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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
NR. 4366 /2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 4366 /2025 e promosso da :
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/07/1956 difesa dall'avv. BATINI FABIO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31/12/1958
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in CHIAVARI (GE) il 26/06/1982
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26/06/1982 fra i predetti coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere il divorzio da Parte_1 CP_1
;
[...]
Rilevato che parte resistente non si è costituita e che il ricorso è stato Controparte_1 regolarmente notificato;
Ritenuto che all'udienza del il ricorrente dichiarava di volersi divorziare e il difensore, invitato alla discussione orale, precisava le conclusioni chiedendo che il Tribunale pronunciasse il divorzio senza condizioni;
Rilevato che il ricorrente si è unito in matrimonio in CHIAVARI il 26/6/1982 Atto n. 43 Parte 2 Serie A Anno 1982 con la signora nata a [...] il [...](cf Controparte_1
) residente in [...]7 C.F._2
Rilevato che dopo anni di convivenza è venuta a cessare la spiritualità di comunione di intenti che caratterizza il matrimonio tanto da far decidere gli esponenti di dividere le proprie strade addivenendo alla separazione raggiunta con negoziazione assistita il 20/3/2024 come da registrazione confermta dal Comune di Chiavari
Rilevato che sono ormai passati i termini per poter chiedere la domanda di divorzio ed il sig. intende procedere in tale senso;
Parte_1
Rilevato che in sede di separazione era stabilito che il sig. conferisse alla Parte_1 signora un contributo al suo mantenimento in € 225,00- mese Controparte_1
Rilevato che il ricorrente anche in udienza ha dedotto che la signora svolge un CP_2 proprio lavoro autonomo, mentre le entrate economiche del sig. sono le Parte_1 stesse rispetto alla separazione essendo egli pensionato
Rilevato che il ricorrente deduce inoltre che, rispetto alla separazione la signora Controparte_1 nel frattempo ha anche acquisito immobili quali: cantine, posto auto , posto moto e garage (all.4) che può oltre a tutto mettere a frutto;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Ritenuto che la resistente non si è costituita e non ha chiesto un contributo al proprio mantenimento;
Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato in particolare: a) che le parti si sono sposate in CHIAVARI (GE) in data 26/06/1982 ; b) che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CHIAVARI (GE), Anno 1982, numero atto di matrimonio 43, numero registro II, parte 2, serie A così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti;
c) che le parti si sono separate e che sono trascorsi i termini di legge dalla data della separazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74;
Viste le conclusioni del P.M. e di parte ricorrente
Ritenuto che la parte ricorrente ha chiesto solo la pronuncia del divorzio senza indicare alcuna condizione;
Vista le conclusioni precisate con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di CHIAVARI (GE) il 26/06/1982 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CHIAVARI (GE), anno 1982, parte 2, serie A, numero atto matrimonio 43, numero registro II,
da
codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/07/1956
e
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE -
[...]
[...]
codice fiscale nato a [...]/12/1958 il CHIAVARI (GE), Parte_2 C.F._2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIAVARI (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 4366 /2025 e promosso da :
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/07/1956 difesa dall'avv. BATINI FABIO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31/12/1958
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in CHIAVARI (GE) il 26/06/1982
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26/06/1982 fra i predetti coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere il divorzio da Parte_1 CP_1
;
[...]
Rilevato che parte resistente non si è costituita e che il ricorso è stato Controparte_1 regolarmente notificato;
Ritenuto che all'udienza del il ricorrente dichiarava di volersi divorziare e il difensore, invitato alla discussione orale, precisava le conclusioni chiedendo che il Tribunale pronunciasse il divorzio senza condizioni;
Rilevato che il ricorrente si è unito in matrimonio in CHIAVARI il 26/6/1982 Atto n. 43 Parte 2 Serie A Anno 1982 con la signora nata a [...] il [...](cf Controparte_1
) residente in [...]7 C.F._2
Rilevato che dopo anni di convivenza è venuta a cessare la spiritualità di comunione di intenti che caratterizza il matrimonio tanto da far decidere gli esponenti di dividere le proprie strade addivenendo alla separazione raggiunta con negoziazione assistita il 20/3/2024 come da registrazione confermta dal Comune di Chiavari
Rilevato che sono ormai passati i termini per poter chiedere la domanda di divorzio ed il sig. intende procedere in tale senso;
Parte_1
Rilevato che in sede di separazione era stabilito che il sig. conferisse alla Parte_1 signora un contributo al suo mantenimento in € 225,00- mese Controparte_1
Rilevato che il ricorrente anche in udienza ha dedotto che la signora svolge un CP_2 proprio lavoro autonomo, mentre le entrate economiche del sig. sono le Parte_1 stesse rispetto alla separazione essendo egli pensionato
Rilevato che il ricorrente deduce inoltre che, rispetto alla separazione la signora Controparte_1 nel frattempo ha anche acquisito immobili quali: cantine, posto auto , posto moto e garage (all.4) che può oltre a tutto mettere a frutto;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Ritenuto che la resistente non si è costituita e non ha chiesto un contributo al proprio mantenimento;
Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato in particolare: a) che le parti si sono sposate in CHIAVARI (GE) in data 26/06/1982 ; b) che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CHIAVARI (GE), Anno 1982, numero atto di matrimonio 43, numero registro II, parte 2, serie A così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti;
c) che le parti si sono separate e che sono trascorsi i termini di legge dalla data della separazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74;
Viste le conclusioni del P.M. e di parte ricorrente
Ritenuto che la parte ricorrente ha chiesto solo la pronuncia del divorzio senza indicare alcuna condizione;
Vista le conclusioni precisate con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di CHIAVARI (GE) il 26/06/1982 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CHIAVARI (GE), anno 1982, parte 2, serie A, numero atto matrimonio 43, numero registro II,
da
codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/07/1956
e
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE -
[...]
[...]
codice fiscale nato a [...]/12/1958 il CHIAVARI (GE), Parte_2 C.F._2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIAVARI (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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