CA
Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2024, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 188/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Susanna Mantovani Presidente
Laura Bertoli Consigliere rel.
Fiorella Perna Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 2956/2023 del Tribunale di Milano, est.
Saioni, pubblicata in data 17.10.2023, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Teodosio Petrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Melegnano, Via Monte Suello n. 15
appellante contro
(P. IV ), rappresentata e difesa E_ P.IVA_1
dall'avv. Francesco Carrea ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fontana n. 5
appellata
E contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara ed CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n.1 presso gli uffici dell'Ente appellato in data 16/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per Pt_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte D'Appello di Milano, sezione lavoro, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Milano, sezione lavoro, n° 2956/2023, pubblicata in data 17-10-2023, dott.ssa Francesca Saioni, (…) così giudicare:
- accertare e dichiarare che il diritto di credito si è prescritto per il decorso del tempo CP_ previsto dalla legge, da parte degli enti e contenuto nelle cartelle esattoriali CP_3
notificate e fatto valere dall' tutte in data: 11-02- Controparte_4
CP_ 2005, cartella n° 06820040373655052000 – dell'importo di € 23.328,60 (cfr. doc.4, pag. 3), cartella n° 06820050370574210000, notificata il 10-10-2005 somme aggiuntive per un importo di € 108.900,05 (modello DM10) (doc. 4 da pag. 4-6); cartella n. 06820050406883531000, notificata in data 14-12-2005 (Inail - rate premio) per un importo di € 15.120,98, pag.6; cartella n. 06820050424781781000, notificata in data 09-02-2006 ( per l'importo di € 10.484,99; cartella n. Organizzazione_1
06820060121952134000, notificata il 16-05-2006 Controparte_5
per un importo di 207.556,07 (cfr. doc. 4, da pag. 10 a 14); cartella n.
[...]
CP_ 068200060280780665000, notificata il 21-12-2006 ( – premio e sanzioni) per €
16.764,47 (cfr. doc. 4, pag. 14), per un totale importo di € 382.175,16, somma questa, congiuntamente alle altre somme, sulla base delle quale è stato eseguito il pignoramento in data 10-10-2008 concluso con la vendita dei beni pignorati (cfr. doc.
3- verbale di aggiudicazione), e che quindi il diritto di credito si è estinto ai sensi dell'art.
2934 cod. civ. per essersi prescritto e per essere i titolari decaduti da tale diritto per non averlo esercitato nel tempo previsto dalla legge.
- Conseguentemente dichiarare estinto ogni obbligazione da parte della ricorrente nei confronti degli enti per i crediti contenuti nelle cartelle tutte sopra richiamate e notificate ai sensi dell'art. 2934 cod. civ.
pag. 2/12 - Accertato che il credito si è estinto per prescrizione e per essere decaduti da tale diritto, annullare l'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificato in data 09-11-2022, alla sig.ra (doc. 4) e tutti gli Parte_2
atti prodromici essendosi, appunto, il diritto di credito per il quale si vorrebbe iscrivere ipoteca estinto per prescrizione e per decadenza.
- Condannare l' al pagamento delle spese e onorari E_
di causa, in favore del ricorrente”;
- Per : E_
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, gradatamente:
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna deducente in merito alle censure proposte, afferenti la prescrizione ed il merito della pretesa e
e/o previo accertamento della ritualità dell'operato di E_
, adottare i provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia.
[...]
- Rigettare l'appello avversario in quanto infondato e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
CP_
- per
“Rigettata ogni contraria istanza e difesa, in via principale respingere il ricorso in appello in quanto inammissibile;
in ogni caso dichiarare il ricorso in appello infondato illegittimo ed erroneo per i motivi in narrativa esposti e per l'effetto confermare in ogni sua statuizione la sentenza del
Tribunale di Milano D.ssa Francesca Saioni n. 2956 del 17 Ottobre 2023.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di appello”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2956/2023 il Tribunale di Milano, dopo aver disposto l'integrazione CP_ del contraddittorio nei confronti di nell'ambito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti della sola , ha respinto il Parte_1 E_
pag. 3/12 ricorso con cui la medesima aveva proposto opposizione avverso la Pt_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202200013009000, ricevuta in data 9.1.2022, limitatamente alle sei cartelle di pagamento presupposte portanti
CP_ crediti iscritti a ruolo da e al fine di sentir accertare la prescrizione del CP_3
proprio debito.
Nel respingere il ricorso, il Tribunale ha evidenziato che:
l'eccezione di prescrizione era stata genericamente sollevata dalla ricorrente senza indicazione del termine di decorrenza;
in ogni caso, la prescrizione del debito contributivo asseritamente maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento avrebbe dovuto essere fatta valere nell'ambito di opposizione proposta nel termine perentorio di 40 giorni successivo alla notifica delle cartelle medesime, notifica che risultava essere stata ritualmente eseguita;
anche in considerazione della sospensione della prescrizione “per circa un anno e mezzo” per COVID e considerati gli atti interruttivi documentati agli atti, la prescrizione del diritto a procedere esecutivamente, asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento non era invece maturata.
Respinto il ricorso, il Tribunale ha condannato a rifondere le spese di lite di Pt_1
CP_ e ha invece compensato le spese legali nei rapporti processuali tra e CP_6 Pt_1
Avverso la sentenza ha proposto appello Pt_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione ed errata ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, in quanto erroneamente il Tribunale aveva rilevato l'inammissibilità per genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata.
A dire dell'appellante, “Dall'elenco delle cartelle tutte enumerate nel ricorso di primo grado e nelle conclusioni di primo grado, emerge …. il numero, l'importo di ognuna;
il tipo di tributo, la data di notifica, il numero di pagina dove risulta la notifica della cartella e l'anno dell'iscrizione a ruolo del tributo e infine il decorso del termine che si deduce in modo chiaro ed evidente anche dagli estratti di Ruolo, prodotti dall'
[...]
, (quale doc. 2 e 3 e dai quali emergono per tabulas in modo chiaro CP_4 CP_6
pag. 4/12 le date delle notifiche, il tipo di tributo e soprattutto l'anno di iscrizione del tributo a cui si dovrà fare riferimento per la prescrizione. Perciò crediamo che il giudice abbia errato sia nel sostenere la genericità delle contestazioni della prescrizione sia la decadenza da parte degli enti impositori del credito risultando l'esatto contrario. E crediamo che abbia anche omesso di porre a fondamento della domanda le prove documentali fornite dalla parti e di valutarle (doc. 4 ricorrente e doc. 2 e 3 , in violazione agli CP_6
artt. 115 e 166 c.p.c. Al contrario, riteniamo, che se soltanto il Giudice, di primo grado, avesse esaminato, come suo dovere, e come chiesto (accertare) il solo documento 4
(comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) nelle pagine indicate nel ricorso,
l'elenco delle cartelle e dell'iscrizione dei tributi nei ruoli, documenti allegati al processo telematico che in questa sede si richiamano, prodotti da doc. 2 e 3, si sarebbe CP_6
accorto che il diritto di credito contenuto nelle cartelle posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria si è tutto prescritto in base al principio pronunciato dalla
Suprema Corte di Cassazione, S.U. n° 23397/2016, nella parte in cui chiarisce che la cartella non opposta - in mancanza di diversi disposizioni, troverebbe applicazione, in via analogica, l'art. 2953 cod. civ, dunque il termine decennale di prescrizione da ogni singolo tributo che decorre dall'iscrizione a ruolo del credito (cfr. Cassazione S.U., 17 novembre 2016)”.
Con il secondo motivo di appello, ha prospettato la violazione ed errata Pt_1
applicazione, da parte del primo giudice, del principio stabilito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella pronuncia n. 23397/2016.
Secondo l'appellante, il Tribunale “ha …omesso di esaminare … e di valutare sia le cartelle indicate nell'avviso qui impugnato, notificato in data 9-02-2022, sia la documentazione prodotta dall'Agente di Riscossione nella parte in cui risulta l'elenco dei tributi, la data di notifica e l'iscrizione dell'anno di iscrizione nei ruoli (doc. e 3
al fine di dichiarare la prescrizione dei tributi la cui iscrizione risale a un periodo CP_6
che va oltre un decennio (dal 1995 fino al 2004), violando il più volte richiamato principio di legge fissato dalle Sezioni Unite. Di contro si è concentrato, il giudice di primo grado, solo sul rigetto della domanda, giustificandolo, infondatamente, dal
pag. 5/12 richiamo, per come si dirà nel prosieguo, di due intimazioni notificate comunque e sempre successivamente e dopo lo spirare del termine di prescrizione decennale e che, in ogni caso, non sono atti idonei ad interrompere i termini, come in seguito si mostrerà. Del pari erra ancora il giudice quando sostiene che vi è la prova della rituale notifica degli atti interruttivi di elencando intimazione del 2017 e 2022 senza CP_6
spiegarci come ha considerato i termini e forse nella consapevolezza che comunque gli stessi erano tutti decorsi e il credito comunque prescritto, dal momento che
l'intimazione di pagamento non è atto idoneo ad interrompere i termini previsti dall'art. 2943 cod. civ, diversamente della cartella (cfr. sentenza Tribunale di Milano sez. lav. qui impugnata, da pag. 3 a pag. 6) in base ai chiarimenti forniti dalla Suprema
Corte di Cassazione. Si deve osservare peraltro che gli avvisi citati nella sentenza dal
Giudice di primo grado non sono tutti relative alle cartelle notificate e qui impugnate, ma solo due corrispondono intimazione del 2017 e 2022 e sono tardive. E che quand'anche si accettasse e si accertasse che l' abbia notificato nelle date CP_6
indicate l'intimazione di pagamento, diversamente dalla cartella, che non è un atto idoneo ad interrompere i termini, riguardano cartelle notificate dopo la scadenza del termine decennale dei tributi emessi ai ruoli come di seguito si risulterà dall'elenco”.
Per queste ragioni, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. CP_ Con memoria difensiva depositata in data 12 aprile 2024 si è costituito eccependo in primo luogo l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'azione ex adverso proposta, in assenza di atti esecutivi intrapresi da (non potendosi CP_6
ritenere tale, ad avviso dell'ente, il preavviso di iscrizione ipotecaria). CP_ Nel merito, ha argomentato che aveva dimostrato di avere provveduto a CP_6
tutti gli adempimenti e relative notifiche senza che si fosse formata la prescrizione del credito contributivo.
Con memoria difensiva depositata in data 2 maggio 2024 si è costituita per il gravame l' . E_
pag. 6/12 L' ha in primo luogo evidenziato che il primo giudice aveva omesso di CP_1
pronunciarsi sull'eccezione, ritualmente introdotta in giudizio, della propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata da Pt_1
richiamando sul punto l'insegnamento reso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 8 marzo 2022 n. 7514, secondo cui l'ente della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio relativo alla ritenuta prescrizione della pretesa creditoria per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, in quanto mero destinatario del pagamento, dovendosi la doglianza proporsi nei confronti del solo ente creditore, titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Nel merito, l'appellata ha contestato la fondatezza del gravame avversario, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, non essendo decorso- in ragione degli atti interruttivi e della inoppugnabilità dei titoli non opposti- il termine quinquennale di prescrizione.
All'udienza del 16.5.2023 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I due motivi di appello, congiuntamente esaminati, sono parzialmente fondati. CP_ Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da per asserita carenza di interesse all'azione.
Pur prestando questa Corte adesione all'insegnamento della Cassazione secondo cui
“l'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione” (cfr. ad esempio Cass.
06/07/2023, n.19165), va nondimeno osservato che nel caso di specie il
Concessionario per la riscossione ha non solo minacciato l'azione esecutiva in forza delle cartelle di pagamento oggetto di causa, ma l'ha anche concretamente intrapresa pag. 7/12 (cfr. l'atto di pignoramento presso terzi depositato al doc. 5 di parte appellante, che segue alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prodotta al doc. 4).
Ancora in via preliminare, va accolta l'eccezione sollevata dall E_
, dovendosi sul punto riformare la sentenza impugnata.
[...]
Come chiarito da Cass. sez. un. 8/03/2022, n. 7514, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
non osta all'accoglimento dell'eccezione relativa alla legittimazione passiva– ritualmente reiterata in questa sede da l'omessa CP_1
pronuncia da parte del primo giudice, e ciò alla luce del principio giurisprudenziale per cui mentre in caso di rigetto, implicito o esplicito, dell'eccezione è onere del soccombente proporre specifico motivo di appello, ove l'eccezione medesima non è invece stata esaminata è sufficiente riproporla in modo espresso (Così Cass.
5/03/2020, n. 6179; Cass. Sezioni Unite n. 11799/2017).
Quanto alla verifica della intervenuta estinzione, o meno, del credito previdenziale va evidenziato che – pur con un ricorso in appello caratterizzato da non particolare chiarezza- la parte appellante anche in sede di gravame ha sollecitato la Corte non solo a riesaminare l'eccezione di prescrizione del credito contributivo (asseritamente) maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento (esame, questo, correttamente ritenuto dal primo giudice precluso dall'omessa tempestiva impugnazione delle cartelle di cui si discute), ma anche della prescrizione del diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle di pagamento ritualmente notificate e non opposte.
E del resto anche rispetto a tale questione- comunque rilevabile d'ufficio – tanto CP_6
CP_ quanto hanno articolato le proprie difese anche nel giudizio di appello,con ciò esercitando pienamente il proprio diritto al contraddittorio.
pag. 8/12 Dette difese delle appellate, tuttavia, non ostano a che venga accolta, in accoglimento del proposto gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l'istanza di declaratoria di prescrizione del diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle di pagamento n. 0682005037057421000, n. 06820050424781781000 e n.
CP_ 06820060121952134000 (le sole relative a crediti .
CP_ Solo tali cartelle concernono infatti crediti di cui è titolare mentre per le restanti- relativi a premi la statuizione di rigetto del Tribunale deve essere confermata, CP_3
posto che il giudizio avrebbe dovuto essere intentato nei confronti di quest'ultimo CP_ ente, e non di
Con riguardo alle cartelle di pagamento n. 0682005037057421000, n.
06820050424781781000 e n. 06820060121952134000, facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, la decisione impugnata va invece riformata.
Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la lettura del ricorso di primo grado consentiva di individuare i termini rilevanti per la verifica fattuale del decorso, o meno, del periodo- quinquennale- di prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata (termini comunque desumibili anche dalla documentazione allegata al ricorso).
Lo stesso primo giudice, del resto, con riguardo alle cartelle n. 0682005037057421000
e n. 06820050424781781000 mostra di avere bene individuato il termine di decorrenza della prescrizione del diritto a procedere esecutivamente, laddove ricostruisce i diversi atti interruttivi per ciascuno dei due titoli, scrivendo: “- Quanto alla cartella di pagamento n. 0682005037057421000, notificata in data 10.10.2005:
1) 'intimazione di pagamento n. 06820089000220043000, notificata in data 30.4.2008;
2) il pignoramento mobiliare cron. 898 del 10.10.2008;
3) l'intimazione di pagamento n. 06820099002596172000, notificata in data
28.3.2009;
pag. 9/12 4) l'intimazione di pagamento n. 06820189019369668000, notificata in data
5.11.2018;
5) l'intimazione di pagamento n 06820229001453045000, notificata in data 18.2.2022;
6) l'intimazione di pagamento n. 06820229003320022000, notificata in data
15.7.2022;
…
- Quanto alla cartella di pagamento n. 06820050424781781000, notificata in data
9.2.2006:
1) l'intimazione di pagamento n. 06820089000220447000, notificata in data
30.4.2008;
2) il pignoramento mobiliare cron. 898 del 10.10.2008;
3) l'intimazione di pagamento n. 06820099002596374000, notificata in data
28.3.2009;
4) l'intimazione di pagamento n. 06820189019369668000, notificata in data
5.11.2018;
5) l'intimazione di pagamento n 06820229001453045000, notificata in data
18.2.2022;
6) l'intimazione di pagamento n. 06820229003320022000, notificata in data
15.7.2022”.
Dalla corretta ricostruzione in fatto delle date di notifica della cartelle e dei successivi atti interruttivi il primo giudice avrebbe tuttavia dovuto trarre conseguenze diverse, posto che, per ciascuna delle due cartelle, tra il compimento dell'atto interruttivo indicato al numero 3 (intimazione di pagamento n. 06820099002596172000, notificata in data 28.3.2009) e quello successivo indicato al numero 4 (intimazione di pagamento n. 06820189019369668000, notificata in data 5.11.2018) risulta decorso un lasso di tempo superiore al quinquennio, con conseguente maturare della eccepita prescrizione.
pag. 10/12 Ad analogo esito deve giungersi con riguardo alla cartella di pagamento n.
CP_ 06820060121952134000 di non esaminata dal primo giudice e considerata invece nel ricorso di primo grado così come – a pagina 9 punto 5- nel ricorso in appello.
Esaminando i documenti prodotti da al n. 10, 11, 15 e 16 si rileva infatti che CP_6
detta cartella risulta essere stata notificata in data 16.5.2006, con successivo compimento di atti interruttivi in data 6.5.2008 (doc. 10), in data 10.10.2008 (doc. 11) ed in data 22.10.2018 (doc. 15 e 16).
Anche in questo caso, tuttavia, tra il secondo ed il terzo atto interruttivo risulta decorso un termine superiore al quinquennio, con conseguente prescrizione del diritto.
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, in parziale riforma della sentenza n. 2956/2023 del Tribunale di Milano, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e deve essere dichiarato E_
CP_ prescritto il diritto di a procedere esecutivamente nei confronti di Parte_1
in forza delle cartelle di pagamento n. 0682005037057421000, n.
[...]
06820050424781781000 e n. 06820060121952134000.
Con riguardo alle spese di lite, nei rapporti tra e l'applicazione del Pt_1 CP_6
principio della soccombenza conduce a porre a carico della prima le spese del doppio grado di giudizio.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 -in euro 5.000,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il grado di appello, oltre IV, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario. CP_ Analogo principio ed identici parametri conducono invece a porre a carico di le spese sostenute da nel doppio grado di giudizio, liquidate in euro 4.200,00 per il Pt_1
primo grado di giudizio ed in euro 5.000,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/03/2023, n.6346 s:
"Agli avvocati dell' non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in CP_2
pag. 11/12 quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla
Cassa previdenza avvocati").
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 2956/2023 del Tribunale di Milano, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
E_
CP_ dichiara prescritto il diritto di a procedere esecutivamente nei confronti di in forza delle cartelle di pagamento n. 0682005037057421000, Parte_1
n. 06820050424781781000 e n. 06820060121952134000; conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere ad le Parte_1 E_
spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il grado di appello, oltre IV, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
CP_ condanna a rifondere ad le spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, liquidate in euro 4.200,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 5.000,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%.
Milano, 16/05/2024
Il Presidente Il Consigliere est.
Susanna Mantovani Laura Bertoli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 188/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Susanna Mantovani Presidente
Laura Bertoli Consigliere rel.
Fiorella Perna Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 2956/2023 del Tribunale di Milano, est.
Saioni, pubblicata in data 17.10.2023, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Teodosio Petrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Melegnano, Via Monte Suello n. 15
appellante contro
(P. IV ), rappresentata e difesa E_ P.IVA_1
dall'avv. Francesco Carrea ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fontana n. 5
appellata
E contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara ed CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n.1 presso gli uffici dell'Ente appellato in data 16/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per Pt_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte D'Appello di Milano, sezione lavoro, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Milano, sezione lavoro, n° 2956/2023, pubblicata in data 17-10-2023, dott.ssa Francesca Saioni, (…) così giudicare:
- accertare e dichiarare che il diritto di credito si è prescritto per il decorso del tempo CP_ previsto dalla legge, da parte degli enti e contenuto nelle cartelle esattoriali CP_3
notificate e fatto valere dall' tutte in data: 11-02- Controparte_4
CP_ 2005, cartella n° 06820040373655052000 – dell'importo di € 23.328,60 (cfr. doc.4, pag. 3), cartella n° 06820050370574210000, notificata il 10-10-2005 somme aggiuntive per un importo di € 108.900,05 (modello DM10) (doc. 4 da pag. 4-6); cartella n. 06820050406883531000, notificata in data 14-12-2005 (Inail - rate premio) per un importo di € 15.120,98, pag.6; cartella n. 06820050424781781000, notificata in data 09-02-2006 ( per l'importo di € 10.484,99; cartella n. Organizzazione_1
06820060121952134000, notificata il 16-05-2006 Controparte_5
per un importo di 207.556,07 (cfr. doc. 4, da pag. 10 a 14); cartella n.
[...]
CP_ 068200060280780665000, notificata il 21-12-2006 ( – premio e sanzioni) per €
16.764,47 (cfr. doc. 4, pag. 14), per un totale importo di € 382.175,16, somma questa, congiuntamente alle altre somme, sulla base delle quale è stato eseguito il pignoramento in data 10-10-2008 concluso con la vendita dei beni pignorati (cfr. doc.
3- verbale di aggiudicazione), e che quindi il diritto di credito si è estinto ai sensi dell'art.
2934 cod. civ. per essersi prescritto e per essere i titolari decaduti da tale diritto per non averlo esercitato nel tempo previsto dalla legge.
- Conseguentemente dichiarare estinto ogni obbligazione da parte della ricorrente nei confronti degli enti per i crediti contenuti nelle cartelle tutte sopra richiamate e notificate ai sensi dell'art. 2934 cod. civ.
pag. 2/12 - Accertato che il credito si è estinto per prescrizione e per essere decaduti da tale diritto, annullare l'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificato in data 09-11-2022, alla sig.ra (doc. 4) e tutti gli Parte_2
atti prodromici essendosi, appunto, il diritto di credito per il quale si vorrebbe iscrivere ipoteca estinto per prescrizione e per decadenza.
- Condannare l' al pagamento delle spese e onorari E_
di causa, in favore del ricorrente”;
- Per : E_
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, gradatamente:
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna deducente in merito alle censure proposte, afferenti la prescrizione ed il merito della pretesa e
e/o previo accertamento della ritualità dell'operato di E_
, adottare i provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia.
[...]
- Rigettare l'appello avversario in quanto infondato e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
CP_
- per
“Rigettata ogni contraria istanza e difesa, in via principale respingere il ricorso in appello in quanto inammissibile;
in ogni caso dichiarare il ricorso in appello infondato illegittimo ed erroneo per i motivi in narrativa esposti e per l'effetto confermare in ogni sua statuizione la sentenza del
Tribunale di Milano D.ssa Francesca Saioni n. 2956 del 17 Ottobre 2023.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di appello”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2956/2023 il Tribunale di Milano, dopo aver disposto l'integrazione CP_ del contraddittorio nei confronti di nell'ambito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti della sola , ha respinto il Parte_1 E_
pag. 3/12 ricorso con cui la medesima aveva proposto opposizione avverso la Pt_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202200013009000, ricevuta in data 9.1.2022, limitatamente alle sei cartelle di pagamento presupposte portanti
CP_ crediti iscritti a ruolo da e al fine di sentir accertare la prescrizione del CP_3
proprio debito.
Nel respingere il ricorso, il Tribunale ha evidenziato che:
l'eccezione di prescrizione era stata genericamente sollevata dalla ricorrente senza indicazione del termine di decorrenza;
in ogni caso, la prescrizione del debito contributivo asseritamente maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento avrebbe dovuto essere fatta valere nell'ambito di opposizione proposta nel termine perentorio di 40 giorni successivo alla notifica delle cartelle medesime, notifica che risultava essere stata ritualmente eseguita;
anche in considerazione della sospensione della prescrizione “per circa un anno e mezzo” per COVID e considerati gli atti interruttivi documentati agli atti, la prescrizione del diritto a procedere esecutivamente, asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento non era invece maturata.
Respinto il ricorso, il Tribunale ha condannato a rifondere le spese di lite di Pt_1
CP_ e ha invece compensato le spese legali nei rapporti processuali tra e CP_6 Pt_1
Avverso la sentenza ha proposto appello Pt_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione ed errata ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, in quanto erroneamente il Tribunale aveva rilevato l'inammissibilità per genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata.
A dire dell'appellante, “Dall'elenco delle cartelle tutte enumerate nel ricorso di primo grado e nelle conclusioni di primo grado, emerge …. il numero, l'importo di ognuna;
il tipo di tributo, la data di notifica, il numero di pagina dove risulta la notifica della cartella e l'anno dell'iscrizione a ruolo del tributo e infine il decorso del termine che si deduce in modo chiaro ed evidente anche dagli estratti di Ruolo, prodotti dall'
[...]
, (quale doc. 2 e 3 e dai quali emergono per tabulas in modo chiaro CP_4 CP_6
pag. 4/12 le date delle notifiche, il tipo di tributo e soprattutto l'anno di iscrizione del tributo a cui si dovrà fare riferimento per la prescrizione. Perciò crediamo che il giudice abbia errato sia nel sostenere la genericità delle contestazioni della prescrizione sia la decadenza da parte degli enti impositori del credito risultando l'esatto contrario. E crediamo che abbia anche omesso di porre a fondamento della domanda le prove documentali fornite dalla parti e di valutarle (doc. 4 ricorrente e doc. 2 e 3 , in violazione agli CP_6
artt. 115 e 166 c.p.c. Al contrario, riteniamo, che se soltanto il Giudice, di primo grado, avesse esaminato, come suo dovere, e come chiesto (accertare) il solo documento 4
(comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) nelle pagine indicate nel ricorso,
l'elenco delle cartelle e dell'iscrizione dei tributi nei ruoli, documenti allegati al processo telematico che in questa sede si richiamano, prodotti da doc. 2 e 3, si sarebbe CP_6
accorto che il diritto di credito contenuto nelle cartelle posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria si è tutto prescritto in base al principio pronunciato dalla
Suprema Corte di Cassazione, S.U. n° 23397/2016, nella parte in cui chiarisce che la cartella non opposta - in mancanza di diversi disposizioni, troverebbe applicazione, in via analogica, l'art. 2953 cod. civ, dunque il termine decennale di prescrizione da ogni singolo tributo che decorre dall'iscrizione a ruolo del credito (cfr. Cassazione S.U., 17 novembre 2016)”.
Con il secondo motivo di appello, ha prospettato la violazione ed errata Pt_1
applicazione, da parte del primo giudice, del principio stabilito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella pronuncia n. 23397/2016.
Secondo l'appellante, il Tribunale “ha …omesso di esaminare … e di valutare sia le cartelle indicate nell'avviso qui impugnato, notificato in data 9-02-2022, sia la documentazione prodotta dall'Agente di Riscossione nella parte in cui risulta l'elenco dei tributi, la data di notifica e l'iscrizione dell'anno di iscrizione nei ruoli (doc. e 3
al fine di dichiarare la prescrizione dei tributi la cui iscrizione risale a un periodo CP_6
che va oltre un decennio (dal 1995 fino al 2004), violando il più volte richiamato principio di legge fissato dalle Sezioni Unite. Di contro si è concentrato, il giudice di primo grado, solo sul rigetto della domanda, giustificandolo, infondatamente, dal
pag. 5/12 richiamo, per come si dirà nel prosieguo, di due intimazioni notificate comunque e sempre successivamente e dopo lo spirare del termine di prescrizione decennale e che, in ogni caso, non sono atti idonei ad interrompere i termini, come in seguito si mostrerà. Del pari erra ancora il giudice quando sostiene che vi è la prova della rituale notifica degli atti interruttivi di elencando intimazione del 2017 e 2022 senza CP_6
spiegarci come ha considerato i termini e forse nella consapevolezza che comunque gli stessi erano tutti decorsi e il credito comunque prescritto, dal momento che
l'intimazione di pagamento non è atto idoneo ad interrompere i termini previsti dall'art. 2943 cod. civ, diversamente della cartella (cfr. sentenza Tribunale di Milano sez. lav. qui impugnata, da pag. 3 a pag. 6) in base ai chiarimenti forniti dalla Suprema
Corte di Cassazione. Si deve osservare peraltro che gli avvisi citati nella sentenza dal
Giudice di primo grado non sono tutti relative alle cartelle notificate e qui impugnate, ma solo due corrispondono intimazione del 2017 e 2022 e sono tardive. E che quand'anche si accettasse e si accertasse che l' abbia notificato nelle date CP_6
indicate l'intimazione di pagamento, diversamente dalla cartella, che non è un atto idoneo ad interrompere i termini, riguardano cartelle notificate dopo la scadenza del termine decennale dei tributi emessi ai ruoli come di seguito si risulterà dall'elenco”.
Per queste ragioni, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. CP_ Con memoria difensiva depositata in data 12 aprile 2024 si è costituito eccependo in primo luogo l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'azione ex adverso proposta, in assenza di atti esecutivi intrapresi da (non potendosi CP_6
ritenere tale, ad avviso dell'ente, il preavviso di iscrizione ipotecaria). CP_ Nel merito, ha argomentato che aveva dimostrato di avere provveduto a CP_6
tutti gli adempimenti e relative notifiche senza che si fosse formata la prescrizione del credito contributivo.
Con memoria difensiva depositata in data 2 maggio 2024 si è costituita per il gravame l' . E_
pag. 6/12 L' ha in primo luogo evidenziato che il primo giudice aveva omesso di CP_1
pronunciarsi sull'eccezione, ritualmente introdotta in giudizio, della propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata da Pt_1
richiamando sul punto l'insegnamento reso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 8 marzo 2022 n. 7514, secondo cui l'ente della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio relativo alla ritenuta prescrizione della pretesa creditoria per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, in quanto mero destinatario del pagamento, dovendosi la doglianza proporsi nei confronti del solo ente creditore, titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Nel merito, l'appellata ha contestato la fondatezza del gravame avversario, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, non essendo decorso- in ragione degli atti interruttivi e della inoppugnabilità dei titoli non opposti- il termine quinquennale di prescrizione.
All'udienza del 16.5.2023 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I due motivi di appello, congiuntamente esaminati, sono parzialmente fondati. CP_ Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da per asserita carenza di interesse all'azione.
Pur prestando questa Corte adesione all'insegnamento della Cassazione secondo cui
“l'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione” (cfr. ad esempio Cass.
06/07/2023, n.19165), va nondimeno osservato che nel caso di specie il
Concessionario per la riscossione ha non solo minacciato l'azione esecutiva in forza delle cartelle di pagamento oggetto di causa, ma l'ha anche concretamente intrapresa pag. 7/12 (cfr. l'atto di pignoramento presso terzi depositato al doc. 5 di parte appellante, che segue alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prodotta al doc. 4).
Ancora in via preliminare, va accolta l'eccezione sollevata dall E_
, dovendosi sul punto riformare la sentenza impugnata.
[...]
Come chiarito da Cass. sez. un. 8/03/2022, n. 7514, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
non osta all'accoglimento dell'eccezione relativa alla legittimazione passiva– ritualmente reiterata in questa sede da l'omessa CP_1
pronuncia da parte del primo giudice, e ciò alla luce del principio giurisprudenziale per cui mentre in caso di rigetto, implicito o esplicito, dell'eccezione è onere del soccombente proporre specifico motivo di appello, ove l'eccezione medesima non è invece stata esaminata è sufficiente riproporla in modo espresso (Così Cass.
5/03/2020, n. 6179; Cass. Sezioni Unite n. 11799/2017).
Quanto alla verifica della intervenuta estinzione, o meno, del credito previdenziale va evidenziato che – pur con un ricorso in appello caratterizzato da non particolare chiarezza- la parte appellante anche in sede di gravame ha sollecitato la Corte non solo a riesaminare l'eccezione di prescrizione del credito contributivo (asseritamente) maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento (esame, questo, correttamente ritenuto dal primo giudice precluso dall'omessa tempestiva impugnazione delle cartelle di cui si discute), ma anche della prescrizione del diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle di pagamento ritualmente notificate e non opposte.
E del resto anche rispetto a tale questione- comunque rilevabile d'ufficio – tanto CP_6
CP_ quanto hanno articolato le proprie difese anche nel giudizio di appello,con ciò esercitando pienamente il proprio diritto al contraddittorio.
pag. 8/12 Dette difese delle appellate, tuttavia, non ostano a che venga accolta, in accoglimento del proposto gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l'istanza di declaratoria di prescrizione del diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle di pagamento n. 0682005037057421000, n. 06820050424781781000 e n.
CP_ 06820060121952134000 (le sole relative a crediti .
CP_ Solo tali cartelle concernono infatti crediti di cui è titolare mentre per le restanti- relativi a premi la statuizione di rigetto del Tribunale deve essere confermata, CP_3
posto che il giudizio avrebbe dovuto essere intentato nei confronti di quest'ultimo CP_ ente, e non di
Con riguardo alle cartelle di pagamento n. 0682005037057421000, n.
06820050424781781000 e n. 06820060121952134000, facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, la decisione impugnata va invece riformata.
Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la lettura del ricorso di primo grado consentiva di individuare i termini rilevanti per la verifica fattuale del decorso, o meno, del periodo- quinquennale- di prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata (termini comunque desumibili anche dalla documentazione allegata al ricorso).
Lo stesso primo giudice, del resto, con riguardo alle cartelle n. 0682005037057421000
e n. 06820050424781781000 mostra di avere bene individuato il termine di decorrenza della prescrizione del diritto a procedere esecutivamente, laddove ricostruisce i diversi atti interruttivi per ciascuno dei due titoli, scrivendo: “- Quanto alla cartella di pagamento n. 0682005037057421000, notificata in data 10.10.2005:
1) 'intimazione di pagamento n. 06820089000220043000, notificata in data 30.4.2008;
2) il pignoramento mobiliare cron. 898 del 10.10.2008;
3) l'intimazione di pagamento n. 06820099002596172000, notificata in data
28.3.2009;
pag. 9/12 4) l'intimazione di pagamento n. 06820189019369668000, notificata in data
5.11.2018;
5) l'intimazione di pagamento n 06820229001453045000, notificata in data 18.2.2022;
6) l'intimazione di pagamento n. 06820229003320022000, notificata in data
15.7.2022;
…
- Quanto alla cartella di pagamento n. 06820050424781781000, notificata in data
9.2.2006:
1) l'intimazione di pagamento n. 06820089000220447000, notificata in data
30.4.2008;
2) il pignoramento mobiliare cron. 898 del 10.10.2008;
3) l'intimazione di pagamento n. 06820099002596374000, notificata in data
28.3.2009;
4) l'intimazione di pagamento n. 06820189019369668000, notificata in data
5.11.2018;
5) l'intimazione di pagamento n 06820229001453045000, notificata in data
18.2.2022;
6) l'intimazione di pagamento n. 06820229003320022000, notificata in data
15.7.2022”.
Dalla corretta ricostruzione in fatto delle date di notifica della cartelle e dei successivi atti interruttivi il primo giudice avrebbe tuttavia dovuto trarre conseguenze diverse, posto che, per ciascuna delle due cartelle, tra il compimento dell'atto interruttivo indicato al numero 3 (intimazione di pagamento n. 06820099002596172000, notificata in data 28.3.2009) e quello successivo indicato al numero 4 (intimazione di pagamento n. 06820189019369668000, notificata in data 5.11.2018) risulta decorso un lasso di tempo superiore al quinquennio, con conseguente maturare della eccepita prescrizione.
pag. 10/12 Ad analogo esito deve giungersi con riguardo alla cartella di pagamento n.
CP_ 06820060121952134000 di non esaminata dal primo giudice e considerata invece nel ricorso di primo grado così come – a pagina 9 punto 5- nel ricorso in appello.
Esaminando i documenti prodotti da al n. 10, 11, 15 e 16 si rileva infatti che CP_6
detta cartella risulta essere stata notificata in data 16.5.2006, con successivo compimento di atti interruttivi in data 6.5.2008 (doc. 10), in data 10.10.2008 (doc. 11) ed in data 22.10.2018 (doc. 15 e 16).
Anche in questo caso, tuttavia, tra il secondo ed il terzo atto interruttivo risulta decorso un termine superiore al quinquennio, con conseguente prescrizione del diritto.
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, in parziale riforma della sentenza n. 2956/2023 del Tribunale di Milano, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e deve essere dichiarato E_
CP_ prescritto il diritto di a procedere esecutivamente nei confronti di Parte_1
in forza delle cartelle di pagamento n. 0682005037057421000, n.
[...]
06820050424781781000 e n. 06820060121952134000.
Con riguardo alle spese di lite, nei rapporti tra e l'applicazione del Pt_1 CP_6
principio della soccombenza conduce a porre a carico della prima le spese del doppio grado di giudizio.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 -in euro 5.000,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il grado di appello, oltre IV, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario. CP_ Analogo principio ed identici parametri conducono invece a porre a carico di le spese sostenute da nel doppio grado di giudizio, liquidate in euro 4.200,00 per il Pt_1
primo grado di giudizio ed in euro 5.000,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/03/2023, n.6346 s:
"Agli avvocati dell' non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in CP_2
pag. 11/12 quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla
Cassa previdenza avvocati").
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 2956/2023 del Tribunale di Milano, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
E_
CP_ dichiara prescritto il diritto di a procedere esecutivamente nei confronti di in forza delle cartelle di pagamento n. 0682005037057421000, Parte_1
n. 06820050424781781000 e n. 06820060121952134000; conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere ad le Parte_1 E_
spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il grado di appello, oltre IV, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
CP_ condanna a rifondere ad le spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, liquidate in euro 4.200,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 5.000,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%.
Milano, 16/05/2024
Il Presidente Il Consigliere est.
Susanna Mantovani Laura Bertoli
pag. 12/12