Sentenza 17 giugno 1966
Massime • 2
L'estensione del giudicato in successivo giudizio tra le stesse parti in ordine ai presupposti di fatto o di diritto della pronunzia implica che sui medesimi sia sorta controversia nel precedente giudizio e che la stessa sia stata, quanto meno implicitamente, decisa in via non meramente incidentale. *
Il passaggio in giudicato di una sentenza di vendita -eccezionalmente appellabile, ai sensi dell'art. 702 cod.proc.civ. del 1865 in relazione all'art. 222 R.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, qualora avesse pronunziato su incidenti di esecuzione- preclude ogni contestazione circa la identificazione catastale dei beni oggetto dell'impugnazione.Nell'ipotesi di giudicati contrastanti,emessi sullo stesso procedimento esecutivo, prevale l'ultimo in ordine di tempo. *
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/1966, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1966 |
Testo completo
Il passaggio in giudicato di una sentenza di vendita -eccezionalmente appellabile, ai sensi dell'art. 702 cod.proc.civ. del 1865 in relazione all'art. 222 R.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, qualora avesse pronunziato su incidenti di esecuzione- preclude ogni contestazione circa la identificazione catastale dei beni oggetto dell'impugnazione.Nell'ipotesi di giudicati contrastanti,emessi sullo stesso procedimento esecutivo, prevale l'ultimo in ordine di tempo. *