TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13762 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5324/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5324/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SCIOSCIA ANNA RITA
) , con elezione di domicilio presso lo studio Email_1 del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RIGHETTI FABIO (
[...]
), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/01/2023 ha chiesto la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
7.7.2007 con , precisando che dall'unione erano nati due figli CP_1
Per_
(7.4.2009) e (13.12.2010), e che a far data dalla comparizione dinanzi Per_2 al Presidente del Tribunale in sede di separazione pronunciata con decreto di omologa in data 2.9.2014, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio con ogni conseguente statuizione. Il ricorrente deduceva che successivamente alla separazione aveva intrattenuto una nuova convivenza dalla quale era nato un figlio in data 2.10.2019, che a seguito della interruzione della relazione il Tribunale di Civitavecchia aveva decretato il dovere di di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio nella misura pari ad euro 250,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente deduceva quindi il peggioramento delle sue condizioni economiche, a far data dalla separazione, chiedendo la diminuzione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione a suo Per_ carico in favore dei figli e nella misura pari ad euro 300,00 ciascuno, Per_2
e la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della ex moglie nella misura pari ad euro 300,00 al mese. Ha chiesto pertanto: “_1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 in data 07/07/2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del Comune di Roma dell'anno 2007,atto 00219,parte I,serie 01 2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre, e diritto per il padre di tenere i figli con sé ; 4) disporre a carico del padre quale contributo Per_ al mantenimento del figli minori e il versamento mensile della somma Per_2 di Euro 400,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % delle spese secondo il protocollo di Intesa del
17/12/14; 5) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento di € 300,00 in favore della moglie signora come previsto dall'omologa della separazione. CP_1
Con vittoria di spese e di onorari.”
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da CP_1 controparte ed ha segnalato che il ricorrente si era sempre disinteressato dell'accudimento dei due figli arrecando agli stessi un gravissimo ed irreparabile danno, obbligando della cura dei figli in via esclusiva la madre. Parte resistente ha chiesto pertanto: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma il 07/07/2007, trascritto sul registro civile degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2007, atto n.00291, parte i, serie
02, scegliendo il regime della separazione dei beni 2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni: i coniugi vivranno Per_ separati con obbligo di mutuo rispetto;
A) I figli minori, ed verranno Per_2 affidati in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa;
in subordine voglia il Tribunale adito riconoscere alla madre l'assegno unico universale al 100%.
2 Per_ I figli e trascorreranno le vacanze estive 10 giorni con ciascun genitore Per_2 previo accordo entro il mese di maggio di ciascun anno, le vacanze natalizie dal
24/12 al 26/12 e dal 31/12 al 02/01 ad anni alterni e durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di pasqua e pasquetta, fatta salva la possibilità per il padre di poter vedere i minori in qualsiasi momento previo accordo con la madre. B) La casa familiare è quella sita in Roma in Via Tazio Nuvolari di proprietà della madre;
Il padre corrisponderà € 800,00 per il mantenimento dei figli ed €
600,00 per la moglie, in subordine continuerà a corrispondere alla madre l'assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento della moglie nonché l'assegno di € 600,00 per il mantenimento dei figli entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat;
si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare detta corresponsione direttamente dal datore di lavoro. Inoltre il marito corrisponderà alla moglie il 50% delle spese mediche, sportive, scolastiche e ludiche relative ai minori come da protocollo del
Tribunale di Roma;
in subordine l'assegno unico in favore della parte resistente. La resistente spiegava infine domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno endofamiliare, ed in particolare chiedeva dichiarare il Sig. responsabile di illecito endofamiliare permanente per aver privato del CP_2
Per_ rapporto genitoriale i due figli e confermato anche nel ricorso Per_2 introduttivo, e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa (art.1226 c.c.) e/o con riferimento alle Tabelle
Milanesi per perdita del genitore.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il Presidente f.f., dato atto del fatto tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori revocando l'assegno di mantenimento dovuto da in favore di Parte_1 CP_1 confermati i provvedimenti riguardanti i figli e disponendo a cura dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, previo svolgimento di indagine socio ambientale e redazione di una relazione sulla condizione dei minori, di avviare gli stessi ad un percorso psicologico per favorire la ripresa della relazione con il padre, nonché di avviare le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
All'esito della disposta istruttoria, nel corso della quale è stato disposto l'ascolto dei due minori, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
3 L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898,e successive modificazioni, per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quanto relativo alla questione dell'affidamento dei due figli minori, la disamina complessiva delle dichiarazioni rese dai due minori all'udienza del 24.3.2025 ha consentito di accertare che il padre e i figli da molti anni non hanno un rapporto significativo, che la frequentazione si è progressivamente azzerata soprattutto con la figlia la quale, amareggiata e delusa dal padre, lo ha bloccato sul telefono.
Entrambi hanno riferito che il padre non ha saputo comunicare loro con le dovute cautele della avvenuta nascita di un altro figlio e di non intrattenere relazioni significative con il ramo parentale paterno (cfr. dichiarazioni rese dai minori alla presenza dell'ausiliario del giudice che ha redatto sul punto una nota illustrativa depositata in data 8.4.2025). I Servizi Sociali hanno confermato quanto sopra, segnalando che i due figli non sono disponibili ad un percorso di supporto psicologico, inoltre che il nucleo familiare costituito dalla resistente e i due ragazzi vive in stretto contatto con i nonni materni che si occupano di aiutare la CP_1 anche dal punto di vista materiale.
Orbene ritiene il Tribunale alla luce di quanto esposto che la domanda di affidamento esclusivo formulata da meriti accoglimento tenuto conto CP_1 dell'interesse preminente dei figli i quali sono stati cresciuti e seguiti in via esclusiva fino ad ora dalla madre, vivono attualmente uno stato di profonda disaffezione nei riguardi del padre che non può ascriversi riduttivamente al condizionamento della madre.
Il è entrato in conflitto con i ragazzi lamentandosi di essere diventato a suo Pt_1 dire un bancomat, pretendendo una relazione che non è stata costruita nel tempo e strumentalizzando le richieste in loro favore avanzate dalla madre, solo per consentirgli di svolgere attività scolastiche e di svago. L'affido esclusivo dei due ragazzi alla madre è funzionale quindi a scongiurare continui conflitti sulle decisioni da assumere nei riguardi dei figli, che di fatto sono stati seguiti nella loro crescita solo dalla madre.
4 Per quanto relativo alle condizioni economiche deve essere stabilito in questa sede l'importo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli nella misura pari ad euro 350,00 per ciascun figlio. Dalla complessiva istruttoria svolta e dalle risultanze della CTU è emerso che , dipendente della società Parte_1 [...]
percepisce uno stipendio netto pari a circa Euro 1700,00 euro al mese Parte_2
(cfr. accrediti sul conto corrente depositato in atti in assenza della documentazione attestante le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni) ,è onerato del pagamento del mantenimento di un altro figlio (in tenera età) nella misura pari ad Euro 250,00 al mese.
, casalinga si occupa a tempo pieno dei due figli ed è aiutata CP_1 economicamente dalla propria famiglia di origine, avendo la medesima lavorato come receptionist fino alla nascita dei figli.
La domanda di un assegno divorzile in favore di per la quale c'è CP_1
l'opposizione di controparte non merita accoglimento.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di
5 legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili
6 di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che non sussiste una rilevante disparità di disponibilità patrimoniali tra le parti, posto che entrambi sono proprietari della casa in cui vivono. Il ricorrente ha segnalato piuttosto la disparità di condizioni di salute, dato che il medesimo ha una malattia degenerativa che ha documentato in atti. La durata del matrimonio di 7 anni non può dirsi significativa al fine di considerare l'apporto della alle necessità del menàge familiare (seppure concordato con CP_1 il coniuge) preclusivo di un inserimento della medesima nel mondo del lavoro. Ed invero sebbene al momento della separazione nel 2014 i figli erano in tenera età, attualmente l'età dei due ragazzi (di 17 e 15 anni) non risulta obiettivamente ostativa, pur tenuto conto delle problematiche dei due giovani (uno dei quali affetto da DSA) , alla possibilità che la madre possa provvedere al proprio sostentamento.
Quel che risulta invece è che la abbia potuto contare fino ad ora sull'aiuto CP_1 dei suoi genitori e abbia scelto di non lavorare.
La domanda di risarcimento danni avanzata dalla resistente nel presente giudizio non è ammissibile per difetto di connessione con la domanda principale di divorzio.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
5324/2023, disattesa ogni ulteriore domanda così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 7.7.2007 tra
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 00291, parte 1, serie
02); Per_
- Affida in via esclusiva i figli minori e alla madre e li colloca presso di lei;
Per_2
- Assegna la casa familiare sita in Roma a via Tazio Nuvolari n.252 a CP_1
- Dispone che tenga i figli con sé previo accordo con i medesimi. I due figli Parte_1 trascorreranno le vacanze estive 10 giorni con ciascun genitore previo accordo entro il mese di maggio di ciascun anno, le vacanze natalizie dal 24/12 al 26/12 e dal 31/12 al
02/01 ad anni alterni e durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno
7 di Pasqua e Pasquetta, fatta salva la possibilità per il padre di poter vedere i minori in qualsiasi momento previo accordo con la madre
- Determina in euro 700,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto da in favore di per il mantenimento dei due Parte_1 CP_1 figli oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5324/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SCIOSCIA ANNA RITA
) , con elezione di domicilio presso lo studio Email_1 del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RIGHETTI FABIO (
[...]
), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/01/2023 ha chiesto la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
7.7.2007 con , precisando che dall'unione erano nati due figli CP_1
Per_
(7.4.2009) e (13.12.2010), e che a far data dalla comparizione dinanzi Per_2 al Presidente del Tribunale in sede di separazione pronunciata con decreto di omologa in data 2.9.2014, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio con ogni conseguente statuizione. Il ricorrente deduceva che successivamente alla separazione aveva intrattenuto una nuova convivenza dalla quale era nato un figlio in data 2.10.2019, che a seguito della interruzione della relazione il Tribunale di Civitavecchia aveva decretato il dovere di di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio nella misura pari ad euro 250,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente deduceva quindi il peggioramento delle sue condizioni economiche, a far data dalla separazione, chiedendo la diminuzione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione a suo Per_ carico in favore dei figli e nella misura pari ad euro 300,00 ciascuno, Per_2
e la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della ex moglie nella misura pari ad euro 300,00 al mese. Ha chiesto pertanto: “_1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 in data 07/07/2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del Comune di Roma dell'anno 2007,atto 00219,parte I,serie 01 2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre, e diritto per il padre di tenere i figli con sé ; 4) disporre a carico del padre quale contributo Per_ al mantenimento del figli minori e il versamento mensile della somma Per_2 di Euro 400,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % delle spese secondo il protocollo di Intesa del
17/12/14; 5) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento di € 300,00 in favore della moglie signora come previsto dall'omologa della separazione. CP_1
Con vittoria di spese e di onorari.”
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da CP_1 controparte ed ha segnalato che il ricorrente si era sempre disinteressato dell'accudimento dei due figli arrecando agli stessi un gravissimo ed irreparabile danno, obbligando della cura dei figli in via esclusiva la madre. Parte resistente ha chiesto pertanto: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma il 07/07/2007, trascritto sul registro civile degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2007, atto n.00291, parte i, serie
02, scegliendo il regime della separazione dei beni 2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni: i coniugi vivranno Per_ separati con obbligo di mutuo rispetto;
A) I figli minori, ed verranno Per_2 affidati in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa;
in subordine voglia il Tribunale adito riconoscere alla madre l'assegno unico universale al 100%.
2 Per_ I figli e trascorreranno le vacanze estive 10 giorni con ciascun genitore Per_2 previo accordo entro il mese di maggio di ciascun anno, le vacanze natalizie dal
24/12 al 26/12 e dal 31/12 al 02/01 ad anni alterni e durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di pasqua e pasquetta, fatta salva la possibilità per il padre di poter vedere i minori in qualsiasi momento previo accordo con la madre. B) La casa familiare è quella sita in Roma in Via Tazio Nuvolari di proprietà della madre;
Il padre corrisponderà € 800,00 per il mantenimento dei figli ed €
600,00 per la moglie, in subordine continuerà a corrispondere alla madre l'assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento della moglie nonché l'assegno di € 600,00 per il mantenimento dei figli entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat;
si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare detta corresponsione direttamente dal datore di lavoro. Inoltre il marito corrisponderà alla moglie il 50% delle spese mediche, sportive, scolastiche e ludiche relative ai minori come da protocollo del
Tribunale di Roma;
in subordine l'assegno unico in favore della parte resistente. La resistente spiegava infine domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno endofamiliare, ed in particolare chiedeva dichiarare il Sig. responsabile di illecito endofamiliare permanente per aver privato del CP_2
Per_ rapporto genitoriale i due figli e confermato anche nel ricorso Per_2 introduttivo, e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa (art.1226 c.c.) e/o con riferimento alle Tabelle
Milanesi per perdita del genitore.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il Presidente f.f., dato atto del fatto tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori revocando l'assegno di mantenimento dovuto da in favore di Parte_1 CP_1 confermati i provvedimenti riguardanti i figli e disponendo a cura dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, previo svolgimento di indagine socio ambientale e redazione di una relazione sulla condizione dei minori, di avviare gli stessi ad un percorso psicologico per favorire la ripresa della relazione con il padre, nonché di avviare le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
All'esito della disposta istruttoria, nel corso della quale è stato disposto l'ascolto dei due minori, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
3 L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898,e successive modificazioni, per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quanto relativo alla questione dell'affidamento dei due figli minori, la disamina complessiva delle dichiarazioni rese dai due minori all'udienza del 24.3.2025 ha consentito di accertare che il padre e i figli da molti anni non hanno un rapporto significativo, che la frequentazione si è progressivamente azzerata soprattutto con la figlia la quale, amareggiata e delusa dal padre, lo ha bloccato sul telefono.
Entrambi hanno riferito che il padre non ha saputo comunicare loro con le dovute cautele della avvenuta nascita di un altro figlio e di non intrattenere relazioni significative con il ramo parentale paterno (cfr. dichiarazioni rese dai minori alla presenza dell'ausiliario del giudice che ha redatto sul punto una nota illustrativa depositata in data 8.4.2025). I Servizi Sociali hanno confermato quanto sopra, segnalando che i due figli non sono disponibili ad un percorso di supporto psicologico, inoltre che il nucleo familiare costituito dalla resistente e i due ragazzi vive in stretto contatto con i nonni materni che si occupano di aiutare la CP_1 anche dal punto di vista materiale.
Orbene ritiene il Tribunale alla luce di quanto esposto che la domanda di affidamento esclusivo formulata da meriti accoglimento tenuto conto CP_1 dell'interesse preminente dei figli i quali sono stati cresciuti e seguiti in via esclusiva fino ad ora dalla madre, vivono attualmente uno stato di profonda disaffezione nei riguardi del padre che non può ascriversi riduttivamente al condizionamento della madre.
Il è entrato in conflitto con i ragazzi lamentandosi di essere diventato a suo Pt_1 dire un bancomat, pretendendo una relazione che non è stata costruita nel tempo e strumentalizzando le richieste in loro favore avanzate dalla madre, solo per consentirgli di svolgere attività scolastiche e di svago. L'affido esclusivo dei due ragazzi alla madre è funzionale quindi a scongiurare continui conflitti sulle decisioni da assumere nei riguardi dei figli, che di fatto sono stati seguiti nella loro crescita solo dalla madre.
4 Per quanto relativo alle condizioni economiche deve essere stabilito in questa sede l'importo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli nella misura pari ad euro 350,00 per ciascun figlio. Dalla complessiva istruttoria svolta e dalle risultanze della CTU è emerso che , dipendente della società Parte_1 [...]
percepisce uno stipendio netto pari a circa Euro 1700,00 euro al mese Parte_2
(cfr. accrediti sul conto corrente depositato in atti in assenza della documentazione attestante le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni) ,è onerato del pagamento del mantenimento di un altro figlio (in tenera età) nella misura pari ad Euro 250,00 al mese.
, casalinga si occupa a tempo pieno dei due figli ed è aiutata CP_1 economicamente dalla propria famiglia di origine, avendo la medesima lavorato come receptionist fino alla nascita dei figli.
La domanda di un assegno divorzile in favore di per la quale c'è CP_1
l'opposizione di controparte non merita accoglimento.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di
5 legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili
6 di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che non sussiste una rilevante disparità di disponibilità patrimoniali tra le parti, posto che entrambi sono proprietari della casa in cui vivono. Il ricorrente ha segnalato piuttosto la disparità di condizioni di salute, dato che il medesimo ha una malattia degenerativa che ha documentato in atti. La durata del matrimonio di 7 anni non può dirsi significativa al fine di considerare l'apporto della alle necessità del menàge familiare (seppure concordato con CP_1 il coniuge) preclusivo di un inserimento della medesima nel mondo del lavoro. Ed invero sebbene al momento della separazione nel 2014 i figli erano in tenera età, attualmente l'età dei due ragazzi (di 17 e 15 anni) non risulta obiettivamente ostativa, pur tenuto conto delle problematiche dei due giovani (uno dei quali affetto da DSA) , alla possibilità che la madre possa provvedere al proprio sostentamento.
Quel che risulta invece è che la abbia potuto contare fino ad ora sull'aiuto CP_1 dei suoi genitori e abbia scelto di non lavorare.
La domanda di risarcimento danni avanzata dalla resistente nel presente giudizio non è ammissibile per difetto di connessione con la domanda principale di divorzio.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
5324/2023, disattesa ogni ulteriore domanda così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 7.7.2007 tra
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 00291, parte 1, serie
02); Per_
- Affida in via esclusiva i figli minori e alla madre e li colloca presso di lei;
Per_2
- Assegna la casa familiare sita in Roma a via Tazio Nuvolari n.252 a CP_1
- Dispone che tenga i figli con sé previo accordo con i medesimi. I due figli Parte_1 trascorreranno le vacanze estive 10 giorni con ciascun genitore previo accordo entro il mese di maggio di ciascun anno, le vacanze natalizie dal 24/12 al 26/12 e dal 31/12 al
02/01 ad anni alterni e durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno
7 di Pasqua e Pasquetta, fatta salva la possibilità per il padre di poter vedere i minori in qualsiasi momento previo accordo con la madre
- Determina in euro 700,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto da in favore di per il mantenimento dei due Parte_1 CP_1 figli oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
8