Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 483/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 483/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1
a, ele atti, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Esposito Giuseppina, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 25.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 23.01.2025
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)], premesso di aver contratto matrimonio in data 1.10.1988 C.F._1 in Giffoni Valle Piana (SA) con [nato a [...] Controparte_1
(SA) il 16.02.1963 (C.F. )], dal quale sono nati due figli, C.F._2
(18.07.1992) e (25.04.1990), ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa familiare al resistente, con la contestuale rinuncia al diritto di mantenimento.
Con comparsa del 14.02.2025 si costituiva , il quale, aderendo Controparte_1 alle richieste avanzate dalla ricorrente, dava atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Alla udienza del 25.03.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, in virtù dell'accordo raggiunto (depositato telematicamente in data 13.03.2025), chiedevano dichiararsi la separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ferma la facoltà di eleggere ovunque la propria residenza e/o il proprio domicilio, anche all'estero, con reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
2) Assegnare al marito sig. la casa coniugale, sita in Giffoni Valle Controparte_1
Piana (Sa), località Curti, alla via Crescenzo Delle Donne, dando atto che la moglie si è già trasferita altrove ed ha già provveduto a prelevare dalla medesima ogni suo bene ed effetto personale;
3) Il sig. e la sig.ra dichiarano Controparte_1 Parte_1 espressamente e reciprocamente di rinunciare all'assegno di mantenimento, dal momento che il primo percepisce assegno di inclusione di euro 530,00 mensili e la seconda percepisce pensione di invalidità di euro 615,00 mensili”.
A tale udienza la causa veniva assegnata ex art. 473-bis.22 c.p.c. al Collegio per la decisione.
2 Proc. R.G. n. 483/2025
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
Valle Piana (SA) il 30.03.1969 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
)]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione depositate telematicamente in data
13.03.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
3 Proc. R.G. n. 483/2025
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Giffoni Valle
Piana (SA);
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4