Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro/Previdenza
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Emilio Sirianni Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 757 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv.ta DE FILICAIA FLORIANA, Parte_1
appellante
E
, con l'avv. BAVASSO FRANCESCO Controparte_1
appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di OS , giudice del lavoro, n. 211/2023, pubblicata in data 27/01/2023; opposizione a pignoramento.
FATTO.
1. L ha notificato in data 22.05.2019, a mezzo PEC, atto di Controparte_2
pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 29/9/1973, n. 602.
In particolare l'atto di pignoramento è stato notificato a e alla sua datrice di Parte_1 lavoro, Azienda Sanitaria Provinciale di OS, con ordine a quest'ultima di pagamento diretto all' delle Entrate delle somme dovute al predetto dipendente, al fine del recupero della CP_1
somma di euro 156.211,78, relativa a più cartelle di pagamento.
1
2. ha impugnato, dinanzi al Giudice dell'esecuzione di OS, l'atto di Parte_1
pignoramento denunciandone:
1) l'illegittimità, in quanto esso ha ad oggetto una parte di debiti per i quali aveva proposto istanza di definizione agevolata ai sensi della legge n.136/2018;
2) l'inesistenza, in quanto notificato a mezzo PEC senza osservare le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice di amministrazione digitale;
3) l'illegittimità, per mancata indicazione del titolo esecutivo in base al quale si procede e della dettagliata elencazione dei crediti;
CP_ 4) l'inesistenza e/inefficacia, perché l'Agente Riscossione non ha dimostrato che l'ASP ha ottemperato all'ordine di pagamento diretto nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 72 bis, il quale, richiamando l'art. 72 del dpr cit., dispone che, in caso di inottemperanza, si deve procedere secondo le norme del codice di procedura civile con la citazione del terzo;
5) la prescrizione dei crediti per i quali si procede ad esecuzione.
3.Il Giudice adito, nella resistenza di , ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti CP_4
considerazioni.
preliminarmente, limitato la sua giurisdizione ai crediti previdenziali, (oggetto delle CP_5
cartelle di pagamento nn. 03420080019127007000, 03420090039305659000,
03420110026860306000, 03420110050272042000, 03420120020278212000,
03420120052394344000, 03420130015303604000, 03420140001753277000 e
03420140012367817000 ed agli avvisi di addebito nn. 33420130001803934000 e
33420130003903007000).
3.2-Quanto al profilo dell'illegittimità della procedura perché successiva alla richiesta di definizione agevolata, ha rilevato che non sussiste prova dell'effettiva proposizione della relativa istanza
(<…la parte ricorrente ha depositato solo una richiesta di definizione agevolata, senza dimostrare compiutamente la trasmissione della stessa, ed un delega alla presentazione dell'istanza, nonostante diversi rinvii finalizzati ad acquisire ulteriori informazioni sull'eventuale istanza presentata, anche disposti d'ufficio.>).
3.3-Quanto ai vizi afferenti la notifica del titolo esecutivo e del precetto, nonchè la mancata indicazione del titolo esecutivo e del credito, ha ritenuto che siano inammissibili poiché, qualificandosi tutti in termini di opposizione agli atti esecutivi, si sarebbero dovuti dedurre nel
2 termine di 20 giorni dalla ricezione del pignoramento, mentre nel caso in esame l'opposizione è stata proposta il 22.7.2019 ( a fronte di una ricezione dell'atto di pignoramento che la stessa parte ricorrente ha affermato essere avvenuta il 22.5.2019).
3.4-Quanto alla prescrizione, ha ritenuto il difetto di legittimazione a eccepirla in capo all'
[...]
. Controparte_6
3.5-Quanto, infine, all'inefficacia del pignoramento conseguente alla mancata verifica dell'adempimento del terzo, ha ritenuto che Si tratta di argomentazione infondata, atteso che, dal combinato disposto degli artt. 72 e 72 bis D.P.R. 602/1973, non può evincersi alcuna inefficacia sopravvenuta del pignoramento nel caso dell'asserita mancata verifica dell'adempimento del terzo, dovendosi peraltro rilevare che la stessa parte ricorrente afferma che il terzo pignorato ha effettuato le trattenute sulla retribuzione.>
4.Con l'appello il ha chiesto la riforma di tale decisione lamentando che: Pt_1
(1) Il primo giudice ha errato ritenendo che le trattenute delle quali ha parlato esso appellante fossero relative al secondo pignoramento, oggi opposto e notificato il 22.5.2019. Egli aveva invero chiaramente specificato che TRATTENUTE ERANO state PRECEDENTI alla notifica del pignoramento oggi opposto e DUNQUE evidentemente RELATIVE AD
ALTRO ATTO ANTECEDENTE e per debiti di diversa natura ….(come dimostrato dalla allegata datata 18.04.2019).>; Parte_2
(2) In mancanza di prova dell'effettuazione del pagamento nel termine ex art. 72bis, il cui onere grava sull' il pignoramento deve considerarsi inefficace perché l'art. 72 dpr. N. CP_1
602 cit. al comma 2 espressamente impone che “Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”. >;
(3) il Tribunale non si è pronunciato sull'eccezione di nullità del pignoramento che aveva dedotto nella precisazione delle proprie conclusioni, ossia che la procedura del pignoramento diretto semplificato, ex art 72 bis del d.P.R. n. 602/73 è attivabile esclusivamente per la riscossione delle imposte sul reddito e non già per il recupero di crediti previdenziali;
(4) l'istanza di DEFINIZIONE AGEVOLATA anteriore al pignoramento opposto è prodotta in atti ( all. 2 al fascicolo di parte) e comunque comprovata anche dagli estratti di
3 ruolo cartelle previdenziali prodotti da parte avversa (all.4 fascicolo ) nei Controparte_7 quali si legge chiaramente “pendenza rateazione SI” ;
(5) Diversamente da quanto affermato dal Tribunale , l'agente della riscossione è legittimato rispetto all'eccezione di prescrizione.
5. L'appellata, ritualmente costituita, ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
6. All'udienza del 4 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
7. L'appello va respinto.
7.1.Le censure sub (3) , (4) e sub (5) sono infondate :
quella sub (3) perché gli artt. 17 e 18 della legge 46/99 estendono alla riscossione coattiva dei contributi le disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte erariali, ( incluso l'art. 72 bis), contenute nel dpr n.602/73;
quella sub (4), perché come già correttamente rilevato dal Tribunale, manca in atti l'istanza di definizione agevolata: l'allegato 2, cui si riferisce l'appellante non è presente nel fascicolo telematico né peraltro risulta menzionato all'indice del ricorso di primo grado ( nel quale l'istanza in oggetto viene indicata alla lett. E) e l'istanza in discussione non è altrimenti rinvenibile in atti, non essendovi di essa alcuna traccia negli estratti di ruolo allegati dalla resistente;
quella (sub 5), perché è principio ormai pacifico in giurisprudenza che l'agente della riscossione è privo di ogni legittimazione rispetto alle questioni afferenti al merito della pretesa contributiva, tra le quali si colloca la prescrizione (il cui legittimo contraddittore è esclusivamente l'Ente impositore:
v. Cass. Sez.Un. n.7514/22: In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.>; conf.
4 Cass. Ordinanza n.19985/24:In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione..>.
7.2.In ordine ai profili di censura afferenti l'adempimento diretto del Terzo entro il termine di giorni
60, la Corte rileva quanto segue.
7.2.1-Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015, Rv.
634398-01), ma «dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021; Cass. N.16236/22 in motivaz.).
Se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il pagamento ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32203 del 10/12/2019) nella misura corrispondente a quanto versato e la procedura – che si svolge con un procedimento semplificato interamente stragiudiziale – è così definita e conclusa (anche in caso di pagamento non totalmente satisfattivo, il pagamento chiude la procedura perché esso assume una funzione lato sensu assimilabile a quella dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., benché ovviamente più vantaggioso della mera assegnazione).
Al contrario, se il pagamento (atto al quale non è equiparabile una dichiarazione positiva, adempimento estraneo alla procedura de qua) è mancato nel termine prescritto dalla norma, l'agente della riscossione è tenuto ad avviare una ordinaria procedura espropriativa presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c.
Ora, se come sostiene l'appellante, il combinato degli artt. 72bis e . 72 dpr n.602 laddove impone in caso di inosservanza del termine di giorni 60, di procedere con “la disciplina ordinaria del processo esecutivo”, non fa altro che sancire in detto caso l'inefficacia del pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 72 bis cit., è allora il debitore esecutato che eccepisce l'inefficacia a doverne
5 fornire la prova, in base al normale criterio di ripartizione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 comma 2 cc.
E nella specie alcuna prova al riguardo ha invece offerto il , giacchè a fronte della notifica Pt_3 dell'atto impugnato in data 22.5.2019, si è limitato ad allegare la busta paga relativa alla sola mensilità di aprile 2019 e non anche quelle successive, uniche idonee a dimostrare se nel termine di
60 giorni (decorrente dal 22 maggio2019) il pagamento diretto da parte dell'Azienda datrice fosse stato effettuato o non all' ordinante. Controparte_2
8.Alla stregua delle argomentazioni esposte e ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, la sentenza va confermata integralmente.
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al dm n.55/2014 e succ.modif. per le cause di valore fino a 26.000 euro, in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
10.Infine, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 25/07/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di OS , giudice del lavoro,
n. 211/2023 , pubblicata in data 27/01/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
Catanzaro, 04/03/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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