TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8355 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 51064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 51064/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. e promossa da:
P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
n persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e dall'Avv. Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA (C.F.
), P.IVA_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione GIP, nel procedimento R.G.P.M 23838/2003 – R.G. Gip 29859/2003 in data 06.09.2024, depositato in cancelleria in pari data e con comunicazione al ricorrente, a mezzo pec, in data 04.11.2024.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: le parti del giudizio hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 14.05.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e ai sensi dell'art. 170 del D.p.r. 115/2002, il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia ritenendone errata la quantificazione nella somma di € 49,03, oltre Iva, operata dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione, per aver quest'ultimo applicato ai fini della determinazione del compenso il Protocollo a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in violazione del disposto di cui al d.m. 265 del 2 settembre 2006 e dell'art. 58 comma 2 del Testo Unico spese Giustizia e, per l'effetto, liquidare l'importo complessivo di € 1.282,78 oltre iva a titolo di indennità di custodia, già comprensivi di € 20,50 a titolo di spese di trasporto e diritto di chiamata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A tal fine ha esposto: - che, in data 06.08.2023, la aveva ricevuto in custodia la Parte_1 nr. 1 collo di merce in sequestro;
- che con la consegna delle merci si era proceduto a nominare custode giudiziario la - che il recupero della merce era avvenuto con mezzo di Parte_1 proprietà della società ricorrente, con autoveicolo targato AX800KH; - che il custode aveva assunto oltre all'incarico, anche gli oneri e i doveri inerenti alla custodia;
- che, in data 12.10.2012, aveva depositato istanza di anticipazione dei compensi per il periodo sino a quel periodo maturati, ossia dal
06.08.2003 al 15.10.2012 per un importo di € 651,94, oltre iva;
- che in data 08.02.2018, 30.07.2018 e in data 13.07.2022 la aveva provveduto a sollecitare la liquidazione dell'indennità di Parte_1 custodia di cui all'istanza di anticipazione dei compensi del 2012 e la definizione del periodo di custodia;
- che le merci sequestrate erano rimaste in custodia fino al 06.09.2022, data di esecuzione del provvedimento di confisca e distruzione, come da verbale di prelievo reperti;
- che, in data
13.09.2022, aveva richiesto la liquidazione totale degli oneri di custodia per un importo complessivo di
€ 1.282,78 oltre Iva;
- che l'importo era stato calcolato sulla base delle tariffe di custodia giornaliere da applicarsi ai beni mobili sequestrati, emesse dall;
- che le suddette tariffe Controparte_2 vengono applicate oltre che dal custode, anche dalla Prefettura e dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Roma;
- che in data 06.09.2024 veniva emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione Gip, il decreto di liquidazione oggetto della presente impugnazione con il quale liquidava al custode il minor importo pari ad € 49,03 oltre Iva con riferimento al solo periodo che va dal 06.08.2003 sino al 15.10.2012; - che la custodia si è, invece, protratta dal 06.08.2003 sino al
06.09.2022 e che il ricorrente aveva proposto istanza di liquidazione dell'indennità di custodia in considerazione del periodo effettivamente dovuto, con conseguenze revoca del decreto impugnato.
pagina 2 di 6 Si è costituito in giudizio il , contestando tutto quanto avverso dedotto e Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento opposto. A tal fine ha dedotto: in via preliminare, la prescrizione dei crediti maturati prima del decennio anteriore alla notifica del ricorso (13.12.2024) e comunque almeno dieci anni prima del sollecito;
nel merito, la correttezza della quantificazione operata dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione GIP, in applicazione del Protocollo d'intesa del
17.03.2013 a firma congiunta del Presidente del Tribunale di Roma e del Procuratore della
Repubblica; in via subordinata, l'applicazione delle percentuali di riduzione previste dall'art. 3 D.M. n.
265/06, con vittoria delle spese di lite.
In via preliminare, quanto all'integrità del contraddittorio, deve rilevarsi che il procedimento nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro di beni, custoditi dal ricorrente, si è concluso con decreto di archiviazione, emesso in data 14.01.2005, con la conseguenza che nel presente procedimento sono stati evocati tutti i soggetti interessati.
In ordine alla questione relativa all'eccepita prescrizione parziale del credito azionato: il , CP_1 costituendosi tempestivamente, ha sostenuto che non si debba ritenere esistente il diritto di credito in relazione agli importi maturati oltre il decennio anteriore alla data di notifica del ricorso in opposizione, avvenuta in data 13.12.2024 o, comunque, almeno dieci anni prima del sollecito.
Sul punto, premesso che per giurisprudenza costante della Suprema Corte la prescrizione del diritto al compenso ha natura ordinaria decennale e matura giorno per giorno, va osservato che l'unico atto interruttivo documentato dalla parte ricorrente deve individuarsi nell'istanza di anticipazione dei compensi del 18.10.2012, cui ha fatto seguito l'istanza di liquidazione dei compensi del 12.09.2022.
Invero, l'istanza di definizione dei reperti del 14.07.2022, seppur contenente l'indicazione relativa alla sua valenza come atto interruttivo, non comprende invece la necessaria richiesta di liquidazione dell'indennità, con la conseguenza che non può spiegare effetto ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Di conseguenza, tenuto conto dei due atti interruttivi, il ricorrente può ancora vantare diritto alla liquidazione del compenso per l'attività di custodia per tutto il periodo dal 06.8.2003 al 06.09.2022.
Per quanto concerne la modalità di liquidazione del compenso va ricordato che, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità
è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R.
115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi pagina 3 di 6 da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Suprema Corte è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris
(cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016, n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e 776; Cass.
Civ., 04.05.2018, n. 10622, Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n. 21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla pagina 4 di 6 similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ., 27.04.2022,
n. 13193).
Nel merito, venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto, indagando anzitutto sull'esistenza di usi locali applicabili alla tipologia di beni di cui trattasi.
Sul punto, parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell , in quanto ha depositato una pluralità di precedenti Controparte_2 giurisprudenziali da cui risulta il riferimento alle tariffe di cui si discute, elaborate dall CP_2
per la determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 115/2006, in
[...] taluni dei quali si dà atto della relativa usuale applicazione da parte della per la Controparte_3 liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico ed applicando eventuali riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_2 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie risulta provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente che, in data 6.08.2003, sono state affidate in custodia alla n.r.1 colli, contenenti borse con marchio Parte_1 contraffatto, n.7 paia di occhiali e n.22 custodie per occhiali con marchio contraffatto, aventi un ingombro di circa 2mc; - il trasporto dei reperti è stato effettuato con veicolo della società targato AX
800 KH;
- il periodo di custodia è durato dal 06.08.2003 al 6.09.2022, data di prelievo definitivo di reperti, come da verbale della Guardia di Finanza;
- che tale custodia è stata effettuata in area coperta chiusa;
- l'istanza di liquidazione è stata depositata in data 12.09.2022 per l'importo di € 1.282,78,oltre
Iva (cfr. doc. decreto impugnato e documenti, in allegato al ricorso).
pagina 5 di 6 A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di € 49,03 oltre iva operata con il decreto opposto.
In applicazione dei suindicati parametri e criteri di valutazione, considerata la prova dell'attività prestata, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi: - € 1,82 per i primi 30 giorni di custodia;
- €
1,20 tra il 31° giorno ed il 60° giorno;
- € 0,90 per i successivi giorni per un importo complessivo di €
1.282,78, oltre iva.
Non si ritiene di applicare l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 3 DM. 265/06, in quanto:
a. tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
b. si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base Controparte_2 della considerazione che non vi sia specifica disposizione normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
c. dunque, tali valori sono applicati quali usi;
d. peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza il decreto impugnato va riformato e disposta la liquidazione dell'importo di € 1282,78, oltre iva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa che attiene ad una questione meramente interpretativa e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale ed esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida il compenso per la custodia in favore della nell'ambito del procedimento R.G.P.M 23838/2003 – R.G. Parte_1
Gip 29859/2003, l'importo di € 1.284,78, oltre iva;
- condanna il al pagamento della somma di € 852,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma,
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 51064/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. e promossa da:
P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
n persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e dall'Avv. Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA (C.F.
), P.IVA_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione GIP, nel procedimento R.G.P.M 23838/2003 – R.G. Gip 29859/2003 in data 06.09.2024, depositato in cancelleria in pari data e con comunicazione al ricorrente, a mezzo pec, in data 04.11.2024.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: le parti del giudizio hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 14.05.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e ai sensi dell'art. 170 del D.p.r. 115/2002, il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia ritenendone errata la quantificazione nella somma di € 49,03, oltre Iva, operata dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione, per aver quest'ultimo applicato ai fini della determinazione del compenso il Protocollo a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in violazione del disposto di cui al d.m. 265 del 2 settembre 2006 e dell'art. 58 comma 2 del Testo Unico spese Giustizia e, per l'effetto, liquidare l'importo complessivo di € 1.282,78 oltre iva a titolo di indennità di custodia, già comprensivi di € 20,50 a titolo di spese di trasporto e diritto di chiamata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A tal fine ha esposto: - che, in data 06.08.2023, la aveva ricevuto in custodia la Parte_1 nr. 1 collo di merce in sequestro;
- che con la consegna delle merci si era proceduto a nominare custode giudiziario la - che il recupero della merce era avvenuto con mezzo di Parte_1 proprietà della società ricorrente, con autoveicolo targato AX800KH; - che il custode aveva assunto oltre all'incarico, anche gli oneri e i doveri inerenti alla custodia;
- che, in data 12.10.2012, aveva depositato istanza di anticipazione dei compensi per il periodo sino a quel periodo maturati, ossia dal
06.08.2003 al 15.10.2012 per un importo di € 651,94, oltre iva;
- che in data 08.02.2018, 30.07.2018 e in data 13.07.2022 la aveva provveduto a sollecitare la liquidazione dell'indennità di Parte_1 custodia di cui all'istanza di anticipazione dei compensi del 2012 e la definizione del periodo di custodia;
- che le merci sequestrate erano rimaste in custodia fino al 06.09.2022, data di esecuzione del provvedimento di confisca e distruzione, come da verbale di prelievo reperti;
- che, in data
13.09.2022, aveva richiesto la liquidazione totale degli oneri di custodia per un importo complessivo di
€ 1.282,78 oltre Iva;
- che l'importo era stato calcolato sulla base delle tariffe di custodia giornaliere da applicarsi ai beni mobili sequestrati, emesse dall;
- che le suddette tariffe Controparte_2 vengono applicate oltre che dal custode, anche dalla Prefettura e dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Roma;
- che in data 06.09.2024 veniva emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione Gip, il decreto di liquidazione oggetto della presente impugnazione con il quale liquidava al custode il minor importo pari ad € 49,03 oltre Iva con riferimento al solo periodo che va dal 06.08.2003 sino al 15.10.2012; - che la custodia si è, invece, protratta dal 06.08.2003 sino al
06.09.2022 e che il ricorrente aveva proposto istanza di liquidazione dell'indennità di custodia in considerazione del periodo effettivamente dovuto, con conseguenze revoca del decreto impugnato.
pagina 2 di 6 Si è costituito in giudizio il , contestando tutto quanto avverso dedotto e Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento opposto. A tal fine ha dedotto: in via preliminare, la prescrizione dei crediti maturati prima del decennio anteriore alla notifica del ricorso (13.12.2024) e comunque almeno dieci anni prima del sollecito;
nel merito, la correttezza della quantificazione operata dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione GIP, in applicazione del Protocollo d'intesa del
17.03.2013 a firma congiunta del Presidente del Tribunale di Roma e del Procuratore della
Repubblica; in via subordinata, l'applicazione delle percentuali di riduzione previste dall'art. 3 D.M. n.
265/06, con vittoria delle spese di lite.
In via preliminare, quanto all'integrità del contraddittorio, deve rilevarsi che il procedimento nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro di beni, custoditi dal ricorrente, si è concluso con decreto di archiviazione, emesso in data 14.01.2005, con la conseguenza che nel presente procedimento sono stati evocati tutti i soggetti interessati.
In ordine alla questione relativa all'eccepita prescrizione parziale del credito azionato: il , CP_1 costituendosi tempestivamente, ha sostenuto che non si debba ritenere esistente il diritto di credito in relazione agli importi maturati oltre il decennio anteriore alla data di notifica del ricorso in opposizione, avvenuta in data 13.12.2024 o, comunque, almeno dieci anni prima del sollecito.
Sul punto, premesso che per giurisprudenza costante della Suprema Corte la prescrizione del diritto al compenso ha natura ordinaria decennale e matura giorno per giorno, va osservato che l'unico atto interruttivo documentato dalla parte ricorrente deve individuarsi nell'istanza di anticipazione dei compensi del 18.10.2012, cui ha fatto seguito l'istanza di liquidazione dei compensi del 12.09.2022.
Invero, l'istanza di definizione dei reperti del 14.07.2022, seppur contenente l'indicazione relativa alla sua valenza come atto interruttivo, non comprende invece la necessaria richiesta di liquidazione dell'indennità, con la conseguenza che non può spiegare effetto ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Di conseguenza, tenuto conto dei due atti interruttivi, il ricorrente può ancora vantare diritto alla liquidazione del compenso per l'attività di custodia per tutto il periodo dal 06.8.2003 al 06.09.2022.
Per quanto concerne la modalità di liquidazione del compenso va ricordato che, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità
è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R.
115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi pagina 3 di 6 da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Suprema Corte è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris
(cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016, n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e 776; Cass.
Civ., 04.05.2018, n. 10622, Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n. 21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla pagina 4 di 6 similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ., 27.04.2022,
n. 13193).
Nel merito, venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto, indagando anzitutto sull'esistenza di usi locali applicabili alla tipologia di beni di cui trattasi.
Sul punto, parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell , in quanto ha depositato una pluralità di precedenti Controparte_2 giurisprudenziali da cui risulta il riferimento alle tariffe di cui si discute, elaborate dall CP_2
per la determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 115/2006, in
[...] taluni dei quali si dà atto della relativa usuale applicazione da parte della per la Controparte_3 liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico ed applicando eventuali riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_2 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie risulta provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente che, in data 6.08.2003, sono state affidate in custodia alla n.r.1 colli, contenenti borse con marchio Parte_1 contraffatto, n.7 paia di occhiali e n.22 custodie per occhiali con marchio contraffatto, aventi un ingombro di circa 2mc; - il trasporto dei reperti è stato effettuato con veicolo della società targato AX
800 KH;
- il periodo di custodia è durato dal 06.08.2003 al 6.09.2022, data di prelievo definitivo di reperti, come da verbale della Guardia di Finanza;
- che tale custodia è stata effettuata in area coperta chiusa;
- l'istanza di liquidazione è stata depositata in data 12.09.2022 per l'importo di € 1.282,78,oltre
Iva (cfr. doc. decreto impugnato e documenti, in allegato al ricorso).
pagina 5 di 6 A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di € 49,03 oltre iva operata con il decreto opposto.
In applicazione dei suindicati parametri e criteri di valutazione, considerata la prova dell'attività prestata, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi: - € 1,82 per i primi 30 giorni di custodia;
- €
1,20 tra il 31° giorno ed il 60° giorno;
- € 0,90 per i successivi giorni per un importo complessivo di €
1.282,78, oltre iva.
Non si ritiene di applicare l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 3 DM. 265/06, in quanto:
a. tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
b. si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base Controparte_2 della considerazione che non vi sia specifica disposizione normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
c. dunque, tali valori sono applicati quali usi;
d. peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza il decreto impugnato va riformato e disposta la liquidazione dell'importo di € 1282,78, oltre iva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa che attiene ad una questione meramente interpretativa e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale ed esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida il compenso per la custodia in favore della nell'ambito del procedimento R.G.P.M 23838/2003 – R.G. Parte_1
Gip 29859/2003, l'importo di € 1.284,78, oltre iva;
- condanna il al pagamento della somma di € 852,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma,
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6