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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/11/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
Il giorno 12/11/2024 alle ore 11:13 davanti al giudice dott.ssa Giulia Marozzi, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 16/2020 sono comparsi:
- per la parte attrice l'avv. Giulia Rangoni;
Parte_1
- per la parte inte e per essa la Controparte_1 mandataria 'avv.to Emanuele Soriani in Controparte_2 sostituzione
- nessuno è presente per la parte convenuta Controparte_3
;
[...]
- L'avv. Giulia Rangoni discute la causa, riportandosi ai propri atti ed evidenziando in particolare il difetto di legittimazione delle convenute, precisando che l'asserito contratto di cessione prodotto è in lingua inglese, di provenienza unilaterale è connotato da numerosi “omissis”
Precisa le conclusioni come da note di trattazione del 12.04.2024, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda monitoria avanzata da Controparte_3
e fatta propria da
[...] [...] er le ragi ccezioni tutte in Controparte_1 atti esposte e per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo 743/2019 (r.g. 2022/2019) emesso dal Tribunale della Spezia in data 16- 17/10/2019. in via subordinata accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda avanzata in via subordinata da per le CP_1 ragioni ed eccezioni in atti esposte e per l'effetto rigettare la domanda. Con vittoria di spese.”
- L'avv. Soriani si riporta ai propri atti e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione del 19.12.2022, nei termini seguenti:
“In via pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di CP_3 unipersonale, essendo – allo stato –
[...]
'unica titol per cui è Controparte_1 causa, intervenuta nel presente procedimento per il tramite della propria mandataria Controparte_2
Nel merito, in via principale:
- rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. Parte_1
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare che Controparte_1
e per essa Controparte_2 qualità di vantato da
– è creditrice nei confronti del Sig. Controparte_3
di € 20.807,06 oltre interessi Parte_1 ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione istruttoria in favore di Controparte_1
In ogni caso con ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014 e ss mm.”
Il Giudice Si riserva. IL GIUDICE Giulia Marozzi
-SEZIONE CIVILE-
Il giorno 12/11/2024 alle ore 11:13 davanti al giudice dott.ssa Giulia Marozzi, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 16/2020 sono comparsi:
- per la parte attrice l'avv. Giulia Rangoni;
Parte_1
- per la parte inte e per essa la Controparte_1 mandataria 'avv.to Emanuele Soriani in Controparte_2 sostituzione
- nessuno è presente per la parte convenuta Controparte_3
;
[...]
- L'avv. Giulia Rangoni discute la causa, riportandosi ai propri atti ed evidenziando in particolare il difetto di legittimazione delle convenute, precisando che l'asserito contratto di cessione prodotto è in lingua inglese, di provenienza unilaterale è connotato da numerosi “omissis”
Precisa le conclusioni come da note di trattazione del 12.04.2024, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda monitoria avanzata da Controparte_3
e fatta propria da
[...] [...] er le ragi ccezioni tutte in Controparte_1 atti esposte e per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo 743/2019 (r.g. 2022/2019) emesso dal Tribunale della Spezia in data 16- 17/10/2019. in via subordinata accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda avanzata in via subordinata da per le CP_1 ragioni ed eccezioni in atti esposte e per l'effetto rigettare la domanda. Con vittoria di spese.”
- L'avv. Soriani si riporta ai propri atti e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione del 19.12.2022, nei termini seguenti:
“In via pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di CP_3 unipersonale, essendo – allo stato –
[...]
'unica titol per cui è Controparte_1 causa, intervenuta nel presente procedimento per il tramite della propria mandataria Controparte_2
Nel merito, in via principale:
- rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. Parte_1
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare che Controparte_1
e per essa Controparte_2 qualità di vantato da
– è creditrice nei confronti del Sig. Controparte_3
di € 20.807,06 oltre interessi Parte_1 ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione istruttoria in favore di Controparte_1
In ogni caso con ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014 e ss mm.”
Il Giudice Si riserva. IL GIUDICE Giulia Marozzi