Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7350/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
10/4/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7350/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a rappresentato e difeso dall'avv. PIAZZA Parte_1
GIUSEPPE;
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto con cui il Tribunale di Palermo, sezione quinta penale, in data 20/5/2024, ha dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al
1
R.G.N.R. 5407/2022;
considerato che
il e l non Controparte_1 Controparte_2
si sono costituiti, sebbene ritualmente citati;
sicché va dichiarata la loro contumacia;
ritenuto che l'opposizione sia fondata e vada accolta;
premesso, in punto di fatto che: in data 12/2/2024 , imputato nel procedimento n. Parte_1
5407/2022 RGNR, ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con cui ha dichiarato “- di essere nelle condizioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/02, poiché il reddito complessivo del proprio nucleo familiare, percepito nell'anno di imposta 2022, è stato pari ad € 15.480,12 e dunque inferiore a limile previsto delia legge al fine dell'ammissione al gratuito patrocinio (€ 12.838,01 con aumento di € 1.032,00 per ogni convivente e quindi nel caso di specie il limite massimo è pari a € 15.934,01); - di avere percepito nell'anno 2022 reddito di cittadinanza pari ad € 365,00 mensili, per sette mensilità (per un totale di € 2.555,00) e pensione di invalidità pari ad € 324,24 mensili, per tredici mensilità (per un totale di € 4.215,12); - che il proprio genitore ha percepito nell'anno 2022 pensione di Controparte_3
vecchiaia pari ad € 670,00 mensili, per tredici mensilità (per un totale di
€8.710,00); - che la signora non ha percepito alcun reddito Parte_2
nell'anno 2022; - che il proprio fratell non ha percepito alcun reddito CP_4 nell'anno 2022; - di non avere riportato condanne per i reati indicati all'art. 79 comma 4 bis D.P.R. n. 115/02;(..) di essere detenuto sin dal mese di luglio del
2022 e che, per tale ragione, non è in condizioni di produrre modello Isee”; in data 1/3/2024 il Tribunale di Palermo ha chiesto all'istante di produrre entro trenta giorni certificazione ISEE aggiornata;
in data 9/5/2025, ha depositato ulteriore Parte_1
dichiarazione sostitutiva nella quale ha attestato “dì non essere allo stato in condizioni di richiedere attestazione ISEE relativa ai redditi del 2022, poiché detenuto sin dal luglio 2022 e comunico che nessuno dei componenti il mio
2 attuale nucleo familiare è quest'oggi in condizioni di richiedere la detta, attestazione. La mia compagna, , già con me convivente Parte_2
nell'anno 2022. come indicato nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, mi ha abbandonato da diversi mesi, trasferendosi in altra città con un altro uomo. Mio fratello, sig. , nato a [...] il 23 novembre Persona_1
1992, è anch'egli detenuto sin dalia fine del 2022 ed è attualmente recluso insieme a me in esecuzione pena, presso la casa circondariale Ucciardone di
Palermo, ove condividiamo ia medesima camera di detenzione. Mio padre sig.
, nato a [...] il [...], non è in grado di Controparte_3
provvedere alla detta richiesta, in ragione dell'età e del suo attuale precario stato di salute, che non gli consente neanche di venirmi a trovare in carcere, non avendo mai ricevuto sue visite, né di altri familiari, durante ìa mia prolungata detenzione. Non sono in condizioni, pertanto, allo stato, di potere depositare la chiesta attestazione ISEE ed adempiere a quanto disposto dal
Tribunale e mi riporto integralmente all'autocertificazione inserita nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio in merito alle condizioni reddituali del mio nucleo familiare dell'anno 2022, chiedendo di essere ammesso al gratuito patrocinio, in ragione dì quanto già indicato. per il mancato deposito della documentazione integrativa richiesta dal medesimo Tribunale”; con decreto del 20/5/2024 il Tribunale di Palermo – “letta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata da Parte_1
imputato nel procedimento indicato in epigrafe, depositata il 12 febbraio 2024; rilevato che in data 1.3.2024 questo decidente formulava richiesta di integrazione documentale (che veniva notificata a mezzo pec al difensore in data 4.3.2024), onerando di produrre la certificazione ÎISEE entro giorni trenta a pena d'inammissibilità dell'istanza; preso atto che solo in data 13.5.2024 veniva depositata in Cancelleria una nota sottoscritta dall'imputato, in cui costui rappresentava l'impossibilità di munirsi della documentazione richiesta, stante il proprio stato di detenzione;
rilevato che la nota di riscontro è tardiva e che, peraltro, sarebbe stato possibile all'istante, tramite il proprio difensore, far pervenire l'integrazione documentale richiesta” - ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Trentacoste;
3 rilevato che l'art. 79, comma 3, DPR n. 115/2002 dispone che “Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”; rilevato che l'art. 94 comma 1 del medesimo DPR, nel dettare
“Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, dispone che “In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato”; rilevato che la Corte Suprema di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ha più volte affermato che: “l'intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio, in quanto strettamente connesso con il canone dell'effettività della difesa e quindi del giusto processo, impone "l'adozione di procedure la cui elasticità consenta in ogni momento e sino alla decisione di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione, in modo da evitare ogni frustrazione dell'utile esercizio del diritto di difendersi nel processo: Ecco perché lo stesso sistema delle preclusioni processuali- la cui utilità è esclusivamente rivolta, in un processo di parti, a regolare in modo ordinato la definizione della materia del contendere e delle modalità di accertamento dei fatti che ne formano oggetto- è incompatibile con un procedimento il cui oggetto è predefinito ed in cui le modalità di accertamento sono largamente prestabilite dalla legge, nel quale, tuttavia, l'obiettivo non è quello di decidere su una controversia fra parti contrapposte, ma esclusivamente quello di verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza, per ottenere la concessione del patrocinio a spese dello Stato. In ossequio a siffatti principi la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all'art 79, comma 3^ il potere del giudice, cui è presentata l'istanza, di chiedere alla parte di integrare la documentazione- disponendo la declaratoria di inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione- dall'altro, all'art. 96 comma 2^ stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione di respingere "l'istanza se vi sono
4 fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte." Tuttavia "A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.". Il potere dell'ufficio per un verso di sollecitazione alla parte (art. 79)
e per l'altro di accertamento (art. 96, comma 2^) è coronario della natura flessibile del procedimento e della sua funzione rivolta all'assolvimento dell'onere solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti ed ha lo scopo di assicurare l'accertamento anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente. E' chiaro, tuttavia, che ove sia consentito al giudice di attivarsi sin da subito (art. 79) per invitare l'istante ad integrare la documentazione mancante o per compiere d'ufficio delle verifiche nel caso in cui le allegazioni del richiedente necessitino di approfondimento (a ciò delegando la Guardia di Finanza) non può non consentirsi, proprio per l'assenza della previsione di termini preclusivi che connota il procedimento, l'allegazione di documenti da parte dell'interessato anche in un momento successivo alla presentazione dell'istanza. Siffatta facoltà della parte si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto, il cui scopo è ancora una volta la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio” (fra tante, Cass. penale n. 29385/2022); rilevato, inoltre, che “ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata” (Cass. n. 10512/2021); rilevato infine che, come correttamente osservato dal ricorrente,
l'attestazione ISEE richiesta dal Tribunale, non è idonea a valutare i requisiti reddituali ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando, invero, l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito ai sensi del citato art. 76 del D.P.R.;
5 rilevato che il reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato dal ricorrente nell'anno di imposta 2022, è pari ad € 15.480,12 e dunque inferiore a limite previsto della legge al fine dell'ammissione al gratuito patrocinio (€
12.838,01 con aumento di € 1.032,00 per ogni convivente e quindi nel caso di specie il limite massimo è pari a € 15.934,01);
ritenuto, pertanto, che, in riforma del decreto impugnato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Parte_1
nell'ambito del procedimento penale n. 5407/2022 R.G.N.R., debba essere accolta;
rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano con separato decreto, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente;
P.Q.M.
Nella contumacia del e dell Controparte_1 CP_2
, qui dichiarata, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo,
[...]
sezione quinta penale, in data 20/5/2024, ammette al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato con riguardo al procedimento penale n. 5407/2022 R.G.N.R., con il difensore dallo stesso designato nella persona dell'Avv. Giuseppe Piazza.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Pone a carico del il pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio, liquidate come da separato decreto.
Palermo, 28/06/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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