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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/06/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3012 2018
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CROCE FRANCESCA;
C.F._1
ricorrente contro con l'avv. Controparte_1
NICASTRO ROSSO GIUSEPPE;
resistente
, con l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA;
CP_2
contraddittore necessario avente ad oggetto: retribuzione le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.11.2018, , premesso di essere Parte_1
stato assunto, in data 1.01.2011, alle dipendenze dell' con Parte_2
Pagina 1 di 10 contratto a tempo indeterminato e parziale di tipo verticale, inquadrato in categoria B, con orario contrattuale di 18 ore settimanali, assumeva di svolgere regolarmente e continuativamente lavoro straordinario, osservando turni prestabiliti dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale secondo la seguente articolazione: dall'1.06.2012 al
28.02.2015, turno pomeridiano dalle ore 14:00 alle 21:00, turno di mattina 7:00-14:00, notte 21:00-7:00, smontante e riposo;
dall'1.03.2015 fino al 30.06.2017, a seguito della delibera n. 364 del 17.02.2015, prestava servizio per 36 ore settimanali secondo il diverso orario, nello specifico, due turni di pomeriggio consecutivi 14:00-20:00, due turni di mattina consecutivi dalle 7:00 alle 14:00, un turno di notte 20:00-7:00 e riposo ove possibile. Deduceva di aver ricevuto per il lavoro straordinario una maggiorazione del 15%, anziché del 50%, come previsto dall'art. 35 CCNL integrativo del CCNL del 7.04.1999 del
Comparto Sanità. Esponeva, altresì, di avere già adito questo Tribunale per chiedere, tra l'altro, la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle maggiorazioni relative alle ore di straordinario prestato, riconosciuta soltanto dalla Corte d'Appello di IA (con sentenza n. 616/2020 dell'8.10.2020) con riguardo al periodo 1.01.2011 al 31.05.2012.
Nel presente giudizio chiede il riconoscimento per il periodo dall'1.06.2012 al 30.11.2017, sul piano retributivo e contributivo, dell'attività lavorativa effettivamente espletata e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle ore di lavoro straordinario espletate con le maggiorazioni previste dal C.C.N.L. di settore.
Si costituisce in giudizio l , eccependo Controparte_1
preliminarmente la prescrizione quinquennale del credito retributivo antecedente al 13.11.2013 e osservando che la disposizione dell'art. 35 del CCNL , fatta propria dal Dlgs 61/2000, art 3, che prevedeva che le
Pagina 2 di 10 ore di lavoro supplementare, svolte in misura eccedente a quella consentita ai sensi del comma 2, comportassero l'applicazione di una maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria, è stata abrogata dal D. lgs n. 276/2003.
Con ordinanza del 9.3.2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' il quale si è costituito CP_2
evidenziando la non decorrenza della prescrizione dei contributi maturati fino al 31.12.2019 e sino al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 3 co. 10 bis l.
335/1995,
***
Nel merito, va rilevato che, con sentenza n. 616/2020 dell'8.10.2020 della Corte d'Appello di IA (da ritenersi passata in giudicato essendo decorso il termine per la relativa impugnazione senza che alcuna delle parti abbia dedotto che questa sia stata proposta), resa in riforma parziale della sentenza n. 151/2018 del 15.03.2018 dal Tribunale di
Ragusa (R.G. n. 1517/2012), è stata accertata la debenza delle maggiorazioni, di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 7.4.1999 e successive integrazioni, in relazione alle ore di lavoro straordinario effettuate dallo stesso ricorrente per annualità (gennaio 2011- maggio 2012) diverse rispetto a quelle qui in esame.
Tale decisum - reso in separato giudizio svoltosi in contraddittorio tra le stesse parti del presente procedimento - ha effetto vincolante in questo processo, ai sensi dell'art. 2909 c.c.
In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che,
“nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con
Pagina 3 di 10 l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n.
20765/2018; Cass. n. 37269/2021)” (Cass. n. 10430/2023).
Deve richiamarsi, dunque, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione espressa dalla Corte d'Appello con la pronuncia n 616/2020 (ricorrente il medesimo e ribadita nella Parte_1
sentenza n. 277/2020, secondo la quale: “Pienamente vigente, in quanto conforme invece al principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost. deve ritenersi la invocata disposizione laddove prevede al 1° comma “…… Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all'art. 37 comma 2 lett. b) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di
20 ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.”
Ritiene quindi la Corte che non sussistono nel caso di specie condizioni ostative all'applicazione della disciplina prevista dalla richiamata disposizione collettiva per la remunerazione delle ore di lavoro supplementare o straordinario” (C. Appello IA n. 277/2020, sentenza conforme n. 309/2018, resa da questo Tribunale in caso analogo).
Invero, la portata abrogativa dell'art. 46 lett. i) del d. lgs n. 276/2003, invocata dalla resistente, deve essere limitata al comma sesto dell'art. 3 del D. lgs 61/2000 nella parte in cui questo prevedeva che “I medesimi
Pagina 4 di 10 contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.”
Conseguentemente, risulta travolta anche la previsione dell'art. 25, comma 6, del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, come sostituito dall'art. 35 del
C.C.N.L. integrativo (a norma del quale “Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi, l'azienda consolida il relativo orario di lavoro a domanda del dipendente”), anche in considerazione del fatto che la modifica recata dal C.C.N.L. integrativo era espressamente intesa ad adeguare la disciplina del trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale del comparto sanità alle disposizioni del d.lgs. n. 61/2000, con la conseguenza che, modificate queste ultime con l'abrogazione dell'istituto del consolidamento, a domanda del dipendente, dell'orario di lavoro, nessun margine di residua operatività può riconoscersi – nel periodo di vigenza di tale novella legislativa – alla norma pattizia che prevede il suddetto consolidamento (cfr. questo Tribunale n. 309/2018).
Peraltro, va rilevato che, a fronte della pretesa avanzata dal ricorrente,
l' non si è curata di fornire ulteriori contestazioni circa Controparte_1
la sussistenza del diritto alla maggiore remunerazione del lavoro straordinario, né in ordine alle “impreviste esigenze aziendali”, né alla loro quantificazione operata da parte ricorrente. Parte La deduzione, svolta dall solo con le note del 3.2.2025, relativa alla mancanza di autorizzazione dello straordinario è manifestamente infondata dato che nel presente giudizio si discute solo dell'aliquota della maggiorazione dovuta per lo straordinario: la corresponsione da Parte parte dell di una maggiorazione per lo straordinario (sia pure
Pagina 5 di 10 inferiore rispetto a quella pretesa dal ricorrente) presuppone che lo straordinario sia stato autorizzato.
Parimenti infondata è la deduzione, contenuta anch'essa nelle medesime note, secondo cui l'aumento del monte orario da 18 a 36 ore settimanali disposta con deliberazione 364/2015 per il periodo dal 1.3.2015 al
30.11.2017 comporterebbe la modificazione dell'orario normale con conseguente infondatezza della pretesa relativa alle maggiorazioni per le ore svolte oltre tale orario.
Infatti, nella comunicazione del 23.2.2015 (doc. 9 ricorrente) Pt_3
Parte l' comunicava che il detto aumento “non costituisce trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del CCNL 1998/2001, non essendovi disponibilità del relativo posto in organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno”: il che smentisce quanto sostenuto in Parte giudizio dall' secondo cui con questa delibera si sarebbe portato a
36 ore settimanali l'orario contrattuale, il che equivarrebbe alla conversione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.
Occorre dunque qualificare le ore oggetto di tale aumento.
Non può trattarsi di orario straordinario, dato che per questo si intende l'orario di lavoro superiore all'orario normale a tempo pieno (art. 1, co.
2, lett. c) e art. 3 d.lgs. 66/2003, art. 26 CCNL 1999 e art. 5 CCNL
2008). Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto superare il limite orario previsto per il contratto full-time, circostanza mai verificatasi atteso che l'aumento orario di 18 ore ha comportato la modifica dell'orario lavorativo del ricorrente sino al raggiungimento delle 36 ore settimanali, entro il limite del full time.
Si tratta invece di lavoro supplementare, che si identifica in quello svolto oltre l'orario parziale concordato tra le parti (art. 6 co. 1 d.lgs. 81/2015)
Pagina 6 di 10 ma entro il limite del full time dato che oltre tale limite si ha lavoro straordinario (co. 3).
In particolare, si tratta di lavoro supplementare disposto in violazione delle limitazioni di cui all'art. 25 del CCNL sanità 1998-2001 (come modificato dall'art. 35 del CCNL integrativo del 2001), secondo cui il lavoratore a tempo parziale verticale (quale era il ricorrente) non può svolgere lavoro supplementare, ma solo lavoro straordinario (combinato disposto dei commi 2 e 4), da intendersi come quello prestato non oltre l'orario normale settimanale, ma oltre l'orario pattuito con riferimento alle singole giornate in cui si esplica la prestazione a tempo parziale
(come del resto espressamente previsto dall'art. 3 co. 5 d.lgs. 61/2000 - richiamato dal CCNL - nel testo vigente sino al 23.10.2003). Si tratta quindi di una nozione particolare di lavoro straordinario in quanto riferita non all'orario settimanale ma all'orario giornaliero ma che, per la parte prestata entro l'orario normale settimanale, rientra nella nozione di lavoro supplementare ai sensi della citata normativa primaria. Ai sensi dell'art. 25 co. 5 CCNL le ore supplementari oltre le limitazioni, e quindi, per quanto detto sinora, anche quelle prestate dai lavoratori part time verticali in giorni diversi da quelli contrattualmente pattuiti, “sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%” (art. 25 co. 5 CCNL). Tuttavia nel caso di specie il ricorrente ha chiesto l'applicazione di tale maggiorazione solo alle ore di lavoro supplementare oltre la ventesima, ed a tanto va quindi limitata la pronuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorrente ha diritto alla differenza delle retribuzioni per le ore di straordinario prestate, che devono essere maggiorate nella misura del 15% per le prime 20 ore di ciascun anno e del 50% per le ore eccedenti, oltre agli accessori di legge
Pagina 7 di 10 nella misura stabilita dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994, dalla maturazione sino al soddisfo.
Ciò posto, con riguardo all'eccezione di prescrizione, si osserva che lo spatium temporis intercorso tra l'insorgenza del credito azionato dallo
(a partire dal giugno 2012) e la proposizione del ricorso Parte_1
introduttivo del presente giudizio (13.11.2018) eccede il termine prescrizionale quinquennale applicabile alla fattispecie concreta ai sensi dell'art. art. 2948, n. 4, c.c.
Il ricorrente ha, tuttavia, provato di aver indirizzato una lettera del
18.9.2018 (All. n. 10 ricorso), come da timbro del protocollo, la cui ricezione non è mai stata contestata dall' destinataria, con la CP_1
quale è stata validamente interrotta la prescrizione del credito maturato successivamente al 18.9.2013. Diversamente, per i crediti maturati nel periodo dall'1.6.2012 al 17.9.2013 il termine quinquennale risulta spirato.
Il diritto del ricorrente riguarda quindi esclusivamente il periodo dal
18.9.2013 al 30.11.2017.
Per la quantificazione degli importi dovuti al ricorrente è stata disposta c.t.u. sul seguente quesito: “quantifichi in base alla documentazione in atti le ore svolte tra il 1.6.2012 e il 17.9.2013 e tra il 18.9.2013 ed il
30.11.2017; - quantifichi, per ciascuno dei predetti periodi, gli importi dovuti per ciascuna mensilità a titolo di lavoro supplementare in base alle maggiorazioni di cui all'art. 35 co. 3, 4, e 5 del ccnl integrativo del ccnl comparto sanità del 7.4.1999 (ossia nella misura del 15% per le prime 20 ore di ciascun anno e del 50% per le ore eccedenti), detraendo quanto pagato”.
Il c.t.u. ha quantificato l'importo relativo al primo periodo (il cui credito, come si è visto, è prescritto) in € 887,06; e quello relativo al secondo
Pagina 8 di 10 periodo (non prescritto) in € 21.309,26 (cfr. relazione integrativa depositata dal ricorrente il 19.6.2025).
Il ricorrente non solo non ha contestato tali conclusioni, ma vi ha Parte espressamente aderito. Le osservazioni dell' riguardano invece le già risolte questioni relative all'autorizzazione e all'aumento del monte orario disposto con la delibera n. 364. Parte Pertanto, l deve essere condannata a pagare ad la Parte_1
somma di € 21.309,26 oltre la minor somma tra interessi e rivalutazione sull'importo dovuto per ciascuna mensilità come individuato nella tabella depositata dal c.t.u. il 27.3.2025 dall'ultimo giorno di ciascun mese al pagamento.
La pretesa relativa alla regolarizzazione contributiva è invece fondata con riferimento all'intero periodo oggetto del ricorso perché, come evidenziato dall' , ai sensi dell'art. 3 co. 10 bis l. 335/1995, “per le CP_2
gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle CP_2
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. Parte Conseguentemente, l' deve essere condannata a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente con riferimento all'intero periodo oggetto del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, da individuarsi integralmente in capo alla resistente (C. S.U. 32061/2022).
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P.Q.M.
Il Tribunale: Parte
- condanna l di a pagare ad la somma di € CP_1 Parte_1
21.309,26 oltre la minor somma tra interessi e rivalutazione sull'importo dovuto per ciascuna mensilità come individuato nella tabella depositata dal c.t.u. il 27.3.2025 dall'ultimo giorno di ciascun mese al pagamento;
Parte
- condanna l a rifondere ad le spese di lite, liquidate Parte_1
in € 5400 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, distratte a favore del difensore;
Parte
- condanna l a rifondere all le spese di lite, liquidate in € CP_2
2000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%; Parte
- pone le spese di c.t.u. a carico dell
28/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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