TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, Sonia Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2781 /2024 R.G.L. promossa da:
in persona del legale r.te pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Marco Ares Cerrato, Guido Dalmazzone, domiciliata come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
nella persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
(già Controparte_2
), in persona del Controparte_3
Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dott. Roberto
Quaranta, Antonella Susanna Di Nino, Laura Grasso, Annarita Frizzi, CP_4
Anna Maria Salamone, domiciliato come da memoria costitutiva;
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
- come in atti.
Per le resistenti:
- come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Premesso:
1. con ricorso depositato in data 29.3.2024, ritualmente notificato, la ha evocato in giudizio l' e l Parte_1 CP_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, di Controparte_2 ordinare all' l'immediato rilascio del DURC, inibendo al predetto CP_1
Istituto, nelle more del giudizio, l'iscrizione a ruolo del credito asseritamente portato dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022009863/DDL del 30/06/2023; nel merito, la società ricorrente ha chiesto “annullare, revocare o comunque dichiarare l'inefficacia” del predetto verbale unico di accertamento e notificazione;
in subordine, ha chiesto di “rideterminare la somma dovuta dalla ricorrente nell'importo di
Euro 29.183,80 per maggiori contributi (ovverosia Euro 72.367,27-
12.820,00 per revoca del disconoscimento contratto di lavoro CP_5
12.150,16 per scatti non dovuti-Euro 18.213,31 per ore non retribuite) oltre ad Euro 1.605,10 per sanzioni ed interessi e/o in quella veriore ritenuta di giustizia nei limiti del giusto e del provato.”.
2. Si è tempestivamente costituito il convenuto eccependo CP_2
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Si è costituito l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere con riferimento alla domanda di rilascio del DURC e la reiezione delle domande residue;
in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della società ricorrente di versare alla gestione aziende dipendenti gli importi indicati nel sora cit. verbale unico di accertamento e la condanna della predetta al pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi e sanzioni civili, oltre alle somme accessorie fino al soddisfo.
4. La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti e dell'acquisizione d'ufficio di documentazione.
Ritenuto:
5. in via preliminare, occorre osservare come l'eccezione di decadenza ex art. 14, l. n. 689/1981 sia infondata. Ai sensi dei commi 1 e 2 della predetta norma, «la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per
2 la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento».
6. Tuttavia, per costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, «il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In numerose decisioni, questa Corte ha ribadito che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l.
n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (ex multis
Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686 – 01; Cass.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 – 01; Cass.
Civ., Sez. II, ord. n. 29068/2023).
7. Nel caso di specie, in base alla documentazione in atti, risulta che il verbale di primo accesso è stato redatto in data 2.2.2023, mentre la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022009863/DDL, datato 30.6.2023, è avvenuta “a fine giugno 2023”
(cfr. pag. 10 del ricorso).
8. Occorre rilevare che nel predetto lasso temporale sono state svolte alcune necessarie attività di indagine da parte dell' convenuto, CP_2 senza che sia risultato, nei fatti, un prolungamento delle tempistiche di accertamento privo di effettiva motivazione.
3 9. Infatti, i funzionari ispettivi davano altresì atto delle necessità di effettuare ulteriori verifiche, richiedendo a tale scopo alla società ricorrente specifica documentazione che doveva essere poi esaminata e valutata. Tale documentazione è pervenuta in tempi diversi: in data 1° marzo 2023, in data 19 aprile 2023 ed in data 28 aprile 2023, tramite posta elettronica;
in data 18 maggio 2023 gli ispettori, inoltre, hanno acquisito un'integrazione delle dichiarazioni da parte del legale rappresentante della società ricorrente;
infine, in data 30 maggio 2023 è stata trasmessa tramite posta elettronica, dal consulente della società ricorrente, ulteriore documentazione richiesta dagli ispettori.
10. Pertanto, considerato che la notifica della violazione deve avvenire entro 90 giorni dalla fase finale del procedimento e non entro 90 giorni dalla visita ispettiva, che l'ultima documentazione è pervenuta all'ispettorato in data 30.5.2023 e necessitava anch'essa di esame e valutazione, è evidente il pieno rispetto del termine di cui all'articolo 14 della legge 689/1981.
11. Sempre in via preliminare, occorre dichiarare fondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di difetto di interesse ad agire formulate dall' . Il verbale unico di accertamento e notificazione in esame CP_2
è stato redatto da funzionari di vigilanza e con esso gli ispettori CP_1 hanno richiesto alla società ricorrente il pagamento di contribuzione omessa e non il pagamento di sanzioni amministrative, né risulta che l'ispettorato abbia emesso nei confronti della società ricorrente un'ordinanza ingiunzione.
12. Peraltro, la parte ricorrente ha contestato la legittimità del verbale con esclusivo riferimento alla pretesa contributiva, rispetto alla quale l'unico legittimato a contraddire è l' . Controparte_6
13. Con riferimento alla domanda di rilascio del DURC, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che il predetto documento è stato rilasciato alla società ricorrente in data
13.7.2024.
14. Passando all'esame del merito, occorre premettere che la società esercita attività di autotrasporto merci per conto terzi nel Parte_1 territorio della provincia di;
in data 2 febbraio 2023 gli ispettori CP_2
e dopo essersi inutilmente recati presso CP_1 Persona_1 Persona_2 la sede legale della società come risultante della visura camerale, hanno effettuato un accesso presso la sede operativa in Grugliasco;
all'esito della
4 valutazione delle dichiarazioni raccolte e dell'esame della documentazione acquisita, gli ispettori hanno riscontrato plurime irregolarità che di seguito saranno analizzate.
15. L'esito degli accertamenti svolti dagli Ispettori è compendiato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022009863/DDL del
30/06/2023; con il predetto verbale, con riferimento al periodo 1.11.2020
– 31.1.2023, gli ispettori hanno proceduto ad addebitare alla società ricorrente i contributi previdenziali dovuti all' per complessivi euro CP_1
72.367,27, sulle differenze di imponibile contributivo accertato, maggiorati delle somme accessorie che, calcolate fino al 30.7.2023, ammontano ad euro 28.446,14.
16. La società ricorrente lamenta la non correttezza dell'operato degli ispettori e con l'atto introduttivo formula una pluralità di contestazioni che di seguito sono singolarmente esaminate con l'avvertenza che, come riferito dal difensore avv. Cerrato all'udienza del 13.2.2025, gli unici rilievi su cui insiste sono esclusivamente quelli contenuti nel ricorso.
17. Retrodatazione inquadramento aziendale. La società ricorrente ha denunciato la prestazione lavorativa dei dipendenti quale azienda artigiana dal 2 novembre 2020, quando aveva alle proprie dipendenze 5 lavoratori, mentre dal 1° dicembre 2022 ha mutato il codice statistico contributivo passando al settore industria. La legge 443/1980 stabilisce che le imprese di trasporti possano qualificarsi come artigiane qualora abbiano massimo 8 dipendenti. Pertanto gli ispettori, avendo constatato che la società ricorrente dal mese di gennaio 2021 ha avuto un numero di lavoratori dipendenti (15), superiore al predetto limite dimensionale (8), come sintetizzato nella tabella riportata a pagina 4 del verbale unico in esame, hanno provveduto a retrodatare l'inquadramento della società nel settore industria con decorrenza dal mese di gennaio 2021 ed al calcolo dei contributi dovuti sulla base della aliquota corretta. La società ricorrente lamenta come gli ispettori non abbiano tenuto conto dei contratti di lavoro a tempo parziale. L'ispettore , sentito Persona_1 quale testimone all'udienza del 19 dicembre 2024, ha confermato – senza incontrare contestazioni, che la società ricorrente ha superato il limite dimensionale dal mese di gennaio 2021 anche tenuto conto dei rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale.
18. Disconoscimento di un rapporto di co.co.co. Il sig. è CP_7 stato assunto alle dipendenze della società ricorrente in forza di un
5 contratto a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 26 ottobre
2021 e termine finale, a seguito di proroga, al 31 luglio 2022, inquadrato nel livello G1 del CCNL trasporto merci e logistica, con mansioni di autista (doc 13 f.r.).
In data 22.8.2022 il sig. e la società hanno sottoscritto CP_7 Pt_1 un contratto di “collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c. e art. 2 d.lgs 81/2015)” in forza del quale al primo è stato conferito l'incarico di realizzare le attività di trasporto quale autista, con inizio dal
22 agosto 2022 e termine al 31.8.2023, a fronte di un corrispettivo che le parti hanno indicato in euro 45 lordi e rimborso delle spese sostenute in occasione delle trasferte a piè di lista, ovvero con sistemi forfettari non specificati (cfr. doc. 12 f.r.).
Il contratto di co.co.co è stato risolto anticipatamente il 31.12.2022 ed in data 1.1.2023 il Sig. è stato nuovamente assunto dalla società CP_7
quale lavoratore dipendente in forza di un contratto a tempo Pt_1 pieno ed indeterminato con mansioni di autista.
Il sig. socio unico e legale r.te della società Testimone_1 ricorrente, sentito dagli Ispettori in data 18.5.2023, ha riferito: “(…). Il sig. ha sempre svolto la stessa attività di autista anche nel CP_7 periodo in cui era assunto come collaboratore. (…)”.
19. è stato sentito quale testimone all'udienza del CP_7
19.12.2024 ed ha dichiarato: “conosco la società ricorrente, ho lavorato come autista per questa società; ho smesso di lavorare a giugno del 2023.
Ho effettuato consegne utilizzando un furgone che mi forniva l'azienda. Alla giudice che mi chiede se la mia attività sia cambiata quando ho lavorato in forza di un contratto di cococo rispondo affermativamente: in questo periodo, infatti, mi è stata assegnata la zona delle Valli di Lanzo ed il mio compito è consistito nell'organizzare l'attività degli autisti;
mi veniva consegnato ogni giorno un prospetto degli arrivi previsti e con questo io suddividevo il lavoro tra i vari autisti;
se avanzava tempo effettuavo anche io le consegne. (…). Quando è cessato il contratto di collaborazione ho sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ripreso a svolgere in via esclusiva l'attività di autista;
non mi ha sostituito nessuno nell'attività di coordinamento che prima avevo espletato. È stata una mia richiesta quella di tornare a fare l'autista perché l'attività di coordinamento era molto stressante. Nel periodo in cui ho lavorato come collaboratore lo facevo dal lunedì al venerdì e non avevo un orario di lavoro
6 fisso perché dipendeva da quello che c'era da fare. Il magazzino dove lavoravo era quello GLS in Pescarito, sempre qui ho lavorato.”.
20. Trattasi di dichiarazioni del tutto inattendibili, non solo perché contrastanti con quanto riferito dal legale r.te della società ricorrente agli
Ispettori “Il sig. ha sempre svolto la stessa attività di CP_7 autista anche nel periodo in cui era assunto come collaboratore”, ma anche in quanto prive di riscontri oggettivi;
anzi, dell'asserità attività di coordinamento di altri autisti che sarebbe stata espletata dal nel CP_7 periodo di vigenza del contratto di collaborazione, non vi è la minima traccia nel contratto di co.co.co e per stessa ammissione del egli CP_7 ha continuato ad utilizzare i furgoni della società anche nel periodo in cui formalmente era un mero collaboratore.
21. Neppure nel ricorso vi è il benchè minimo cenno al fatto che al sig. nel periodo di vigenza del co.co.co sia stato affidato l'incarico di CP_7 organizzare e coordinare l'attività degli autisti.
22. A ciò si aggiunga che l'ispettore , sentito come Persona_1 testimone all'udienza del 19.12.2024, ha dichiarato: “con riferimento al sig. il legale rappresentante della società di cui abbiamo acquisito le CP_7 dichiarazioni ci ha riferito che il predetto ha sempre svolto la medesima attività di autista con le stesse modalità, sia nei periodi in cui ha lavorato in forza di un contratto di lavoro subordinato, sia nel periodo in cui ha lavorato in forza di un contratto di collaborazione. Ricordo che ci disse che era stata una richiesta del sig. quella di ottenere un contratto di CP_7 collaborazione, ma questa dichiarazione non l'abbiamo verbalizzata. Non ci ha assolutamente detto che il nel periodo del contratto di co.co.co CP_7 aveva svolto un'attività di coordinamento degli altri autisti nella zona Valli di Lanzo.”.
23. A fronte di tali risultanze, appare del tutto corretto l'operato degli ispettori concretizzatosi nel disconoscere il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra la società ed il sig. ritenendo la CP_7 sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro di natura subordinata e nel recupero delle differenze contributive evase.
24. Del resto, lo stesso amministratore della società ha ammesso che il
“ha sempre svolto la stessa attività di autista” e nel contratto di CP_7 co.co.co le stesse parti hanno richiamato la norma contenuta nell' art. 2 del d.lgs 81/2015, il che significa che il ha sempre lavorato CP_7 secondo le medesime modalità operative stabilite unilateralmente dalla
7 società, dunque senza differenze sostanziali tra quando ha lavorato come collaboratore e quando, in seguito, lo ha fatto come dipendente.
25. Da ultimo, la circostanza che il contratto di co.co.co si sia inserito, senza sostanziali interruzioni temporali, tra due contratti di lavoro subordinato, depone per un uso strumentale del contratto di lavoro autonomo. l' ha riconosciuto di aver già ricevuto il versamento dei CP_1 contributi nella gestione separata con riferimento al signor per CP_7
l'importo di euro 1.576,35; cfr. nota dep. 27.2.2025. Pertanto, la società ricorrente potrà richiedere il rimborso di quanto versato in detta gestione
26. Ore non retribuite. Gli ispettori analizzando le risultanze del libro unico del lavoro e tenuto conto del divisore previsto dal contratto collettivo applicato, hanno ravvisato che la società ricorrente in parte ha illegittimamente ridotto il minimo imponibile;
in tal modo non solo non ha retribuito ai lavoratori dipendenti tutte le ore previste dal CCNL, ma ha anche evaso le relative differenze contributive;
la circostanza è stata confermata dal consulente della società che ha provveduto a trasmettere agli ispettori un prospetto riportante la differenza esistente tra il divisore orario mensile di cui al CCNL applicato e le ore di lavoro indicate e retribuite per ciascun dipendente nel cedolino paga;
sul punto la società ricorrente non ha formulato specifiche contestazioni.
27. Scatti di anzianità. L'attività aziendale è iniziata nel gennaio 2016 sotto forma di impresa individuale;
nel mese di febbraio 2020 l'azienda è stata trasferita ex art. 2112 c.c. alla società odierna ricorrente;
i lavoratori dipendenti della ditta individuale, il cui rapporto è stato oggetto di trasferimento, avrebbero avuto diritto a mantenere tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro intrattenuto con la ditta cedente, tra cui quello di conservare la c.d. anzianità aziendale (le generalità dei dipendenti sono contenute nella mail che il consulente della società ha trasmesso agli ispettori, cfr. doc. in atti). Così non è stato perché la società ricorrente non ha riconosciuto loro gli scatti di anzianità maturati ex CCNL applicato sulla base dell'anzianità formatasi alle dipendenze della ditta individuale cedente. Pertanto è del tutto corretto l'operato degli Ispettori che con riferimento ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è sorto alle dipendenze dell'impresa individuale e poi transitato alle dipendenze della società convenuta hanno conteggiato la retribuzione spettante e la contribuzione omessa, applicando gli scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva applicata dalla società ricorrente sulla base
8 dell'epoca di assunzione alle dipendenze dell'impresa individuale.
L'ispettore all'udienza del 13.2.2025 a questo proposito ha Per_1 riferito: “(…). Con riferimento agli scatti di anzianità, abbiamo tenuto conto delle date di assunzione alle dipendenze della ditta individuale;
ad esempio, per il dipendente OR risultava un'assunzione nel mese di novembre 2020 e quindi abbiamo calcolato lo scatto di anzianità da dicembre 2022; quindi è errato il rilievo di parte ricorrente che opera il calcolo guardando alla data di assunzione alle dipendenze della S.r.l. (…)”.
28. Riguardo agli asseriti errori commessi dagli ispettori nel calcolare la contribuzione omessa con riguardo a specifiche posizioni, si riporta quanto riferito dall'ispettore all'udienza sopra cit.: “(…). Con Per_1 riferimento a e , i conteggi sono corretti e Testimone_2 Testimone_3 tengono conto della trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro;
probabilmente c'è un errore della tabella, ma il conteggio è corretto e rispetta la percentuale di orario di lavoro. per con riferimento CP_8 al mese di ottobre 2022 avevamo un importo da busta paga di euro
1.480,39; invece la paga base da contratto collettivo è di euro 1.704,82; sulla differenza di euro 224,43 abbiamo calcolato i contributi dovuti. Per il dipendente la retribuzione da busta per il mese di Controparte_9 marzo 2021 recava un premio di euro 250 non assoggettato a contribuzione;
abbiamo chiesto giustificativi al consulente dell'azienda, ma non li abbiamo ottenuti;
pertanto, abbiamo assoggettato l'importo di euro
250 a contribuzione”.
29. Alla luce di quanto sopra argomentato, la domanda deve essere respinta;
anche con riguardo al regime sanzionatorio applicato, infatti, il verbale unico di accertamento è meritevole di condivisione: le sanzioni civili sono state determinate ai sensi dell'articolo 116, c. 8 lett. b) della L.
388/2000; contrariamente all'assunto difensivo di parte ricorrente, si rinvengono tutti i presupposti per l'applicabilità del regime sanzionatorio previsto per l'evasione contributiva: la società ricorrente ha posto in essere una serie di artifici per eludere/ridurre l'obbligo contributivo;
soltanto l'approfondimento espletato in sede di accertamento ispettivo ha consentito di verificare il reale debito contributivo della società che non sempre era rivelabile dal L.U.L., dalle denunce mensili o dalle altre scritture dell'azienda.
30. In applicazione del principio di soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore dell' delle spese di lite CP_1
9 che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in considerazione del valore della controversia.
31. Seguono la soccombenza anche le spese di lite tra parte ricorrente e l convenuto, liquidate in dispositivo applicando gli importi CP_2 minimi previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause dal valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, in considerazione della natura della decisione e con la riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 d.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta
; Controparte_2
- respinge le domande;
- condanna la società ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese Controparte_2 di lite liquidate in € 3.360,80, oltre spese forfetarie in misura del 15%.
- condanna la società ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite liquidate in € 12.228,00, oltre spese forfetarie in CP_1 misura del 15%.
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 03/04/2025 la Giudice
Sonia SALVATORI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, Sonia Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2781 /2024 R.G.L. promossa da:
in persona del legale r.te pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Marco Ares Cerrato, Guido Dalmazzone, domiciliata come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
nella persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
(già Controparte_2
), in persona del Controparte_3
Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dott. Roberto
Quaranta, Antonella Susanna Di Nino, Laura Grasso, Annarita Frizzi, CP_4
Anna Maria Salamone, domiciliato come da memoria costitutiva;
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
- come in atti.
Per le resistenti:
- come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Premesso:
1. con ricorso depositato in data 29.3.2024, ritualmente notificato, la ha evocato in giudizio l' e l Parte_1 CP_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, di Controparte_2 ordinare all' l'immediato rilascio del DURC, inibendo al predetto CP_1
Istituto, nelle more del giudizio, l'iscrizione a ruolo del credito asseritamente portato dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022009863/DDL del 30/06/2023; nel merito, la società ricorrente ha chiesto “annullare, revocare o comunque dichiarare l'inefficacia” del predetto verbale unico di accertamento e notificazione;
in subordine, ha chiesto di “rideterminare la somma dovuta dalla ricorrente nell'importo di
Euro 29.183,80 per maggiori contributi (ovverosia Euro 72.367,27-
12.820,00 per revoca del disconoscimento contratto di lavoro CP_5
12.150,16 per scatti non dovuti-Euro 18.213,31 per ore non retribuite) oltre ad Euro 1.605,10 per sanzioni ed interessi e/o in quella veriore ritenuta di giustizia nei limiti del giusto e del provato.”.
2. Si è tempestivamente costituito il convenuto eccependo CP_2
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Si è costituito l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere con riferimento alla domanda di rilascio del DURC e la reiezione delle domande residue;
in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della società ricorrente di versare alla gestione aziende dipendenti gli importi indicati nel sora cit. verbale unico di accertamento e la condanna della predetta al pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi e sanzioni civili, oltre alle somme accessorie fino al soddisfo.
4. La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti e dell'acquisizione d'ufficio di documentazione.
Ritenuto:
5. in via preliminare, occorre osservare come l'eccezione di decadenza ex art. 14, l. n. 689/1981 sia infondata. Ai sensi dei commi 1 e 2 della predetta norma, «la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per
2 la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento».
6. Tuttavia, per costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, «il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In numerose decisioni, questa Corte ha ribadito che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l.
n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (ex multis
Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686 – 01; Cass.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 – 01; Cass.
Civ., Sez. II, ord. n. 29068/2023).
7. Nel caso di specie, in base alla documentazione in atti, risulta che il verbale di primo accesso è stato redatto in data 2.2.2023, mentre la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022009863/DDL, datato 30.6.2023, è avvenuta “a fine giugno 2023”
(cfr. pag. 10 del ricorso).
8. Occorre rilevare che nel predetto lasso temporale sono state svolte alcune necessarie attività di indagine da parte dell' convenuto, CP_2 senza che sia risultato, nei fatti, un prolungamento delle tempistiche di accertamento privo di effettiva motivazione.
3 9. Infatti, i funzionari ispettivi davano altresì atto delle necessità di effettuare ulteriori verifiche, richiedendo a tale scopo alla società ricorrente specifica documentazione che doveva essere poi esaminata e valutata. Tale documentazione è pervenuta in tempi diversi: in data 1° marzo 2023, in data 19 aprile 2023 ed in data 28 aprile 2023, tramite posta elettronica;
in data 18 maggio 2023 gli ispettori, inoltre, hanno acquisito un'integrazione delle dichiarazioni da parte del legale rappresentante della società ricorrente;
infine, in data 30 maggio 2023 è stata trasmessa tramite posta elettronica, dal consulente della società ricorrente, ulteriore documentazione richiesta dagli ispettori.
10. Pertanto, considerato che la notifica della violazione deve avvenire entro 90 giorni dalla fase finale del procedimento e non entro 90 giorni dalla visita ispettiva, che l'ultima documentazione è pervenuta all'ispettorato in data 30.5.2023 e necessitava anch'essa di esame e valutazione, è evidente il pieno rispetto del termine di cui all'articolo 14 della legge 689/1981.
11. Sempre in via preliminare, occorre dichiarare fondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di difetto di interesse ad agire formulate dall' . Il verbale unico di accertamento e notificazione in esame CP_2
è stato redatto da funzionari di vigilanza e con esso gli ispettori CP_1 hanno richiesto alla società ricorrente il pagamento di contribuzione omessa e non il pagamento di sanzioni amministrative, né risulta che l'ispettorato abbia emesso nei confronti della società ricorrente un'ordinanza ingiunzione.
12. Peraltro, la parte ricorrente ha contestato la legittimità del verbale con esclusivo riferimento alla pretesa contributiva, rispetto alla quale l'unico legittimato a contraddire è l' . Controparte_6
13. Con riferimento alla domanda di rilascio del DURC, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che il predetto documento è stato rilasciato alla società ricorrente in data
13.7.2024.
14. Passando all'esame del merito, occorre premettere che la società esercita attività di autotrasporto merci per conto terzi nel Parte_1 territorio della provincia di;
in data 2 febbraio 2023 gli ispettori CP_2
e dopo essersi inutilmente recati presso CP_1 Persona_1 Persona_2 la sede legale della società come risultante della visura camerale, hanno effettuato un accesso presso la sede operativa in Grugliasco;
all'esito della
4 valutazione delle dichiarazioni raccolte e dell'esame della documentazione acquisita, gli ispettori hanno riscontrato plurime irregolarità che di seguito saranno analizzate.
15. L'esito degli accertamenti svolti dagli Ispettori è compendiato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022009863/DDL del
30/06/2023; con il predetto verbale, con riferimento al periodo 1.11.2020
– 31.1.2023, gli ispettori hanno proceduto ad addebitare alla società ricorrente i contributi previdenziali dovuti all' per complessivi euro CP_1
72.367,27, sulle differenze di imponibile contributivo accertato, maggiorati delle somme accessorie che, calcolate fino al 30.7.2023, ammontano ad euro 28.446,14.
16. La società ricorrente lamenta la non correttezza dell'operato degli ispettori e con l'atto introduttivo formula una pluralità di contestazioni che di seguito sono singolarmente esaminate con l'avvertenza che, come riferito dal difensore avv. Cerrato all'udienza del 13.2.2025, gli unici rilievi su cui insiste sono esclusivamente quelli contenuti nel ricorso.
17. Retrodatazione inquadramento aziendale. La società ricorrente ha denunciato la prestazione lavorativa dei dipendenti quale azienda artigiana dal 2 novembre 2020, quando aveva alle proprie dipendenze 5 lavoratori, mentre dal 1° dicembre 2022 ha mutato il codice statistico contributivo passando al settore industria. La legge 443/1980 stabilisce che le imprese di trasporti possano qualificarsi come artigiane qualora abbiano massimo 8 dipendenti. Pertanto gli ispettori, avendo constatato che la società ricorrente dal mese di gennaio 2021 ha avuto un numero di lavoratori dipendenti (15), superiore al predetto limite dimensionale (8), come sintetizzato nella tabella riportata a pagina 4 del verbale unico in esame, hanno provveduto a retrodatare l'inquadramento della società nel settore industria con decorrenza dal mese di gennaio 2021 ed al calcolo dei contributi dovuti sulla base della aliquota corretta. La società ricorrente lamenta come gli ispettori non abbiano tenuto conto dei contratti di lavoro a tempo parziale. L'ispettore , sentito Persona_1 quale testimone all'udienza del 19 dicembre 2024, ha confermato – senza incontrare contestazioni, che la società ricorrente ha superato il limite dimensionale dal mese di gennaio 2021 anche tenuto conto dei rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale.
18. Disconoscimento di un rapporto di co.co.co. Il sig. è CP_7 stato assunto alle dipendenze della società ricorrente in forza di un
5 contratto a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 26 ottobre
2021 e termine finale, a seguito di proroga, al 31 luglio 2022, inquadrato nel livello G1 del CCNL trasporto merci e logistica, con mansioni di autista (doc 13 f.r.).
In data 22.8.2022 il sig. e la società hanno sottoscritto CP_7 Pt_1 un contratto di “collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c. e art. 2 d.lgs 81/2015)” in forza del quale al primo è stato conferito l'incarico di realizzare le attività di trasporto quale autista, con inizio dal
22 agosto 2022 e termine al 31.8.2023, a fronte di un corrispettivo che le parti hanno indicato in euro 45 lordi e rimborso delle spese sostenute in occasione delle trasferte a piè di lista, ovvero con sistemi forfettari non specificati (cfr. doc. 12 f.r.).
Il contratto di co.co.co è stato risolto anticipatamente il 31.12.2022 ed in data 1.1.2023 il Sig. è stato nuovamente assunto dalla società CP_7
quale lavoratore dipendente in forza di un contratto a tempo Pt_1 pieno ed indeterminato con mansioni di autista.
Il sig. socio unico e legale r.te della società Testimone_1 ricorrente, sentito dagli Ispettori in data 18.5.2023, ha riferito: “(…). Il sig. ha sempre svolto la stessa attività di autista anche nel CP_7 periodo in cui era assunto come collaboratore. (…)”.
19. è stato sentito quale testimone all'udienza del CP_7
19.12.2024 ed ha dichiarato: “conosco la società ricorrente, ho lavorato come autista per questa società; ho smesso di lavorare a giugno del 2023.
Ho effettuato consegne utilizzando un furgone che mi forniva l'azienda. Alla giudice che mi chiede se la mia attività sia cambiata quando ho lavorato in forza di un contratto di cococo rispondo affermativamente: in questo periodo, infatti, mi è stata assegnata la zona delle Valli di Lanzo ed il mio compito è consistito nell'organizzare l'attività degli autisti;
mi veniva consegnato ogni giorno un prospetto degli arrivi previsti e con questo io suddividevo il lavoro tra i vari autisti;
se avanzava tempo effettuavo anche io le consegne. (…). Quando è cessato il contratto di collaborazione ho sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ripreso a svolgere in via esclusiva l'attività di autista;
non mi ha sostituito nessuno nell'attività di coordinamento che prima avevo espletato. È stata una mia richiesta quella di tornare a fare l'autista perché l'attività di coordinamento era molto stressante. Nel periodo in cui ho lavorato come collaboratore lo facevo dal lunedì al venerdì e non avevo un orario di lavoro
6 fisso perché dipendeva da quello che c'era da fare. Il magazzino dove lavoravo era quello GLS in Pescarito, sempre qui ho lavorato.”.
20. Trattasi di dichiarazioni del tutto inattendibili, non solo perché contrastanti con quanto riferito dal legale r.te della società ricorrente agli
Ispettori “Il sig. ha sempre svolto la stessa attività di CP_7 autista anche nel periodo in cui era assunto come collaboratore”, ma anche in quanto prive di riscontri oggettivi;
anzi, dell'asserità attività di coordinamento di altri autisti che sarebbe stata espletata dal nel CP_7 periodo di vigenza del contratto di collaborazione, non vi è la minima traccia nel contratto di co.co.co e per stessa ammissione del egli CP_7 ha continuato ad utilizzare i furgoni della società anche nel periodo in cui formalmente era un mero collaboratore.
21. Neppure nel ricorso vi è il benchè minimo cenno al fatto che al sig. nel periodo di vigenza del co.co.co sia stato affidato l'incarico di CP_7 organizzare e coordinare l'attività degli autisti.
22. A ciò si aggiunga che l'ispettore , sentito come Persona_1 testimone all'udienza del 19.12.2024, ha dichiarato: “con riferimento al sig. il legale rappresentante della società di cui abbiamo acquisito le CP_7 dichiarazioni ci ha riferito che il predetto ha sempre svolto la medesima attività di autista con le stesse modalità, sia nei periodi in cui ha lavorato in forza di un contratto di lavoro subordinato, sia nel periodo in cui ha lavorato in forza di un contratto di collaborazione. Ricordo che ci disse che era stata una richiesta del sig. quella di ottenere un contratto di CP_7 collaborazione, ma questa dichiarazione non l'abbiamo verbalizzata. Non ci ha assolutamente detto che il nel periodo del contratto di co.co.co CP_7 aveva svolto un'attività di coordinamento degli altri autisti nella zona Valli di Lanzo.”.
23. A fronte di tali risultanze, appare del tutto corretto l'operato degli ispettori concretizzatosi nel disconoscere il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra la società ed il sig. ritenendo la CP_7 sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro di natura subordinata e nel recupero delle differenze contributive evase.
24. Del resto, lo stesso amministratore della società ha ammesso che il
“ha sempre svolto la stessa attività di autista” e nel contratto di CP_7 co.co.co le stesse parti hanno richiamato la norma contenuta nell' art. 2 del d.lgs 81/2015, il che significa che il ha sempre lavorato CP_7 secondo le medesime modalità operative stabilite unilateralmente dalla
7 società, dunque senza differenze sostanziali tra quando ha lavorato come collaboratore e quando, in seguito, lo ha fatto come dipendente.
25. Da ultimo, la circostanza che il contratto di co.co.co si sia inserito, senza sostanziali interruzioni temporali, tra due contratti di lavoro subordinato, depone per un uso strumentale del contratto di lavoro autonomo. l' ha riconosciuto di aver già ricevuto il versamento dei CP_1 contributi nella gestione separata con riferimento al signor per CP_7
l'importo di euro 1.576,35; cfr. nota dep. 27.2.2025. Pertanto, la società ricorrente potrà richiedere il rimborso di quanto versato in detta gestione
26. Ore non retribuite. Gli ispettori analizzando le risultanze del libro unico del lavoro e tenuto conto del divisore previsto dal contratto collettivo applicato, hanno ravvisato che la società ricorrente in parte ha illegittimamente ridotto il minimo imponibile;
in tal modo non solo non ha retribuito ai lavoratori dipendenti tutte le ore previste dal CCNL, ma ha anche evaso le relative differenze contributive;
la circostanza è stata confermata dal consulente della società che ha provveduto a trasmettere agli ispettori un prospetto riportante la differenza esistente tra il divisore orario mensile di cui al CCNL applicato e le ore di lavoro indicate e retribuite per ciascun dipendente nel cedolino paga;
sul punto la società ricorrente non ha formulato specifiche contestazioni.
27. Scatti di anzianità. L'attività aziendale è iniziata nel gennaio 2016 sotto forma di impresa individuale;
nel mese di febbraio 2020 l'azienda è stata trasferita ex art. 2112 c.c. alla società odierna ricorrente;
i lavoratori dipendenti della ditta individuale, il cui rapporto è stato oggetto di trasferimento, avrebbero avuto diritto a mantenere tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro intrattenuto con la ditta cedente, tra cui quello di conservare la c.d. anzianità aziendale (le generalità dei dipendenti sono contenute nella mail che il consulente della società ha trasmesso agli ispettori, cfr. doc. in atti). Così non è stato perché la società ricorrente non ha riconosciuto loro gli scatti di anzianità maturati ex CCNL applicato sulla base dell'anzianità formatasi alle dipendenze della ditta individuale cedente. Pertanto è del tutto corretto l'operato degli Ispettori che con riferimento ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è sorto alle dipendenze dell'impresa individuale e poi transitato alle dipendenze della società convenuta hanno conteggiato la retribuzione spettante e la contribuzione omessa, applicando gli scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva applicata dalla società ricorrente sulla base
8 dell'epoca di assunzione alle dipendenze dell'impresa individuale.
L'ispettore all'udienza del 13.2.2025 a questo proposito ha Per_1 riferito: “(…). Con riferimento agli scatti di anzianità, abbiamo tenuto conto delle date di assunzione alle dipendenze della ditta individuale;
ad esempio, per il dipendente OR risultava un'assunzione nel mese di novembre 2020 e quindi abbiamo calcolato lo scatto di anzianità da dicembre 2022; quindi è errato il rilievo di parte ricorrente che opera il calcolo guardando alla data di assunzione alle dipendenze della S.r.l. (…)”.
28. Riguardo agli asseriti errori commessi dagli ispettori nel calcolare la contribuzione omessa con riguardo a specifiche posizioni, si riporta quanto riferito dall'ispettore all'udienza sopra cit.: “(…). Con Per_1 riferimento a e , i conteggi sono corretti e Testimone_2 Testimone_3 tengono conto della trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro;
probabilmente c'è un errore della tabella, ma il conteggio è corretto e rispetta la percentuale di orario di lavoro. per con riferimento CP_8 al mese di ottobre 2022 avevamo un importo da busta paga di euro
1.480,39; invece la paga base da contratto collettivo è di euro 1.704,82; sulla differenza di euro 224,43 abbiamo calcolato i contributi dovuti. Per il dipendente la retribuzione da busta per il mese di Controparte_9 marzo 2021 recava un premio di euro 250 non assoggettato a contribuzione;
abbiamo chiesto giustificativi al consulente dell'azienda, ma non li abbiamo ottenuti;
pertanto, abbiamo assoggettato l'importo di euro
250 a contribuzione”.
29. Alla luce di quanto sopra argomentato, la domanda deve essere respinta;
anche con riguardo al regime sanzionatorio applicato, infatti, il verbale unico di accertamento è meritevole di condivisione: le sanzioni civili sono state determinate ai sensi dell'articolo 116, c. 8 lett. b) della L.
388/2000; contrariamente all'assunto difensivo di parte ricorrente, si rinvengono tutti i presupposti per l'applicabilità del regime sanzionatorio previsto per l'evasione contributiva: la società ricorrente ha posto in essere una serie di artifici per eludere/ridurre l'obbligo contributivo;
soltanto l'approfondimento espletato in sede di accertamento ispettivo ha consentito di verificare il reale debito contributivo della società che non sempre era rivelabile dal L.U.L., dalle denunce mensili o dalle altre scritture dell'azienda.
30. In applicazione del principio di soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore dell' delle spese di lite CP_1
9 che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in considerazione del valore della controversia.
31. Seguono la soccombenza anche le spese di lite tra parte ricorrente e l convenuto, liquidate in dispositivo applicando gli importi CP_2 minimi previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause dal valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, in considerazione della natura della decisione e con la riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 d.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta
; Controparte_2
- respinge le domande;
- condanna la società ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese Controparte_2 di lite liquidate in € 3.360,80, oltre spese forfetarie in misura del 15%.
- condanna la società ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite liquidate in € 12.228,00, oltre spese forfetarie in CP_1 misura del 15%.
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 03/04/2025 la Giudice
Sonia SALVATORI
10