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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1218 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
opponente
Contro
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 162 / 2019 (PROC N. Pt_1
345 / 19 RG), emesso dal Giudice del lavoro su istanza di per il Controparte_1
Pagina 1 pagamento della complessiva somma di € 7283,25 oltre accessori, a titolo di indennità
per inidoneità temporanea alla navigazione.
eccepiva rilevando che la pretesa azionata in via monitoria non era dovuta, essendo Pt_1
il ricorrente dichiarato definitivamente inidoneo alla navigazione e non temporaneamente per come previsto dalla legge 1486/1962.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di e Controparte_1 Pt_1
la conferma del DI opposto.
L'opposizione è infondata.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni della Corte di Cassazione, che si condividono: la Suprema Corte ha sancito che, “ con riferimento alla corresponsione
della indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista dalla legge n. 1486
del 1962 - per i lavoratori marittimi per i quali sia cessata la morbilità ma non sussista
ancora la idoneità alla navigazione - al fine di evitare che il lavoratore, ormai guarito
ma impossibilitato a riprendere servizio, resti sprovvisto di ogni mezzo economico per il
periodo massimo di un anno, l'accertamento compiuto dalla Commissione medica non
ha natura costitutiva del diritto, il quale deriva dall'esistenza stessa di un esito di
malattia assistibile da sottoporre a tale giudizio.
Conseguentemente, mentre nel caso di dichiarazione di temporanea inidoneità il
marittimo fruirà dell'indennità dalla cessazione del trattamento di malattia sino ad un
anno da detta dichiarazione, nel caso di dichiarazione di idoneità al servizio e di
dichiarazione di inidoneità permanente (come nella specie), ne godrà solo sino alla
dichiarazione medesima, avendo diritto alla ripresa del servizio nel primo caso ed
essendo impossibilitato alla ripresa nel secondo.
D'altra parte, se si ritenesse la dichiarazione di temporanea inidoneità elemento
costitutivo del diritto all'indennità - determinandosi ingiustificate disparità di
trattamento fra situazioni sostanzialmente uguali - sarebbe ravvisabile il contrasto con
Pagina 2 gli art. 3 e 38 cost.” (Sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità per il periodo intercorso tra l'esaurimento del trattamento di malattia e il giudizio della Commissione di inidoneità permanente) (V.
Cass. 17514/05).
Ed ancora (Cass 20405/09): “ la corresponsione dell'indennità di navigazione prevista
per i lavoratori marittimi per inidoneità temporanea alla navigazione per i quali sia
cessato lo stato di morbosità ma non sussista ancora l'idoneità alla navigazione, è
subordinata esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni
attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo, sicchè essa compete allo stesso per
il periodo intercorrente fra la cessazione dello stato di malattia ed il giudizio della
commissione di primo grado anche allorchè tale giudizio sia poi di permanente
inidoneità, dovendosi escludere che la dichiarazione di temporanea inidoneità integri
un elemento costitutivo dell'indennità in questione, determinandosi, in caso contrario,
una ingiustificata disparità di trattamento contrastante con gli artt 3 e 38 Cost, tra la
situazione dei marittimi impossibilitati a lavorare perché colpiti dagli esiti di una
malattia che si protraggono oltre la guarigione clinica e quella, sostanzialmente
uguale, dei lavoratori con una stabilizzazione della condizione di inidoneità in
pendenza del giudizio della commissione medica” (v anche Cass 17835/15).
Tale orientamento è altresì confermato dalla giurisprudenza di merito (v sentenze prodotte da parte opposta.)
Alla luce del consolidato orientamento di cui sopra, l'opposizione di è infondata ed Pt_1
il decreto ingiuntivo opposto va confermato
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 3 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.162 /
19 di questo Tribunale lavoro;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che Pt_1
liquida in € 1800,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 6.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1218 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
opponente
Contro
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 162 / 2019 (PROC N. Pt_1
345 / 19 RG), emesso dal Giudice del lavoro su istanza di per il Controparte_1
Pagina 1 pagamento della complessiva somma di € 7283,25 oltre accessori, a titolo di indennità
per inidoneità temporanea alla navigazione.
eccepiva rilevando che la pretesa azionata in via monitoria non era dovuta, essendo Pt_1
il ricorrente dichiarato definitivamente inidoneo alla navigazione e non temporaneamente per come previsto dalla legge 1486/1962.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di e Controparte_1 Pt_1
la conferma del DI opposto.
L'opposizione è infondata.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni della Corte di Cassazione, che si condividono: la Suprema Corte ha sancito che, “ con riferimento alla corresponsione
della indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista dalla legge n. 1486
del 1962 - per i lavoratori marittimi per i quali sia cessata la morbilità ma non sussista
ancora la idoneità alla navigazione - al fine di evitare che il lavoratore, ormai guarito
ma impossibilitato a riprendere servizio, resti sprovvisto di ogni mezzo economico per il
periodo massimo di un anno, l'accertamento compiuto dalla Commissione medica non
ha natura costitutiva del diritto, il quale deriva dall'esistenza stessa di un esito di
malattia assistibile da sottoporre a tale giudizio.
Conseguentemente, mentre nel caso di dichiarazione di temporanea inidoneità il
marittimo fruirà dell'indennità dalla cessazione del trattamento di malattia sino ad un
anno da detta dichiarazione, nel caso di dichiarazione di idoneità al servizio e di
dichiarazione di inidoneità permanente (come nella specie), ne godrà solo sino alla
dichiarazione medesima, avendo diritto alla ripresa del servizio nel primo caso ed
essendo impossibilitato alla ripresa nel secondo.
D'altra parte, se si ritenesse la dichiarazione di temporanea inidoneità elemento
costitutivo del diritto all'indennità - determinandosi ingiustificate disparità di
trattamento fra situazioni sostanzialmente uguali - sarebbe ravvisabile il contrasto con
Pagina 2 gli art. 3 e 38 cost.” (Sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità per il periodo intercorso tra l'esaurimento del trattamento di malattia e il giudizio della Commissione di inidoneità permanente) (V.
Cass. 17514/05).
Ed ancora (Cass 20405/09): “ la corresponsione dell'indennità di navigazione prevista
per i lavoratori marittimi per inidoneità temporanea alla navigazione per i quali sia
cessato lo stato di morbosità ma non sussista ancora l'idoneità alla navigazione, è
subordinata esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni
attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo, sicchè essa compete allo stesso per
il periodo intercorrente fra la cessazione dello stato di malattia ed il giudizio della
commissione di primo grado anche allorchè tale giudizio sia poi di permanente
inidoneità, dovendosi escludere che la dichiarazione di temporanea inidoneità integri
un elemento costitutivo dell'indennità in questione, determinandosi, in caso contrario,
una ingiustificata disparità di trattamento contrastante con gli artt 3 e 38 Cost, tra la
situazione dei marittimi impossibilitati a lavorare perché colpiti dagli esiti di una
malattia che si protraggono oltre la guarigione clinica e quella, sostanzialmente
uguale, dei lavoratori con una stabilizzazione della condizione di inidoneità in
pendenza del giudizio della commissione medica” (v anche Cass 17835/15).
Tale orientamento è altresì confermato dalla giurisprudenza di merito (v sentenze prodotte da parte opposta.)
Alla luce del consolidato orientamento di cui sopra, l'opposizione di è infondata ed Pt_1
il decreto ingiuntivo opposto va confermato
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 3 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.162 /
19 di questo Tribunale lavoro;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che Pt_1
liquida in € 1800,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 6.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4