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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 1594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 15.9.2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 undecies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1594/2024 avente ad oggetto “responsabilità in ambito sanitario” e pendente
TRA
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in qualità di congiunti di , deceduto il Parte_6 Persona_1
27.10.2016, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
UE FA, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania, alla via Aniello
Palumbo n. 53, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta COroparte_1
procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Stefano Maisto, presso il cui studio, sito in Melito di Napoli, alla via Casamartino n. 7, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti in epigrafe indicati – nelle rispettive qualità di coniuge, figli e nipoti di – hanno chiesto che Persona_1
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venisse accertata la responsabilità professionale dei sanitari dell'
[...]
che avevano avuto in cura il predetto in COroparte_2 Persona_1
occasione dell'accesso ospedaliero del 26.10.2016 e che, per l'effetto, l COroparte_1
fosse condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare, deducevano: in data 26.10.2016 , all'epoca 63enne, Persona_1
lamentando nausea, vomito e di ipotensione, si era recato alle ore 19:59, a mezzo del Con servizio del 118, presso il P.O. ; che la diagnosi di COroparte_2
ingresso era stata di “sospetta ischemia miocardica” ed era quindi stato sottoposto a consulenza chirurgica e cardiologica, ad esami di laboratorio di routine e ad una TC dell'addome completo;
che, dopo l'esecuzione di tali indagini strumentali, era stato trasferito alle ore 2:45 del 27.10.2016 presso l' per essere sottoposto COroparte_3
a consulenza rianimatoria;
che, tuttavia, il paziente era andato incontro ad arresto cardiocircolatorio e alle 3:35 ne era stato constatato il decesso;
che gli esiti della C.T.U. espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo proposto ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 8106/2022) avevano in maniera incontrovertibile ricondotto la prematura morte del loro congiunto alla responsabilità della predetta struttura sanitaria atteso che la tardiva esecuzione dell'esame TC dell'addome aveva comportato un ritardo nella diagnosi e, quindi, nella sottoposizione del paziente all'intervento chirurgico che avrebbe potuto salvargli la vita.
Si costituiva in giudizio l' la quale assumeva: l'inammissibilità della COroparte_1
domanda, proposta oltre il termine di 90 giorni dall'avvenuto deposito della relazione di
C.T.U. elaborata nell'ambito del procedimento di A.T.P.; che le conclusioni cui era pervenuto il collegio peritale non potevano essere ritenute condivisibili tenuto conto del fatto che non era stato considerato il rilevante lasso temporale intercorso tra l'insorgenza dei sintomi e la richiesta dei soccorsi;
che del tutto infondate erano poi le pretese risarcitorie in relazione alle voci di danno allegate dai ricorrenti. Concludeva affinché la domanda fosse dichiarata inammissibile o che venisse rigettata nel merito in quanto infondata.
Acquisiti gli atti relativi al procedimento di A.T.P., in assenza di istanze istruttorie la causa era rinviata per la discussione ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c..
La domanda è fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
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In via preliminare, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma 1, Legge n. 24/2017, stante l'esperimento “ante causam” del procedimento di A.T.P. previsto dalla disposizione in argomento. A nulla rileva il fatto che il giudizio di merito sia stato instaurato oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione del procedimento di A.T.P..
L'art. 8, comma I, L 24/2017, prevede ai fini della procedibilità della domanda per le azioni afferenti a controversie per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria, il preventivo esperimento del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa,
l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, L 28/2010.
Con riguardo al procedimento ex art. 696 bis cpc, la norma dispone, al III comma, I periodo, che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile”.
La Cassazione, con la recente ordinanza 11804/2025, ha chiarito che la struttura del giudizio regolato dall'art. 8, L 24/2017 non ha natura unitaria bifasica, prevedendo, in ragione della retroazione degli effetti, anche processuali, della domanda giudiziale di merito al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., il solo collegamento funzionale tra i due procedimenti. In ragione della connessione funzionale tra i due procedimenti, il riferimento normativo agli effetti della domanda, senza ulteriore precisazione, va interpretato con riguardo sia gli effetti sostanziali - quali l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (peraltro, già collegato alla proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), l'impedimento della decadenza e l'effetto interruttivo permanente del decorso della prescrizione, sia gli effetti processuali – quali la litispendenza, la giurisdizione e la competenza, che rimangono cristallizzati, in caso di tempestiva introduzione della domanda di merito nel termine previsto, al momento della proposizione del ricorso preventivo. La norma prevede, ai fini della procedibilità, e impone, quanto alla retroazione degli effetti della domanda, “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso”, che essa venga proposta nel termine di 90 gg dal deposito della
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relazione o dalla scadenza del termine di sei mesi dall'introduzione del ricorso, definito perentorio. Nessuna sanzione è prevista dall'art. 8 nel caso di deposito oltre il termine di
90 gg sopra richiamato, pertanto, non è possibile un'interpretazione del testo di legge nel senso di ritenere improcedibile la domanda di merito proposta oltre il detto termine.
Passando all'esame del merito, la vicenda attiene all'accertamento degli eventuali profili di responsabilità concorrente dell per il decesso di COroparte_1 Per_1
, dai quale deriverebbe il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni.
[...]
Prima di esaminare il merito della questione, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Invece, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del
26/07/2021).
In merito alla ripartizione dell'onere probatorio si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
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Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
Successivamente è stato tuttavia specificato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”
(Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CT espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi
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fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo;
Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi più recenti la Suprema Corte ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di
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evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867;
Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. civ. n. 16123/2010).
Ciò posto, quindi, occorre stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari che hanno avuto in cura il congiunto dei ricorrenti e l'evento morte;
b) se la condotta del personale medico sia stata conforme alle “leges artis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico- razionale.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso di specie.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti tecnici nominati nell'ambito del procedimento di A.T.P. e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
Nella sera del 26.10.2016 , all'epoca 63 enne, veniva condotto alle Persona_1
ore 20:00 in ambulanza al Pronto Soccorso dell' di CP_2 COroparte_2
dove veniva ricoverato con codice rosso con diagnosi di ingresso di CP_2
“sospetta ischemia miocardica”.
Quanto all'anamnesi patologica del paziente, il aveva avuto un pregresso ictus Per_1
cerebri senza postumi rilevanti, era affetto da epilessia in terapia anticomiziale,
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presentava esiti di frattura al femore sinistro, ipertensione arteriosa e dislipidemia in terapia farmacologica.
Nel pomeriggio che aveva preceduto il ricovero aveva sviluppato una sintomatologia caratterizzata da ipotensione, nausea e vomito ed i familiari avevano riferito che aveva anche perso conoscenza. Al momento del ricovero il paziente aveva di lamentato persistente dolore addominale.
Quindi, all'arrivo al nosocomio, era stata disposta una consulenza cardiologica ed eseguito l'esame ECG dato il sospetto di una sindrome coronarica. Il quadro addominale aveva reso necessaria anche una consulenza chirurgica, all'esito della quale era stata disposta all'esecuzione di una RX addome ed una TC addome, oltre esami ematochimici
(che venivano “prenotati” alle ore 20:47, circostanza quest'ultima che ha indotto il collegio peritale a ritenere che le predette consulenze specialistiche siano state eseguite in tempi più che congrui, poco dopo il ricovero).
L'esame RX addome era stato eseguito alle ore 21:32, mentre la TC risultava essere stata eseguita alle ore 1:26, ben cinque ore e mezza dall'accesso ospedaliero. La TC aveva mostrato “reperti da ascrivere ad infarto intestinale”; quindi, alla luce di tale evidenza, alle ore 2:45 era stato disposto il ricovero presso il reparto di chirurgia generale, ove la diagnosi di ingresso era stata di “addome acuto”. In quel momento le condizioni generali erano state descritte come scadute, con mucose pallide, polsi periferici non apprezzabili bilateralmente e con aree di marezzatura cutanea.
Alle ore 3:00 era stato deciso di trasferire il paziente in sala operatoria affinché venisse sottoposto con urgenza ad intervento chirurgico. Tuttavia, in fase di trasferimento, alle ore 3:05, era andato in arresto cardiocircolatorio. Nonostante le manovre di rianimazione, alle ore 3:35 era intervenuto il decesso.
Con riguardo alle cause che hanno condotto il sig. alla morte, i consulenti Per_1
tecnici, dott. e dott. hanno ben chiarito Persona_2 Persona_3
nell'elaborato peritale come l'infarto intestinale che aveva colpito il paziente fosse da ricondursi all'ischemia mesenterica acuta (IMA), patologia rispetto alla quale è generalmente difficile formulare una diagnosi precoce da parte del medico d'urgenza e che è riconducibile a quattro tipologie di causa: embolia arteriosa, trombosi arteriosa, ischemia non occlusiva e trombosi venosa.
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La sintomatologia dell'IMA – hanno chiarito i CC.TT.UU. – è fortemente variabile e spesso comprende sintomi aspecifici, circostanza che può fortemente ritardare la diagnosi.
Lo stadio clinico iniziale è caratterizzato dall'insorgenza improvvisa di dolori addominali forti e spasmodici. Tra i vari gradi di evoluzione della patologia vi è l'infarto intestinale
– che si è appunto verificato nel caso in esame –, che può evolvere sino alla necrosi diffusa e alla perforazione delle viscere.
Adesso, nel caso di specie, il collegio peritale chiamato a fare luce sui profili di responsabilità contestati dai ricorrenti ha evidenziato come tutti gli accertamenti diagnostici disposti dal personale medico al momento del ricovero del paziente siano stati adeguati e tempestivi. In particolare, sia la consulenza cardiologica che quella chirurgica sono state richieste ed espletate con tempistiche idonee alla gravità e alla sintomatologia accusata dal . L'elemento di criticità ravvisto dagli ausiliari non viene quindi Per_1
ricondotto alla tipologia ed al contenuto delle indagini strumentali disposte, quanto piuttosto ai tempi di loro esecuzione. In particolare, è stata affermata la tardività dell'esecuzione della Tac addominale, effettuata dopo ben cinque ore e mezza dal ricovero del paziente. Un tale lasso temporale di attesa a parere del collegio non poteva in alcun modo essere giustificabile tenuto conto delle gravi condizioni del paziente
(ricoverato in codice rosso), che avrebbero reso necessario l'espletamento immediato dell'esame. Questo veniva invece eseguito con notevole ritardo, in evidente violazione delle linee guida di settore, che nei casi di addome acuto contemplano tempi di attesa medi non superiore alle 2,10 ore.
Quindi, i consulenti hanno chiarito come la tempestiva sottoposizione del paziente alla
TAC addominale entro tempi congrui avrebbe certamente consentito ai medici di identificare il quadro di infarto intestinale e di determinarsi ad operare immediatamente il paziente garantendogli maggiori chances di sopravvivenza. In sostanza “la tardiva esecuzione dell'esame TC addome – pur richiesto in maniera corretta e tempestiva dal consulente chirurgo intervenuto in sede di P.S. – ha comportato un ritardo nella diagnosi e nella sottoposizione del paziente all'intervento chirurgico” (cfr. pag. 34 della C.T.U.).
Quindi, i consulenti hanno concluso “che la tardiva esecuzione dell'esame TC addome ed il conseguente ritardo nel sottoporre i ad intervento chirurgico ha causalmente Per_1
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inciso sulla sopravvivenza del paziente, le cui aspettative di vita erano del 45%” (cfr. pag.
35 della C.T.U.).
Le osservazioni scientifiche svolte dai CC.TT.UU. e poste alla base delle loro conclusioni sono fondate su considerazioni estremamente analitiche, fondate su una evidente logica intrinseca e confortate da ampi e continui riferimenti a letteratura scientifica. A fronte di tali conclusioni, nessun rilievo critico è stato mosso dai consulenti tecnici delle odierne parti in causa.
Sulla base di quanto sopra, il giudice ritiene di dover pienamente condividere le conclusioni degli ausiliari e, quindi, concludere affermando che, nel caso in esame, vi è una responsabilità dell' per la perdita di chance di COroparte_2
sopravvivenza del paziente.
In altri termini, in virtù delle considerazioni tecniche, pienamente condivise da chi scrive, in quanto esaustivamente motivate e pienamente coerenti con le affermazioni fatte in premessa, volendo procedere alla valutazione dell'incidenza della condotta censurabile della struttura nosocomiale è possibile affermare che la condotta colpevole ha prodotto una significativa riduzione delle chances di sopravvivenza del sig. . Per_1
Dunque, il collegio peritale – in ragione della elevata aleatorietà della fattispecie e del concorso di fattori patogeni e naturali preesistenti – ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per esprimere una stima oggettiva in ordine alle probabilità di sopravvivenza del paziente.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, un'ipotesi di perdita di chance a carattere non patrimoniale, consistente nella privazione di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (nel senso della maggiore durata della vita), conseguente – come visto – secondo gli ordinari criteri di derivazione causale alla condotta colposa dei sanitari della struttura convenuta. Orbene, in tema, va rammentato quanto di recente chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 28993 dell'11.11.2019): “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”.
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La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui “perdita”, ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato.
Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante – che pur sempre attiene al “bene salute” – sempre che esso sia stato allegato e provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa.
Inoltre, a fronte del suddetto insegnamento della giurisprudenza di legittimità di cui a
Cass. civ., sez. 3, n. 28993/2019, in tema di perdita di chance da malpractice medica, possono essere individuate 5 differenti ipotesi:
A. la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta C.T.U.. In tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari;
B. la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal
C.T.U.. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali;
C. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche
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sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita
(intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purché allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance);
D. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento;
E. la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della C.T.U. risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità – i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) – sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta – se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli
(ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza” (cfr. pag. 12-13 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28993/2019, cit.).
Infine, vale la pena altresì sottolineare che “l'incertezza del risultato, va ribadito, è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno”, con la conseguenza che «ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali)
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diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CT (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale)»
Ciò posto, la fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto innanzi rilevato e delle risultanze della C.T.U., rientra nell'ipotesi sub E), stante la insanabile incertezza eventistica su cui ci si è innanzi soffermati.
Del resto, recentemente la Corte di Cassazione ha dato seguito al proprio orientamento, ormai consolidatosi, ribadendo che ove “vi sia incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi “iure hereditario”, potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle “chance” di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo” (cfr. Cass. civ., sez. III, 19.09.2023, n. 26851).
Le conseguenze dannose sono, dunque, valutabili e risarcibili in via equitativa. I criteri guida di tale liquidazione equitativa muovono dalla considerazione dei citati parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta. In particolare, si deve tenere conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte dei responsabili a determinare il risultato sperato.
Come anticipato, i ricorrenti hanno richiesto sia il risarcimento, iure hereditatis, del danno da perdita di chance di sopravvivenza, sia il risarcimento, iure proprio, dei danni morali per la perdita del rapporto parentale.
Orbene, il danno da perdita di chance di sopravvivenza – a differenza del danno da perdita anticipata del bene vita – è risarcibile iure hereditario, equitativamente, qualora, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita dell'apprezzabile possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an).
Come chiarito e costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. civ., n. 2573/2024), la valutazione equitativa del danno da perdita delle “chance” di
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sopravvivere più a lungo «non sarà… parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo» (cfr. Cass. civ., 19.09.2023, n. 26851, pag. 21, lettera b), trattandosi di liquidazione propriamente equitativa.
Dunque, posta la liquidazione necessariamente equitativa del danno, si ritiene di utilizzare il seguente criterio di calcolo, in linea con parte della giurisprudenza di merito avallata anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/02/2025, n. 2861)
e rispondente ai criteri di integralità, di serietà e apprezzabile ristoro del risarcimento indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata:
a) determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% di persona di 63 anni (pari complessivamente a € 991.406,00 in applicazione delle tabelle milanesi aggiornate);
b) suddivisione di tale somma per il numero di anni che la vittima avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat del 2016, pari a 80,6 anni nel 2016 (€ 991.406,00/
17 = € 58.318,00);
c) moltiplicazione di tale risultato per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata”: nel caso di specie non è stato indicato dai C.T.U. uno specifico arco temporale di aspettativa di vita. Tuttavia, i consulenti hanno altresì chiarito nell'elaborato che “la sopravvivenza nei pazienti dimessi dopo intervento chirurgico tempestivo è stata dell'84% circa ad un 1 anno, del 50-77% a 5 anni e del
30% a 10 anni”. Pertanto, avuto riguardo al riconoscimento di una percentuale di sopravvivenza pari al 45%, è possibile in questa sede in via equitativa stimare una prognosi di sopravvivenza di 7 anni (€ 58.318,00 x 7 = € 408.226,00);
d) applicazione dell'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta, pari al 45% (45% di € 408.226,00 = € 183.701,70)
L'importo di € 183.701,70 corrispondente al danno spettante ai ricorrenti iure successionis per la perdita di chance del congiunto da ripartire secondo le rispettive quote ereditarie.
Tale risarcimento va riconosciuto in favore degli eredi Parte_1 Parte_2
, e – rispettivamente coniuge (la prima) e figli
[...] Parte_3 Parte_6
(gli altri tre) di – è sarà da suddividere tra tutti gli eredi in base alle Persona_1
quote ereditarie.
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Sull'anzidetta somma, poiché espressa in valori attuali, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria. Devono, invece, riconoscersi gli interessi legali, dalla presente pronuncia al saldo.
Con riguardo alle altre voci di danno fatte valere dai ricorrenti iure hereditario va chiarito che la sussistenza del rapporto di causalità tra la malpractice medica e una speranza di sopravvivenza in termini di chance – per la cui risarcibilità sono sufficienti possibilità significative e non irrisorie, come certamente nella fattispecie, pur mantenendo immutato il connotato di 'incertezza eventistica' – assorbe in sé anche il rigetto di tutte le domande relative ai risarcimenti dei danni conseguenti alla morte del paziente, vantati iure successionis (c.d. danno biologico terminale e danno morale terminale), in quanto tutti danni che per la loro risarcibilità presuppongono l'esistenza di un nesso di causalità tra la malpractice medica e la morte prematura, non sussistente nella vicenda in esame.
In relazione ai danni subiti iure proprio dai familiari del paziente deceduto, va riconosciuta la sussistenza dello stesso pur in presenza di una perdita di chance di sopravvivenza del congiunto. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, è stata affermata la risarcibilità iure proprio, del danno per la perdita del rapporto parentale da rapportare a quella della chance di maggiore sopravvivenza del congiunto e, dunque, ridotta in tale percentuale.
Pertanto, si procederà alla liquidazione del danno proprio dei congiunti per il pregiudizio da perdita di chance del minor tempo trascorso con la vittima secondo i consueti criteri di liquidazione del danno parentale, stante la analogia sostanziale delle due voci di danno.
Più in particolare va specificato che i ricorrenti erano, rispettivamente, moglie, figli e nipoti di . Persona_1
Il rapporto di parentela con il defunto e, quindi, la legittimazione attiva degli stessi è comprovata dalle risultanze dei certificati anagrafici in atti e non è mai stata inoltre contestata dalla controparte.
Ai fini della valutazione della domanda, anche in questo caso è necessario svolgere alcune considerazioni in punto di diritto sul danno da perdita di rapporto parentale.
Come noto, la Corte di Cassazione, nelle sentenze a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, nell'ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale all'indefettibile presupposto del rilievo costituzionale del bene leso, ha ammesso la risarcibilità di tale voce di danno nel caso di uccisione di un congiunto. Occorre osservare peraltro che, trattandosi nel caso di
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specie di danno da fatto illecito costituente reato, il danno morale iure proprio è dovuto in base al disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., quale danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, peraltro, anche a prescindere dall'esistenza di un reato, il danno non patrimoniale sarebbe comunque dovuto, in quanto la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati, che nella specie sono i diritti della famiglia, fondati sugli artt. 2, 29 e 30 Cost., in relazione ai quali è stato tradizionalmente configurato il danno da lesione del rapporto parentale.
In particolare, poiché la Costituzione garantisce espressamente i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e tra queste vi rientra la famiglia (art. 29), il fatto illecito del terzo che ha causato la morte del congiunto, ledendo i correlati diritti dei familiari, determina in capo a questi un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale.
Secondo le Sezioni Unite, inoltre, “la perdita di un congiunto provoca uno sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale)” e “tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, è risarcibile”.
Si ritiene, peraltro, che la perdita di un consanguineo ponga una presunzione ex art. 2727
c.c. di danno non patrimoniale in capo al parente superstite (“Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare”; cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).
Ai fini probatori, si osserva, poi, che è indubbio che il profondo sconvolgimento della vita familiare dei componenti del nucleo familiare e delle loro abitudini di vita non debba essere necessariamente oggetto di una prova ad hoc, dato che lo stesso - sulla base dell'id quod plerumque accidit e in assenza di prova contraria - deve ritenersi eziologicamente riconducibile alla scomparsa del congiunto.
Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può
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costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (Cass. civ.
Sez. 3 -, Sent. n. 21230 del 20/10/2016).
Come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito un principio ormai consolidato, la morte di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (insomma agli stretti congiunti), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass., sez. III, 15/07/2022 , n. 22397).
Si è altresì chiarito che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020).
Sul punto, nel corso del giudizio non sono emersi elementi di segno contrario, rispetto ad un normale rapporto tra il defunto ed i suoi congiunti, con particolare Persona_1
riguardo alla moglie ed ai tre figli. Non è stata quindi sconfessata la forte presunzione di un legame affettivo esistente tra i ricorrenti Parte_1 Parte_2
e e il loro caro defunto, con la conseguenza che il Parte_3 Parte_6
diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto in loro favore.
Tanto osservato in ordine all'an della pretesa risarcitoria e passando al quantum, vanno ora svolte le considerazioni che seguono.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e
2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a
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determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso. Più precisamente, quale fattispecie,
l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Allo scopo di “monetizzare” la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto e di evitare, al contempo, il rischio di decisioni rimesse all'arbitrio del singolo, la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico (cfr. Cass.
n. 15760.2006: “in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti.”).
L'accertamento e quantificazione di tale danno devono, poi, essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come "congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015).
In assenza di criteri normativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza, soprattutto di merito, è intervenuta con l'obiettivo, per un verso, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente e, per altro, di stabilire parametri per la loro quantificazione al fine di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato dalla norma di cui all'art. 1226 c.c. (e richiamato dalla norma di cui all'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare".
Le predette valutazioni hanno condotto all'elaborazione di parametri risarcitori – che rispondono all'esigenza di uniformità di trattamento tra situazioni simili e sul piano
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nazionale – compendiati nel noto sistema tabellare di risarcimento del danno non patrimoniale proposto dal Tribunale di Milano e che è stato individuato dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. III Civ., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 20 maggio 2015
n. 10263) e da ultimo anche dal legislatore, sia pure limitatamente al risarcimento per sinistri stradali (art. 17 della legge, 04/08/2017 n° 124, cd. DDL Concorrenza), come cornice entro la quale ricondurre e collocare tutte le valutazioni equitative relative alla quantificazione del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito.
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi (cfr. Cass. ord. n. 10579/2021; Cass. ord. n. 26300/2021), dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti - tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza - con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella.
Tuttavia, nelle more della predisposizione di una Tabella che risponda ai menzionati parametri, deve osservarsi che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben può essere effettuata applicando le Tabelle integrate a punti (edizione 2024), individuate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di Milano, in quanto tale sistema consente, comunque, di ridurre, in modo relativamente significativo, il margine di generalità e, di conseguenza, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente.
Ed invero, le “tabelle milanesi” sono state riconosciute dalla Suprema Corte quale obbiettivo parametro di riferimento per la liquidazione dei danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica (cfr. Cassazione civile sez. III -
18/04/2023, n. 10335) e devono essere applicate nella formulazione vigente al momento della liquidazione (cfr. ord. Corte di Cassazione 3370/2019).
Al fine di evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle
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parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice, le tabelle elaborate hanno tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta per consentire ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che venga liquidato un danno in re ipsa.
Anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente “tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale” (cfr. Cass. 11689/2022). Come già indicato anche nei criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021: “Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche
(eccezionalmente) al di fuori della stessa;
come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la
Tabella esprime un valore "equo", "e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”.
Pertanto, la nuova versione delle Tabelle, diversamente dal criterio a forbice vigente del
2022, fa riferimento al valore punto: pari ad € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati;
pari ad € 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare cinque parametri: a)
l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Per distribuire i punti tra le dette circostanze l'Osservatorio di Milano ha proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei “casi”, confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio.
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale
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dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00 ed € 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio a sé, ma integrano tutte elementi che rivelano – secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 –
l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti cd. “interiori” di tale pregiudizio (sofferenza interiore) e necessita di specifica allegazione, potendo poi essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Infine, è rimessa alla valutazione del singolo giudice la scelta di procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza
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sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi
(cfr. Tribunale sez. X - Milano, 28/04/2023, n. 3425).
Si conferma altresì, come per la precedente edizione, che per il danno da perdita del rapporto parentale (come peraltro per quelle del danno biologico), vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi;
le tabelle si applicano solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella. Infatti, nelle ipotesi di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc., senza aderire alla tesi del c.d. "danno punitivo" (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla sentenza Cass.
Sez. U. n. 16601/2017), è indubbio che sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria e secondaria. Anche nella sentenza Cass. n.
10579/2021 è stato affermato che “poiché si tratta di un'opera di astrazione dalle decisioni della giurisprudenza di merito, la tabella non ha la cogenza del dettato legislativo e consente pertanto la riespansione della clausola generale se le peculiarità del caso concreto non tollerano la sussunzione nella fattispecie tabellare. A parte la previsione di
"finestre" per l'aumento in ragione delle peculiarità del caso, è sempre data la possibilità al giudice di liquidare il danno, oltre i valori massimi o minimi previsti dalla tabella, in relazione a casi la cui eccezionalità, specificatamente motivata, fuoriesca ictu oculi dallo schema standardizzato”.
Alla luce di quanto esposto, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Avuto riguardo, al danno subito da coniuge del defunto Parte_1 Per_1
, sulla base dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuire i seguenti
[...]
punti:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 18 punti per l'età della vittima secondaria (57 anni al momento del decesso del marito);
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- 16 punti per la convivenza, dato dimostrato dalle risultanze certificati storici di residenza in atti;
- 9 punti per la sopravvivenza di tre altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius;
- 5 punti per la qualità e intensità della relazione;
nulla a riguardo è stato allegato o provato dalla ricorrente;
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 64 punti che Parte_1
consente di pervenire alla somma di € 250.304,00 (punti 64*3.911,00), da ridurre nella misura della chance perduta (pari al 45%) ad € 112.636,80.
Avuto invece riguardo al danno subito in proprio da e Parte_3 Parte_6
figli del defunto , alla luce dell'attività deduttiva svolta,
[...] Persona_1
appare corretto attribuire a ciascun figlio i seguenti punti:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 22 punti per l'età delle vittime secondarie (rispettivamente di 36 e 32 anni al momento del decesso del padre);
- 0 punti non essendo stata documentata alcuna convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare (madre e due fratelli);
- 5 punti per la qualità e intensità della relazione, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia attività deduttiva ed istruttoria afferente allo sconvolgimento di vita conseguente alla perdita del padre ed alla particolare sofferenza patita dalle vittime secondarie in ragione dell'improvvisa prematura morte dello stesso.
In definitiva, possono essere attribuiti a e Parte_3 Parte_6
complessivamente 52 punti che consente di pervenire alla somma di € 203.372,00 (punti
52*3.911,00), da ridurre nella misura della chance perduta (pari al 45%) ad € 91.517,40.
Avuto invece riguardo al danno subito in proprio da , figlia del defunto Parte_2
, alla luce dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuire i Persona_1
seguenti punti:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 24 punti per l'età delle vittime secondarie (26 anni al momento del decesso del padre);
- 16 punti non essendo stata documentata alcuna convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare (madre e due fratelli);
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- 5 punti per la qualità e intensità della relazione, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia attività deduttiva ed istruttoria afferente allo sconvolgimento di vita conseguente alla perdita del padre ed alla particolare sofferenza patita dalle vittime secondarie in ragione dell'improvvisa prematura morte dello stesso.
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 70 punti che Parte_2
consente di pervenire alla somma di € 273.770,00 (punti 70*3.911,00), da ridurre nella misura della chance perduta (pari al 45%) ad € 123.196,50.
Va invece rigettata la pretesa risarcitoria azionata da e , Parte_4 Parte_5
nipoti di . Persona_1
Si ribadisce che, in relazione alla prova del danno sofferto, la Suprema Corte ha a riguardo affermato che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Inoltre, si è altresì chiarito che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021). Quindi, “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la
24 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1594/2024
"società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020).
Sulla scorta dei principi di diritto richiamati, emerge chiaramente come il nipote che voglia far valere una pretesa risarcitoria iure proprio per danno derivante dalla perdita del rapporto parentale sia onerato a dimostrare l'effettività e la consistenza di detta relazione, così da fornire elementi per delineare la portata e l'entità della sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale. Il danno derivante dalla perdita della relazione nonno-nipote non può ritenersi in re ipsa, e, pur disancorato dal presupposto della convivenza, non può prescindere dalla dimostrazione di elementi indicativi dell'esistenza di un rapporto costante di reciproco affetto e solidarietà.
Sul punto, in relazione alla vicenda in esame, l'onere probatorio evidentemente gravante sulle predette ricorrenti non è stato in alcun modo assolto. Queste hanno del tutto omesso di allegare e di dimostrare la tipologia della relazione vissuta con il nonno, così da consentire al Tribunale di delineare la portata e l'effettiva esistenza di un pregiudizio derivante dal venir meno del rapporto parentale con l'uomo.
Essendo rimasto del tutto indimostrato il danno di cui è stata richiesta la riparazione, la relativa pretesa risarcitoria non può che essere rigettata.
I risarcimenti riconosciuti iure proprio al coniuge ed ai figli del de cuius sono liquidate all'attualità. Quindi, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 comma
1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c. Quindi, non avendo fornito parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme
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dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (ottobre 2016),
e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo. CO Le spese di lite seguono la soccombenza del tutto prevalente dell' , pertanto, devono essere poste a suo integrale carico. Esse vanno liquidate, come da dispositivo, in relazione al valore della controversia determinato in base al cd. decisum. CO Vanno poi definitivamente poste a carico dell' le spese relative al procedimento di
A.T.P..
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accogliendo parzialmente la domanda, condanna l' , in persona del COroparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
, e , del risarcimento dei danni iure
[...] Parte_6 Parte_2 hereditatis pari ad € 183.701,70, oltre interessi come in parte motiva;
• accogliendo la domanda, condanna l' , in persona del legale COroparte_4
rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio:
- in favore di , della somma di € 112.636,80, oltre rivalutazione ed Parte_1
interessi come in parte motiva;
- in favore di della somma di € 91.517,40, oltre rivalutazione ed Parte_3
interessi come in parte motiva;
- in favore di della somma di € 91.517,40, oltre rivalutazione ed Parte_6
interessi come in parte motiva;
26 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1594/2024
- in favore di della somma di € 123.196,50, oltre rivalutazione ed Parte_2
interessi come in parte motiva;
• rigetta la domanda risarcitoria proposta da e;
Parte_4 Parte_5
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, COroparte_1
in favore di , e Parte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_2
delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 518,00
[...]
per esborsi ed € 9.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. UE FA, dichiaratasi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale COroparte_4
rappresentante p.t., le spese relative al procedimento di A.T.P..
Così deciso in Aversa in data 1.10.2025
Il Giudice
Dott. Alfredo Maffei
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 15.9.2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 undecies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1594/2024 avente ad oggetto “responsabilità in ambito sanitario” e pendente
TRA
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in qualità di congiunti di , deceduto il Parte_6 Persona_1
27.10.2016, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
UE FA, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania, alla via Aniello
Palumbo n. 53, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta COroparte_1
procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Stefano Maisto, presso il cui studio, sito in Melito di Napoli, alla via Casamartino n. 7, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti in epigrafe indicati – nelle rispettive qualità di coniuge, figli e nipoti di – hanno chiesto che Persona_1
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1594/2024
venisse accertata la responsabilità professionale dei sanitari dell'
[...]
che avevano avuto in cura il predetto in COroparte_2 Persona_1
occasione dell'accesso ospedaliero del 26.10.2016 e che, per l'effetto, l COroparte_1
fosse condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare, deducevano: in data 26.10.2016 , all'epoca 63enne, Persona_1
lamentando nausea, vomito e di ipotensione, si era recato alle ore 19:59, a mezzo del Con servizio del 118, presso il P.O. ; che la diagnosi di COroparte_2
ingresso era stata di “sospetta ischemia miocardica” ed era quindi stato sottoposto a consulenza chirurgica e cardiologica, ad esami di laboratorio di routine e ad una TC dell'addome completo;
che, dopo l'esecuzione di tali indagini strumentali, era stato trasferito alle ore 2:45 del 27.10.2016 presso l' per essere sottoposto COroparte_3
a consulenza rianimatoria;
che, tuttavia, il paziente era andato incontro ad arresto cardiocircolatorio e alle 3:35 ne era stato constatato il decesso;
che gli esiti della C.T.U. espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo proposto ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 8106/2022) avevano in maniera incontrovertibile ricondotto la prematura morte del loro congiunto alla responsabilità della predetta struttura sanitaria atteso che la tardiva esecuzione dell'esame TC dell'addome aveva comportato un ritardo nella diagnosi e, quindi, nella sottoposizione del paziente all'intervento chirurgico che avrebbe potuto salvargli la vita.
Si costituiva in giudizio l' la quale assumeva: l'inammissibilità della COroparte_1
domanda, proposta oltre il termine di 90 giorni dall'avvenuto deposito della relazione di
C.T.U. elaborata nell'ambito del procedimento di A.T.P.; che le conclusioni cui era pervenuto il collegio peritale non potevano essere ritenute condivisibili tenuto conto del fatto che non era stato considerato il rilevante lasso temporale intercorso tra l'insorgenza dei sintomi e la richiesta dei soccorsi;
che del tutto infondate erano poi le pretese risarcitorie in relazione alle voci di danno allegate dai ricorrenti. Concludeva affinché la domanda fosse dichiarata inammissibile o che venisse rigettata nel merito in quanto infondata.
Acquisiti gli atti relativi al procedimento di A.T.P., in assenza di istanze istruttorie la causa era rinviata per la discussione ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c..
La domanda è fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1594/2024
In via preliminare, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma 1, Legge n. 24/2017, stante l'esperimento “ante causam” del procedimento di A.T.P. previsto dalla disposizione in argomento. A nulla rileva il fatto che il giudizio di merito sia stato instaurato oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione del procedimento di A.T.P..
L'art. 8, comma I, L 24/2017, prevede ai fini della procedibilità della domanda per le azioni afferenti a controversie per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria, il preventivo esperimento del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa,
l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, L 28/2010.
Con riguardo al procedimento ex art. 696 bis cpc, la norma dispone, al III comma, I periodo, che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile”.
La Cassazione, con la recente ordinanza 11804/2025, ha chiarito che la struttura del giudizio regolato dall'art. 8, L 24/2017 non ha natura unitaria bifasica, prevedendo, in ragione della retroazione degli effetti, anche processuali, della domanda giudiziale di merito al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., il solo collegamento funzionale tra i due procedimenti. In ragione della connessione funzionale tra i due procedimenti, il riferimento normativo agli effetti della domanda, senza ulteriore precisazione, va interpretato con riguardo sia gli effetti sostanziali - quali l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (peraltro, già collegato alla proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), l'impedimento della decadenza e l'effetto interruttivo permanente del decorso della prescrizione, sia gli effetti processuali – quali la litispendenza, la giurisdizione e la competenza, che rimangono cristallizzati, in caso di tempestiva introduzione della domanda di merito nel termine previsto, al momento della proposizione del ricorso preventivo. La norma prevede, ai fini della procedibilità, e impone, quanto alla retroazione degli effetti della domanda, “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso”, che essa venga proposta nel termine di 90 gg dal deposito della
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relazione o dalla scadenza del termine di sei mesi dall'introduzione del ricorso, definito perentorio. Nessuna sanzione è prevista dall'art. 8 nel caso di deposito oltre il termine di
90 gg sopra richiamato, pertanto, non è possibile un'interpretazione del testo di legge nel senso di ritenere improcedibile la domanda di merito proposta oltre il detto termine.
Passando all'esame del merito, la vicenda attiene all'accertamento degli eventuali profili di responsabilità concorrente dell per il decesso di COroparte_1 Per_1
, dai quale deriverebbe il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni.
[...]
Prima di esaminare il merito della questione, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Invece, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del
26/07/2021).
In merito alla ripartizione dell'onere probatorio si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
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Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
Successivamente è stato tuttavia specificato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”
(Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CT espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi
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fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo;
Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi più recenti la Suprema Corte ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di
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evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867;
Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. civ. n. 16123/2010).
Ciò posto, quindi, occorre stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari che hanno avuto in cura il congiunto dei ricorrenti e l'evento morte;
b) se la condotta del personale medico sia stata conforme alle “leges artis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico- razionale.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso di specie.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti tecnici nominati nell'ambito del procedimento di A.T.P. e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
Nella sera del 26.10.2016 , all'epoca 63 enne, veniva condotto alle Persona_1
ore 20:00 in ambulanza al Pronto Soccorso dell' di CP_2 COroparte_2
dove veniva ricoverato con codice rosso con diagnosi di ingresso di CP_2
“sospetta ischemia miocardica”.
Quanto all'anamnesi patologica del paziente, il aveva avuto un pregresso ictus Per_1
cerebri senza postumi rilevanti, era affetto da epilessia in terapia anticomiziale,
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presentava esiti di frattura al femore sinistro, ipertensione arteriosa e dislipidemia in terapia farmacologica.
Nel pomeriggio che aveva preceduto il ricovero aveva sviluppato una sintomatologia caratterizzata da ipotensione, nausea e vomito ed i familiari avevano riferito che aveva anche perso conoscenza. Al momento del ricovero il paziente aveva di lamentato persistente dolore addominale.
Quindi, all'arrivo al nosocomio, era stata disposta una consulenza cardiologica ed eseguito l'esame ECG dato il sospetto di una sindrome coronarica. Il quadro addominale aveva reso necessaria anche una consulenza chirurgica, all'esito della quale era stata disposta all'esecuzione di una RX addome ed una TC addome, oltre esami ematochimici
(che venivano “prenotati” alle ore 20:47, circostanza quest'ultima che ha indotto il collegio peritale a ritenere che le predette consulenze specialistiche siano state eseguite in tempi più che congrui, poco dopo il ricovero).
L'esame RX addome era stato eseguito alle ore 21:32, mentre la TC risultava essere stata eseguita alle ore 1:26, ben cinque ore e mezza dall'accesso ospedaliero. La TC aveva mostrato “reperti da ascrivere ad infarto intestinale”; quindi, alla luce di tale evidenza, alle ore 2:45 era stato disposto il ricovero presso il reparto di chirurgia generale, ove la diagnosi di ingresso era stata di “addome acuto”. In quel momento le condizioni generali erano state descritte come scadute, con mucose pallide, polsi periferici non apprezzabili bilateralmente e con aree di marezzatura cutanea.
Alle ore 3:00 era stato deciso di trasferire il paziente in sala operatoria affinché venisse sottoposto con urgenza ad intervento chirurgico. Tuttavia, in fase di trasferimento, alle ore 3:05, era andato in arresto cardiocircolatorio. Nonostante le manovre di rianimazione, alle ore 3:35 era intervenuto il decesso.
Con riguardo alle cause che hanno condotto il sig. alla morte, i consulenti Per_1
tecnici, dott. e dott. hanno ben chiarito Persona_2 Persona_3
nell'elaborato peritale come l'infarto intestinale che aveva colpito il paziente fosse da ricondursi all'ischemia mesenterica acuta (IMA), patologia rispetto alla quale è generalmente difficile formulare una diagnosi precoce da parte del medico d'urgenza e che è riconducibile a quattro tipologie di causa: embolia arteriosa, trombosi arteriosa, ischemia non occlusiva e trombosi venosa.
8 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1594/2024
La sintomatologia dell'IMA – hanno chiarito i CC.TT.UU. – è fortemente variabile e spesso comprende sintomi aspecifici, circostanza che può fortemente ritardare la diagnosi.
Lo stadio clinico iniziale è caratterizzato dall'insorgenza improvvisa di dolori addominali forti e spasmodici. Tra i vari gradi di evoluzione della patologia vi è l'infarto intestinale
– che si è appunto verificato nel caso in esame –, che può evolvere sino alla necrosi diffusa e alla perforazione delle viscere.
Adesso, nel caso di specie, il collegio peritale chiamato a fare luce sui profili di responsabilità contestati dai ricorrenti ha evidenziato come tutti gli accertamenti diagnostici disposti dal personale medico al momento del ricovero del paziente siano stati adeguati e tempestivi. In particolare, sia la consulenza cardiologica che quella chirurgica sono state richieste ed espletate con tempistiche idonee alla gravità e alla sintomatologia accusata dal . L'elemento di criticità ravvisto dagli ausiliari non viene quindi Per_1
ricondotto alla tipologia ed al contenuto delle indagini strumentali disposte, quanto piuttosto ai tempi di loro esecuzione. In particolare, è stata affermata la tardività dell'esecuzione della Tac addominale, effettuata dopo ben cinque ore e mezza dal ricovero del paziente. Un tale lasso temporale di attesa a parere del collegio non poteva in alcun modo essere giustificabile tenuto conto delle gravi condizioni del paziente
(ricoverato in codice rosso), che avrebbero reso necessario l'espletamento immediato dell'esame. Questo veniva invece eseguito con notevole ritardo, in evidente violazione delle linee guida di settore, che nei casi di addome acuto contemplano tempi di attesa medi non superiore alle 2,10 ore.
Quindi, i consulenti hanno chiarito come la tempestiva sottoposizione del paziente alla
TAC addominale entro tempi congrui avrebbe certamente consentito ai medici di identificare il quadro di infarto intestinale e di determinarsi ad operare immediatamente il paziente garantendogli maggiori chances di sopravvivenza. In sostanza “la tardiva esecuzione dell'esame TC addome – pur richiesto in maniera corretta e tempestiva dal consulente chirurgo intervenuto in sede di P.S. – ha comportato un ritardo nella diagnosi e nella sottoposizione del paziente all'intervento chirurgico” (cfr. pag. 34 della C.T.U.).
Quindi, i consulenti hanno concluso “che la tardiva esecuzione dell'esame TC addome ed il conseguente ritardo nel sottoporre i ad intervento chirurgico ha causalmente Per_1
9 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1594/2024
inciso sulla sopravvivenza del paziente, le cui aspettative di vita erano del 45%” (cfr. pag.
35 della C.T.U.).
Le osservazioni scientifiche svolte dai CC.TT.UU. e poste alla base delle loro conclusioni sono fondate su considerazioni estremamente analitiche, fondate su una evidente logica intrinseca e confortate da ampi e continui riferimenti a letteratura scientifica. A fronte di tali conclusioni, nessun rilievo critico è stato mosso dai consulenti tecnici delle odierne parti in causa.
Sulla base di quanto sopra, il giudice ritiene di dover pienamente condividere le conclusioni degli ausiliari e, quindi, concludere affermando che, nel caso in esame, vi è una responsabilità dell' per la perdita di chance di COroparte_2
sopravvivenza del paziente.
In altri termini, in virtù delle considerazioni tecniche, pienamente condivise da chi scrive, in quanto esaustivamente motivate e pienamente coerenti con le affermazioni fatte in premessa, volendo procedere alla valutazione dell'incidenza della condotta censurabile della struttura nosocomiale è possibile affermare che la condotta colpevole ha prodotto una significativa riduzione delle chances di sopravvivenza del sig. . Per_1
Dunque, il collegio peritale – in ragione della elevata aleatorietà della fattispecie e del concorso di fattori patogeni e naturali preesistenti – ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per esprimere una stima oggettiva in ordine alle probabilità di sopravvivenza del paziente.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, un'ipotesi di perdita di chance a carattere non patrimoniale, consistente nella privazione di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (nel senso della maggiore durata della vita), conseguente – come visto – secondo gli ordinari criteri di derivazione causale alla condotta colposa dei sanitari della struttura convenuta. Orbene, in tema, va rammentato quanto di recente chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 28993 dell'11.11.2019): “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”.
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La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui “perdita”, ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato.
Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante – che pur sempre attiene al “bene salute” – sempre che esso sia stato allegato e provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa.
Inoltre, a fronte del suddetto insegnamento della giurisprudenza di legittimità di cui a
Cass. civ., sez. 3, n. 28993/2019, in tema di perdita di chance da malpractice medica, possono essere individuate 5 differenti ipotesi:
A. la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta C.T.U.. In tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari;
B. la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal
C.T.U.. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali;
C. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche
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sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita
(intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purché allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance);
D. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento;
E. la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della C.T.U. risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità – i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) – sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta – se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli
(ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza” (cfr. pag. 12-13 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28993/2019, cit.).
Infine, vale la pena altresì sottolineare che “l'incertezza del risultato, va ribadito, è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno”, con la conseguenza che «ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali)
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diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CT (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale)»
Ciò posto, la fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto innanzi rilevato e delle risultanze della C.T.U., rientra nell'ipotesi sub E), stante la insanabile incertezza eventistica su cui ci si è innanzi soffermati.
Del resto, recentemente la Corte di Cassazione ha dato seguito al proprio orientamento, ormai consolidatosi, ribadendo che ove “vi sia incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi “iure hereditario”, potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle “chance” di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo” (cfr. Cass. civ., sez. III, 19.09.2023, n. 26851).
Le conseguenze dannose sono, dunque, valutabili e risarcibili in via equitativa. I criteri guida di tale liquidazione equitativa muovono dalla considerazione dei citati parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta. In particolare, si deve tenere conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte dei responsabili a determinare il risultato sperato.
Come anticipato, i ricorrenti hanno richiesto sia il risarcimento, iure hereditatis, del danno da perdita di chance di sopravvivenza, sia il risarcimento, iure proprio, dei danni morali per la perdita del rapporto parentale.
Orbene, il danno da perdita di chance di sopravvivenza – a differenza del danno da perdita anticipata del bene vita – è risarcibile iure hereditario, equitativamente, qualora, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita dell'apprezzabile possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an).
Come chiarito e costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. civ., n. 2573/2024), la valutazione equitativa del danno da perdita delle “chance” di
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sopravvivere più a lungo «non sarà… parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo» (cfr. Cass. civ., 19.09.2023, n. 26851, pag. 21, lettera b), trattandosi di liquidazione propriamente equitativa.
Dunque, posta la liquidazione necessariamente equitativa del danno, si ritiene di utilizzare il seguente criterio di calcolo, in linea con parte della giurisprudenza di merito avallata anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/02/2025, n. 2861)
e rispondente ai criteri di integralità, di serietà e apprezzabile ristoro del risarcimento indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata:
a) determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% di persona di 63 anni (pari complessivamente a € 991.406,00 in applicazione delle tabelle milanesi aggiornate);
b) suddivisione di tale somma per il numero di anni che la vittima avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat del 2016, pari a 80,6 anni nel 2016 (€ 991.406,00/
17 = € 58.318,00);
c) moltiplicazione di tale risultato per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata”: nel caso di specie non è stato indicato dai C.T.U. uno specifico arco temporale di aspettativa di vita. Tuttavia, i consulenti hanno altresì chiarito nell'elaborato che “la sopravvivenza nei pazienti dimessi dopo intervento chirurgico tempestivo è stata dell'84% circa ad un 1 anno, del 50-77% a 5 anni e del
30% a 10 anni”. Pertanto, avuto riguardo al riconoscimento di una percentuale di sopravvivenza pari al 45%, è possibile in questa sede in via equitativa stimare una prognosi di sopravvivenza di 7 anni (€ 58.318,00 x 7 = € 408.226,00);
d) applicazione dell'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta, pari al 45% (45% di € 408.226,00 = € 183.701,70)
L'importo di € 183.701,70 corrispondente al danno spettante ai ricorrenti iure successionis per la perdita di chance del congiunto da ripartire secondo le rispettive quote ereditarie.
Tale risarcimento va riconosciuto in favore degli eredi Parte_1 Parte_2
, e – rispettivamente coniuge (la prima) e figli
[...] Parte_3 Parte_6
(gli altri tre) di – è sarà da suddividere tra tutti gli eredi in base alle Persona_1
quote ereditarie.
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Sull'anzidetta somma, poiché espressa in valori attuali, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria. Devono, invece, riconoscersi gli interessi legali, dalla presente pronuncia al saldo.
Con riguardo alle altre voci di danno fatte valere dai ricorrenti iure hereditario va chiarito che la sussistenza del rapporto di causalità tra la malpractice medica e una speranza di sopravvivenza in termini di chance – per la cui risarcibilità sono sufficienti possibilità significative e non irrisorie, come certamente nella fattispecie, pur mantenendo immutato il connotato di 'incertezza eventistica' – assorbe in sé anche il rigetto di tutte le domande relative ai risarcimenti dei danni conseguenti alla morte del paziente, vantati iure successionis (c.d. danno biologico terminale e danno morale terminale), in quanto tutti danni che per la loro risarcibilità presuppongono l'esistenza di un nesso di causalità tra la malpractice medica e la morte prematura, non sussistente nella vicenda in esame.
In relazione ai danni subiti iure proprio dai familiari del paziente deceduto, va riconosciuta la sussistenza dello stesso pur in presenza di una perdita di chance di sopravvivenza del congiunto. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, è stata affermata la risarcibilità iure proprio, del danno per la perdita del rapporto parentale da rapportare a quella della chance di maggiore sopravvivenza del congiunto e, dunque, ridotta in tale percentuale.
Pertanto, si procederà alla liquidazione del danno proprio dei congiunti per il pregiudizio da perdita di chance del minor tempo trascorso con la vittima secondo i consueti criteri di liquidazione del danno parentale, stante la analogia sostanziale delle due voci di danno.
Più in particolare va specificato che i ricorrenti erano, rispettivamente, moglie, figli e nipoti di . Persona_1
Il rapporto di parentela con il defunto e, quindi, la legittimazione attiva degli stessi è comprovata dalle risultanze dei certificati anagrafici in atti e non è mai stata inoltre contestata dalla controparte.
Ai fini della valutazione della domanda, anche in questo caso è necessario svolgere alcune considerazioni in punto di diritto sul danno da perdita di rapporto parentale.
Come noto, la Corte di Cassazione, nelle sentenze a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, nell'ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale all'indefettibile presupposto del rilievo costituzionale del bene leso, ha ammesso la risarcibilità di tale voce di danno nel caso di uccisione di un congiunto. Occorre osservare peraltro che, trattandosi nel caso di
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specie di danno da fatto illecito costituente reato, il danno morale iure proprio è dovuto in base al disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., quale danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, peraltro, anche a prescindere dall'esistenza di un reato, il danno non patrimoniale sarebbe comunque dovuto, in quanto la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati, che nella specie sono i diritti della famiglia, fondati sugli artt. 2, 29 e 30 Cost., in relazione ai quali è stato tradizionalmente configurato il danno da lesione del rapporto parentale.
In particolare, poiché la Costituzione garantisce espressamente i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e tra queste vi rientra la famiglia (art. 29), il fatto illecito del terzo che ha causato la morte del congiunto, ledendo i correlati diritti dei familiari, determina in capo a questi un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale.
Secondo le Sezioni Unite, inoltre, “la perdita di un congiunto provoca uno sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale)” e “tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, è risarcibile”.
Si ritiene, peraltro, che la perdita di un consanguineo ponga una presunzione ex art. 2727
c.c. di danno non patrimoniale in capo al parente superstite (“Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare”; cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).
Ai fini probatori, si osserva, poi, che è indubbio che il profondo sconvolgimento della vita familiare dei componenti del nucleo familiare e delle loro abitudini di vita non debba essere necessariamente oggetto di una prova ad hoc, dato che lo stesso - sulla base dell'id quod plerumque accidit e in assenza di prova contraria - deve ritenersi eziologicamente riconducibile alla scomparsa del congiunto.
Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può
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costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (Cass. civ.
Sez. 3 -, Sent. n. 21230 del 20/10/2016).
Come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito un principio ormai consolidato, la morte di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (insomma agli stretti congiunti), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass., sez. III, 15/07/2022 , n. 22397).
Si è altresì chiarito che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020).
Sul punto, nel corso del giudizio non sono emersi elementi di segno contrario, rispetto ad un normale rapporto tra il defunto ed i suoi congiunti, con particolare Persona_1
riguardo alla moglie ed ai tre figli. Non è stata quindi sconfessata la forte presunzione di un legame affettivo esistente tra i ricorrenti Parte_1 Parte_2
e e il loro caro defunto, con la conseguenza che il Parte_3 Parte_6
diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto in loro favore.
Tanto osservato in ordine all'an della pretesa risarcitoria e passando al quantum, vanno ora svolte le considerazioni che seguono.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e
2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a
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determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso. Più precisamente, quale fattispecie,
l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Allo scopo di “monetizzare” la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto e di evitare, al contempo, il rischio di decisioni rimesse all'arbitrio del singolo, la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico (cfr. Cass.
n. 15760.2006: “in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti.”).
L'accertamento e quantificazione di tale danno devono, poi, essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come "congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015).
In assenza di criteri normativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza, soprattutto di merito, è intervenuta con l'obiettivo, per un verso, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente e, per altro, di stabilire parametri per la loro quantificazione al fine di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato dalla norma di cui all'art. 1226 c.c. (e richiamato dalla norma di cui all'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare".
Le predette valutazioni hanno condotto all'elaborazione di parametri risarcitori – che rispondono all'esigenza di uniformità di trattamento tra situazioni simili e sul piano
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nazionale – compendiati nel noto sistema tabellare di risarcimento del danno non patrimoniale proposto dal Tribunale di Milano e che è stato individuato dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. III Civ., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 20 maggio 2015
n. 10263) e da ultimo anche dal legislatore, sia pure limitatamente al risarcimento per sinistri stradali (art. 17 della legge, 04/08/2017 n° 124, cd. DDL Concorrenza), come cornice entro la quale ricondurre e collocare tutte le valutazioni equitative relative alla quantificazione del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito.
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi (cfr. Cass. ord. n. 10579/2021; Cass. ord. n. 26300/2021), dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti - tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza - con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella.
Tuttavia, nelle more della predisposizione di una Tabella che risponda ai menzionati parametri, deve osservarsi che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben può essere effettuata applicando le Tabelle integrate a punti (edizione 2024), individuate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di Milano, in quanto tale sistema consente, comunque, di ridurre, in modo relativamente significativo, il margine di generalità e, di conseguenza, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente.
Ed invero, le “tabelle milanesi” sono state riconosciute dalla Suprema Corte quale obbiettivo parametro di riferimento per la liquidazione dei danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica (cfr. Cassazione civile sez. III -
18/04/2023, n. 10335) e devono essere applicate nella formulazione vigente al momento della liquidazione (cfr. ord. Corte di Cassazione 3370/2019).
Al fine di evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle
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parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice, le tabelle elaborate hanno tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta per consentire ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che venga liquidato un danno in re ipsa.
Anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente “tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale” (cfr. Cass. 11689/2022). Come già indicato anche nei criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021: “Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche
(eccezionalmente) al di fuori della stessa;
come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la
Tabella esprime un valore "equo", "e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”.
Pertanto, la nuova versione delle Tabelle, diversamente dal criterio a forbice vigente del
2022, fa riferimento al valore punto: pari ad € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati;
pari ad € 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare cinque parametri: a)
l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Per distribuire i punti tra le dette circostanze l'Osservatorio di Milano ha proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei “casi”, confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio.
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale
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dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00 ed € 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio a sé, ma integrano tutte elementi che rivelano – secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 –
l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti cd. “interiori” di tale pregiudizio (sofferenza interiore) e necessita di specifica allegazione, potendo poi essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Infine, è rimessa alla valutazione del singolo giudice la scelta di procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza
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sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi
(cfr. Tribunale sez. X - Milano, 28/04/2023, n. 3425).
Si conferma altresì, come per la precedente edizione, che per il danno da perdita del rapporto parentale (come peraltro per quelle del danno biologico), vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi;
le tabelle si applicano solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella. Infatti, nelle ipotesi di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc., senza aderire alla tesi del c.d. "danno punitivo" (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla sentenza Cass.
Sez. U. n. 16601/2017), è indubbio che sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria e secondaria. Anche nella sentenza Cass. n.
10579/2021 è stato affermato che “poiché si tratta di un'opera di astrazione dalle decisioni della giurisprudenza di merito, la tabella non ha la cogenza del dettato legislativo e consente pertanto la riespansione della clausola generale se le peculiarità del caso concreto non tollerano la sussunzione nella fattispecie tabellare. A parte la previsione di
"finestre" per l'aumento in ragione delle peculiarità del caso, è sempre data la possibilità al giudice di liquidare il danno, oltre i valori massimi o minimi previsti dalla tabella, in relazione a casi la cui eccezionalità, specificatamente motivata, fuoriesca ictu oculi dallo schema standardizzato”.
Alla luce di quanto esposto, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Avuto riguardo, al danno subito da coniuge del defunto Parte_1 Per_1
, sulla base dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuire i seguenti
[...]
punti:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 18 punti per l'età della vittima secondaria (57 anni al momento del decesso del marito);
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- 16 punti per la convivenza, dato dimostrato dalle risultanze certificati storici di residenza in atti;
- 9 punti per la sopravvivenza di tre altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius;
- 5 punti per la qualità e intensità della relazione;
nulla a riguardo è stato allegato o provato dalla ricorrente;
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 64 punti che Parte_1
consente di pervenire alla somma di € 250.304,00 (punti 64*3.911,00), da ridurre nella misura della chance perduta (pari al 45%) ad € 112.636,80.
Avuto invece riguardo al danno subito in proprio da e Parte_3 Parte_6
figli del defunto , alla luce dell'attività deduttiva svolta,
[...] Persona_1
appare corretto attribuire a ciascun figlio i seguenti punti:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 22 punti per l'età delle vittime secondarie (rispettivamente di 36 e 32 anni al momento del decesso del padre);
- 0 punti non essendo stata documentata alcuna convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare (madre e due fratelli);
- 5 punti per la qualità e intensità della relazione, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia attività deduttiva ed istruttoria afferente allo sconvolgimento di vita conseguente alla perdita del padre ed alla particolare sofferenza patita dalle vittime secondarie in ragione dell'improvvisa prematura morte dello stesso.
In definitiva, possono essere attribuiti a e Parte_3 Parte_6
complessivamente 52 punti che consente di pervenire alla somma di € 203.372,00 (punti
52*3.911,00), da ridurre nella misura della chance perduta (pari al 45%) ad € 91.517,40.
Avuto invece riguardo al danno subito in proprio da , figlia del defunto Parte_2
, alla luce dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuire i Persona_1
seguenti punti:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 24 punti per l'età delle vittime secondarie (26 anni al momento del decesso del padre);
- 16 punti non essendo stata documentata alcuna convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare (madre e due fratelli);
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- 5 punti per la qualità e intensità della relazione, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia attività deduttiva ed istruttoria afferente allo sconvolgimento di vita conseguente alla perdita del padre ed alla particolare sofferenza patita dalle vittime secondarie in ragione dell'improvvisa prematura morte dello stesso.
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 70 punti che Parte_2
consente di pervenire alla somma di € 273.770,00 (punti 70*3.911,00), da ridurre nella misura della chance perduta (pari al 45%) ad € 123.196,50.
Va invece rigettata la pretesa risarcitoria azionata da e , Parte_4 Parte_5
nipoti di . Persona_1
Si ribadisce che, in relazione alla prova del danno sofferto, la Suprema Corte ha a riguardo affermato che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Inoltre, si è altresì chiarito che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021). Quindi, “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la
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"società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020).
Sulla scorta dei principi di diritto richiamati, emerge chiaramente come il nipote che voglia far valere una pretesa risarcitoria iure proprio per danno derivante dalla perdita del rapporto parentale sia onerato a dimostrare l'effettività e la consistenza di detta relazione, così da fornire elementi per delineare la portata e l'entità della sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale. Il danno derivante dalla perdita della relazione nonno-nipote non può ritenersi in re ipsa, e, pur disancorato dal presupposto della convivenza, non può prescindere dalla dimostrazione di elementi indicativi dell'esistenza di un rapporto costante di reciproco affetto e solidarietà.
Sul punto, in relazione alla vicenda in esame, l'onere probatorio evidentemente gravante sulle predette ricorrenti non è stato in alcun modo assolto. Queste hanno del tutto omesso di allegare e di dimostrare la tipologia della relazione vissuta con il nonno, così da consentire al Tribunale di delineare la portata e l'effettiva esistenza di un pregiudizio derivante dal venir meno del rapporto parentale con l'uomo.
Essendo rimasto del tutto indimostrato il danno di cui è stata richiesta la riparazione, la relativa pretesa risarcitoria non può che essere rigettata.
I risarcimenti riconosciuti iure proprio al coniuge ed ai figli del de cuius sono liquidate all'attualità. Quindi, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 comma
1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c. Quindi, non avendo fornito parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme
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dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (ottobre 2016),
e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo. CO Le spese di lite seguono la soccombenza del tutto prevalente dell' , pertanto, devono essere poste a suo integrale carico. Esse vanno liquidate, come da dispositivo, in relazione al valore della controversia determinato in base al cd. decisum. CO Vanno poi definitivamente poste a carico dell' le spese relative al procedimento di
A.T.P..
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accogliendo parzialmente la domanda, condanna l' , in persona del COroparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
, e , del risarcimento dei danni iure
[...] Parte_6 Parte_2 hereditatis pari ad € 183.701,70, oltre interessi come in parte motiva;
• accogliendo la domanda, condanna l' , in persona del legale COroparte_4
rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio:
- in favore di , della somma di € 112.636,80, oltre rivalutazione ed Parte_1
interessi come in parte motiva;
- in favore di della somma di € 91.517,40, oltre rivalutazione ed Parte_3
interessi come in parte motiva;
- in favore di della somma di € 91.517,40, oltre rivalutazione ed Parte_6
interessi come in parte motiva;
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- in favore di della somma di € 123.196,50, oltre rivalutazione ed Parte_2
interessi come in parte motiva;
• rigetta la domanda risarcitoria proposta da e;
Parte_4 Parte_5
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, COroparte_1
in favore di , e Parte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_2
delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 518,00
[...]
per esborsi ed € 9.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. UE FA, dichiaratasi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale COroparte_4
rappresentante p.t., le spese relative al procedimento di A.T.P..
Così deciso in Aversa in data 1.10.2025
Il Giudice
Dott. Alfredo Maffei
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