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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 06 giugno 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
– rappresentati e difesi dall' Avv. L. Parte_1 Parte_2
Colonna come da mandato in atti
contro
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.
Ferrecchia e M. Silvestri come da mandato in atti nonchè
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P. F. Fedele come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 22.02.2022, i sigg.ri e hanno proposto Pt_1 Pt_2
opposizione avverso atto di precetto, notificato in data 04.02.2022, con il quale la ha intimato il Controparte_3
pagamento della somma di € 31.257,80 oltre interessi dal 13.7.2016 dal dovuto al soddisfo in forza di contratto di mutuo fondiario redatto ai sensi del DPR 601/1973 del 19.12.2005 rep n. 70108 racc. 19115 per notar da Maglie. Per_1
Con comparsa di risposta del 05.07.2022 si costituiva in giudizio
[...]
per contestare Controparte_4
l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Con comparsa di risposta del 21.04.2023 si costituiva ex art. 111 cpc CP_5
, quale mandataria di
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro temporee, cessionaria del credito
[...]
originariamente vantato dalla . Controparte_1
Disposta ed espletata CT contabile, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
In via preliminare occorre decidere in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a Controparte_2
società cessionaria;
[...]
Orbene, per principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. Civ.
Sez V 05.11.2020 n. 24798)e dalla piu condivisibile giurisprudenza di merito: spetta a colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa
2 nell'operazione di cessione in blocco Cass. Sent. 4116/16
In caso di crediti in blocco ex art. 58 TUB, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o di agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione di crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa ( trib. Per_2
09.04.2019); ciò in quanto una cosa è l'avviso della cessione altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione del suo specifico contenuto ( Cass. Sent.
2780/2019); d'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale ( Cass. Civ. Sez V 05.11.2020 n. 24798)
Sul punto è necessario distinguere il requisito della “ notificazione “ della cessione al debitore ceduto ( avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale; dichiarazione liberatoria della società cedete), necessario ai fini dell'efficacia/ opponibilità della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento del medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata da debitore ceduto. (Cass. Civ., Sez. I,
29 maggio 2024, n. 15010)
3 Tanto premesso, la società opposta ha assolto al proprio onere probatorio producendo: avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
dichiarazione liberatoria della società cedente che dichiara e attesta che la posizione a sofferenza riferita ai Sigg.
e relativa proprio al contratto di mutuo ipotecario del Parte_1 Persona_3
19.12.2005 rep. 70108 è rientrata nell'operazione di cessione di credito;
Dichiarazione notarile ai rogiti del Notaio il quale certifica che attuale titolare del Persona_4
credito è . CP_2
Nel merito la domanda è in parte fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
I sigg.ri contestano la esistenza della pretesa creditoria, eccependo tra Parte_3
l'altro, la nullità /o annullabilità, la capitalizzazione composta degli interessi secondo il criterio del cd ammortamento alla francese, la usurarietà dei tassi applicati, la omessa indicazione del Tasso annuo effettivo nonché per la indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola relativa alla applicazione degli interessi e per la omessa valutazione della solvibilità dei soggetti mutuatari. Preliminarmente, in ordine alla pavenatata usurarietà dei tassi applicati ai rapporti, occorre osservare che la Suprema Corte con la pronuncia SS.UU. n.
24675/17, ha negato la rilevanza del fenomeno indicato come cd. usura sopravvenuta - ritenuta attuale da della giurisprudenza di legittimità di Pt_4
merito sia in relazione ai contratti, conclusi prima dell'entrata in vigore della
I.108/96, che in relazione alle modifiche oltre soglia dei tassi intervenuti in rapporti sorti successivamente a tale data, precisando che “ Allorchè il taso degli interessi
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del
rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n.
4 108/1996, non si verifica la nullità o la inefficacia della clausola contrattuale di
terminazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore
della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non
eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del
mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può
essere qualificato per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia,
contrario al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Ne consegue la verifica del rispetto delle previsioni di cui alla l. 108/96 deve essere
effettuata unicamente con riferimento alla originaria convenzione di tasso, ovvero
a quelle successivamente concluse dalla parti.
Nella nota sentenza SS.UU. n. 19597 /20 è stato evidenziato che l'accertamento relativo al rispetto delle soglie debba avvenire mediante raffronto da un lato del tasso corrispettivo applicato, costituito dal tasso debitore relativo al momento della sottoscrizione del contratto e dagli ulteriori esborsi funzionale all'erogazione del credito, con i parametri ex I. 108/96 ed, dall'altro, del tasso di mora al tasso effettivo globale medio, aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori ( 2,1%),moltiplicato per il coefficiente in aumento e sommato ai punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriori tolleranza dai DM di riferimento.
In ultimo, la sentenza Cass. Civ. n. 8109/2022 ha precisato che non siano accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica del rispetto delle
5 previsioni di contrasto all'usura, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni, quali la commissione di estinzione anticipata, siccome non collegati all'erogazione del credito.
Il ctu, all'esito di un'indagine condotta in ossequio ai cennati parametri, come tale suscettibile di condivisione, ha indicato che che il T.A.E.G. in concreto applicato al rapporto è pari al 4,933% a fronte del 4,81% indicato nel contratto.
Il CT ha, pertanto concluso che la banca ha richiesto € 352,55 in più del dovuto
(differenza fra € 45.127,55 valore attuale delle rate al tasso del 4,81% e €
44.775,00 importo effettivamente erogato).
In ordine al rispetto della normativa in materia di usura ai sensi della Legge
CP_ 108/1996, il dott. ha accertato che gli interessi corrispettivi sono pari al
4,933% nei limiti del tasso soglia vigente al momento di stipula del contratto pari al 5,73%.
Anche il tasso di mora del 5,00% è nei limiti di legge.
L'attrice ha, poi, prospettato il verificarsi di fenomeni anatocistici vietati dall'art.1283 ed in conseguenza dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese
Orbene, deve rilevarsi come mediante l'applicazione del suddetto metodo il capitale rimborsato risulti produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili, poiché non giunti a scadenza;
tale notazione esclude il
6 ricorrere di un'applicazione vietata dall'interesse composto, atteso che il profilo di nullità cx art.1283 c.c.. cui si riferisce il cristallizzato orientamento della Corte
nomofilattica, risulta attuale solo in presenza si interessi occulti computati su interessi già scaduti;
con la scelta dell'ammortamento alla francese, al contrario, il contraente opta per un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata;
il maggior costo del finanziamento rispetto ai metodi in cui le rate sono difformi è,pertanto,
ancorato alla presenza della rata costante, sicchè non è riconducibile ad unanatocis1no vietato.
Quanto alla paventata nullità dei contratti di mutuo in ragione dell'omessa
Pa indicazione dell;
si osserva che tale carenza non sia idonea a riverberarsi sulla
Pa validità della convenzione;
ed invero, l esprime in percentuale jl costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito, comprensivo degli interessi e di oneri che concorrono a determinarne l'effettiva incidenza economica secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia;
pertanto, il medesimo, lungi dall'integrare un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolge unicamente una funzione informativa, strumentale a rendere noto al cliente il costo corale effettivo del finanziamento prima di accedervi;
la sua omessa
7 indicazione, pertanto, non incide sull'onerosita' del finanziamento, ostando unicamente all'immediata comprensione del suo costo complessivo e, per l'effetto, non si riverbera sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117/TUB ( cfr.
Trib. Tivoli, sent. 1026/21,seni:, Lecco, sent. n. 246/21; Trib. Roma sent. n.
15480/20, CA Torino, sent. n. 965/20,Trib. Bergamo 11. 2244/19).
La prefata omissione potrebbe spiegare la propria incidenza sotto il profilo della responsabilita' precontrattuale, nell'ipotesi in cui venisse dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente - ipotesi che non risulta attuale nella vicenda in esame.
In conclusione, l'importo precettato deve rideterminato nella minore somma di €
30.905,25
Il parziale accoglimento della domanda e la particolarità della questione giuridica trattata, inducono il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite ed a porre a carico pro quota le spese della espletata CT.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, - III Sezione Civile-, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
8 1) Accoglie in parte la opposizione proposta dai sigg.ri e e, per Pt_1 Pt_2
l'effetto, ridetermina la somma precettata nel minor importo di € 30.905,25 oltre interessi come precettati;
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa;
3) Pone a carico di tutte le parti in causa pro quota le spese della CT
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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