Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4121 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2024 , TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. DE
LORENZO GIOVANNI , che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
GAROFALO SILVIO che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra
n.16
RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 13/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs.
n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/10/2024 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in
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Nel caso in esame parte ricorrente riproduce contestazioni che vengono sottoposte al vaglio di un nuovo CTU, il quale le ha analiticamente esaminate. In particolare, il ctu ha chiarito che la ricorrente è affetta da “ Disturbo schizoaffettivo cronico, pregresso disturbo depressivo maggiore ” ;
•Avuto riguardo al complesso menomativo accertato, NON SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
•Il complesso valutativo accertato è valutabile in misura del 100 % ai sensi del DM Sanità 5.2.1992, SUSSISTONO pertanto i requisiti medico-legali per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità di cui alla L 118/71 e 509/88 a far data SETTEMBRE 2024, epoca della redazione della CTP versata in atti”. Con riferimento alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente il ctu ha evidenziato che “la ricorrente è autonoma, deambulante, lucida ed orientata e non presenta nè idee deliranti, nè dispercezioni tali da impedirle l'esecuzione degli atti quotidiani della vita. In risposta alla presente relazione inviata alle parti in forma di bozza sono pervenute le allegate osservazioni del legale di parte ricorrente che non possono essere condivise. L'obiettività clinica rilevata in sede di accertamenti medico legali ha messo in evidenza una condizione di compenso clinco/farmacologico che non consente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, poichè giova ripetere la ricorrente è autonoma, deambulante, lucida ed orientata e non presenta nè idee deliranti, nè dispercezioni tali da impedirle l'esecuzione degli atti quotidiani della vita, bensì quello della totale e permanente inabilità lavorativa a far data Settembre 2024”. Ne consegue che la contestazione, a parere di questo Giudice, non appare rilevante perché relativa a profili già esaminati dal c.t.u. e dettagliatamente confutati.
Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna omissione nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. Att. vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
2 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 14/06/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Marina Campidoglio)
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