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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/12/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 10081/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10081 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO CIRRI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato FEDERICO MARINI in virtù di delega in atti
Resistente
e
, in proprio, in qualità di curatrice Controparte_2 speciale della minore Persona_1
Intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni (v. verbale di udienza del 26/11/2025):
Per la ricorrente e per il resistente, come da accordo raggiunto in sede di udienza:
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- disporre che resti affidata ad entrambi i genitori in via condivisa;
Per_1
- collocare presso la madre;
Per_1
- assegnare la casa coniugale a;
Parte_1 Parte_1
- disporre che, salvi migliori accordi e tenendo sempre in considerazione gli impegni e i desideri di , il padre possa frequentare la figlia almeno una volta a settimana, per Per_1 pranzo o cena;
i genitori potranno concordare ulteriori incontri tra padre e figlia;
durante le vacanze di Natale, la figlia si organizzerà per trascorrere una giornata con eventuale pernotto presso la casa del padre e per festeggiare il Natale con il genitore, trascorrendo con lui la Vigilia di Natale oppure la sera del 25 o il giorno del 26 dicembre;
padre e figlia trascorreranno insieme un'altra giornata con eventuale pernotto durante le vacanze di Pasqua;
durante le vacanze estive, padre e figlia potranno trascorrere insieme uno o più fine settimana, e, se lo desidera, anche una intera settimana o un periodo di 15 Per_1 giorni;
- prevedere il monitoraggio sul nucleo familiare da parte del servizio sociale, e prevedere la vigilanza del giudice tutelare;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_3 [...]
l'importo mensile di € 250,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 15 del mese;
- prevedere che l'assegno unico per la figlia venga percepito integralmente da
; Parte_1
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per , rinviando per la loro regolamentazione alle Linee Per_1 guida del CNF dell'anno 2017;
- compensazione delle spese di lite tra le parti.”
L'avvocato : “prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, si rimette alla CP_2 decisione del Tribunale, chiedendo che gli atti vengano inviati al giudice tutelare per l'avvio della vigilanza;
si riserva di depositare istanza di liquidazione del compenso”. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare la separazione personale da , il quale si è Controparte_1 costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi, dove peraltro entrambi continuano a risiedere.
3. Nel merito, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da circa tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
4. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore , Persona_1 nata il [...], la quale continuerà a vivere con la madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre, come suggerito dalla c.t.u. nella relazione depositata il
19/11/2025.
Inoltre, rilevato che nella relazione tecnica si legge che “al fine di sostenere il cambiamento nelle relazioni che il percorso di CTU ha ottenuto, si rende necessario un periodo di monitoraggio fino al settembre 2026 al fine di accompagnare il nucleo allevante nel nuovo percorso” (proposta peraltro condivisa dalla curatrice speciale), il
Tribunale ritiene di dover prevedere il monitoraggio del nucleo familiare da parte del servizio sociale, il quale dovrà riferire ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui dispone la vigilanza.
Infine, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3 5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione tra i coniugi delle spese del presente giudizio.
Tenuto conto che la nomina del curatore speciale si è resa necessaria a causa della conflittualità esistente tra i genitori, è a carico di questi ultimi, in solido, che deve essere posto il compenso del curatore speciale, liquidato in dispositivo (non in favore dell'Erario, dovendo essere revocato, con separato decreto, il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con complessità bassa, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, valore minimo per la fase decisionale, tenuto conto che non sono stati depositati atti conclusivi, con aumento del compenso del 5% per l'uso di tecniche informatiche, in relazione al richiamo di due documenti nel solo atto di costituzione.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna, atteso che la consulenza si è svolta nell'interesse della figlia minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, n. a Campina (ROMANIA), il 17/10/1973, e
[...] Controparte_1
, n. a Campina (ROMANIA), il 10/11/1982 (matrimonio contratto a Firenze (FI)
[...] il 23/10/2014, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze (FI) al n. 592, parte 1, anno 2014);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- incarica il servizio sociale di monitorare il nucleo familiare;
- dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale il servizio sociale dovrà relazionare ogni sei mesi;
- compensa integralmente tra i coniugi le spese del presente giudizio;
- condanna e , in solido tra loro (con Parte_1 Controparte_1 salvezza del diritto di regresso in ragione di metà ciascuno), a rimborsare alla curatrice speciale della minore, avvocato , le spese di lite del Controparte_2
4 presente giudizio, che liquida nell'importo di € 6.472,20 a titolo di compenso per l'attività svolta, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe parti in ragione di metà ciascuna.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10081 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO CIRRI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato FEDERICO MARINI in virtù di delega in atti
Resistente
e
, in proprio, in qualità di curatrice Controparte_2 speciale della minore Persona_1
Intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni (v. verbale di udienza del 26/11/2025):
Per la ricorrente e per il resistente, come da accordo raggiunto in sede di udienza:
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- disporre che resti affidata ad entrambi i genitori in via condivisa;
Per_1
- collocare presso la madre;
Per_1
- assegnare la casa coniugale a;
Parte_1 Parte_1
- disporre che, salvi migliori accordi e tenendo sempre in considerazione gli impegni e i desideri di , il padre possa frequentare la figlia almeno una volta a settimana, per Per_1 pranzo o cena;
i genitori potranno concordare ulteriori incontri tra padre e figlia;
durante le vacanze di Natale, la figlia si organizzerà per trascorrere una giornata con eventuale pernotto presso la casa del padre e per festeggiare il Natale con il genitore, trascorrendo con lui la Vigilia di Natale oppure la sera del 25 o il giorno del 26 dicembre;
padre e figlia trascorreranno insieme un'altra giornata con eventuale pernotto durante le vacanze di Pasqua;
durante le vacanze estive, padre e figlia potranno trascorrere insieme uno o più fine settimana, e, se lo desidera, anche una intera settimana o un periodo di 15 Per_1 giorni;
- prevedere il monitoraggio sul nucleo familiare da parte del servizio sociale, e prevedere la vigilanza del giudice tutelare;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_3 [...]
l'importo mensile di € 250,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 15 del mese;
- prevedere che l'assegno unico per la figlia venga percepito integralmente da
; Parte_1
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per , rinviando per la loro regolamentazione alle Linee Per_1 guida del CNF dell'anno 2017;
- compensazione delle spese di lite tra le parti.”
L'avvocato : “prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, si rimette alla CP_2 decisione del Tribunale, chiedendo che gli atti vengano inviati al giudice tutelare per l'avvio della vigilanza;
si riserva di depositare istanza di liquidazione del compenso”. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare la separazione personale da , il quale si è Controparte_1 costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi, dove peraltro entrambi continuano a risiedere.
3. Nel merito, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da circa tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
4. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore , Persona_1 nata il [...], la quale continuerà a vivere con la madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre, come suggerito dalla c.t.u. nella relazione depositata il
19/11/2025.
Inoltre, rilevato che nella relazione tecnica si legge che “al fine di sostenere il cambiamento nelle relazioni che il percorso di CTU ha ottenuto, si rende necessario un periodo di monitoraggio fino al settembre 2026 al fine di accompagnare il nucleo allevante nel nuovo percorso” (proposta peraltro condivisa dalla curatrice speciale), il
Tribunale ritiene di dover prevedere il monitoraggio del nucleo familiare da parte del servizio sociale, il quale dovrà riferire ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui dispone la vigilanza.
Infine, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3 5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione tra i coniugi delle spese del presente giudizio.
Tenuto conto che la nomina del curatore speciale si è resa necessaria a causa della conflittualità esistente tra i genitori, è a carico di questi ultimi, in solido, che deve essere posto il compenso del curatore speciale, liquidato in dispositivo (non in favore dell'Erario, dovendo essere revocato, con separato decreto, il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con complessità bassa, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, valore minimo per la fase decisionale, tenuto conto che non sono stati depositati atti conclusivi, con aumento del compenso del 5% per l'uso di tecniche informatiche, in relazione al richiamo di due documenti nel solo atto di costituzione.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna, atteso che la consulenza si è svolta nell'interesse della figlia minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, n. a Campina (ROMANIA), il 17/10/1973, e
[...] Controparte_1
, n. a Campina (ROMANIA), il 10/11/1982 (matrimonio contratto a Firenze (FI)
[...] il 23/10/2014, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze (FI) al n. 592, parte 1, anno 2014);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- incarica il servizio sociale di monitorare il nucleo familiare;
- dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale il servizio sociale dovrà relazionare ogni sei mesi;
- compensa integralmente tra i coniugi le spese del presente giudizio;
- condanna e , in solido tra loro (con Parte_1 Controparte_1 salvezza del diritto di regresso in ragione di metà ciascuno), a rimborsare alla curatrice speciale della minore, avvocato , le spese di lite del Controparte_2
4 presente giudizio, che liquida nell'importo di € 6.472,20 a titolo di compenso per l'attività svolta, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe parti in ragione di metà ciascuna.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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