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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/11/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 3.11.2025, nella causa civile iscritta al n.7942/22 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Imbò, unitamente e disgiuntamente all'avv.to Patrizia
Rossetti, in virtù di procura alle liti apposta su foglio da cui è stata estratta copia per immagine digitale, allegata all'atto di citazione in opposizione, procuratori domiciliatari
- opponente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e, Controparte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria con CP_2 rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio da Persona_1
Pordenone del 18.12.20219 (Rep.55730 e Racc.41254) di Controparte_3 capogruppo del Gruppo Bancario , incorporante la Controparte_3
, quest'ultima mandataria con rappresentanza di Controparte_4 giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio Controparte_1
da Milano del 9.12.2019 (Rep.28365- Racc.12029, registrato in Milano il Persona_2
9.12.2019 al n.50268 serie IT)
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, procuratori domiciliatari
- opposta -
MOTIVAZIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dall'opponente, comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali di causa, nonché le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 4.5.2023, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alla società opposta il termine per la mediazione obbligatoria, che, però, dava esito negativo.
Pertanto venivano concessi i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza emessa a fine udienza del 19.2.2024 veniva disposta consulenza contabile con il dott. . Dopo il deposito della consulenza, all'udienza del 24.2.2025 le parti Persona_3 precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.11.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
2 Senza entrare nel merito della causa, alla luce della recente giurisprudenza, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, riproposta nelle note conclusive dall'opponente sia fondata e meriti Pt_1 accoglimento.
Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione crediti che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta che ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice Controparte_1 originaria (AG UC S.p.A.) e tutte le precedenti cessionarie Controparte_5 CP_6
avrebbero dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso
[...] Controparte_1 sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco
(cartolarizzazione ) giacchè “ la società cessionaria di crediti in blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ (Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ.
24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n.
3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte:
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire,
3 peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Nel caso in oggetto, relativamente alla prima cessione, nel fascicolo è presente il contratto di cessione di crediti del 20.12.2016 da AG UC S.p.A. a omissato, dal quale Controparte_5 non si evince con certezza che il credito dell'odierno opponente sia compreso nella cessione. Infatti nel fascicolo telematico, dopo il contratto ma non allegato allo stesso, vi è solo un foglio senza alcuna intestazione, data, firma o altro che possa ricondurlo al contratto tra riportante Parte_2 il nome ed un numero di contratto al quale, tuttavia, non può essere attribuita Parte_1 alcuna valenza probatoria non essendo un allegato del contratto ma un foglio singolo inserito nel telematico. Per la seconda cessione da a in atti vi è un contratto Controparte_5 Controparte_6 in inglese dell'1.8.2019, in buona parte omissato e con un foglio non compreso nel contratto né allegato, senza alcuna intestazione, data, firma o altro che possa ricondurlo al contratto tra e CP_5
, ed addirittura ancora più criptico del precedente contente solo numeri. A ciò si aggiunga CP_6 una dichiarazione sostitutiva di notorietà di dove si dice che (che ha tutto l'interesse a CP_5 CP_5 dichiararlo) ha ceduto a la posizione di Il notaio autentica solo la firma del CP_6 Pt_1 consigliere delegato di Marte signor ma non l'autenticità di quanto dichiarato. Persona_4
Relativamente all'ultima cessione da a vi è il contratto di Controparte_6 Controparte_1 cessione del 22.11.2019, omissato, al quale, nel fascicolo telematico, dopo il contratto ma non allegato allo stesso, vi è il solito foglio senza alcuna intestazione, data, firma o altro che possa ricondurlo al contratto tra e , ed al quale non può essere attribuita alcuna valenza CP_6 CP_1 probatoria non facendo parte del contratto né essendo un allegato dello stesso.
Infine vi è un estratto notarile cartaceo del Libro Giornale di dal quale emerge Controparte_1 che avrebbe acquistato la posizione di CP_1 Pt_1
Tuttavia, la mancata certezza nelle precedenti cessioni dalle quali non si comprende se effettivamente la posizione del sia stata ceduta, e che potrebbe essere un'altra posizione Pt_1 debitoria a nome dello stesso differente dal contratto con AG, non dà certezza che la Pt_1 posizione debitoria di nei confronti di AG sia stata ceduta a che a sua volta l'ha Pt_1 CP_5 ceduta a ed infine ceduta a . Tutto ciò rende incerta la cessione. CP_6 CP_1
La prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione contenente i crediti ceduti, non bastando un foglio qualsiasi che riporta la posizione ceduta o le posizioni individuate secondo varie tipologie di crediti. Ne è sufficiente l'estratto della Gazzetta
Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, nel quale non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, e si rinvia, per relationem, ad altre fonti.
4 E', quindi, indispensabile che sia allegato l'atto di cessione attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità.
Pertanto, per le ragioni su espresse, seppur in atti sono presenti i contratti di cessione omissati tra le varie società, non vi è certezza che effettivamente la posizione debitoria di Parte_1 rinveniente dal contratto con AG UC S.p.A. sia stata ceduta.
Da ciò consegue che non essendovi prova certa della prima cessione della posizione debitoria dell'opponente che sarebbe stata ceduta da AG UC S.p.A. a tale Pt_1 Controparte_5 mancanza spiega i suoi effetti negativi anche sulle successive cessioni (da a Controparte_5
da a . Controparte_6 Controparte_6 Controparte_1
In assenza di tale documentazione non vi è certezza alcuna che il debito dell'opponente Pt_1 rientri tra quelli oggetto della prima cessione tra AG UC S.p.A. e Controparte_5
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n.1713/2022 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 3.9.2022, notificato in data 12.9.2022, con il quale Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e in persona del suo
[...] Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria con rappresentanza di
[...]
incorporante la , quest'ultima mandataria con Controparte_3 Controparte_4 rappresentanza di ha richiesto a il pagamento della somma di Controparte_1 Parte_1
€.20.118,58, oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio, unitamente a quelle della consulenza seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, quale mandataria con rappresentanza di
[...]
incorporante la , quest'ultima mandataria con Controparte_3 Controparte_4 rappresentanza di disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide: Controparte_1
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.1713/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 3.9.2022, notificato in data 12.9.2022, con il quale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e CP_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria Controparte_2 con rappresentanza di incorporante la Controparte_3
5 , quest'ultima mandataria con rappresentanza di Controparte_4 [...]
ha richiesto a il pagamento della somma di €.20.118,58, oltre CP_1 Parte_1 interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria Controparte_2 con rappresentanza di incorporante la Controparte_3
, quest'ultima mandataria con rappresentanza di Controparte_4 [...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore dell'opponente CP_1 avv. Daniele Imbò, antistatario, e che si liquidano in €.3.500,00, oltre ad €.150,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
3. Le spese della consulenza sono definitivamente poste a carico della società opposta.
Lecce, 3.11.2025 ore 16.15
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 3.11.2025, nella causa civile iscritta al n.7942/22 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Imbò, unitamente e disgiuntamente all'avv.to Patrizia
Rossetti, in virtù di procura alle liti apposta su foglio da cui è stata estratta copia per immagine digitale, allegata all'atto di citazione in opposizione, procuratori domiciliatari
- opponente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e, Controparte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria con CP_2 rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio da Persona_1
Pordenone del 18.12.20219 (Rep.55730 e Racc.41254) di Controparte_3 capogruppo del Gruppo Bancario , incorporante la Controparte_3
, quest'ultima mandataria con rappresentanza di Controparte_4 giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio Controparte_1
da Milano del 9.12.2019 (Rep.28365- Racc.12029, registrato in Milano il Persona_2
9.12.2019 al n.50268 serie IT)
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, procuratori domiciliatari
- opposta -
MOTIVAZIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dall'opponente, comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali di causa, nonché le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 4.5.2023, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alla società opposta il termine per la mediazione obbligatoria, che, però, dava esito negativo.
Pertanto venivano concessi i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza emessa a fine udienza del 19.2.2024 veniva disposta consulenza contabile con il dott. . Dopo il deposito della consulenza, all'udienza del 24.2.2025 le parti Persona_3 precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.11.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
2 Senza entrare nel merito della causa, alla luce della recente giurisprudenza, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, riproposta nelle note conclusive dall'opponente sia fondata e meriti Pt_1 accoglimento.
Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione crediti che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta che ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice Controparte_1 originaria (AG UC S.p.A.) e tutte le precedenti cessionarie Controparte_5 CP_6
avrebbero dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso
[...] Controparte_1 sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco
(cartolarizzazione ) giacchè “ la società cessionaria di crediti in blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ (Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ.
24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n.
3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte:
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire,
3 peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Nel caso in oggetto, relativamente alla prima cessione, nel fascicolo è presente il contratto di cessione di crediti del 20.12.2016 da AG UC S.p.A. a omissato, dal quale Controparte_5 non si evince con certezza che il credito dell'odierno opponente sia compreso nella cessione. Infatti nel fascicolo telematico, dopo il contratto ma non allegato allo stesso, vi è solo un foglio senza alcuna intestazione, data, firma o altro che possa ricondurlo al contratto tra riportante Parte_2 il nome ed un numero di contratto al quale, tuttavia, non può essere attribuita Parte_1 alcuna valenza probatoria non essendo un allegato del contratto ma un foglio singolo inserito nel telematico. Per la seconda cessione da a in atti vi è un contratto Controparte_5 Controparte_6 in inglese dell'1.8.2019, in buona parte omissato e con un foglio non compreso nel contratto né allegato, senza alcuna intestazione, data, firma o altro che possa ricondurlo al contratto tra e CP_5
, ed addirittura ancora più criptico del precedente contente solo numeri. A ciò si aggiunga CP_6 una dichiarazione sostitutiva di notorietà di dove si dice che (che ha tutto l'interesse a CP_5 CP_5 dichiararlo) ha ceduto a la posizione di Il notaio autentica solo la firma del CP_6 Pt_1 consigliere delegato di Marte signor ma non l'autenticità di quanto dichiarato. Persona_4
Relativamente all'ultima cessione da a vi è il contratto di Controparte_6 Controparte_1 cessione del 22.11.2019, omissato, al quale, nel fascicolo telematico, dopo il contratto ma non allegato allo stesso, vi è il solito foglio senza alcuna intestazione, data, firma o altro che possa ricondurlo al contratto tra e , ed al quale non può essere attribuita alcuna valenza CP_6 CP_1 probatoria non facendo parte del contratto né essendo un allegato dello stesso.
Infine vi è un estratto notarile cartaceo del Libro Giornale di dal quale emerge Controparte_1 che avrebbe acquistato la posizione di CP_1 Pt_1
Tuttavia, la mancata certezza nelle precedenti cessioni dalle quali non si comprende se effettivamente la posizione del sia stata ceduta, e che potrebbe essere un'altra posizione Pt_1 debitoria a nome dello stesso differente dal contratto con AG, non dà certezza che la Pt_1 posizione debitoria di nei confronti di AG sia stata ceduta a che a sua volta l'ha Pt_1 CP_5 ceduta a ed infine ceduta a . Tutto ciò rende incerta la cessione. CP_6 CP_1
La prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione contenente i crediti ceduti, non bastando un foglio qualsiasi che riporta la posizione ceduta o le posizioni individuate secondo varie tipologie di crediti. Ne è sufficiente l'estratto della Gazzetta
Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, nel quale non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, e si rinvia, per relationem, ad altre fonti.
4 E', quindi, indispensabile che sia allegato l'atto di cessione attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità.
Pertanto, per le ragioni su espresse, seppur in atti sono presenti i contratti di cessione omissati tra le varie società, non vi è certezza che effettivamente la posizione debitoria di Parte_1 rinveniente dal contratto con AG UC S.p.A. sia stata ceduta.
Da ciò consegue che non essendovi prova certa della prima cessione della posizione debitoria dell'opponente che sarebbe stata ceduta da AG UC S.p.A. a tale Pt_1 Controparte_5 mancanza spiega i suoi effetti negativi anche sulle successive cessioni (da a Controparte_5
da a . Controparte_6 Controparte_6 Controparte_1
In assenza di tale documentazione non vi è certezza alcuna che il debito dell'opponente Pt_1 rientri tra quelli oggetto della prima cessione tra AG UC S.p.A. e Controparte_5
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n.1713/2022 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 3.9.2022, notificato in data 12.9.2022, con il quale Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e in persona del suo
[...] Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria con rappresentanza di
[...]
incorporante la , quest'ultima mandataria con Controparte_3 Controparte_4 rappresentanza di ha richiesto a il pagamento della somma di Controparte_1 Parte_1
€.20.118,58, oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio, unitamente a quelle della consulenza seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, quale mandataria con rappresentanza di
[...]
incorporante la , quest'ultima mandataria con Controparte_3 Controparte_4 rappresentanza di disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide: Controparte_1
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.1713/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 3.9.2022, notificato in data 12.9.2022, con il quale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e CP_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria Controparte_2 con rappresentanza di incorporante la Controparte_3
5 , quest'ultima mandataria con rappresentanza di Controparte_4 [...]
ha richiesto a il pagamento della somma di €.20.118,58, oltre CP_1 Parte_1 interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria Controparte_2 con rappresentanza di incorporante la Controparte_3
, quest'ultima mandataria con rappresentanza di Controparte_4 [...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore dell'opponente CP_1 avv. Daniele Imbò, antistatario, e che si liquidano in €.3.500,00, oltre ad €.150,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
3. Le spese della consulenza sono definitivamente poste a carico della società opposta.
Lecce, 3.11.2025 ore 16.15
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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