Decreto cautelare 21 ottobre 2024
Decreto cautelare 16 novembre 2024
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03974/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10711/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10711 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Alessio e Stefania Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, contumace;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso in via principale, con istanza cautelare:
- della Determinazione Dirigenziale Rep. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, atto del -OMISSIS-, Prot.-OMISSIS-, emesso dalla -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 15/11/2024, con istanza cautelare, di:
- Determinazione Dirigenziale Rep. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, atto del -OMISSIS-, Prot.-OMISSIS-, emesso dalla -OMISSIS-, per le ragioni di illegittimità emerse dall’accesso agli atti e dall’esame della motivazione della Delibera impugnata, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- Determinazione Dirigenziale -OMISSIS-del 23/10 emessa dal-OMISSIS-;
- Gara -OMISSIS-per i Servizi di macellazione ed accessori, da effettuarsi negli stabilimenti del -OMISSIS-- macello pubblico e mercato - di -OMISSIS-dal periodo 16/11/2024 al 31/12/2024;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 13/12/2024 della:
- Determinazione Dirigenziale Repertorio-OMISSIS- e di ogni ulteriore e diverso provvedimento, non pubblicato e non conosciuto, comunque presupposto e/o connesso a quello oggetto di impugnazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 17/10/2024 e depositato 18/10/2024 parte ricorrente ha agito per l’annullamento, con istanza cautelare, della nota del 24/9/2024, indicata in epigrafe (v. doc. 7 ricorrente). Con la stessa la -OMISSIS-, dato atto dell’imminente scadenza, alla data del 30/9/2024, del contratto di concessione stipulato da Roma Capitale con il -OMISSIS- (d’ora in poi il -OMISSIS-), invitava tutti gli operatori a rivolgersi al libero mercato, per le attività dapprima svolte dal predetto Consorzio, inerenti lo svolgimento dei servizi accessori (fenditura, trasporti refrigerati, disosso, facchinaggio), da effettuarsi negli stabilimenti del -OMISSIS-- macello pubblico e mercato - di -OMISSIS-.
A sostegno della domanda ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
1) “ violazione e falsa applicazione dei principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023. violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 178 del d.lgs. 36/2023. violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 50 e 187 del d.lgs. 36/2023. violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 36/2023. eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. difetto dei presupposti. sviamento di potere ”;
2) “ violazione dell’art. art. 50, c. 1, lett a) e b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione alla scelta scelti di soggetti privi di requisiti e di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni ”.
Con decreto del 21/10/2024 veniva accolta la richiesta di tutela cautelare monocratica.
Roma Capitale si è costituita in giudizio il 24/10/2024 chiedendo di respingere ogni pretesa, come da scritti difensivi di parte.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, con istanza cautelare, del 15/11/2024, il -OMISSIS-ha quindi impugnato gli ulteriori atti dell’amministrazione resistente, di cui sopra, e in particolare:
- la determina del 25.9.2024 con cui i servizi di macellazione ed accessori sono stati affidati alla parte controinteressata dal periodo 1.10.2024 al 15.11.2024 (v. doc. 12 allegato memoria del 15/11/24 ricorrente);
- la determina del 23.10.2024 con cui Roma Capitale ha applicato al -OMISSIS-la sanzione pecuniaria ivi indicata per violazione degli obblighi di cui alla concessione (v. doc. 14 ivi );
- la Gara indetta per lo svolgimento dei servizi di macellazione ed accessori, nel successivo dal periodo 16.11.2024 al 31.12.2024 (v. doc. 1 ivi ).
A sostegno la ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) “ eccesso di potere e violazione di legge -art. 14, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36”;
2) “ violazione e falsa applicazione dei principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023. violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 178 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 50 e 187 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. Difetto dei presupposti. Sviamento di potere ”;
3) “ violazione dell’art. art. 50, c. 1, lett a) e b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione alla scelta scelti di soggetti privi di requisiti e di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni ”;
4) “ violazione di legge della delibera eb/129/2024, in relazione alla applicazione dell’art. 6 lett. b) della convenzione nonché dell’art. 108, co.3, del d.lgs. 50/2016, secondo un’impostazione ripresa anche dall’art. 122, co.3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Eccesso di potere. ingiustizia manifesta ”.
L’amministrazione resistente ha dedotto l’infondatezza anche di tale ricorso.
La società controinteressata è rimasta contumace (v. notifiche alla pec della società in atti).
Alla camera di consiglio del 20.11.2024 è stato disposto un rinvio alla successiva camera di consiglio del 4.12.2024, in cui il Collegio ha respinto la richiesta tutela cautelare.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositati il 13/12/2024, la ricorrente ha impugnato la determina del 13/11/2024, dettagliata in epigrafe, adottata ai sensi dell’art. 49 comma 4 del D.lgs n. 36/2023 con cui l’Amministrazione disponeva l’affidamento dei servizi di macellazione predetti, alla società controinteressata, anche per il periodo 16/11/2024 al 31/12/2024 (v. determina depositata il 13/01/2025 dalla ricorrente).
A sostegno ha dedotto il seguente motivo: “ violazione dell’art. art. 50, c. 1, lett a) e b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione alla scelta scelti di soggetti privi di requisiti e di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni ”.
Alla udienza pubblica del 29.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di Roma Capitale di inammissibilità dei ricorsi atteso che si tratterebbe di impugnazione di atti con efficacia sino al 31.12.2024, e quindi ormai privi di perduranti effetti. La ricorrente ha, invero, fatto espressa riserva di proporre pretesa risarcitoria (v. memoria di replica della ricorrente del 17.1.2025).
Venendo al merito del ricorso, il contenzioso in esame deriva dalle determinazioni amministrative adottate dall’Amministrazione successivamente alla scadenza, alla data del 30.9.2024, della concessione rilasciata alla ricorrente per la “ gestione dei servizi mercatali di macellazione ed accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati ” presso il -OMISSIS-- macello pubblico e mercato - di -OMISSIS- (v. all. 1-2-3 Roma Capitale).
A seguito di alcune verifiche, infatti, l’Amministrazione riscontrava delle irregolarità nel numero di addetti impiegati nei servizi da parte del -OMISSIS-, inferiore al numero complessivo minimo indicato nel capitolato prestazionale, nonché nella sostituzione del personale senza previa autorizzazione (v. relazione e allegati depositati il 29/11/2024 Roma Capitale). Inoltre, l’amministrazione riferisce che, a seguito di un sopralluogo della Polizia di Roma Capitale presso i locali interessati, del 18 settembre 2024, veniva accertata la presenza di un’area adibita a deposito ove avveniva la movimentazione di merce alimentare di varie tipologie, sprovvista della prescritta SCIA, contrariamente a quanto previsto dal Capitolato, che prevedeva esclusivamente il trasporto a temperatura controllata delle carni e non di merce alimentare di altre tipologie, ed altresì una violazione urbanistico – edilizia (v. doc. 21 relazione Roma Capitale).
In considerazioni di tali inadempimenti, l’Amministrazione: da una parte, ha contestato al concessionario uscente, odierno ricorrente, le predette irregolarità ed ha applicato la sanzione pecuniaria di cui alla determina gravata con il primo ricorso per motivi aggiunti; dall’altra, ha ritenuto di non avvalersi dell’istituto della proroga tecnica, ma di avviare una nuova procedura di gara di durata triennale per i servizi predetti, non impugnata dalla ricorrente e a cui la stessa non ha partecipato (v. memoria di replica dell’Amministrazione del 17.1.2025); dall’altra parte ancora, nelle more, ha intimato il rilascio dei luoghi alla precedente concessionaria e posto in essere una serie di atti per assicurare la continuità nello svolgimento dei predetti servizi, affidati alla cooperativa controinteressata, per il complessivo periodo 1/10/2024 al 15/11/2024 e quindi dal 16/11/2024 al 31/12/2024 (provvedimenti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti).
Ebbene, procedendo per gradi, quanto al ricorso in via principale, il -OMISSIS-ha agito avverso la nota del -OMISSIS-, con cui la -OMISSIS-, dato atto dell’imminente scadenza al 30/9/2024 del contratto di concessione, invitava tutti gli operatori a rivolgersi al libero mercato (v. doc. 7 ricorrente).
I motivi di ricorso avverso tale determina sono trattati congiuntamente e risultano tutti infondati.
La determina gravata del 24.9.2024 costituisce, invero, come emerge dal suo tenore letterale, testé richiamato (v. doc. 7 ricorrente), un generico avvertimento da parte dell’Amministrazione resistente in ordine agli effetti della naturale scadenza della concessione in essere a partire dal 30.9.2024, sicché non risulta alcun profilo di illegittimità della comunicazione. La ricorrente, peraltro, non ha mai contestato che, salvo eventuale proroga, la concessione era in scadenza alla data indicata.
Quanto, invece, ai provvedimenti contenenti l’ordine di rilascio dei locali, richiamati indirettamente nel ricorso in via principale e al medesimo allegati, sono stati, in ogni caso, successivamente “superati” da successivi provvedimenti di proroga dei termini inizialmente concessi per lo sgombero, che non risultano impugnati (v. atti relativi alla sopravvenuta interlocuzione tra le parti depositata da Roma Capitale il 15.11.2024).
Il ricorso in via principale deve, quindi, essere respinto.
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, si procede dapprima, per ragioni di ordine logico, all’esame delle censure relative alla determina del 23.10.2024 con cui l’Amministrazione ha applicato al -OMISSIS-la sanzione pecuniaria, ivi indicata, per violazione degli obblighi di cui alla concessione (v. doc. 14 cit.), cui è seguita segnalazione all’AC (v. doc. D del 8.1.2025 di parte resistente).
I motivi di ricorso riferiti a tale provvedimento, unitariamente trattati, sono tutti infondati.
Nella determina del 23/10/2024 sono riportati, analiticamente, i giorni interessati dalle verifiche sul personale addetto al lavoro della -OMISSIS-nonché il numero di addetti riscontrati effettivamente in servizio per ciascuna giornata (v. doc. 14 allegato alla memoria del 15/11/24). L’amministrazione ha, quindi, illustrato le irregolarità accertate, sia nel numero di addetti impiegati nei servizi della ricorrente, inferiore al numero complessivo minimo indicato nel Capitolato prestazionale, sia nella circostanza che molti degli stessi lavoratori (19 su 27) risultavano sostituiti dal -OMISSIS-senza preventiva richiesta di autorizzazione e senza successiva trasmissione della certificazione attestante la loro formazione allo svolgimento delle attività di macellazione, come puntualmente esposto nella determina gravata (v. doc. 14 cit).
Le contestazioni della ricorrente in merito a tali elementi appaiono del tutto prive di riscontri e, in ogni caso, smentite dalla ampia documentazione depositata da Roma Capitale, tra cui copia degli originali dei verbali delle verifiche, sottoscritte dagli interessati (v. allegati alla relazione del 29/11/2024 Roma Capitale).
La determina è stata, inoltre, ritualmente preceduta dalla comunicazione del -OMISSIS-, consentendo alla ricorrente di depositare le proprie osservazioni prima dell’irrogazione della sanzione (v. 10 e 11 depositati il 15/11/2024 da Roma Capitale).
Ancora, la ricorrente non contesta, in ogni caso, le ulteriori violazioni riscontrate dalla Polizia municipale in data 18.9.2024, di cui sopra, riferite dall’amministrazione resistente (v. doc. 21 relazione Roma Capitale).
Il primo ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui si censura il provvedimento sanzionatorio menzionato, deve essere pertanto respinto.
Tale conclusione comporta l’improcedibilità: dello stesso ricorso, nella parte in cui si impugna sia la determina con cui i servizi di macellazione sono stati affidati, scaduta la concessione, alla cooperativa controinteressata dal periodo 1.10.2024 al 15.11.2024, sia la gara indetta per lo svolgimento dei servizi nel periodo 16.11.2024 al 31.12.2024; del secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui la ricorrente si duole della determina di affidamento dei servizi di macellazione alla controinteressata dal 16/11/2024 al 31/12/2024.
Alla luce dei riscontrati inadempimenti, infatti, Roma Capitale ha ritenuto di:
- non avvalersi della proroga tecnica della concessione, ma di avviare una nuova procedura di gara di durata triennale per i servizi predetti, non impugnata dalla ricorrente e a cui la stessa non ha partecipato (v. memoria di replica dell’Amministrazione del 17.1.2025);
- assicurare la continuità nello svolgimento dei predetti servizi, affidandoli alla controinteressata, per il complessivo periodo 1/10/2024 al 15/11/2024 e quindi dal 16/11/2024 al 31/12/2024 (provvedimenti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti).
In tal senso si rinvia al provvedimento gravato di affidamento temporaneo dei servizi alla controinteressata: “ si è dovuto escludere il ricorso all’istituto della proroga tecnica, comunque, previsto nel Capitolato speciale e prestazionale dell’affidamento in concessione, richiamata in precedenza, a causa di irregolarità e inadempienze commesse dal concessionario ” (v. doc. 12 cit.).
L’esito del predetto ricorso incide, conseguentemente, sull’interesse della ricorrente alla disamina dei provvedimenti di affidamento temporaneo dei servizi alla controinteressata, essendo l’accertamento dell’inadempimento, e la conseguente sanzione, il presupposto dell’esclusione della proroga tecnica della concessione e/o dell’ulteriore affidamento in capo al -OMISSIS-(come evidenziato dalla stessa ricorrente nella memoria del 17.1.2025).
Come anticipato, gli atti della nuova gara triennale per l’affidamento dei servizi in esame non sono stati, invece, impugnati dalla ricorrente.
Le spese sono poste a carico di parte ricorrente alla luce del principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., anche in considerazione della complessità procedimentale della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso principale;
- in parte respinge e in parte dichiara improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente a corrispondere a Roma Capitale le spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.