Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1980, n. 2938
CASS
Sentenza 5 maggio 1980

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Nel caso di mancata realizzazione dell'opera pubblica sul fondo espropriato, il diritto potestativo del suo titolare alla retrocessione del bene si realizza con la pronunzia del giudice che accerta i presupposti della fattispecie normativa e opera il ritrasferimento ex nunc con effetti costitutivi. Ne consegue che, allorquando la retrocessione venga pronunciata con sentenza non definitiva e, contemporaneamente, con separata ordinanza, siano disposti mezzi istruttori allo scopo di determinare il valore venale del bene, costituente il prezzo della retrocessione, gli effetti di questa decorrono da detta pronuncia e in riferimento alla data di essa, quindi, deve essere stabilito, con la sentenza definitiva, il prezzo. ( Conf 4122/76, mass n 382778).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1980, n. 2938
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2938
    Data del deposito : 5 maggio 1980

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