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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3887/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DE STEFANO VINCENZO;
RICORRENTE
E
nata il 03/09/1979 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to TATANGELO VINCENZO;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni depositate all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 31.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22.07.2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1 data 30.06.2000 in Somma Vesuviana (NA).
2. La resistente, ritualmente citata, si costituiva e si associava alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Rinviata al 31.03.2025 per la pendenza di trattative di bonario componimento l'udienza del
05.02.2025, le parti chiedevano che la causa fosse assegnata al Collegio in base alle conclusioni congiuntamente presentate. Lette le note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte, il
Giudice riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione 2 personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e disposte le formalità di cui all'art. 10 della sopracitata legge.
3. Va evidenziato che le parti hanno sottoposto al Tribunale le seguenti conclusioni congiunte, chiedendone l'accoglimento:
“ a) pronunciare, ex art. 3 n. 2 lett. B della l. 898/1970, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig. e in data 30 giugno 2000, ritualmente trascritto nel registro Controparte_1 Parte_1 degli atti di matrimonio dell'anno 2000, parte I, n. 7 del Comune di Somma Vesuviana, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) disporre che le parti nulla si devono reciprocamente a titolo di mantenimento;
c) disporre che le stesse continuino a risiedere nelle attuali dimore, rispettivamente in Somma Vesuviana, alla Via
San Sossio n. 10 ed in Napoli, alla Via Calata Capodichino 167”.
Il Tribunale, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Il Tribunale, per quanto sino ad ora considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.06.2000 in
Somma Vesuviana (NA) tra , nato il [...] in [...] Parte_1
(C.F. ), e nata il 03/09/1979 in NAPOLI C.F._1 Controparte_1
(NA) (C.F. ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di Somma Vesuviana (NA) dell'anno 2000, Atto n. 7, parte I;
➢ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi
3 integralmente richiamati e trascritti;
➢ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3887/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DE STEFANO VINCENZO;
RICORRENTE
E
nata il 03/09/1979 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to TATANGELO VINCENZO;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni depositate all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 31.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22.07.2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1 data 30.06.2000 in Somma Vesuviana (NA).
2. La resistente, ritualmente citata, si costituiva e si associava alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Rinviata al 31.03.2025 per la pendenza di trattative di bonario componimento l'udienza del
05.02.2025, le parti chiedevano che la causa fosse assegnata al Collegio in base alle conclusioni congiuntamente presentate. Lette le note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte, il
Giudice riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione 2 personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e disposte le formalità di cui all'art. 10 della sopracitata legge.
3. Va evidenziato che le parti hanno sottoposto al Tribunale le seguenti conclusioni congiunte, chiedendone l'accoglimento:
“ a) pronunciare, ex art. 3 n. 2 lett. B della l. 898/1970, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig. e in data 30 giugno 2000, ritualmente trascritto nel registro Controparte_1 Parte_1 degli atti di matrimonio dell'anno 2000, parte I, n. 7 del Comune di Somma Vesuviana, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) disporre che le parti nulla si devono reciprocamente a titolo di mantenimento;
c) disporre che le stesse continuino a risiedere nelle attuali dimore, rispettivamente in Somma Vesuviana, alla Via
San Sossio n. 10 ed in Napoli, alla Via Calata Capodichino 167”.
Il Tribunale, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Il Tribunale, per quanto sino ad ora considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.06.2000 in
Somma Vesuviana (NA) tra , nato il [...] in [...] Parte_1
(C.F. ), e nata il 03/09/1979 in NAPOLI C.F._1 Controparte_1
(NA) (C.F. ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di Somma Vesuviana (NA) dell'anno 2000, Atto n. 7, parte I;
➢ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi
3 integralmente richiamati e trascritti;
➢ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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