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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5863/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Controparte_1 C.F._1
Cau
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Cau CP_2 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione,
nella quale hanno esposto:
“ PREMETTONO CHE
1) in data 26 maggio 2001 il Sig. e la Sig.ra hanno contratto CP_2 Controparte_1
matrimonio concordatario registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Cagliari, atto n.135 parte 2, Serie A;
2) dal matrimonio sono nati due figli: in data 04/07/2003 EO e, in data 18/11/2012, ; Per_1
3) dopo un periodo di armonia tra i coniugi, i rapporti si sono deteriorati fino al venir meno della comunione spirituale e materiale, onde gli stessi hanno deciso di presentare ricorso congiunto per la separazione consensuale;
4) il Tribunale di Cagliari, con Decreto n. cronol. 14462/2018 del 10/12/2018 (RG n.
5000/2018), omologava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni (doc. 1):
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) L'abitazione coniugale sita in Assemini nella Via Carmine n. 214, rimarrà nella disponibilità
del Sig. mentre la Sig.ra ha già spostato la residenza in Elmas, nella CP_2 CP_1
via del Pino Solitario n. 67, unitamente ai due figli e . Per_1 Per_2
3) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori e dagli stessi dovranno continuare Per_1 Per_2
a ricevere cura, educazione e istruzione;
i minori dovranno mantenere con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi.
4) Il domicilio prevalente dei minori è stabilito presso la madre, ivi fissandosi la residenza anagrafica degli stessi.
5) Il Sig. potrà vedere i figli senza limitazione alcuna, anche nei giorni infrasettimanali, CP_2
compatibilmente con le sue esigenze lavorative e quelle scolastiche e ricreative dei minori.
Pag. 2 a 5 6) Il Sig. si impegna a versare alla sig.ra , a titolo di contributo per il CP_2 CP_1
mantenimento dei figli, la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), somma da versarsi entro il 15 di ogni mese nel c/c che verrà indicato dalla Sig.ra e che dovrà essere CP_1
adeguata annualmente agli indici Istat.
7) Il Sig. si impegna altresì a corrispondere, a titolo di mantenimento della ex coniuge, CP_2
la somma di € 300,00, da versarsi anch'essa entro il 15 di ogni mese nel c/c che verrà indicato dalla sig.ra e che dovrà essere adeguata annualmente in base agli indici Istat. CP_1
8) Il Sig. si impegna inoltre a sostenere le spese straordinarie che si dovessero rendere CP_2
necessarie per i figli, preventivamente concordate tra i genitori e sulla base di idonea documentazione, nella misura del 100%.
9) I coniugi si autorizzano vicendevolmente all'espatrio e al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, con facoltà di entrambi di iscrivere i figli minori e sul Per_1 Per_2
proprio passaporto o altro documento”;
5) recentemente il figlio , ormai maggiorenne, ha reperito un'occupazione lavorativa ed Per_2
è diventato economicamente autosufficiente (doc. 2);
6) inoltre, la minore trascorre molto più tempo con il padre, il quale, durante i periodi Per_1
di permanenza della figlia presso la sua abitazione, provvede al suo sostentamento in maniera diretta;
7) le predette circostanze giustificano la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a carico del sig. in favore del figlio , nonché la riduzione dell'importo stabilito per il CP_2 Per_2
mantenimento della figlia da € 500,00 a € 300,00; Per_1
8) per altro verso, essendo il reddito del Sig. sensibilmente aumentato (doc. 3) rispetto CP_2
a quello dallo stesso percepito all'epoca della separazione (doc. 4), l'importo della somma concordata per il mantenimento della sig.ra dovrà essere aumentato da € 300,00 ad CP_1
€ 500,00 al fine di ripristinare l'equilibrio economico tra i coniugi;
Pag. 3 a 5 9) non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Tanto premesso, la Sig.ra e il Sig. , come in epigrafe difesi, Controparte_1 CP_2
rappresentati e domiciliati, rinunciando liberamente e coscientemente alla presenza fisica all'udienza e/o a quelle successive, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e confermando la volontà di non riconciliarsi e di voler modificare le condizioni della separazione come indicato nel presente ricorso,
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze,
modificare le condizioni fissate con Decreto di omologazione n. cronol. 14462/2018 del
10/12/2018 (RG n. 5000/2018), disponendo:
1) la revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del sig. in favore del figlio e CP_2 Per_2
dell'obbligo di pagare le spese straordinarie in suo favore nella misura del 100%;
2) la riduzione dell'importo del contributo stabilito per il mantenimento della figlia Per_1
determinandolo in € 300,00 e l'adozione del piano genitoriale allegato (doc. 5);
3) il pagamento delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia nella misura del 100% a carico del sig. Per_1 CP_2
4) l'aumento dell'importo del contributo stabilito per il mantenimento della sig.ra
[...]
, determinandolo in € 500,00”. CP_1
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra
[...]
e . CP_1 CP_2
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e dei figli
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con decreto di omologazione n. 14462/2018 del Tribunale di
Cagliari – Sezione Civile del 10.12.2018 nel procedimento RG n. 5000/2018,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 16.10.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5