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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2029/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo proposta
da
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CAMPANA ANDREA
Parte attrice opponente
contro
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. TALLINI CP_1 P.IVA_2
MARIA CRISTINA
Parte convenuta opposta
cui è stata riunita la causa r.g. 370/2023
promossa sempre da:
parte attrice Parte_2
contro
parte convenuta CP_1
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
nel giudizio r.g. 2029/2023: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, premessa all'occorrenza ogni necessaria o
opportuna statuizione, declaratoria o accertamento,
in via pregiudiziale
- riunire ex artt. 273 e/o 274 cod. proc. civ. il presente giudizio
con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Padova,
R.G. 370/2023, sezione seconda civile, G.U. dott. Roberto Beghini, per
tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via preliminare
- sospendere e/o revocare ex art. 649 cod. proc. civ. la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni
esposte in narrativa;
in via principale
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità
del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo, per tutte
le ragioni esposte in narrativa;
- respingere integralmente le domande di in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in
narrativa;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre
spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore
applicabili.
in via istruttoria
- ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: […omissis…]”
Nel giudizio r.g. 370/2023:
“in via principale
pag. 2/24 - accertare e dichiarare il grave inadempimento di rispetto CP_1
al Contratto (prodotto sub doc. 5), per tutte le ragioni esposte in
narrativa;
- per l'effetto, condannare a risarcire ex 1218 cod. civ. CP_1
un importo pari a Euro 144.367,36 (o quel diverso importo che sarà
determinato all'esito del giudizio, del caso anche in via equitativa),
il tutto oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione
monetaria in base all'indice Istat FOI, per tutte le ragioni esposte
in narrativa;
- sempre per l'effetto, accertare e dichiarare che gli importi di cui
alle fatture sub doc. 12 emesse da parte di non sono CP_1
dovute, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre
spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore
applicabili”.
Con per parte convenuta :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza:
- accogliere la richiesta preliminare formulata nella comparsa di
costituzione e risposta del 7 aprile 2023, che qui si reitera in
quanto mai rinunciata, di autorizzare la a chiamare in CP_1
giudizio l' in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rispetto alla quale
la ha preannunciato azione di regresso, nonché l' CP_1 CP_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che
[...]
garantisce la responsabilità civile verso terzi della CP_1
affinchè tenga indenne quest'ultima Società da ogni pretesa avanzata
dall'attrice nella ipotesi di condanna della Parte_1 [...]
; CP_1 pag. 3/24 - rigettare l'opposizione avanzata dalla Parte_1
al d.i. n. 3199/2022 ing. emesso dall'adìto Tribunale nonché ogni
avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, con la
conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare ogni domanda formulata dalla con Parte_1
l'atto di citazione del 19.01.23, poiché infondata in fatto ed in
diritto;
- il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, dell'avversa domanda,
- accertare l'entità di concorso colposo del danneggiato e ridurre
conseguentemente la richiesta risarcitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il fascicolo indicato in epigrafe r.g. 2029/2023 (opposizione avverso il d.i. n. 3199/2022) reca in sé riunito il giudizio r.g. 370/2023
(avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria di cui al d.i.
opposto come si esporrà).
Il ricorso per ingiunzione venne depositato dalla dinanzi CP_1
al Tribunale di Padova in data 4.11.2022 per ottenere la condanna della cliente al pagamento delle fatture Parte_2
Con insolute relative ai compensi spettanti alla per l'espletato servizio di vigilanza armata sugli impianti fotovoltaici della Pt_1
siti in Taranto (servizio erogato nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2022).
proponeva opposizione con il giudizio r.g. 2029/2023. Parte_1
Successivamente all'emissione del d.i., in data 19 gennaio 2023, la
Con stessa notificava alla una citazione Parte_1
ordinaria, sempre dinanzi al Tribunale di Padova, in cui chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale da inadempimento pag. 4/24 Con della la quale mal aveva vigilato, tanto che nella notte tra il
23 e 24 giugno 2022 si era verificato un furto nell'impianto
Con fotovoltaico della sorvegliato dalla;
chiedeva quindi la Pt_1
condanna al risarcimento del danno (pari al valore dei pannelli trafugati) e l'accertamento della non debenza degli importi di cui alle medesime fatture attivate col monitorio.
La causa ordinaria era iscritta a ruolo con r.g. 370/2023 ed assegnata ad altro magistrato, che rigettava la chiamata in causa dei terzi
( e proposta dalla CP_3 Controparte_2
Con convenuta con decreto del 12.4.2023.
Nel frattempo, nel giudizio r.g. 2029/2023 il Tribunale sospendeva la provvisoria esecutività del d.i. opposto con ordinanza ex art. 649
c.p.c. del 14.7.2023.
La causa veniva istruita con acquisizione del fascicolo del procedimento penale, nonché con prove testi che sono state delegate ai
Tribunali di Milano e Taranto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione.
*
2. I fatti della notte tra il 23 e 24 giugno 2022
Dalla documentazione presente in atti è possibile ricostruire come
Con segue il servizio di vigilanza armata eseguito dalla la notte del furto.
Quanto ai luoghi di causa si fa riferimento al doc. 21 dimesso Pt_1
con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ossia una mappa del cantiere della con ben visibili il “Plot Est Apollo 1” posto Pt_1
alla destra della fotografia ed il “Plot ovest Apollo 2” a sinistra,
ove è avvenuto il furto.
pag. 5/24 Al doc. 10 è presente una relazione di servizio di data Pt_1
24.6.2022, redatta dalla ditta Controparte_2
in servizio la sera del furto quale subappaltatrice
[...]
Con della , che dichiara:
“Nella notte del 23.06.22 durante il turno di piantonamento presso
il cantiere fotovoltaico denominato Apollo 1 e durante il servizio di
vigilanza saltuaria presso il campo apollo 2, che dista 700mt circa
dal primo, i cui controlli vengono eseguiti dalla medesima g.p.g
impegnata nel piantonamento, è accaduto quanto segue:
alle 02.47 la G. P.G. ha effettuato il giro di controllo al campo
fotovoltaico Apollo 2 era tutto regolare.
alle 04:40 circa, durante il controllo presso il campo fotovoltaico
apollo 2, la nota la rete perimetrale tagliata, scendendo a CP_4
controllare, nota una cesoia lasciata per terra. Di ciò avvisa la
centrale operativa, che a sua volta informa la centrale operativa
Con della .
Con La attende sul posto l'arrivo della pattuglia di zona della CP_4
e quella delle forze dell'ordine.
Dal controllo effettuato è emerso che mancano dei pannelli”.
Con Quindi il servizio eseguito da la sera del sinistro per il tramite della subappaltatrice fu il seguente:
- per il plot est Apollo 1, il servizio era di piantonamento,
ossia stabile vigilanza;
- per il plot ovest Apollo 2 il servizio consisteva in saltuari giri di controllo con una autopattuglia (eseguiti uno alle 2.47
ed uno alle 4.40 quindi a due ore di distanza).
Null'altro è dato sapere su tempi e modi di esecuzione del furto.
Invero, chiesti chiarimenti ed informazioni ai Carabinieri di
AN, in data 21.2.2024 i militari hanno inviato al Tribunale, a pag. 6/24 mezzo PEC, l'informativa di reato, gli atti successivi e l'archiviazione del fascicolo per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Pertanto, l'unica cosa nota è che il furto è avvenuto nel lasso di tempo delle due ore trascorse tra un sopralluogo e l'altro della guardia armata.
*
2. Gli accordi tra le parti
2.1. La contestazione della predica l'inadempimento Parte_1
Con della appaltatrice per aver attuato una parziale esecuzione del servizio di vigilanza, difforme da quanto pattuito in contratto, con ciò non impedendo la verificazione del furto.
Con La tesi della (cfr. pagina 3 costituzione punto 5 narrativa) è che nel mese di giugno 2022 e sino al 24.6.2022 la committenza Pt_1
avrebbe richiesto l'esecuzione di turni di piantonamento armato solo sul sito Apollo 1; il sito Apollo 2 (quello oggetto di furto) doveva essere vigilato solo con il passaggio saltuario di una autopattuglia.
Con ha contestato di non aver mai fornito alla diverse Parte_1
istruzioni sulla modalità di svolgimento dell'obbligazione, sì che l'incarico avrebbe dovuto essere eseguito come da accordi scritti contrattuali.
L'onere della prova di dimostrare la modifica (in tesi modifica verbale) degli accordi contrattuali scritti grava sulla VIS.
*
Con
2.2. Gli obblighi inizialmente assunti da si rinvengono nel testo del contratto doc. 5 attoreo “Contratto di prestazioni di servizi di
vigilanza”.
Quanto al luogo da vigilare è così indicato nelle premesse contrattuali a mezzo delle coordinate geografiche:
pag. 7/24 Le coordinate fanno riferimento a tutto il sito, senza distinguere plot 1 o plot 2.
Le modalità di espletamento del servizio di vigilanza sono previste all'articolo 2 del contratto come segue:
L'allegato A citato all'art. 2 non è presente tra i documenti di causa
(circostanza già rilevata dal giudice con l'ordinanza ex art. 649
c.p.c. e in seguito non è stato dimesso).
Con Quindi, stando al contratto, la doveva presidiare costantemente l'intero cantiere, plot 1 e 2, con un servizio di autopattuglia armata itinerante, ossia garantendo un veicolo che girasse per i luoghi di cui alla mappa citata, il tutto impiegando una sola guardia armata.
Che queste fossero le iniziali pattuizioni è confermato anche dalla
Con mail doc. 2 .
*
2.3. Sempre sui contenuti degli accordi intercorsi tra le parti (su tempi e modi di svolgimento del servizio) sono stati ammessi due capitoli di prova formulati dalla VIS ossia i seguenti: a): “se vero
che per il mese di giugno 2022 la committenza, per il tramite
dell'ing. ha richiesto che il servizio di vigilanza Parte_3
dovesse svolgersi tramite piantonamento armato sul sito Apollo 1 (plot
pag. 8/24 est) a mezzo della guardia giurata che nel corso della notte doveva
effettuare n. 2 passaggi saltuari sul sito Apollo 2 (plot ovest), in
ragione del fatto che Uffici, Magazzini ed attrezzature erano situati
all'interno del sito Apollo 1 (si rammostri al teste il doc. 15)”;
b) “se vero che durante il mese di giugno 2022 veniva effettuato
dall'autopattuglia di zona Vis un passaggio notturno supplementare,
sul sito Apollo in aggiunta alla guardia giurata di turno Pt_4
dell' (si rammostri al teste il doc. 16”. Controparte_2
Con prova delegata presso il Tribunale di Taranto sono stati escussi a testimoni:
- l'ing. responsabile del cantiere per la Parte_3 Pt_1
;
[...]
Con
- dipendente e referente della per la zona di Testimone_1
AN;
Con
- , impiegato amministrativo sempre della . Testimone_2
Dinnanzi al Tribunale di Milano è stata assunta la testimonianza di:
- ; Testimone_3
- , Tes_4
ingegneri dipendenti della operativi sulla commessa in Parte_1
questione.
*
2.4. Gli esiti delle prove testi sono nettamente contrastanti e non riconducibili ad unità, quindi la prova della modifica contrattuale
(tesi della VIS) non può dirsi raggiunta.
L'ing. ha dichiarato di non ricordare di aver concordato la Pt_3
Con modifica contrattuale allegata da che, in tesi, proprio lui avrebbe impartito verbalmente alla ditta di vigilanza.
L'ing. così ha risposto alla domanda a): Pt_3
pag. 9/24 Quanto al capitolo sub b) ha dichiarato:
Con Invece i due dipendenti di escussi a Taranto hanno dichiarato che l'ing. avrebbe dato ordine alla ditta di vigilanza di eseguire Pt_3
il proprio incarico piantonando stabilmente il sito Apollo 1, e passando invece due volte per notte sul sito Apollo 2 (quello ove poi di verificò il furto).
Il fatto che l'ing. abbia confermato di essere a conoscenza Pt_3
che il piantonamento avveniva in maniera fissa presso Apollo 1 e con pattugliamenti sul sito Apollo 2 non rileva ai fini del decidere.
Da un lato, tale condotta potrebbe essere frutto di una autonoma iniziativa della ditta appaltatrice non concordata con la . Pt_1
D'altra parte, non è stato precisato dal teste se fosse a conoscenza di quanti giri notturni venivano fatti attorno all'intero perimetro del cantiere dalla pattuglia, dato questo dirimente.
pag. 10/24 Con Ciò di cui qui si controverte è proprio che riteneva corretto eseguire solo due ronde per notte, invece di eseguirne di più ed in maniera costante, come in tesi pattuito in contratto.
I due ingegneri di escussi a Milano, poi, hanno affermato che Pt_1
l'unico soggetto autorizzato ad impartire ordini o modifiche
Con contrattuali alla era l'ing. , la quale ha negato di aver mai Tes_4
Con comunicato alla un cambio di operatività, precisando che ogni comunicazione con la vigilanza avveniva a mezzo mail.
Secondo questo giudice i cinque testimoni appena descritti devono considerarsi tutti parimenti attendibili;
attesi i rispettivi legami di lavoro con le due parti in causa non è possibile escludere a priori l'attendibilità dell'uno o dell'altro per il solo elemento soggettivo,
che tutti parimenti condividono (secondo il noto ragionamento presuntivo secondo cui il ruolo subordinato del teste rispetto alla parte in causa renderebbe la deposizione dello stesso tendenzialmente favorevole verso la tesi del datore di lavoro).
Tantomeno vi sono in atti documenti o altri elementi che possano sostenere o smentire le dichiarazioni dell'uno o dell'altro testimone
(sotto il profilo della loro credibilità oggettiva ed intrinseca congruenza).
Per questo motivo la contraddittorietà insanabile, soprattutto tra quanto dichiarato dall'ing. (che dice di non ricordare di aver Pt_3
impartito un ordine di modifica contrattuale) e dai due dipendenti
Con della (che sostengono invece che il avrebbe chiesto di Pt_3
modificare il servizio) rende sfornita di prova la tesi della ditta di vigilanza, nel senso che non è stata data la prova di alcuna modifica contrattuale su tempi e modi di esecuzione del servizio di vigilanza per il mese di giugno 2022.
pag. 11/24 Ciò è anche coerente con la mancanza di alcun documento scritto che comprovi che il servizio dovesse svolgersi in modo difforme da quanto contrattualmente pattuito (si veda in proposito il doc. 22 attrice dimesso con la prima memoria ove l'ing. solo a mezzo mail Tes_4
Con comunica con la di volta in volta cambi di orario e di programma per il servizio di guardiania, con ciò rendendo anche inverosimile che
Con una modifica contrattuale quale quella allegata da sia stata pattuita verbalmente da un soggetto terzo e non dall'ing. ). Tes_4
A ciò si aggiunga la non comprensibile ragione logica o commerciale per cui l'ing. avrebbe dovuto, di sua iniziativa, ridurre la Pt_3
frequenza dei passaggi notturni di controllo della pattuglia presso il sito denominato plot 2, considerato che questa ipotizzata riduzione di passaggi di controllo nemmeno avrebbe comportato una riduzione del
Con corrispettivo da pagare alla appaltatrice , attesa la pattuizione di un corrispettivo orario e non correlato all'esecuzione di uno o più
giri di controllo di tutto il cantiere.
*
3. La responsabilità della convenuta
3.1. Quindi all'esito dell'istruttoria è emerso che la corretta modalità di adempimento del contratto di servizi di vigilanza da parte
Con dell'appaltatrice era quella di girare, con una macchina e una guardia armata, per il perimetro del cantiere o per le strade interne che costeggiano i due plot di cui alla mappa doc. 21 attrice,
controllando costantemente il sito della . Pt_1
Ciò non è avvenuto: per stessa ammissione della appaltatrice il controllo è stato eseguito sul cantiere Apollo 2 con due soli passaggi di autopattuglia per notte;
ciò configura inadempimento della CP_5
alle pattuizioni contrattuali sotto il profilo dell'esecuzione di una prestazione difforme (per difetto) rispetto alle modalità concordate.
pag. 12/24 Va ora indagata l'esistenza del nesso di causa tra inadempimento e
, costituito dalla verificazione del furto del 23.6.2022. CP_6
Invero l'omessa vigilanza (o meglio, l'esecuzione di un servizio di vigilanza armata in tempi e modi deteriori rispetto al dovuto)
rileverà quale fonte di responsabilità risarcitoria se si riterrà
causalmente connessa con l'omesso impedimento del furto, ossia se si dimostri che l'esecuzione dei controlli omessi avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio.
Va verificato se il diligente comportamento del vigilantes (da ipotizzare secondo quanto pattuito in contratto) sarebbe stato idoneo ad evitare il furto verificatosi nella notte del 23.6.2022.
*
3.2. Nel caso di specie si ritiene provato il nesso di causa tra l'inadempimento della appaltatrice e il mancato impedimento del furto.
Alcun elemento fattuale è stato fornito al Tribunale dai Carabinieri
di AN (come è emerso dalla richiesta di chiarimenti formulata, i militari, a quanto pare, non hanno fatto indagini).
Solo alcune delle modalità di compimento del furto possono essere ricostruite in via presuntiva, sulla base delle risultanze di fatto indicate nella relazione doc. 6 e descritte in atti Parte_1
dalla stessa committente.
Gli elementi di fatto che il Tribunale qui valorizza, aventi forte valore presuntivo su alcune modalità di esecuzione della vicenda
Con criminosa, non sono stati contestati dalla la quale, va precisato,
ben conosceva lo stato dei luoghi, del cantiere, la grandezza dei pannelli trafugati e simili, e quindi era nelle condizioni di diversamente allegare fatti o circostanze rilevanti.
Dalla relazione doc. 6 emergono i seguenti elementi di fatto: Pt_1
pag. 13/24 - i moduli trafugati erano di grandi dimensioni (cfr. foto a pagina 6 doc. 6 ove si nota un operaio ritratto accanto ad un modulo e si nota la grandezza dell'elemento alto circa come un uomo se non di più);
- ha precisato in atti che la dimensione del modulo pari a Pt_1
circa 1 metro di larghezza e 2,2 metri di altezza e un peso di circa 25 kg per modulo;
- i moduli trafugati erano attaccati ad una struttura di supporto,
denominata tracker (alle foto a pagina 2, 6, 7, 8, 9 e 10 del doc. 6 si notano i supporti metallici tracker privi di moduli,
accanto ad altri moduli ancora regolarmente ancorati al tracker);
- alla luce della modalità di installazione dei pannelli, al doc.
6 attrice, il tecnico ha precisato che il loro smontaggio Pt_1
e trafugamento doveva avvenire verosimilmente con i seguenti passaggi:
▪ taglio del connettore MC4 (alla base dello stesso);
▪ svitamento del dado antifurto;
▪ rimozione dal modulo dal tracker tramite sollevamento;
- la recinzione è stata tagliata come si vede nelle foto doc. 6
citato;
- il furto ha riguardato totali 516 moduli di cui 323 erano montati, altri raccolti in bancali e due bobine di cavo.
Da tali elementi di fatto, è possibile dedurre con ragionamento presuntivo dotato di verosimile fondatezza i seguenti fatti non noti:
- la grandezza ed il peso di un singolo modulo, la quantità di pezzi asportati e la necessità (per i malviventi) del trasporto della refurtiva in modalità celeri e sicure fanno affermare che pag. 14/24 sono stati utilizzati uno o più mezzi di trasporto (camion o furgone o simili);
- le persone coinvolte nel furto dovevano essere minimo due (due sono i passamontagna ritrovati sul luogo del sinistro come emerge dal verbale di sequestro dei Carabinieri) ma non si può
escludere che i ladri fossero più di due.
Un altro elemento di fatto pacifico e non contestato è che i due plot che compongono il cantiere oggetto di vigilanza sono attigui (cfr.
mappa doc. 21 attrice con le distanze in metri circa 700-800 metri di distanza tra un campo e l'altro).
E' possibile affermare, secondo il fatto notorio, che per percorrere in macchina il tragitto che collega i due plot occorrono due minuti o meno;
il giro totale di tutto il perimetro di cantiere si esegue in macchina in circa 15 minuti (affermazione fondata sia sul notorio sia sulle indicazioni della non smentite dalla VIS). Pt_1
*
3.3. Non è noto il tempo esattamente impiegato dai malviventi per eseguire il furto né è noto quali e quante persone stessero contemporaneamente agendo per smontare i pannelli.
Ciò non toglie che, ai fini del decidere, è possibile ricostruire un verosimile scenario temporale:
- i moduli asportati dal tracker previo loro smontaggio erano 323
(poi vennero trafugati anche tre bancali di moduli non montati per 31 pezzi per ogni bancale e ulteriori 100 pezzi che mancavano alla conta finale);
- una possibile tempistica (ipotizzata in maniera favorevole a
Con
per smontare, sollevare e caricare sul mezzo i moduli fissati sul tracker potrebbe essere di circa 15 secondi a pag. 15/24 modulo, contando due persone contemporaneamente impiegate per lo smontaggio ed il caricamento sul furgone;
- se per ogni modulo dei 323 si “contano” 15 secondi di lavoro, il totale del tempo necessario per smontarli tutti e 323 e caricarli sul camion è di circa 80 minuti (323 x 15 = 4.845,00
secondi, ossia 80 minuti);
- anche a voler ipotizzare che fossero 4 i malviventi impiegati nel furto e tutto sia avvenuto senza intoppi, dimezzando così il tempo necessario per smontare 323 moduli (scenario più
Con favorevole per la ) comunque le operazioni descritte richiedono 40 minuti per la loro esecuzione, cui andrebbe poi aggiunto ulteriore tempo per trafugare e caricare sul mezzo tre bancali di moduli non montati (con 31 pezzi per ogni bancale) e ulteriori 100 pezzi che mancavano alla conta finale oltre a due bobine di cavi.
Pertanto, se le operazioni di furto hanno richiesto come minimo un tempo di 40 minuti di lavoro continuato e senza sosta di 4 malviventi con impiego di alcuni mezzi, e se un giro completo della pattuglia di vigilanza per il perimetro dei due cantieri si esegue in 15 minuti, è
possibile affermare, secondo la regola di giudizio del più probabile che non, che verosimilmente il furto della notte del 23 giugno 2022
non si sarebbe verificato, o sarebbe stato sventato, o le operazioni
Con dei malviventi si sarebbero comunque interrotte, se la ditta avesse percorso ripetutamente e più volte il perimetro del cantiere nel corso della notte di servizio, come da pattuizioni contrattuali.
Con La tesi della convenuta valorizza la presenza di pannelli abbandonati nelle vicinanze della recinzione, che, secondo la convenuta sarebbero da ricondurre al loro abbandono “verosimilmente
pag. 16/24 dai malviventi datisi alla fuga con l'arrivo della guardia giurata”;
da ciò dedurrebbe la mancanza di nesso di causa.
Ebbene se il riferimento è alle foto presenti alla pagina 7 del doc. 6
attoreo, si nota che i pannelli a terra si trovano all'interno dell'area di cantiere.
La loro presenza sul terreno può essere ricondotta o ad una loro accidentale caduta e rottura (quindi abbandono dei moduli per loro deterioramento) o alla tesi della Vis.
In tal caso, però, la ipotetica ricostruzione della convenuta finisce per confermare la tesi dell'attrice: che se la ronda di vigilanza fosse stata eseguita con maggior frequenza così come richiesto da contratto (o quantomeno non con un lasso di oltre due ore tra un giro e l'altro), allora i malviventi avrebbero ben prima desistito dalle loro azioni criminose, se non, addirittura, non avrebbero nemmeno iniziato l'impresa.
*
4. I danni lamentati da Parte_1
4.1. Le voci di danno chieste in pagamento da sono le seguenti, Pt_1
indicate con la numerazione adottata dall'attrice in comparsa conclusionale:
i. Euro 72.244,00 (oltre iva, per un totale di Euro 88.137,68 iva inclusa) per l'acquisto e il trasporto di n. 450 moduli fotovoltaici monocristallini marca «JA Solar JAM72S30-540/MR,
540Wp» con cornice argento, in sostituzione di quelli sottratti
(spesa documentata sub docc. 15 e docc. 26-29 dimessi nel fascicolo r.g. 2029/2023, nonché docc. 27 e 31 fascicolo r.g.
370/2023);
pag. 17/24 ii. Euro 6.000,00 per il servizio di posa in opera dei moduli fotovoltaici, comprensivo di tutti gli oneri accessori (doc. 14
e doc. 25);
iii. Euro 6.585,00 per l'acquisto di un cavo BT in alluminio, modello
«ARG16R16 0,6/1 KV» avente sezione 1X240 mmq (fattura sub doc.
16);
iv. Euro 2.000,00 per 14 giorni di lavoro di un manager specializzato dedicato alla risistemazione del sito (doc. 18);
v. Euro 13.832,80 iva inclusa per l'acquisto e di trasporto di ulteriori n. 66 moduli fotovoltaici monocristallini sempre marca
«JA Solar JAM72S30-540/MR, 540Wp» (doc. 29, costi sempre sostenuti inizialmente dalla mandante BayWa e poi 'ribaltati'
alla ); Pt_1
vi. Euro 7.320,00 iva inclusa per costi inerenti alle prove strumentali svolte sui moduli forniti in conseguenza (doc. 30);
vii. Euro 30.000,00 a titolo di penali sopportate da Bay.Wa. in considerazione del ritardo nel completamento del revamping del cantiere (cfr. doc. 31);
viii. Euro 7.500,00 per spese di gestione riferibili alle settimane di ritardo maturato (quali ufficio tecnico, ufficio acquisti, ecc.)
per un periodo di 14 giorni (doc. 19). Sul punto, convenendo in
Con giudizio , aveva prodotto un prospetto di Parte_1
rendicontazione dal quale si evincevano le ore rese dai dipendenti della stessa al fine di gestire le settimane di ritardo maturato in considerazione del (doc. 19). Pt_5
Per provare i danni in esame risulta ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, trattandosi di danni dei quali, per alcune voci, è difficile fornire la prova storica.
*
pag. 18/24 4.2. Quanto ai costi derivanti dalle spese vive c.d. ribaltate in capo alla dalla mandante si rileva quanto segue. Pt_1
Che la tipologia e quantità di merce trafugata indicata in atti sia attendibile e sufficientemente dimostrata si rinviene dal contenuto della denuncia querela in atti, presentata dall'ing. (doc. 7 Pt_3
attrice) nell'immediatezza del furto, alle 10.00 del mattino del
24.6.2022.
La credibilità, sul punto, del tecnico responsabile dal Pt_1
cantiere è evidente: nell'immediatezza dell'evento si sarà prodigato per un'attenta verifica dei danni subiti e per rendere una dichiarazione alla Polizia il più possibile precisa, come normalmente accade in ipotesi simili.
Queste le dichiarazioni del : Pt_3
Allo stesso modo simili numeri sono stati esposti dalla attrice nella relazione presente al documento 6, relazione che invia alla Pt_1
propria cliente Bay. ove descrive le conseguenze dell'evento CP_7
delittuoso e descrive il cantiere (ed i moduli presenti) prima e dopo il furto, con anche disegni e grafici;
anche in tale circostanza non vi è alcun motivo per cui la dovrebbe dichiarare il falso alla Pt_1
propria mandante, o aumentare o sminuire le conseguenze del furto subito (ognuna di queste opzioni di riverbera sulla stessa, Pt_1
unica responsabile del cantiere agli occhi della Bay. ). CP_7
*
pag. 19/24 4.3. Quindi, una volta accertato che il materiale trafugato corrisponde a quanto indicato in atti dalla attrice, si ritiene di liquidare l'intero danno richiesto dalla stessa attrice ai punti da uno (i) a sei (vi) dell'elenco sopra riportato, nonché il settimo
(vii) per totali € 115.481,80.
Trattasi delle spese vive sostenute dalla attrice per acquistare i nuovi moduli ed installarli in sostituzione di quelli rubati, ivi incluso il costo del personale che ha dedicato le proprie energie alla rimessione in pristino del cantiere.
Ogni spesa sopra elencata è connessa e collegata con acquisto,
montaggio e gestione del cantiere per i tempi necessari per la sua rimessione in pristino;
tutto ciò è conseguenza immediata e diretta del furto.
Quanto alla fattura di acquisto della bobina di filo trafugata
(antecedente rispetto all'evento delittuoso) è corretto il rilievo di parte attrice ove chiarisce che la relativa fattura deve valorizzarsi come prova del valore della merce rubata, di cui si chiede ristoro.
*
4.3. Per le penali invece (chieste al punto vii per € 30.000,00) che
Con
ha dovuto pagare a terzi e pretende oggi di imputare alla Pt_1
quale danno derivante dall'inadempimento, il tribunale ritiene operante l'art. 1225 c.c., con ciò rilevando la non prevedibilità di
Con simile danno al momento in cui è sorta l'obbligazione della e la sua non risarcibilità da parte della convenuta.
L'art. 1225 c.c. e la c.d. “prevedibilità del danno” è un'eccezione in senso lato;
non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato (Cass. n. 29566 del 14/11/2019).
pag. 20/24 Come tale, l'art. 1225 c.c. è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Considerando la “prevedibilità astratta” inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute, non è
possibile esigere che la società di vigilanza conosca (e quindi preveda) i contenuti degli accordi contrattuali esistenti tra la e le svariate aziende energetiche con cui la stessa collabora Pt_1
(con vari appalti e subappalti).
In altre parole, l'esistenza di penali contrattuali per il ritardo nella consegna del cantiere e nell'esecuzione delle varie lavorazioni
Con Con non solo non era nota alla ma nemmeno si ritiene che la
(società di vigilanza) potesse prevederla considerato che il mercato delle energie rinnovabili e, in generale, la contrattualistica internazionale del settore, non sono elementi ricorrenti nella normalità della “vita commerciale” di una società simile dedita alla vigilanza armata.
*
4.4. Si procede ora con il computo delle rispettive poste dare-avere secondo il criterio della c.d. compensazione atecnica.
Il decreto ingiuntivo va revocato alla luce della fondatezza dell'opposizione.
Parte attrice non chiede la risoluzione del contratto di Pt_1
appalto.
Con Le prestazioni rese da di cui alle fatture del monitorio, vanno retribuite con le precisazioni che seguono.
pag. 21/24 Con Il servizio di vigilanza è stato reso da sino al luglio 2022 e ciò
per reciproca ammissione (cfr. pag. 10 citazione ove precisa Pt_1
che controparte ha lavorato sino al 27 luglio 2022).
Per quanto riguarda la mensilità di giugno 2022 (di cui alla fattura
VIS n. 1025/2022, cfr. doc. 12 per € 15.921,00) la stessa va Pt_1
comunque parzialmente retribuita, nonostante l'inadempimento alle pattuizioni contrattuali come sopra esposto (ben potendo aversi contemporaneamente inadempimento, retribuzione della prestazione malamente adempiuta per la parte in cui mantiene la sua utilità e valore e anche un danno risarcibile, il tutto senza domanda di risoluzione).
Il servizio di vigilanza, come detto, è stato reso anche a giugno
2022, con modalità però deteriori rispetto al pattuito;
in altre
Con parole l'inadempimento di che ha provocato l'eccezione di inadempimento della (con sospensione dei pagamenti) non era Pt_1
tale da giustificare del tutto il blocco dei pagamenti.
Con Ciò che si imputa alla è di aver eseguito un pattugliamento inadeguato per numero e frequenza di passaggi;
ciò basta per ridurre del 50% l'importo della fattura n. 1025/2022 sino a concorrenza di €
7.960,00 che invece si reputano dovuti (in considerazione del fatto che nemmeno contesta che un servizio di vigilanza sia stato Pt_1
effettivamente reso dalla convenuta per tutta la durata del mese).
Va quindi confermata la debenza delle somme ingiunte in d.i. per il minor importo di € 57.274,93 (quale risultato della sottrazione €
65.234,93 - € 7.960,00).
Dal totale del danno imputabile alla Vis di € 115.481,80 va detratto per compensazione atecnica l'importo dovuto per le prestazioni rese €
57.274,93 che deve essere invece retribuito dall'attrice.
pag. 22/24 L'importo finale che residua ad esito della operazione è di €
Con 58.206,87 che deve corrispondere alla , oltre interessi al Pt_1
saggio legale ex art. 1284 co 4 c.c. decorrenti dal giorno della domanda 19.1.2023 al saldo.
*
Con Le spese di lite vengono poste a carico della che è risultata maggiormente soccombente all'esito della disposta compensazione.
Il principio applicato è quello pronunciato Cass. 31444 del 13/11/2023
che ha chiarito che in un caso come il presente (soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte), al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi “maggiormente soccombente” la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.
La liquidazione avviene come da dispositivo, scaglione di valore tra €
52.000,00 ed € 260.000,00 con liquidazione ai minimi delle 4 fasi tabellari, liquidando per due volte la fase studio, introduttiva e decisoria (così compensando le fasi disgiunte celebrate nei 2 giudizi prima della riunione) e valore minimo anche per l'unica fase decisoria attesa la sostanziale ripetizione delle medesime difese esposte in precedenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3199/2929;
2. condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
dell'importo di € 58.206,87, oltre interessi al saggio ex art.
[...]
1284 co 4 c.c. dal 19.1.2023 al saldo;
pag. 23/24 3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in €
[...]
1.138,50 per spese vive, € 11.976,50 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così in data 14/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2029/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo proposta
da
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CAMPANA ANDREA
Parte attrice opponente
contro
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. TALLINI CP_1 P.IVA_2
MARIA CRISTINA
Parte convenuta opposta
cui è stata riunita la causa r.g. 370/2023
promossa sempre da:
parte attrice Parte_2
contro
parte convenuta CP_1
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
nel giudizio r.g. 2029/2023: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, premessa all'occorrenza ogni necessaria o
opportuna statuizione, declaratoria o accertamento,
in via pregiudiziale
- riunire ex artt. 273 e/o 274 cod. proc. civ. il presente giudizio
con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Padova,
R.G. 370/2023, sezione seconda civile, G.U. dott. Roberto Beghini, per
tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via preliminare
- sospendere e/o revocare ex art. 649 cod. proc. civ. la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni
esposte in narrativa;
in via principale
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità
del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo, per tutte
le ragioni esposte in narrativa;
- respingere integralmente le domande di in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in
narrativa;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre
spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore
applicabili.
in via istruttoria
- ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: […omissis…]”
Nel giudizio r.g. 370/2023:
“in via principale
pag. 2/24 - accertare e dichiarare il grave inadempimento di rispetto CP_1
al Contratto (prodotto sub doc. 5), per tutte le ragioni esposte in
narrativa;
- per l'effetto, condannare a risarcire ex 1218 cod. civ. CP_1
un importo pari a Euro 144.367,36 (o quel diverso importo che sarà
determinato all'esito del giudizio, del caso anche in via equitativa),
il tutto oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione
monetaria in base all'indice Istat FOI, per tutte le ragioni esposte
in narrativa;
- sempre per l'effetto, accertare e dichiarare che gli importi di cui
alle fatture sub doc. 12 emesse da parte di non sono CP_1
dovute, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre
spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore
applicabili”.
Con per parte convenuta :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza:
- accogliere la richiesta preliminare formulata nella comparsa di
costituzione e risposta del 7 aprile 2023, che qui si reitera in
quanto mai rinunciata, di autorizzare la a chiamare in CP_1
giudizio l' in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rispetto alla quale
la ha preannunciato azione di regresso, nonché l' CP_1 CP_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che
[...]
garantisce la responsabilità civile verso terzi della CP_1
affinchè tenga indenne quest'ultima Società da ogni pretesa avanzata
dall'attrice nella ipotesi di condanna della Parte_1 [...]
; CP_1 pag. 3/24 - rigettare l'opposizione avanzata dalla Parte_1
al d.i. n. 3199/2022 ing. emesso dall'adìto Tribunale nonché ogni
avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, con la
conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare ogni domanda formulata dalla con Parte_1
l'atto di citazione del 19.01.23, poiché infondata in fatto ed in
diritto;
- il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, dell'avversa domanda,
- accertare l'entità di concorso colposo del danneggiato e ridurre
conseguentemente la richiesta risarcitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il fascicolo indicato in epigrafe r.g. 2029/2023 (opposizione avverso il d.i. n. 3199/2022) reca in sé riunito il giudizio r.g. 370/2023
(avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria di cui al d.i.
opposto come si esporrà).
Il ricorso per ingiunzione venne depositato dalla dinanzi CP_1
al Tribunale di Padova in data 4.11.2022 per ottenere la condanna della cliente al pagamento delle fatture Parte_2
Con insolute relative ai compensi spettanti alla per l'espletato servizio di vigilanza armata sugli impianti fotovoltaici della Pt_1
siti in Taranto (servizio erogato nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2022).
proponeva opposizione con il giudizio r.g. 2029/2023. Parte_1
Successivamente all'emissione del d.i., in data 19 gennaio 2023, la
Con stessa notificava alla una citazione Parte_1
ordinaria, sempre dinanzi al Tribunale di Padova, in cui chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale da inadempimento pag. 4/24 Con della la quale mal aveva vigilato, tanto che nella notte tra il
23 e 24 giugno 2022 si era verificato un furto nell'impianto
Con fotovoltaico della sorvegliato dalla;
chiedeva quindi la Pt_1
condanna al risarcimento del danno (pari al valore dei pannelli trafugati) e l'accertamento della non debenza degli importi di cui alle medesime fatture attivate col monitorio.
La causa ordinaria era iscritta a ruolo con r.g. 370/2023 ed assegnata ad altro magistrato, che rigettava la chiamata in causa dei terzi
( e proposta dalla CP_3 Controparte_2
Con convenuta con decreto del 12.4.2023.
Nel frattempo, nel giudizio r.g. 2029/2023 il Tribunale sospendeva la provvisoria esecutività del d.i. opposto con ordinanza ex art. 649
c.p.c. del 14.7.2023.
La causa veniva istruita con acquisizione del fascicolo del procedimento penale, nonché con prove testi che sono state delegate ai
Tribunali di Milano e Taranto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione.
*
2. I fatti della notte tra il 23 e 24 giugno 2022
Dalla documentazione presente in atti è possibile ricostruire come
Con segue il servizio di vigilanza armata eseguito dalla la notte del furto.
Quanto ai luoghi di causa si fa riferimento al doc. 21 dimesso Pt_1
con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ossia una mappa del cantiere della con ben visibili il “Plot Est Apollo 1” posto Pt_1
alla destra della fotografia ed il “Plot ovest Apollo 2” a sinistra,
ove è avvenuto il furto.
pag. 5/24 Al doc. 10 è presente una relazione di servizio di data Pt_1
24.6.2022, redatta dalla ditta Controparte_2
in servizio la sera del furto quale subappaltatrice
[...]
Con della , che dichiara:
“Nella notte del 23.06.22 durante il turno di piantonamento presso
il cantiere fotovoltaico denominato Apollo 1 e durante il servizio di
vigilanza saltuaria presso il campo apollo 2, che dista 700mt circa
dal primo, i cui controlli vengono eseguiti dalla medesima g.p.g
impegnata nel piantonamento, è accaduto quanto segue:
alle 02.47 la G. P.G. ha effettuato il giro di controllo al campo
fotovoltaico Apollo 2 era tutto regolare.
alle 04:40 circa, durante il controllo presso il campo fotovoltaico
apollo 2, la nota la rete perimetrale tagliata, scendendo a CP_4
controllare, nota una cesoia lasciata per terra. Di ciò avvisa la
centrale operativa, che a sua volta informa la centrale operativa
Con della .
Con La attende sul posto l'arrivo della pattuglia di zona della CP_4
e quella delle forze dell'ordine.
Dal controllo effettuato è emerso che mancano dei pannelli”.
Con Quindi il servizio eseguito da la sera del sinistro per il tramite della subappaltatrice fu il seguente:
- per il plot est Apollo 1, il servizio era di piantonamento,
ossia stabile vigilanza;
- per il plot ovest Apollo 2 il servizio consisteva in saltuari giri di controllo con una autopattuglia (eseguiti uno alle 2.47
ed uno alle 4.40 quindi a due ore di distanza).
Null'altro è dato sapere su tempi e modi di esecuzione del furto.
Invero, chiesti chiarimenti ed informazioni ai Carabinieri di
AN, in data 21.2.2024 i militari hanno inviato al Tribunale, a pag. 6/24 mezzo PEC, l'informativa di reato, gli atti successivi e l'archiviazione del fascicolo per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Pertanto, l'unica cosa nota è che il furto è avvenuto nel lasso di tempo delle due ore trascorse tra un sopralluogo e l'altro della guardia armata.
*
2. Gli accordi tra le parti
2.1. La contestazione della predica l'inadempimento Parte_1
Con della appaltatrice per aver attuato una parziale esecuzione del servizio di vigilanza, difforme da quanto pattuito in contratto, con ciò non impedendo la verificazione del furto.
Con La tesi della (cfr. pagina 3 costituzione punto 5 narrativa) è che nel mese di giugno 2022 e sino al 24.6.2022 la committenza Pt_1
avrebbe richiesto l'esecuzione di turni di piantonamento armato solo sul sito Apollo 1; il sito Apollo 2 (quello oggetto di furto) doveva essere vigilato solo con il passaggio saltuario di una autopattuglia.
Con ha contestato di non aver mai fornito alla diverse Parte_1
istruzioni sulla modalità di svolgimento dell'obbligazione, sì che l'incarico avrebbe dovuto essere eseguito come da accordi scritti contrattuali.
L'onere della prova di dimostrare la modifica (in tesi modifica verbale) degli accordi contrattuali scritti grava sulla VIS.
*
Con
2.2. Gli obblighi inizialmente assunti da si rinvengono nel testo del contratto doc. 5 attoreo “Contratto di prestazioni di servizi di
vigilanza”.
Quanto al luogo da vigilare è così indicato nelle premesse contrattuali a mezzo delle coordinate geografiche:
pag. 7/24 Le coordinate fanno riferimento a tutto il sito, senza distinguere plot 1 o plot 2.
Le modalità di espletamento del servizio di vigilanza sono previste all'articolo 2 del contratto come segue:
L'allegato A citato all'art. 2 non è presente tra i documenti di causa
(circostanza già rilevata dal giudice con l'ordinanza ex art. 649
c.p.c. e in seguito non è stato dimesso).
Con Quindi, stando al contratto, la doveva presidiare costantemente l'intero cantiere, plot 1 e 2, con un servizio di autopattuglia armata itinerante, ossia garantendo un veicolo che girasse per i luoghi di cui alla mappa citata, il tutto impiegando una sola guardia armata.
Che queste fossero le iniziali pattuizioni è confermato anche dalla
Con mail doc. 2 .
*
2.3. Sempre sui contenuti degli accordi intercorsi tra le parti (su tempi e modi di svolgimento del servizio) sono stati ammessi due capitoli di prova formulati dalla VIS ossia i seguenti: a): “se vero
che per il mese di giugno 2022 la committenza, per il tramite
dell'ing. ha richiesto che il servizio di vigilanza Parte_3
dovesse svolgersi tramite piantonamento armato sul sito Apollo 1 (plot
pag. 8/24 est) a mezzo della guardia giurata che nel corso della notte doveva
effettuare n. 2 passaggi saltuari sul sito Apollo 2 (plot ovest), in
ragione del fatto che Uffici, Magazzini ed attrezzature erano situati
all'interno del sito Apollo 1 (si rammostri al teste il doc. 15)”;
b) “se vero che durante il mese di giugno 2022 veniva effettuato
dall'autopattuglia di zona Vis un passaggio notturno supplementare,
sul sito Apollo in aggiunta alla guardia giurata di turno Pt_4
dell' (si rammostri al teste il doc. 16”. Controparte_2
Con prova delegata presso il Tribunale di Taranto sono stati escussi a testimoni:
- l'ing. responsabile del cantiere per la Parte_3 Pt_1
;
[...]
Con
- dipendente e referente della per la zona di Testimone_1
AN;
Con
- , impiegato amministrativo sempre della . Testimone_2
Dinnanzi al Tribunale di Milano è stata assunta la testimonianza di:
- ; Testimone_3
- , Tes_4
ingegneri dipendenti della operativi sulla commessa in Parte_1
questione.
*
2.4. Gli esiti delle prove testi sono nettamente contrastanti e non riconducibili ad unità, quindi la prova della modifica contrattuale
(tesi della VIS) non può dirsi raggiunta.
L'ing. ha dichiarato di non ricordare di aver concordato la Pt_3
Con modifica contrattuale allegata da che, in tesi, proprio lui avrebbe impartito verbalmente alla ditta di vigilanza.
L'ing. così ha risposto alla domanda a): Pt_3
pag. 9/24 Quanto al capitolo sub b) ha dichiarato:
Con Invece i due dipendenti di escussi a Taranto hanno dichiarato che l'ing. avrebbe dato ordine alla ditta di vigilanza di eseguire Pt_3
il proprio incarico piantonando stabilmente il sito Apollo 1, e passando invece due volte per notte sul sito Apollo 2 (quello ove poi di verificò il furto).
Il fatto che l'ing. abbia confermato di essere a conoscenza Pt_3
che il piantonamento avveniva in maniera fissa presso Apollo 1 e con pattugliamenti sul sito Apollo 2 non rileva ai fini del decidere.
Da un lato, tale condotta potrebbe essere frutto di una autonoma iniziativa della ditta appaltatrice non concordata con la . Pt_1
D'altra parte, non è stato precisato dal teste se fosse a conoscenza di quanti giri notturni venivano fatti attorno all'intero perimetro del cantiere dalla pattuglia, dato questo dirimente.
pag. 10/24 Con Ciò di cui qui si controverte è proprio che riteneva corretto eseguire solo due ronde per notte, invece di eseguirne di più ed in maniera costante, come in tesi pattuito in contratto.
I due ingegneri di escussi a Milano, poi, hanno affermato che Pt_1
l'unico soggetto autorizzato ad impartire ordini o modifiche
Con contrattuali alla era l'ing. , la quale ha negato di aver mai Tes_4
Con comunicato alla un cambio di operatività, precisando che ogni comunicazione con la vigilanza avveniva a mezzo mail.
Secondo questo giudice i cinque testimoni appena descritti devono considerarsi tutti parimenti attendibili;
attesi i rispettivi legami di lavoro con le due parti in causa non è possibile escludere a priori l'attendibilità dell'uno o dell'altro per il solo elemento soggettivo,
che tutti parimenti condividono (secondo il noto ragionamento presuntivo secondo cui il ruolo subordinato del teste rispetto alla parte in causa renderebbe la deposizione dello stesso tendenzialmente favorevole verso la tesi del datore di lavoro).
Tantomeno vi sono in atti documenti o altri elementi che possano sostenere o smentire le dichiarazioni dell'uno o dell'altro testimone
(sotto il profilo della loro credibilità oggettiva ed intrinseca congruenza).
Per questo motivo la contraddittorietà insanabile, soprattutto tra quanto dichiarato dall'ing. (che dice di non ricordare di aver Pt_3
impartito un ordine di modifica contrattuale) e dai due dipendenti
Con della (che sostengono invece che il avrebbe chiesto di Pt_3
modificare il servizio) rende sfornita di prova la tesi della ditta di vigilanza, nel senso che non è stata data la prova di alcuna modifica contrattuale su tempi e modi di esecuzione del servizio di vigilanza per il mese di giugno 2022.
pag. 11/24 Ciò è anche coerente con la mancanza di alcun documento scritto che comprovi che il servizio dovesse svolgersi in modo difforme da quanto contrattualmente pattuito (si veda in proposito il doc. 22 attrice dimesso con la prima memoria ove l'ing. solo a mezzo mail Tes_4
Con comunica con la di volta in volta cambi di orario e di programma per il servizio di guardiania, con ciò rendendo anche inverosimile che
Con una modifica contrattuale quale quella allegata da sia stata pattuita verbalmente da un soggetto terzo e non dall'ing. ). Tes_4
A ciò si aggiunga la non comprensibile ragione logica o commerciale per cui l'ing. avrebbe dovuto, di sua iniziativa, ridurre la Pt_3
frequenza dei passaggi notturni di controllo della pattuglia presso il sito denominato plot 2, considerato che questa ipotizzata riduzione di passaggi di controllo nemmeno avrebbe comportato una riduzione del
Con corrispettivo da pagare alla appaltatrice , attesa la pattuizione di un corrispettivo orario e non correlato all'esecuzione di uno o più
giri di controllo di tutto il cantiere.
*
3. La responsabilità della convenuta
3.1. Quindi all'esito dell'istruttoria è emerso che la corretta modalità di adempimento del contratto di servizi di vigilanza da parte
Con dell'appaltatrice era quella di girare, con una macchina e una guardia armata, per il perimetro del cantiere o per le strade interne che costeggiano i due plot di cui alla mappa doc. 21 attrice,
controllando costantemente il sito della . Pt_1
Ciò non è avvenuto: per stessa ammissione della appaltatrice il controllo è stato eseguito sul cantiere Apollo 2 con due soli passaggi di autopattuglia per notte;
ciò configura inadempimento della CP_5
alle pattuizioni contrattuali sotto il profilo dell'esecuzione di una prestazione difforme (per difetto) rispetto alle modalità concordate.
pag. 12/24 Va ora indagata l'esistenza del nesso di causa tra inadempimento e
, costituito dalla verificazione del furto del 23.6.2022. CP_6
Invero l'omessa vigilanza (o meglio, l'esecuzione di un servizio di vigilanza armata in tempi e modi deteriori rispetto al dovuto)
rileverà quale fonte di responsabilità risarcitoria se si riterrà
causalmente connessa con l'omesso impedimento del furto, ossia se si dimostri che l'esecuzione dei controlli omessi avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio.
Va verificato se il diligente comportamento del vigilantes (da ipotizzare secondo quanto pattuito in contratto) sarebbe stato idoneo ad evitare il furto verificatosi nella notte del 23.6.2022.
*
3.2. Nel caso di specie si ritiene provato il nesso di causa tra l'inadempimento della appaltatrice e il mancato impedimento del furto.
Alcun elemento fattuale è stato fornito al Tribunale dai Carabinieri
di AN (come è emerso dalla richiesta di chiarimenti formulata, i militari, a quanto pare, non hanno fatto indagini).
Solo alcune delle modalità di compimento del furto possono essere ricostruite in via presuntiva, sulla base delle risultanze di fatto indicate nella relazione doc. 6 e descritte in atti Parte_1
dalla stessa committente.
Gli elementi di fatto che il Tribunale qui valorizza, aventi forte valore presuntivo su alcune modalità di esecuzione della vicenda
Con criminosa, non sono stati contestati dalla la quale, va precisato,
ben conosceva lo stato dei luoghi, del cantiere, la grandezza dei pannelli trafugati e simili, e quindi era nelle condizioni di diversamente allegare fatti o circostanze rilevanti.
Dalla relazione doc. 6 emergono i seguenti elementi di fatto: Pt_1
pag. 13/24 - i moduli trafugati erano di grandi dimensioni (cfr. foto a pagina 6 doc. 6 ove si nota un operaio ritratto accanto ad un modulo e si nota la grandezza dell'elemento alto circa come un uomo se non di più);
- ha precisato in atti che la dimensione del modulo pari a Pt_1
circa 1 metro di larghezza e 2,2 metri di altezza e un peso di circa 25 kg per modulo;
- i moduli trafugati erano attaccati ad una struttura di supporto,
denominata tracker (alle foto a pagina 2, 6, 7, 8, 9 e 10 del doc. 6 si notano i supporti metallici tracker privi di moduli,
accanto ad altri moduli ancora regolarmente ancorati al tracker);
- alla luce della modalità di installazione dei pannelli, al doc.
6 attrice, il tecnico ha precisato che il loro smontaggio Pt_1
e trafugamento doveva avvenire verosimilmente con i seguenti passaggi:
▪ taglio del connettore MC4 (alla base dello stesso);
▪ svitamento del dado antifurto;
▪ rimozione dal modulo dal tracker tramite sollevamento;
- la recinzione è stata tagliata come si vede nelle foto doc. 6
citato;
- il furto ha riguardato totali 516 moduli di cui 323 erano montati, altri raccolti in bancali e due bobine di cavo.
Da tali elementi di fatto, è possibile dedurre con ragionamento presuntivo dotato di verosimile fondatezza i seguenti fatti non noti:
- la grandezza ed il peso di un singolo modulo, la quantità di pezzi asportati e la necessità (per i malviventi) del trasporto della refurtiva in modalità celeri e sicure fanno affermare che pag. 14/24 sono stati utilizzati uno o più mezzi di trasporto (camion o furgone o simili);
- le persone coinvolte nel furto dovevano essere minimo due (due sono i passamontagna ritrovati sul luogo del sinistro come emerge dal verbale di sequestro dei Carabinieri) ma non si può
escludere che i ladri fossero più di due.
Un altro elemento di fatto pacifico e non contestato è che i due plot che compongono il cantiere oggetto di vigilanza sono attigui (cfr.
mappa doc. 21 attrice con le distanze in metri circa 700-800 metri di distanza tra un campo e l'altro).
E' possibile affermare, secondo il fatto notorio, che per percorrere in macchina il tragitto che collega i due plot occorrono due minuti o meno;
il giro totale di tutto il perimetro di cantiere si esegue in macchina in circa 15 minuti (affermazione fondata sia sul notorio sia sulle indicazioni della non smentite dalla VIS). Pt_1
*
3.3. Non è noto il tempo esattamente impiegato dai malviventi per eseguire il furto né è noto quali e quante persone stessero contemporaneamente agendo per smontare i pannelli.
Ciò non toglie che, ai fini del decidere, è possibile ricostruire un verosimile scenario temporale:
- i moduli asportati dal tracker previo loro smontaggio erano 323
(poi vennero trafugati anche tre bancali di moduli non montati per 31 pezzi per ogni bancale e ulteriori 100 pezzi che mancavano alla conta finale);
- una possibile tempistica (ipotizzata in maniera favorevole a
Con
per smontare, sollevare e caricare sul mezzo i moduli fissati sul tracker potrebbe essere di circa 15 secondi a pag. 15/24 modulo, contando due persone contemporaneamente impiegate per lo smontaggio ed il caricamento sul furgone;
- se per ogni modulo dei 323 si “contano” 15 secondi di lavoro, il totale del tempo necessario per smontarli tutti e 323 e caricarli sul camion è di circa 80 minuti (323 x 15 = 4.845,00
secondi, ossia 80 minuti);
- anche a voler ipotizzare che fossero 4 i malviventi impiegati nel furto e tutto sia avvenuto senza intoppi, dimezzando così il tempo necessario per smontare 323 moduli (scenario più
Con favorevole per la ) comunque le operazioni descritte richiedono 40 minuti per la loro esecuzione, cui andrebbe poi aggiunto ulteriore tempo per trafugare e caricare sul mezzo tre bancali di moduli non montati (con 31 pezzi per ogni bancale) e ulteriori 100 pezzi che mancavano alla conta finale oltre a due bobine di cavi.
Pertanto, se le operazioni di furto hanno richiesto come minimo un tempo di 40 minuti di lavoro continuato e senza sosta di 4 malviventi con impiego di alcuni mezzi, e se un giro completo della pattuglia di vigilanza per il perimetro dei due cantieri si esegue in 15 minuti, è
possibile affermare, secondo la regola di giudizio del più probabile che non, che verosimilmente il furto della notte del 23 giugno 2022
non si sarebbe verificato, o sarebbe stato sventato, o le operazioni
Con dei malviventi si sarebbero comunque interrotte, se la ditta avesse percorso ripetutamente e più volte il perimetro del cantiere nel corso della notte di servizio, come da pattuizioni contrattuali.
Con La tesi della convenuta valorizza la presenza di pannelli abbandonati nelle vicinanze della recinzione, che, secondo la convenuta sarebbero da ricondurre al loro abbandono “verosimilmente
pag. 16/24 dai malviventi datisi alla fuga con l'arrivo della guardia giurata”;
da ciò dedurrebbe la mancanza di nesso di causa.
Ebbene se il riferimento è alle foto presenti alla pagina 7 del doc. 6
attoreo, si nota che i pannelli a terra si trovano all'interno dell'area di cantiere.
La loro presenza sul terreno può essere ricondotta o ad una loro accidentale caduta e rottura (quindi abbandono dei moduli per loro deterioramento) o alla tesi della Vis.
In tal caso, però, la ipotetica ricostruzione della convenuta finisce per confermare la tesi dell'attrice: che se la ronda di vigilanza fosse stata eseguita con maggior frequenza così come richiesto da contratto (o quantomeno non con un lasso di oltre due ore tra un giro e l'altro), allora i malviventi avrebbero ben prima desistito dalle loro azioni criminose, se non, addirittura, non avrebbero nemmeno iniziato l'impresa.
*
4. I danni lamentati da Parte_1
4.1. Le voci di danno chieste in pagamento da sono le seguenti, Pt_1
indicate con la numerazione adottata dall'attrice in comparsa conclusionale:
i. Euro 72.244,00 (oltre iva, per un totale di Euro 88.137,68 iva inclusa) per l'acquisto e il trasporto di n. 450 moduli fotovoltaici monocristallini marca «JA Solar JAM72S30-540/MR,
540Wp» con cornice argento, in sostituzione di quelli sottratti
(spesa documentata sub docc. 15 e docc. 26-29 dimessi nel fascicolo r.g. 2029/2023, nonché docc. 27 e 31 fascicolo r.g.
370/2023);
pag. 17/24 ii. Euro 6.000,00 per il servizio di posa in opera dei moduli fotovoltaici, comprensivo di tutti gli oneri accessori (doc. 14
e doc. 25);
iii. Euro 6.585,00 per l'acquisto di un cavo BT in alluminio, modello
«ARG16R16 0,6/1 KV» avente sezione 1X240 mmq (fattura sub doc.
16);
iv. Euro 2.000,00 per 14 giorni di lavoro di un manager specializzato dedicato alla risistemazione del sito (doc. 18);
v. Euro 13.832,80 iva inclusa per l'acquisto e di trasporto di ulteriori n. 66 moduli fotovoltaici monocristallini sempre marca
«JA Solar JAM72S30-540/MR, 540Wp» (doc. 29, costi sempre sostenuti inizialmente dalla mandante BayWa e poi 'ribaltati'
alla ); Pt_1
vi. Euro 7.320,00 iva inclusa per costi inerenti alle prove strumentali svolte sui moduli forniti in conseguenza (doc. 30);
vii. Euro 30.000,00 a titolo di penali sopportate da Bay.Wa. in considerazione del ritardo nel completamento del revamping del cantiere (cfr. doc. 31);
viii. Euro 7.500,00 per spese di gestione riferibili alle settimane di ritardo maturato (quali ufficio tecnico, ufficio acquisti, ecc.)
per un periodo di 14 giorni (doc. 19). Sul punto, convenendo in
Con giudizio , aveva prodotto un prospetto di Parte_1
rendicontazione dal quale si evincevano le ore rese dai dipendenti della stessa al fine di gestire le settimane di ritardo maturato in considerazione del (doc. 19). Pt_5
Per provare i danni in esame risulta ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, trattandosi di danni dei quali, per alcune voci, è difficile fornire la prova storica.
*
pag. 18/24 4.2. Quanto ai costi derivanti dalle spese vive c.d. ribaltate in capo alla dalla mandante si rileva quanto segue. Pt_1
Che la tipologia e quantità di merce trafugata indicata in atti sia attendibile e sufficientemente dimostrata si rinviene dal contenuto della denuncia querela in atti, presentata dall'ing. (doc. 7 Pt_3
attrice) nell'immediatezza del furto, alle 10.00 del mattino del
24.6.2022.
La credibilità, sul punto, del tecnico responsabile dal Pt_1
cantiere è evidente: nell'immediatezza dell'evento si sarà prodigato per un'attenta verifica dei danni subiti e per rendere una dichiarazione alla Polizia il più possibile precisa, come normalmente accade in ipotesi simili.
Queste le dichiarazioni del : Pt_3
Allo stesso modo simili numeri sono stati esposti dalla attrice nella relazione presente al documento 6, relazione che invia alla Pt_1
propria cliente Bay. ove descrive le conseguenze dell'evento CP_7
delittuoso e descrive il cantiere (ed i moduli presenti) prima e dopo il furto, con anche disegni e grafici;
anche in tale circostanza non vi è alcun motivo per cui la dovrebbe dichiarare il falso alla Pt_1
propria mandante, o aumentare o sminuire le conseguenze del furto subito (ognuna di queste opzioni di riverbera sulla stessa, Pt_1
unica responsabile del cantiere agli occhi della Bay. ). CP_7
*
pag. 19/24 4.3. Quindi, una volta accertato che il materiale trafugato corrisponde a quanto indicato in atti dalla attrice, si ritiene di liquidare l'intero danno richiesto dalla stessa attrice ai punti da uno (i) a sei (vi) dell'elenco sopra riportato, nonché il settimo
(vii) per totali € 115.481,80.
Trattasi delle spese vive sostenute dalla attrice per acquistare i nuovi moduli ed installarli in sostituzione di quelli rubati, ivi incluso il costo del personale che ha dedicato le proprie energie alla rimessione in pristino del cantiere.
Ogni spesa sopra elencata è connessa e collegata con acquisto,
montaggio e gestione del cantiere per i tempi necessari per la sua rimessione in pristino;
tutto ciò è conseguenza immediata e diretta del furto.
Quanto alla fattura di acquisto della bobina di filo trafugata
(antecedente rispetto all'evento delittuoso) è corretto il rilievo di parte attrice ove chiarisce che la relativa fattura deve valorizzarsi come prova del valore della merce rubata, di cui si chiede ristoro.
*
4.3. Per le penali invece (chieste al punto vii per € 30.000,00) che
Con
ha dovuto pagare a terzi e pretende oggi di imputare alla Pt_1
quale danno derivante dall'inadempimento, il tribunale ritiene operante l'art. 1225 c.c., con ciò rilevando la non prevedibilità di
Con simile danno al momento in cui è sorta l'obbligazione della e la sua non risarcibilità da parte della convenuta.
L'art. 1225 c.c. e la c.d. “prevedibilità del danno” è un'eccezione in senso lato;
non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato (Cass. n. 29566 del 14/11/2019).
pag. 20/24 Come tale, l'art. 1225 c.c. è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Considerando la “prevedibilità astratta” inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute, non è
possibile esigere che la società di vigilanza conosca (e quindi preveda) i contenuti degli accordi contrattuali esistenti tra la e le svariate aziende energetiche con cui la stessa collabora Pt_1
(con vari appalti e subappalti).
In altre parole, l'esistenza di penali contrattuali per il ritardo nella consegna del cantiere e nell'esecuzione delle varie lavorazioni
Con Con non solo non era nota alla ma nemmeno si ritiene che la
(società di vigilanza) potesse prevederla considerato che il mercato delle energie rinnovabili e, in generale, la contrattualistica internazionale del settore, non sono elementi ricorrenti nella normalità della “vita commerciale” di una società simile dedita alla vigilanza armata.
*
4.4. Si procede ora con il computo delle rispettive poste dare-avere secondo il criterio della c.d. compensazione atecnica.
Il decreto ingiuntivo va revocato alla luce della fondatezza dell'opposizione.
Parte attrice non chiede la risoluzione del contratto di Pt_1
appalto.
Con Le prestazioni rese da di cui alle fatture del monitorio, vanno retribuite con le precisazioni che seguono.
pag. 21/24 Con Il servizio di vigilanza è stato reso da sino al luglio 2022 e ciò
per reciproca ammissione (cfr. pag. 10 citazione ove precisa Pt_1
che controparte ha lavorato sino al 27 luglio 2022).
Per quanto riguarda la mensilità di giugno 2022 (di cui alla fattura
VIS n. 1025/2022, cfr. doc. 12 per € 15.921,00) la stessa va Pt_1
comunque parzialmente retribuita, nonostante l'inadempimento alle pattuizioni contrattuali come sopra esposto (ben potendo aversi contemporaneamente inadempimento, retribuzione della prestazione malamente adempiuta per la parte in cui mantiene la sua utilità e valore e anche un danno risarcibile, il tutto senza domanda di risoluzione).
Il servizio di vigilanza, come detto, è stato reso anche a giugno
2022, con modalità però deteriori rispetto al pattuito;
in altre
Con parole l'inadempimento di che ha provocato l'eccezione di inadempimento della (con sospensione dei pagamenti) non era Pt_1
tale da giustificare del tutto il blocco dei pagamenti.
Con Ciò che si imputa alla è di aver eseguito un pattugliamento inadeguato per numero e frequenza di passaggi;
ciò basta per ridurre del 50% l'importo della fattura n. 1025/2022 sino a concorrenza di €
7.960,00 che invece si reputano dovuti (in considerazione del fatto che nemmeno contesta che un servizio di vigilanza sia stato Pt_1
effettivamente reso dalla convenuta per tutta la durata del mese).
Va quindi confermata la debenza delle somme ingiunte in d.i. per il minor importo di € 57.274,93 (quale risultato della sottrazione €
65.234,93 - € 7.960,00).
Dal totale del danno imputabile alla Vis di € 115.481,80 va detratto per compensazione atecnica l'importo dovuto per le prestazioni rese €
57.274,93 che deve essere invece retribuito dall'attrice.
pag. 22/24 L'importo finale che residua ad esito della operazione è di €
Con 58.206,87 che deve corrispondere alla , oltre interessi al Pt_1
saggio legale ex art. 1284 co 4 c.c. decorrenti dal giorno della domanda 19.1.2023 al saldo.
*
Con Le spese di lite vengono poste a carico della che è risultata maggiormente soccombente all'esito della disposta compensazione.
Il principio applicato è quello pronunciato Cass. 31444 del 13/11/2023
che ha chiarito che in un caso come il presente (soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte), al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi “maggiormente soccombente” la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.
La liquidazione avviene come da dispositivo, scaglione di valore tra €
52.000,00 ed € 260.000,00 con liquidazione ai minimi delle 4 fasi tabellari, liquidando per due volte la fase studio, introduttiva e decisoria (così compensando le fasi disgiunte celebrate nei 2 giudizi prima della riunione) e valore minimo anche per l'unica fase decisoria attesa la sostanziale ripetizione delle medesime difese esposte in precedenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3199/2929;
2. condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
dell'importo di € 58.206,87, oltre interessi al saggio ex art.
[...]
1284 co 4 c.c. dal 19.1.2023 al saldo;
pag. 23/24 3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in €
[...]
1.138,50 per spese vive, € 11.976,50 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così in data 14/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 24/24