 2018 e rendere la
“fotografia” dei luoghi e l'altra, la ctu, ha consentito di pervenire alla quantificazione degli asseriti danni subiti dall'attore, oggetto della domanda risarcitoria e di quella riconvenzionale.
Nel caso di specie, ricorre la fattispecie richiamata dalla predetta norma, posto che il potere di intervento, attribuito al Sindaco, è stato esercitato a seguito di plurimi avvertimenti indirizzati all'appellante rimasto inadempiente unitamente agli altri proprietari.
Peraltro, occorre rilevare che le criticità strutturali che riguar- davano Palazzo Pavone emergono con evidenza sia dall'ATP e sia dalla c.t.u. esperita in primo grado.
Con riferimento ai presupposti delle ordinanze contingibili e ur- genti adottate ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L., occorre ricordare che essi
“risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per il bene protetto dalla norma (la incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la vivibilità cittadina ovvero la quiete, quale valore considera- to a parte, l'igiene pubblica, ecc.), ma purchè lo stesso non sia altrimen-
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ti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento”
(Cons. Stato, Sez. V, n. 8864/2024).
Ne deriva, pertanto, che le opere realizzate su Palazzo Pavone – ubicato nel pieno centro storico del Comune di - sono P_
giustificate dal fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica e, come emerge dagli atti di causa, sono state effettuate solo dopo l'inottemperanza dei destinatari delle ordinanze, tra cui P_2
(si veda, in particolare, ordinanza prot. 426 di giugno 1998).
[...]
Inoltre, è errato affermare che nel caso di specie vi sia stata le- sione del diritto di proprietà, poiché, al contrario, dalla ATP emerge in maniera inequivocabile che senza gli interventi posti in essere dal co- mune, Palazzo Pavone sarebbe probabilmente crollato (cfr. Rel. A.T.P. pag. 15 “l'opera di terzi ha permesso alla fabbrica di Palazzo Pavone di essere ancora “in piedi”; pag. 16: “Gli interventi effettuati dal di P_
a messa in sicurezza delle parti prospicienti i luoghi pub- P_
blici hanno consentito al palazzo di trovarsi ancora “in piedi”).
Tanto premesso, è bene analizzare le due specifiche doglianze mosse dall'appellante e, precipuamente, la realizzazione della “volta a botte”, che avrebbe distrutto la pavimentazione del primo piano e il tetto unitamente alla sostituzione dell'originaria copertura con una di
“lamierino” nonché la “cementificazione dell'area giardino”, entrambi corposi interventi eseguiti senza alcuna autorizzazione del proprieta- rio, produttivi del danno al bene e non giustificati dalla necessità di messa in sicurezza dell'edificio, oggetto della perizia di variante del
2014 e, piuttosto, motivati dalla funzionalità alla costruenda area da
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parcheggio adiacente al palazzo.
Così riassunto l'oggetto della domanda risarcitoria, è bene evi- denziare che rispetto al primo nucleo di addebiti - vale a dire la realiz- zazione della volta a botte – ancorché l'esecuzione della copertura non sia stata fatta a regola d'arte ed effettivamente sia stata funzionale e mettere in sicurezza il passaggio pedonale dall'androne – in parte di proprietà del – fino al parcheggio pubblico, come emerge dal- P_
la descrizione degli interventi contenuta nella relazione tecnica allega- ta alla perizia di variante, tuttavia, risulta dalle note indirizzate negli anni '90 dal ai proprietari ovvero dalle segnalazioni dei vigili P_
del fuoco, che si erano già verificati il crollo del tetto di copertura (si veda nota prot. 4428 del 8.10.1997) - all'origine dell'ulteriore grave ammaloramento della struttura a causa della caduta dell'acqua piova- na - e della volta esistente in precedenza che, pertanto, non è stata de- molita né dismessa dal il quale ne ha realizzata un'altra in P_
luogo della precedente per scongiurare i rischi derivanti dal passaggio pedonale nell'androne allo scopo di accedere al parcheggio pubblico.
Tale circostanza emerge con chiarezza dalla ricostruzione ope- rata dall'arch. in sede di ATP ove si legge a pag. 15 che dalla Re- Per_9
lazione tecnica strutturale allegata al progetto esecutivo del
17/07/2014 al punto 2.3 si legge testualmente: “nella Zona E vi era la presenza di una volta a botte, probabilmente della stessa tipologia di quella ancora esistente nella Zona D (omissis) I muri laterali di appoggio della originaria volta a botte sono in buono stato di conservazione. Le teste di questi muri rappresentano l'elemento di appoggio della volta”, si
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riscontra inoltre un rilievo fotografico che illustra lo stato degli spazi comuni del Palazzo Pavone: nella tavola A03 della Perizia di Variante, le fotografie riportate mostrano chiaramente che la volta che si trovava al posto della attuale volta in legno (foto n.50), era crollata quasi comple- tamente) non era un solaio di interpiano, bensì una volta a botte, che ha un comportamento statico e un sistema costruttivo ben differenti dal so- laio, nelle strutture in muratura”.
Indi, entrambi gli interventi non sono produttivi di un danno che già era esistente e particolarmente grave, causato dall'incuria dei pro- prietari protratta per anni sicché anche tali opere sono da qualificare come “sostitutive” di quelli che l'appellante avrebbe dovuto compiere.
Difatti, dalla relazione del c.t.u. emerge che pure la realizzazione della volta a botte sia stata necessitata dalle precarie condizioni in cui si trovava il tetto/pavimento, che era già parzialmente crollato e che era stato danneggiato delle infiltrazioni delle piogge nel corso degli anni. Pertanto, anche questo intervento risultava necessitato per moti- vi di sicurezza e incolumità pubblica.
La domanda risarcitoria formulata è diretta sia ad ottenere un ristoro in termini monetari sia al risarcimento in forma specifica con la condanna dell'ente convenuto al ripristino della situazione quo ante ed eliminazione della volta a botte, che rende non fruibili gli spazi del primo piano e il ripristino del giardino, oggetto di cementificazione.
Come rilevato, posto che alcun danno è stato prodotto dalla rea- lizzazione della volta, rispetto a crolli che già si erano tutti verificati, emerge certamente una cattiva esecuzione del manufatto, come evi-
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denziato da entrambi i consulenti e il costo per la sua dismissione è stato quantificato dal ctu in complessivi € 8.000,00 (si veda Per_10
computo metrico pag. 8 ctu).
L'obbligo di procedere alla eliminazione della volta è stato, però, posto a carico del dalla sentenza impugnata, senza che sul P_
punto sia stato proposto appello incidentale e, per converso, l'appello principale investe di gravame la decisione nella parte in cui ha subor- dinato tale “facere” al preliminare obbligo, gravante sull'appellante, di eseguire contestualmente “struttura sostitutiva atta ad impedire che l'immobile subisca ulteriori pregiudizi”, oggetto del IV motivo di gra- vame
Per questa parte, il motivo di appello è fondato.
Posto che, essendo stata accolta la domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. – atteso che la realizzazione della volta non consente la fruizione degli spazi da parte del proprietario – con obbligo per il Comune di rimuovere la volta a botte, senza che possa trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria monetaria, il correlato e preventivo obbligo di “realizzazione di struttura sostituiva atta ad impedire che l'immobile subisca ulteriori pregiudizi” a carico del proprietario, non solo non è stato mai richiesto dal Comune conve- nuto il quale ha formulato domanda riconvenzionale solo di natura ri- sarcitoria, ma esula anche dagli accertamenti peritali espletati in pri- mo grado.
Difatti, sia dall'ATP che dalla ctu è emerso che la volta non incide sulla struttura dell'edificio ed è agevolmente rimovibile tant'è che il
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costo per la sua dismissione è stata quantificato in soli € 8000,00: “Per cui il ripristino dello status quo ante può essere fatto attraverso lo smon- to della struttura voltata che è a sé stante rispetto a quella del palazzo e del vano in cui è collocata, eliminando così il pregiudizio nell'uso dello spazio e del volume….La struttura voltata non ha funzione di collega- mento/ irrigidimento della muratura (quesito n. 6). Si evince che il dan- no arrecato non è un danno prettamente strutturale, è certamente inve- ce un danno spaziale, volumetrico e morfologico: l'estradosso invade lo spazio del vano che lo ospita, ponendosi ad una quota più alta del piano di calpestio, pregiudica la continuità spaziale e volumetrica di questo vano con il resto del corpo di fabbrica. Per ripristinare la funzionalità spaziale del bene, in vista di una successiva fruibilità dello spazio e del volume, bisogna rimuovere la volta a botte realizzata nel vano di ingres- so. Per ripristinare la abitabilità bisogna eseguire un vero e proprio la- voro di ristrutturazione statica, edilizia ed impiantistica” (si veda ATP a firma arch. ). Persona_11
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, permane il solo obbligo del a rimuovere la volta senza che il relativo P_
adempimento possa essere condizionato dall'esecuzione di ulteriori opere a carico dell'appellante.
Quanto al ripristino del giardino, risulta dalla ctu a firma dell'ing. che “di interventi realizzati su area esterna che hanno Per_10
comportato un innalzamento del piano di campagna originario al fine di portare quest'ultima alla stessa quota del ballatoio con scale che collega
l'androne d'ingresso con il parcheggio arena. Condizione quest'ultima
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che ha reso necessario, come riscontrato, la chiusura dei vani porta ubi- cati nei locali n°1 e n°2 (vedi planimetri allegata al n°1), sempre di pro- prietà della parte attrice, per la differenza di quota generata. Nella stes- sa area risultano anche realizzato in sistema di raccolta di acque piova- ne con n°1 pozzetto di raccolta posizionato in zona centrale all'area de- scritta, un sistema di illuminazione esterno con n°9 punti luce nell'area giardino e n°14 ubicati nell'area androne. Il tutto risulta essere rifinito con una superficie calpestabile realizzata in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata”.
Se tale si presenta oggi l'area, deve rammentarsi, per un verso, che tali interventi sono funzionali, come detto, a garantire la piena fruizione del parcheggio tant'è che i lavori sono stati eseguiti sempre nell'ambito della perizia di variante e, per altro verso, anche tale spa- zio, definito “giardino” di fatto risultava ammalorato ed in stato di ab- bandono, come emerge da tutta la copiosa corrispondenza pregressa.
Sul punto, tuttavia, la sentenza di primo grado condanna il co- mune al “ripristino dello status quo ante del giardino, in modo tale da riportare il piano di calpestio alla sua originaria altezza” così acco- gliendo la domanda di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art
2058 c.c., e, non essendo stato proposto appello incidentale, la decisio- ne è passata in giudicato.
Per converso, non vi è spazio per un ulteriore risarcimento mo- netario del maggior danno in alcun modo provato, non essendo abita- bile né in precedenza fruibile tale area, comunque parimenti in condi- zione di abbandono prima dell'esecuzione dei lavori.
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Il ctu, per rispondere ai quesiti conferiti dal primo giudice, ha elaborato computo metrico e quantificato i costi per il ripristino della precedente pavimentazione che, ovviamente, non possono spettare all'appellante essendo stato il obbligato ad eseguire tali opere. P_
Pertanto, sul punto i motivi di appello sono rigettati.
3. Il terzo motivo di gravame, involgente la servitù di passaggio rispetto alla quale l'attore in primo grado ne ha eccepito l'estinzione per non uso protratto per venti anni, è rigettato.
In primo luogo, la statuizione del primo giudice – il quale nel ri- conoscere la natura di servitù di uso pubblico al diritto di passaggio dall'androne fino all'area destinata a parcheggio, coincidente con il luogo ove sorgeva l'ex cinema RE TA – non ha violato alcun con- traddittorio né la regola della corrispondenza tra chiesto e pronuncia- to, avendo solo proceduto ad una qualificazione giuridica del diritto di passaggio su cui fondare il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Ed invero, nel caso di specie, come si evince dalla citazione in- troduttiva in primo grado, il tema della servitù è stato oggetto di con- traddittorio tra le parti, venendo dunque in rilievo la questione relati- va alla sussistenza di una servitù a uso pubblico oppure a una servitù prediale pubblica.
Occorre partire dalla considerazione che entrambi gli istituti in commento appartengono alla categoria dei “diritti reali pubblici su be- ni altrui”, rappresentandone, invero, le due categorie principali di di- ritti reali su cosa altrui.
Servitù prediali pubbliche e servitù di uso pubblico si differen-
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ziano, per i profili che qui rilevano, per i modi di costituzione e per la funzione che assolvono.
Invero, le servitù pubbliche sono delle vere e proprie servitù prediali, caratterizzate dalla sussistenza di un rapporto funzionale tra un determinato bene e un altro appartenente alla P.A. Esse, pertanto, svolgono l'ordinaria funzione delle servitù prediali, che è quella di es- sere un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo ap- partenente a un diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Ai sensi dell'art. 1031 c.c., le servitù prediali possono essere costituite coattivamente
(c.d. servitù coattive) o volontariamente, cioè per contratto o per te- stamento (art. 1058 c.c.). Ne emerge che le servitù prediali pubbliche sono disciplinate dalle norme del codice civile, differenziandosi da queste ultime per il profilo soggettivo, posto che la servitù grava sul bene di proprietà privata a favore del bene di proprietà pubblica.
Per servitù di uso pubblico, invece, si intendono i diritti reali di godimento costituiti a carico di fondi privati per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni demaniali (art. 825 c.c.).
Le servitù di uso pubblico si differenziano dalle servitù prediali perché mentre queste ultime sono costituite a favore di un fondo de- maniale o appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, le ser- vitù di uso pubblico sono costituite a vantaggio della collettività. Tra i modi di costituzione di servitù, oltre all'atto negoziale, vi è la cd. “dica- tio ad patriam”, cioè l'uso pubblico, ad esempio di una strada di pas- saggio, per un tempo immemorabile.
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Secondo una costante giurisprudenza: “la costituzione su una strada di un diritto di servitù di uso pubblico richiede la sussistenza di tre concorrenti elementi, quali: l'esercizio del passaggio e del transito iu- re servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale;
la concreta ido- neità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pub- blica, le esigenze di carattere generale e pubblico e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identi- ficarsi anche nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile, ossia nel comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, n.
1300/2024).
La dicatio ad patriam, tuttavia, non è l'unica modalità di costitu- zione della servitù a uso pubblico, posto che è ben possibile che la ser- vitù a uso pubblico sia prevalentemente a favore dei cittadini.
Nel caso di specie, si è in presenza di una servitù di uso pubblico che, nello specifico, consentiva ed ancora consente il collegamento pe- donale da via Marconi – situata nel centro storico - fino a raggiungere l'area ove sorgeva l'ex RE TA (oggi parcheggio pubblico) attra- verso il passaggio all'interno di Palazzo Pavone. Trattandosi nel caso di specie di una servitù costituita a favore dei cittadini e funzionale alla fruizione di un bene pubblico che era costituito dal cinema e dall'area circostante.
L'esistenza e la costituzione di tale servitù è provata documen- talmente con l'atto pubblico di permuta del 13.2.1954 (rep. n. 1950 –
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racc. n. 295) redatto da Dott. di Andrea, Notaio in Persona_12
Campobello di Mazara, versato in copia (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta, pag. 3, richiamato anche deliberazione giuntale n. 226/2014), ove, e avevano cedu- Parte_5 Parte_6
to in permuta a “la casa sita in via Marconi ed Parte_3
ubicata all'interno del cortile “Palazzo Pavone” in cambio di altri due unità sempre ubicati all'interno del palazzo. Per ciò che in questa sede rileva, era stata espressamente prevista la costituzione della predetta
“servitù attiva di passaggio in perpetuo estensibile al pubblico” in caso di costruzione del cinema di cui appresso “per il corridoio che ha inizio dall'androne comune a cominciare dal cancello di ferro e quindi per una larghezza di metri due e centimetri sessantacinque ed una lunghezza di metri tre e centimetri quattordici arriva ai terreni adibiti a legnaia so- pradescritti”.
Tale vincolo di passaggio è stato esercitato per anni da parte del pubblico che si recava al cinema e nell'area circostante, come ricono- sciuto dallo stesso attore perlomeno fino agli anni '70, e per effetto dell'atto di cessione delle aree di cui all'atto di cessione onerosa del
29/12/2011, il relativo diritto è passato al P_
Peraltro, la servitù di uso pubblico, proprio per le finalità pub- blicistiche sottese alla stessa, è assoggettata a una particolare discipli- na in tema di estinzione. Invero, “l'estinzione della servitù di uso pubbli- co non può derivare dal mero non uso, esigendo che l'ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima una volontà in tal senso, o mediante l'adozione di un provvedimento che ri-
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conosca cessati l'uso e l'interesse pubblico a servirsi di un determinato bene, o attraverso un comportamento concludente, consistente nell'omesso esercizio del diritto-dovere di tutela rispetto ad atti usurpa- tivi o impeditivi posti in essere dal privato” (Cass. Sez. I, ord. N.
3788/2019).
Ne deriva, pertanto, che in assenza di un provvedimento espres- so, la servitù di uso pubblico non possa dirsi prescritta per mancato utilizzo della stessa e il motivo di appello deve essere interamente ri- gettato.
5. Parzialmente fondato è il quarto motivo di appello, nella parte relativa alla quantificazione delle somme pretese dal P_3
dall'appellante e oggetto della domanda riconvenzionale.
[...]
Seppur l'ente appellato non abbia proposto appello incidentale, in ragione dell'effetto devolutivo derivante dalla contestazione della relativa condanna, questa Corte è interamente investita dalla domanda proposta in primo grado e dalla sua fondatezza.
Il ha chiesto la condanna di Controparte_1 Per_1
al pagamento della somma pari ad €. 55.721,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per tutte le opere eseguite sull'edificio di natura sosti- tuiva rispetto all'obbligo gravante sul proprietario, volti alla messa in sicurezza e salvaguardia dell'immobile. Ha, ancora, chiesto la condan- na dell'appellante al pagamento di € 170.281,62, a titolo di indebito arricchimento conseguente alla realizzazione del parcheggio pubblico e di tutta la manutenzione dell'aerea circostante il palazzo, opere che
“hanno consentito al palazzo di trovarsi ancora “in piedi”, hanno ga-
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rantito il decoro di uno spazio urbano che diversamente sarebbe stato inutilizzabile e hanno restituito alla città possibilità di godere di una porzione di storia” (si veda comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del primo grado).
Il giudice di primo grado accogliendo integralmente la domanda, ha condannato al pagamento, in favore del convenuto, della Per_1
somma di € 226.002,62, oltre interessi legali dalla domanda al soddi- Pa
, oggetto di contestazione sia in punto di an che di quantum.
In ordine al primo profilo, la fondatezza della domanda è da rin- venire nel potere sostitutivo di cui si è dianzi detto che facoltizza il
Sindaco e il a provvedere a mettere in sicurezza il bene per la P_
salvaguardia della pubblica incolumità ponendo i relativi costi a carico del proprietario inerte.
L'appellato, nel giudizio di primo grado, ha prodotto copiosa do- cumentazione volta a comprovare sia la tipologia di interventi sia l'entità dei costi sostenuti (si veda segnatamente l'all.to n. 26 che con- tiene il riepilogo delle fatture pagate alla ditta Durante ing. Nino, pari- menti prodotte con le relative determine ed atti di liquidazione dei re- lativi importi).
Il consulente, in risposta allo specifico quesito ha proceduto all'elaborazione di due computi metrici riferiti a tutti i complessivi in- terventi eseguiti dal Comune ed indicati nel progetto del 2.5.2014 pro- dotto.
Sul punto, tuttavia, tale conteggio non può essere preso in con- siderazione perché, rispetto alle opere eseguite dall'ente su proprietà
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esclusiva – segnatamente il giardino – lo stesso è condannato alla rela- tiva rimozione e rispetto agli ulteriori interventi, l'inclusione dei rela- tivi costi nell'ambito della perizia di variante del più complessivo ap- palto avente ad oggetto le opere del parcheggio pubblico, finanziate dall'assessorato regionale, non consente di ricomprendere tali importi tra quelli oggetto di restituzione.
Potrà trovare accoglimento solo la domanda volta ad ottenere il pagamento di tutti i costi che l'ente ha sostenuto, in luogo del proprie- tario, per mettere in sicurezza l'edificio ed evitare crolli e pericoli per la pubblica incolumità.
Tali importi sono stati quantificati dall'appellato già in comparsa di costituzione e risposta in misura pari ad € 55.721,00 e sono dimo- strati dalla copiosa documentazione prodotta.
Risulta, in particolare, un primo atto di diffida ad adempiere, del
28/7/2003, debitamente comunicato a tutti i proprietari, con cui il
Comune richiedeva il pagamento dei costi sostenuti fino a quel mo- mento, pari ad € 43.686,00 per le opere di puntellamento della facciata e della struttura resisi necessarie a seguito delle ripetute segnalazioni dei Vigili del Fuoco dei pericoli causati dai continui crolli (si veda all. 8
e 9), nella totale inerzia dei proprietari più volte intimati a provvedere
(all. 11).
Una seconda diffida ad adempiere, ricevuta da a mag- Per_1
gio 2012, contiene la definitiva quantificazione della somma di €
55.721,00, per ulteriori lavori eseguiti sul palazzo, a titolo di ripetizio- ne, mai soddisfatta.
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Ne consegue che tale somma, dovrà formare oggetto di ripeti- zione a carico di , obbligato in solido, ai sensi dell'art. 1294 Per_1
c.c. trattandosi di debito che trova fonte nel medesimo titolo per tutti i comproprietari del Palazzo, parimenti obbligati, oltre gli interessi lega- li con decorrenza da maggio 2012, data di ricezione della diffida ad adempiere, fino al soddisfo.
Nessuna altra somma potrà formare oggetto di pagamento sia perché, come detto, gli importi richiesti sono stati in parte finanziati con fondi regionali, si sono resi necessari per la corretta fruizione dell'area destinata a parcheggio pubblico e nessun indebito arricchi- mento genericamente allegato ne è derivato al proprietario stante l'attuale mancata fruizione degli spazi di sua proprietà e la condanna del alla rimozione di talune opere ivi realizzate. P_
❖ Spese
In ossequio alle regole della complessiva soccombenza, conside- rato che sulle domande proposte dalle parti, sia in primo che in secon- do grado, si è determinata una reciproca soccombenza, sussistono giu- sti motivi per disporre, anche in questo grado del giudizio, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in parziale ri- forma della sentenza n. 982/2021 emessa dal Tribunale di Marsala in data 27.12.2021, condanna il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
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tempore, alla rimozione della volta a botte, senza ulteriori obblighi condizionati a carico dell'appellante; condanna l'appellante a pagare al la com- Controparte_1
plessiva somma di € 55.721,00 oltre interessi legali a decorrere dal mese di maggio 2012 fino al soddisfo;
conferma per la restante parte la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di
Palermo del 22.2.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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